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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2402/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEROTI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CEROTI LETIZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio in cui la ricorrente ha allegato, in merito alle condizioni di visita e di affidamento della figlia minore nata dalla coppia in data Per_1
22.12.2011, che i coniugi concordemente avevano stabilito in un accordo di negoziazione assistita che la minore venisse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto-dovere del padre di tenerla almeno due giorni a settimana, dall'uscita da scuola, anche con pernottamento, e per due week end al mese alternativamente a partire dal sabato sino alla domenica sera, oltre ad un periodo di due settimane in estate, anche non consecutive. A seguito di tale accordo, però, sempre secondo la ricorrente, il aveva posto in essere una condotta CP_1 genitoriale negligente giudizievole nei confronti della bambina, non rispettando le condizioni di visita previste.
In ragione di ciò la ricorrente ha anche lamentato che il contributo al mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili a carico del padre, sarebbe ormai inadeguato e insufficiente, chiedendone l'aumento. La ricorrente in ricorso ha, infine, concluso come segue: “l'Ill.mo Tribunale adito, previa convocazione delle parti, emetta i provvedimenti ritenuti opportuni, ed in particolare: - ammonire il resistente sig. CP_1 per la condotta pregiudizievole tenuta nei confronti della figlia osservare le condizioni di visita stabilite in sede di divorzio;
- condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore della figlia e in favore della madre da quantificarsi secondo criteri equitativi;
- individuare e condannare il resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- preso atto del sistematico inadempimento agli obblighi di visita da parte del resistente, disporre l'aumento del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura ritenuta di giustizia sì da Per_1 essere rispondente agli effettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore.”.
pagina 2 di 5 Il resistente è rimasto contumace.
2. Nel corso del procedimento, è stata disposta una indagine sociale da parte dei Servizi sociali che già conoscevano il nucleo e, dopo l'ascolto della minore che aveva manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con il padre e la partecipazione personale del a due udienza consecutive, è stata anche richiesta la presa in CP_1
del nucleo con un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti. Tale percorso era stato disposto sia per supportare la madre rispetto ad alcune sue fragilità nella gestione della figlia, sia al fine di favorire un serio riavvicinamento del padre alla minore. Dalle relazioni dei Servizi in atti è emerso che la malgrado Pt_1 una iniziale resistenza, ha partecipato in modo attivo e collaborativo al percorso e ha dimostrato di avere rinunciato al suo progetto di trasferirsi in Tunisia dove vive il padre del suo secondo figlio e di avere preso maggiore consapevolezza delle esigenze della minore. Il invece, malgrado l'impegno a riprendere in maniera seria CP_1 il to con si è reso irreperibile ai Servizi, ha sospeso Per_1 il percorso di o e vede la figlia un pomeriggio alla settimana. Secondo la ricorrente, è comunque contenta di Per_1 vedere il padre in questa occa ttimanale e mantiene il desiderio di frequentarlo anche se in modo così ridotto.
3. Alla luce di tali elementi, appare evidente che le condizioni di frequentazione della minore con il padre vadano modificate e che il contributo al mantenimento previsto vada aumentato. Va in particolare disposto che la minore veda il padre come avviene attualmente almeno un pomeriggio alla settimana, con facoltà di pernotto. Il contributo al mantenimento va aumentato ad € 400,00 al mese, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha anche un altro figlio da pagina 3 di 5 mantenere, non ha una stabile occupazione e si mantiene con l'aiuto della madre, mentre il anche in udienza ha riferito di CP_1 avere una capacità reddituale che si aggira intorno ad € 1300-1400 al mese. Va anche disposto che l'assegno unico venga percepito dalla sola
Pt_1
4. Nel caso in esame, le domande proposte dalla di Pt_1 ammonimento e condanna del per i di lui comportamenti CP_1 inadempienti non possono esser te. Ed infatti, il resistente è comparso in udienza più volte, ha manifestato il suo affetto verso la figlia e ha anche provato a iniziare un percorso di supporto con i Servizi, ma poi, non è apparso, verosimilmente anche per limiti personali, in grado di farsi carico di un impegno più gravoso e serio, ma ha, comunque, mantenuto la frequentazione settimanale con e tale spazio Per_1 di incontro con la figlia appare, anche a dire della madre, sereno.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, fermo il resto,
DISPONE CHE
1. veda il padre almeno un pomeriggio alla settimana, Per_1 con facoltà di pernotto;
2. Aumenta con decorrenza dal settembre del 2023 il mantenimento ordinario a carico del padre ad € 400,00 oltre Istat;
3. L'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
dà mandato ai Servizi di mantenere e proseguire il sostegno alla pagina 4 di 5 genitorialità in favore della madre della minore;
condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi ,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,05/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2402/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEROTI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CEROTI LETIZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio in cui la ricorrente ha allegato, in merito alle condizioni di visita e di affidamento della figlia minore nata dalla coppia in data Per_1
22.12.2011, che i coniugi concordemente avevano stabilito in un accordo di negoziazione assistita che la minore venisse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto-dovere del padre di tenerla almeno due giorni a settimana, dall'uscita da scuola, anche con pernottamento, e per due week end al mese alternativamente a partire dal sabato sino alla domenica sera, oltre ad un periodo di due settimane in estate, anche non consecutive. A seguito di tale accordo, però, sempre secondo la ricorrente, il aveva posto in essere una condotta CP_1 genitoriale negligente giudizievole nei confronti della bambina, non rispettando le condizioni di visita previste.
In ragione di ciò la ricorrente ha anche lamentato che il contributo al mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili a carico del padre, sarebbe ormai inadeguato e insufficiente, chiedendone l'aumento. La ricorrente in ricorso ha, infine, concluso come segue: “l'Ill.mo Tribunale adito, previa convocazione delle parti, emetta i provvedimenti ritenuti opportuni, ed in particolare: - ammonire il resistente sig. CP_1 per la condotta pregiudizievole tenuta nei confronti della figlia osservare le condizioni di visita stabilite in sede di divorzio;
- condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore della figlia e in favore della madre da quantificarsi secondo criteri equitativi;
- individuare e condannare il resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- preso atto del sistematico inadempimento agli obblighi di visita da parte del resistente, disporre l'aumento del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura ritenuta di giustizia sì da Per_1 essere rispondente agli effettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore.”.
pagina 2 di 5 Il resistente è rimasto contumace.
2. Nel corso del procedimento, è stata disposta una indagine sociale da parte dei Servizi sociali che già conoscevano il nucleo e, dopo l'ascolto della minore che aveva manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con il padre e la partecipazione personale del a due udienza consecutive, è stata anche richiesta la presa in CP_1
del nucleo con un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti. Tale percorso era stato disposto sia per supportare la madre rispetto ad alcune sue fragilità nella gestione della figlia, sia al fine di favorire un serio riavvicinamento del padre alla minore. Dalle relazioni dei Servizi in atti è emerso che la malgrado Pt_1 una iniziale resistenza, ha partecipato in modo attivo e collaborativo al percorso e ha dimostrato di avere rinunciato al suo progetto di trasferirsi in Tunisia dove vive il padre del suo secondo figlio e di avere preso maggiore consapevolezza delle esigenze della minore. Il invece, malgrado l'impegno a riprendere in maniera seria CP_1 il to con si è reso irreperibile ai Servizi, ha sospeso Per_1 il percorso di o e vede la figlia un pomeriggio alla settimana. Secondo la ricorrente, è comunque contenta di Per_1 vedere il padre in questa occa ttimanale e mantiene il desiderio di frequentarlo anche se in modo così ridotto.
3. Alla luce di tali elementi, appare evidente che le condizioni di frequentazione della minore con il padre vadano modificate e che il contributo al mantenimento previsto vada aumentato. Va in particolare disposto che la minore veda il padre come avviene attualmente almeno un pomeriggio alla settimana, con facoltà di pernotto. Il contributo al mantenimento va aumentato ad € 400,00 al mese, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha anche un altro figlio da pagina 3 di 5 mantenere, non ha una stabile occupazione e si mantiene con l'aiuto della madre, mentre il anche in udienza ha riferito di CP_1 avere una capacità reddituale che si aggira intorno ad € 1300-1400 al mese. Va anche disposto che l'assegno unico venga percepito dalla sola
Pt_1
4. Nel caso in esame, le domande proposte dalla di Pt_1 ammonimento e condanna del per i di lui comportamenti CP_1 inadempienti non possono esser te. Ed infatti, il resistente è comparso in udienza più volte, ha manifestato il suo affetto verso la figlia e ha anche provato a iniziare un percorso di supporto con i Servizi, ma poi, non è apparso, verosimilmente anche per limiti personali, in grado di farsi carico di un impegno più gravoso e serio, ma ha, comunque, mantenuto la frequentazione settimanale con e tale spazio Per_1 di incontro con la figlia appare, anche a dire della madre, sereno.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, fermo il resto,
DISPONE CHE
1. veda il padre almeno un pomeriggio alla settimana, Per_1 con facoltà di pernotto;
2. Aumenta con decorrenza dal settembre del 2023 il mantenimento ordinario a carico del padre ad € 400,00 oltre Istat;
3. L'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
dà mandato ai Servizi di mantenere e proseguire il sostegno alla pagina 4 di 5 genitorialità in favore della madre della minore;
condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi ,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,05/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5