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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.7598/2022 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto "risarcimento danni”, discussa e decisa all'udienza del 17.04.2025, proposta
Da
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Puce, Parte 1 '
mandato in atti;
-attore-
contro
TE , contumace;
-convenuta-
nonché
RT in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi, mandato in atti;
-convenuta-
Con atto di citazione del 26.09.2022 Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce TE in persona del legale e la Controparte 3
rappresentante p.t., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale occorso in data
13.06.2021; con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Esponeva l'attore che: in data 13.06.2021, ore 20.15 circa, in Matino
(Le), era alla guida della moto Yamaha XT 600 intestata alla compagna CO;
percorreva, con condotta di guida rispettosa dei dettami del Codice della Strada, via Piave;
giunto all'intersezione con via Venezia, veniva impattato dal conducente dell'autovettura Citroen C3 tg. EV 767 HJ che, provenendo dal senso opposto di marcia, ometteva di indicare con segnale luminoso la propria intenzione di svoltare a sinistra;
l'autovettura, di proprietà della sig.ra TE era condotta dal sig.
RT ; l'urtoed era garantita daCP_5 provocava ingenti danni al motoveicolo Yamaha XT 600; l'attore riportava gravi lesioni, che richiedevano l'intervento dei Sanitari del
Servizio 118; sul luogo del sinistro intervenivano i Militari della
Caserma dei Carabinieri di Parabita.
Sempre l'attore riferiva che veniva avanzata richiesta di risarcimento del danno per € 47.977,75, comprensivo di sofferenza soggettiva e personalizzazione massima;
in data 09 maggio 2022 RT
[...] offriva la somma di € 9.250,00, che veniva trattenuta a titolo di acconto.
Con comparsa del 31.01.2023 si costituiva in giudizio la Compagnia
RT che contestava gli assunti attorei sia per quanto riguarda l'an che il quantum debeatur, e chiedeva il rigetto della domanda.
TE proprietaria della vettura antagonista, rimaneva contumace.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
All'udienza del 17.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies cpc, con termine per note conclusive.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità del sinistro oggetto di causa è da ascrivere in maggiore percentuale al conducente l'autovettura Citroen C3 avente targa EV767HJ, di proprietà della convenuta TE
Parte 1 , per le
[...] ed in minima percentuale all'attore '
ragioni che verranno di seguito esposte.
Dall'istruttoria espletata è emerso che in data 13.06.2021 Parte 1
[...] , alla guida del motociclo Yamaha XT 600, percorreva via
Piave in Matino allorquando, giunto all'intersezione con via Venezia, veniva impattato dal conducente dell'autovettura Citroen C3 il quale,
provenendo dal senso di marcia opposto, ometteva di indicare con apposito segnale la propria intenzione di svoltare a sinistra, e svoltava senza dare alcuna precedenza ai veicoli che gli provenivano di fronte.
TE 1A confermare tale circostanza vi è il teste oculare che affermava di aver assistito al sinistro dal balcone di casa dei suoi genitori, e dichiarava: “...ho visto il motociclo che procedeva ad andatura moderata e all'improvviso, giunti sull'incrocio di via Piave
[...] la vettura svoltava a sinistra senza indicatore all'improvviso e a velocità sostenuta, svoltava come se fosse una curva senza dare precedenza e impattava il motociclo...".
Tra l'altro il teste TE 1 ha affermato: "Preciso che la vettura non si fermava all'incrocio. Accadono spesso dei sinistri su quell'incrocio...", aggiungendo che: "... il motociclista coinvolto nel sinistro non circolava a velocità sostenuta. Andava come in passeggiata..." ed ancora: "Il signor Pt 1 indossava il casco ed andava ad andatura tranquilla". Il teste Tes 2 , indicato dalla Compagnia assicurativa, riferisce di non ricordare se l'autovettura avesse azionato l'indicatore di direzione, e riferisce di aver visto solo che il conducente del motociclo veniva sbalzato dopo l'urto con l'auto.
Da quanto innanzi si evince che l'autovettura Citroen ha violato l'art. 154 del C.d.S., norma di riferimento per i conducenti che, come nel caso di specie, intendono svoltare a sinistra e devono, in virtù della disposizione codicistica, dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta e segnalare tempestivamente la loro intenzione mediante l'uso dell'indicatore di direzione. Dal Verbale in atti, redatto dai Carabinieri della Stazione di Parabita, si evince che al conducente dell'autovettura veniva elevata la relativa infrazione.
Dal medesimo Verbale si evince che l'odierno attore era risultato positivo al test per uso di sostanze stupefacenti e veniva sanzionato sia per tale motivo, sia perché, approssimandosi all'intersezione, non aveva usato la massima prudenza. Il Giudice di Pace di Casarano ha poi annullato il predetto verbale in quanto notificato tardivamente al
Pt 1 come da documentazione in atti. '
In tema di scontro tra veicoli, l'art. 2054, comma 2, c.c., stabilisce una presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, salva la prova liberatoria contraria.
La violazione delle regole della strada da parte di un conducente, quali l'obbligo di dare la precedenza, non esonera il giudice dall'obbligo di vagliare anche la condotta dell'altro conducente che è sempre e comunque obbligato a rispettare i normali precetti di prudenza, la violazione potrebbe comportare cui un concorso di colpa;
infatti il diritto di precedenza non esenta lo stesso dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (artt. 140,141 e 145 c.d.s.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. sez. III, n. 460/2021; Cass. civ., sez. VI, n.
8289/2016).
Nella fattispecie, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, si ritiene che la responsabilità del sinistro sia da addebitare nella misura dell'80% al conducente l'autovettura Citroen, che a velocità
sostenuta svoltava a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione ed omettendo di dare la precedenza ai veicoli che provenivano di fronte, e nella misura del 20% all'attore Parte 1 che, pur tenendo una velocità moderata, qualora avesse rallentato in prossimità dell'intersezione, e non avesse assunto sostanze stupefacenti, avrebbe potuto contenere i danni.
Con riferimento ai danni riportati dall'attore, il CTU dott. Per 1
[...] ha affermato: "Il Sig. Parte 1 nell'incidente stradale del 13.06.2021 riportò le seguenti lesioni traumatiche: Frattura dell'epifisi distale del radio e del V° metacarpo a sinistra, frattura della VI° e VII° costa di sinistra. Le lesioni sono guarite con l'intervento chirurgico di osteosintesi. Il Sig. Parte 1 precedentemente all'evento lesivo per cui è causa ha riportato così come riferito una frattura vertebrale non specificata e la frattura del femore destro. Tali fratture sono guarite con esiti. Tali esiti non hanno influenzato la durata della malattia e l'entità di postumi secondari all'evento traumatico per cui è causa" precisando che: "Le lesioni hanno provocato un'inabilità temporanea totale di gg. 30, una inabilità temporanea parziale al 75 % di gg. 30, una inabilità temporanea parziale al 50% di gg.20 ed una inabilità temporanea parziale al 25% di gg.20. Le lesioni sono guarite con postumi permanenti intesi come danno biologico valutabili nella misura del
9%".
Sempre il CTU, nella relazione definitiva, a seguito delle osservazioni delle parti, conclude che: "gli esiti che interessano principalmente l'arto superiore sinistro, valutati nella misura del 9%, incidono su tutte le attività manuali nella misura di un terzo così come riportato nella bozza della relazione medico legale".
All'esito delle risultanze peritali il danno non patrimoniale riportato da Parte 1 in occasione del sinistro, sulla base del Codice delle
Assicurazioni, trattandosi nella fattispecie di lesioni micropermanenti, ammonta ad € 24.760,21, di cui € 16.079,47 per I.P. al 9%; €
1.657,20 I.T.T. gg.30; € 1.242,90 I.T.P. 75% gg.30, € 552,40 I.T.P.
50% gg. 20; € 276,20 I.T.P. 25% gg. 20; € 4.952,04 danno morale
(25%).
Ai fini della necessaria personalizzazione del danno morale, che dev'essere liquidato anche in assenza di reato, qualora venga leso un diritto costituzionalmente garantito quale quello alla salute, si è tenuto conto dell'età del danneggiato e delle sofferenze legate al trauma in questione, nonché del lungo periodo di riabilitazione.
Considerata la percentuale di responsabilità attribuita al danneggiato
(20%), tale importo si riduce ad € 19.808,17%; da tale importo dev'essere infine detratta la somma di € 9.250,00, già versata dalla
Compagnia in via stragiudiziale, e trattenuta dall'attore a titolo di acconto;
pertanto l'importo residuo che i convenuti dovranno versare all'attore ammonta ad € 10.558,17.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa, proposta dall'attore in sede di note conclusive, non può essere presa in esame, in quanto alcuna richiesta in tal senso si rinviene nell'atto introduttivo e nel prospetto allegato, relativo alle voci di danno richieste, come pure non risulta prodotta alcuna documentazione attestante l'attività lavorativa ed il reddito di lavoro dell'attore.
Sulla base di quanto innanzi i convenuti in solido devono essere condannati a versare all'attore l'importo di € 10.558,17, oltre interessi legali dalla data del sinistro.
Trattandosi di debito di valore lo stesso, determinato alla data odierna, va devalutato e riportato al valore che aveva alla data dell'evento; su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, così come affermato da Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite,
17/02/1995, n.1712). All'esito del giudizio le spese di lite sostenute dall'attore devono essere poste a carico dei convenuti in solido nella misura dell'80% e compensate per la restante parte.
Le spese della C.T.U. vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido nella misura dell'80% ed a carico dell'attore nella misura del 20%.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda
Parte 1 , con atto di citazione del 26.09.2022,proposta da
TE e della nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.: Controparte_3
- dichiara che il sinistro di cui in narrativa è avvenuto nella misura dell'80% per responsabilità del conducente l'autovettura Citroen C3 di proprietà della convenuta e nella misura del 20% per responsabilità dell'attore;
- per l'effetto condanna in solido i convenuti Controparte 1 in persona del legale[...] e Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'80% dei danni subiti, che già decurtati del dovuto, compreso l'acconto ricevuto in sede stragiudiziale, si quantificano in € 10.558,17, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo, come sopra specificato;
- condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'Avv.
Luca Puce, procuratore antistatario dell'attore, dell'80% delle spese di lite, che già decurtate del dovuto si liquidano in € 3.924,00, di cui €
424,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e cap come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute in solido nella misura dell'80% ed a carico dell'attore nella misura del
20%.
Così deciso in Lecce, 17.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)