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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5577 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 16.05.2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena D'Alterio (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Gramsci n. 12 elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
01.07.1976
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
Il P.M. ha apposto il visto in data 17.07.2024. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03.07.2024, la ricorrente premetteva: Parte_1
− di aver contratto matrimonio con in NA (NA) in data 02.06.2001, Controparte_1
e che da tale unione erano nati due figli, (il 02.02.2000) ed (il Per_1 Persona_2
14.12.2008);
− che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di NA Nord n.
2645/2019 pubblicata il 10.10.2019, con la quale, tra le altre statuizioni, era stato disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre e posto a carico del Persona_2 [...]
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile complessivo di euro 400,00 per il CP_1
mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− che il non aveva mai adempiuto all'obbligo di mantenimento dei figli stabilito CP_1
in sede di separazione, costringendo la ricorrente a provvedere autonomamente alle esigenze dei figli con l'aiuto dei propri familiari;
− che il resistente si era disinteressato dei figli altresì sotto il profilo affettivo, non esercitando il diritto di visita in particolare nei confronti della figlia minore;
− che la ricorrente percepiva il reddito di inclusione per l'importo mensile di euro 575,00 e l'assegno unico per la figlia minore per euro 197,00 mensili, ed era in procinto di lasciare la casa coniugale in quanto impossibilitata a sostenerne il canone di locazione;
− che il figlio maggiorenne aveva iniziato a svolgere attività lavorativa per cui non Per_1
conviveva più con la madre, mentre la minore frequentava il secondo anno Persona_2
delle scuole superiori.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
“a)- confermare l'affido esclusivo alla madre della minore Persona_2
b)- confermare l'assegno di mantenimento a favore della sola figlia minore che Persona_2
attualmente frequenta le scuole superiori;
c)- revocare l'assegno di mantenimento per ormai maggiorenne, in quanto lo stesso lavora Per_1
e non risulta più convivente con la madre come da certificato contestuale di stato di famiglia e residenza che si deposita;
A) - dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n.2, lett.b) e con le modalità di cui all'art. 4 della legge 1.12.70
n.898, come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 06.03.87 n. 74, lo scioglimento del matrimonio celebrato in NA il 02.06.2001 (Atto n. 38 – Parte I- sez. X – Anno 2001– Comune di NA), alle condizioni di cui sopra. B) - nel contempo ordinare che la emananda sentenza venga trasmessa al competente ufficiale dello stato civile per le necessarie trascrizioni, annotazioni ed ogni altra incombenza, di cui agli artt. 3 e
10 legge 1.12.70 n. 898, nonché 125 n. 6, 133 n. 2 ed 88 n.7 dell'Ord. stato civile.”
All'udienza del 25.02.2025, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente – nonostante la regolarità della notifica – il Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale rappresentava di aver lasciato la casa coniugale - in locazione - per morosità e di vivere attualmente con la figlia presso l'abitazione della propria madre Persona_2
in NA;
di percepire l'assegno di inclusione e di essere in attesa di occupazione;
di essere a conoscenza che il resistente lavorava come cameriere senza inquadramento;
che quest'ultimo non aveva mai versato il mantenimento per i figli e che non vedeva la figlia minore da 11 anni;
riferiva infine di aver appreso della nascita di un altro figlio da una nuova relazione del resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti con cui disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre;
disponeva a carico del la Persona_2 CP_1
corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinviava infine il processo per l'audizione della minore Persona_2
All'udienza del 16.05.2025 il Giudice procedeva all'ascolto della minore la quale Persona_2
dichiarava di non vedere né sentire il padre da oltre cinque anni e di non sapere dove egli fosse;
che il padre non si era mai interessato a lei né le aveva mai fornito alcun contributo economico, e di non volerlo incontrare o sentire neanche qualora egli si fosse rifatto vivo.
All'esito dell'audizione, il procuratore della ricorrente ribadiva la richiesta di affidamento esclusivo della minore alla madre, che nulla fosse disposto in ordine al diritto di visita paterno e, per il resto, la conferma dei provvedimenti provvisori;
chiedeva che la causa fosse assegnata in decisione senza la concessione di termini.
Il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di divorzio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non Controparte_1
comparso.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia la sentenza n.
2645/2019 resa dal Tribunale di NA Nord il 26.09.2019 nel giudizio di separazione n. 2395/2016
R.G. passata in giudicato . Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo peraltro stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b),
L. 898/1970, che è rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere - anche alla luce della mancata partecipazione del resistente al giudizio - che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]). Persona_2
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della figlia, omettendo di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alla vita della minore ed in particolare privandola di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace, appare conforme agli interessi della minore disporne l'affido esclusivo alla madre, nella sua forma cd.
“super esclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per la minore (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre. In sede di audizione, la minore ha dichiarato: “Non vedo mio padre da più di 5 anni Persona_2
e non lo sento perché non mi chiama né mi manda messaggi. Non si è mai interessato dei miei compleanni o delle altre festività né si è mai recato a scuola per sapere come andavo. Non so nulla di dove lui sia e non sente neanche mio fratello. Non mi manda nulla nemmeno a livello economico.
Anche nel caso in cui mio padre si rifacesse vivo non vorrei incontrarlo né tantomeno sentirlo.”
Ritiene dunque il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze della figlia, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore.
Nulla va disposto per le visite in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la minore;
il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore che laddove il padre intenda incontrare la figlia, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto dei desideri della minore che previo consenso, potrà essere sostenuta psicologicamente da parte dei SS territorialmente competenti.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore Persona_2
Sotto il profilo economico, rilevato che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, il Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alla figlia minore attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al suo mantenimento attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età della minore, che allo stato non vi è una forma di accudimento diretto da parte del padre mancando ogni frequentazione con la figlia, e della potenziale capacità reddituale dei genitori entrambi in età da lavoro ( la ricorrente percepisce ADI per euro 350 come da lei dichiarato ed è in cerca di occupazione mentre il resistente secondo la prospettazione della lavora come cameriere Pt_1
senza inquadramento ) reputa equo - in assenza di elementi istruttori nuovi rispetto all'ordinanza del 25.02.2025 - confermare a carico del resistente l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT, e la somma andrà versata alla madre entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa di questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA Nord sottoscritto in data 25.10.2019 ; la ricorrente percepirà per intero l'assegno unico universale per la minore.
Sulla richiesta di revoca del mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]). Per_1
La ricorrente ha poi chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente con la sentenza di separazione n. 2645/2019 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_3
Risulta dagli atti, ed in particolare da quanto allegato e dichiarato dalla ricorrente, che il predetto figlio, di anni 25, non convive più con la madre (cfr. stato di famiglia in atti) avendo intrapreso un'autonoma attività lavorativa (circostanza non smentita dal resistente rimasto contumace).
Deve pertanto ritenersi che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica e alla luce di ciò va revocato, a parziale modifica della sentenza di separazione, l'assegno posto a carico di CP_1
per il mantenimento del figlio
[...] Per_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente nella misura di 2/3 ( liquidate per intero in euro € 1.958,95) per: Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase istruttoria ridotta al 60 % (€ 722,40); fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000), mentre va compensato il restante 1/3 in ragione della necessaria pronuncia sullo status e vanno liquidate a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA nord n. 719/24 del 20.06.2024
P. Q. M.
Il Tribunale di NA Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NA (NA) il giorno 02.06.2001 tra , nata a [...] Parte_1 (NA) il 01.04.1975, e , nato a [...] il Controparte_1
01.07.1976;
b) affida la minore (nata a [...] il [...]) in Persona_4 via “super” esclusiva alla madre, la quale potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia riguardanti la salute ed istruzione ai sensi dell'art 337 quater, comma 3, c.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione annuale secondo gli Persona_2
indici ISTAT, ed il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019; l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla . Parte_1
d) revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di per il figlio Controparte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
e) condanna al pagamento in favore dell'Erario dei 2/3 delle spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in misura così ridotta in euro 1305,33 per compensi, oltre
15% di spese nonché IVA e CPA come per legge;
dichiara compensato il restante 1/3;
f) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 38, Parte
I, sez. X - Anno 2001) per le incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Aversa il 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5577 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 16.05.2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena D'Alterio (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Gramsci n. 12 elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
01.07.1976
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
Il P.M. ha apposto il visto in data 17.07.2024. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03.07.2024, la ricorrente premetteva: Parte_1
− di aver contratto matrimonio con in NA (NA) in data 02.06.2001, Controparte_1
e che da tale unione erano nati due figli, (il 02.02.2000) ed (il Per_1 Persona_2
14.12.2008);
− che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di NA Nord n.
2645/2019 pubblicata il 10.10.2019, con la quale, tra le altre statuizioni, era stato disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre e posto a carico del Persona_2 [...]
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile complessivo di euro 400,00 per il CP_1
mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− che il non aveva mai adempiuto all'obbligo di mantenimento dei figli stabilito CP_1
in sede di separazione, costringendo la ricorrente a provvedere autonomamente alle esigenze dei figli con l'aiuto dei propri familiari;
− che il resistente si era disinteressato dei figli altresì sotto il profilo affettivo, non esercitando il diritto di visita in particolare nei confronti della figlia minore;
− che la ricorrente percepiva il reddito di inclusione per l'importo mensile di euro 575,00 e l'assegno unico per la figlia minore per euro 197,00 mensili, ed era in procinto di lasciare la casa coniugale in quanto impossibilitata a sostenerne il canone di locazione;
− che il figlio maggiorenne aveva iniziato a svolgere attività lavorativa per cui non Per_1
conviveva più con la madre, mentre la minore frequentava il secondo anno Persona_2
delle scuole superiori.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
“a)- confermare l'affido esclusivo alla madre della minore Persona_2
b)- confermare l'assegno di mantenimento a favore della sola figlia minore che Persona_2
attualmente frequenta le scuole superiori;
c)- revocare l'assegno di mantenimento per ormai maggiorenne, in quanto lo stesso lavora Per_1
e non risulta più convivente con la madre come da certificato contestuale di stato di famiglia e residenza che si deposita;
A) - dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n.2, lett.b) e con le modalità di cui all'art. 4 della legge 1.12.70
n.898, come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 06.03.87 n. 74, lo scioglimento del matrimonio celebrato in NA il 02.06.2001 (Atto n. 38 – Parte I- sez. X – Anno 2001– Comune di NA), alle condizioni di cui sopra. B) - nel contempo ordinare che la emananda sentenza venga trasmessa al competente ufficiale dello stato civile per le necessarie trascrizioni, annotazioni ed ogni altra incombenza, di cui agli artt. 3 e
10 legge 1.12.70 n. 898, nonché 125 n. 6, 133 n. 2 ed 88 n.7 dell'Ord. stato civile.”
All'udienza del 25.02.2025, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente – nonostante la regolarità della notifica – il Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale rappresentava di aver lasciato la casa coniugale - in locazione - per morosità e di vivere attualmente con la figlia presso l'abitazione della propria madre Persona_2
in NA;
di percepire l'assegno di inclusione e di essere in attesa di occupazione;
di essere a conoscenza che il resistente lavorava come cameriere senza inquadramento;
che quest'ultimo non aveva mai versato il mantenimento per i figli e che non vedeva la figlia minore da 11 anni;
riferiva infine di aver appreso della nascita di un altro figlio da una nuova relazione del resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti con cui disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre;
disponeva a carico del la Persona_2 CP_1
corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinviava infine il processo per l'audizione della minore Persona_2
All'udienza del 16.05.2025 il Giudice procedeva all'ascolto della minore la quale Persona_2
dichiarava di non vedere né sentire il padre da oltre cinque anni e di non sapere dove egli fosse;
che il padre non si era mai interessato a lei né le aveva mai fornito alcun contributo economico, e di non volerlo incontrare o sentire neanche qualora egli si fosse rifatto vivo.
All'esito dell'audizione, il procuratore della ricorrente ribadiva la richiesta di affidamento esclusivo della minore alla madre, che nulla fosse disposto in ordine al diritto di visita paterno e, per il resto, la conferma dei provvedimenti provvisori;
chiedeva che la causa fosse assegnata in decisione senza la concessione di termini.
Il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di divorzio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non Controparte_1
comparso.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia la sentenza n.
2645/2019 resa dal Tribunale di NA Nord il 26.09.2019 nel giudizio di separazione n. 2395/2016
R.G. passata in giudicato . Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo peraltro stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b),
L. 898/1970, che è rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere - anche alla luce della mancata partecipazione del resistente al giudizio - che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]). Persona_2
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della figlia, omettendo di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alla vita della minore ed in particolare privandola di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace, appare conforme agli interessi della minore disporne l'affido esclusivo alla madre, nella sua forma cd.
“super esclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per la minore (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre. In sede di audizione, la minore ha dichiarato: “Non vedo mio padre da più di 5 anni Persona_2
e non lo sento perché non mi chiama né mi manda messaggi. Non si è mai interessato dei miei compleanni o delle altre festività né si è mai recato a scuola per sapere come andavo. Non so nulla di dove lui sia e non sente neanche mio fratello. Non mi manda nulla nemmeno a livello economico.
Anche nel caso in cui mio padre si rifacesse vivo non vorrei incontrarlo né tantomeno sentirlo.”
Ritiene dunque il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze della figlia, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore.
Nulla va disposto per le visite in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la minore;
il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore che laddove il padre intenda incontrare la figlia, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto dei desideri della minore che previo consenso, potrà essere sostenuta psicologicamente da parte dei SS territorialmente competenti.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore Persona_2
Sotto il profilo economico, rilevato che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, il Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alla figlia minore attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al suo mantenimento attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età della minore, che allo stato non vi è una forma di accudimento diretto da parte del padre mancando ogni frequentazione con la figlia, e della potenziale capacità reddituale dei genitori entrambi in età da lavoro ( la ricorrente percepisce ADI per euro 350 come da lei dichiarato ed è in cerca di occupazione mentre il resistente secondo la prospettazione della lavora come cameriere Pt_1
senza inquadramento ) reputa equo - in assenza di elementi istruttori nuovi rispetto all'ordinanza del 25.02.2025 - confermare a carico del resistente l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT, e la somma andrà versata alla madre entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa di questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA Nord sottoscritto in data 25.10.2019 ; la ricorrente percepirà per intero l'assegno unico universale per la minore.
Sulla richiesta di revoca del mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]). Per_1
La ricorrente ha poi chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente con la sentenza di separazione n. 2645/2019 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_3
Risulta dagli atti, ed in particolare da quanto allegato e dichiarato dalla ricorrente, che il predetto figlio, di anni 25, non convive più con la madre (cfr. stato di famiglia in atti) avendo intrapreso un'autonoma attività lavorativa (circostanza non smentita dal resistente rimasto contumace).
Deve pertanto ritenersi che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica e alla luce di ciò va revocato, a parziale modifica della sentenza di separazione, l'assegno posto a carico di CP_1
per il mantenimento del figlio
[...] Per_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente nella misura di 2/3 ( liquidate per intero in euro € 1.958,95) per: Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase istruttoria ridotta al 60 % (€ 722,40); fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000), mentre va compensato il restante 1/3 in ragione della necessaria pronuncia sullo status e vanno liquidate a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA nord n. 719/24 del 20.06.2024
P. Q. M.
Il Tribunale di NA Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NA (NA) il giorno 02.06.2001 tra , nata a [...] Parte_1 (NA) il 01.04.1975, e , nato a [...] il Controparte_1
01.07.1976;
b) affida la minore (nata a [...] il [...]) in Persona_4 via “super” esclusiva alla madre, la quale potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia riguardanti la salute ed istruzione ai sensi dell'art 337 quater, comma 3, c.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione annuale secondo gli Persona_2
indici ISTAT, ed il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019; l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla . Parte_1
d) revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di per il figlio Controparte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
e) condanna al pagamento in favore dell'Erario dei 2/3 delle spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in misura così ridotta in euro 1305,33 per compensi, oltre
15% di spese nonché IVA e CPA come per legge;
dichiara compensato il restante 1/3;
f) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 38, Parte
I, sez. X - Anno 2001) per le incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Aversa il 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro