Ordinanza collegiale 4 giugno 2024
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 10/01/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04843/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2020, proposto da AT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello De Luca Tamajo, Raffaele De Luca Tamajo e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Testa in Napoli, via S. Lucia 15;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta e Anna Paola Ciarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
• della determinazione dell’I.N.P.S. n. 46 del 16 marzo 2020, recante annullamento della deliberazione n. 153 del 17 dicembre 2019 assunta dal Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del sistema aeroportuale, con cui era stata accolta la domanda presentata dalla ricorrente di prestazione integrativa della misura del trattamento di C.I.G.S. per il periodo 3 luglio 2017 - 23 settembre 2017;
• del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, col quale si è adeguato il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell''occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all''art. 1 ter del d.l. 249/04 alle previsioni del d.lgs. 148/15, limitatamente alla previsione di cui all''art. 7, comma 8, se e in quanto dovesse intendersi nel senso di prevedere un termine perentorio per la presentazione all''I.N.P.S. delle domande di prestazione integrativa della misura del trattamento di C.I.G.S., erogate a valere sul Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
• delle circolari INPS n. 132 del 14 luglio 2016 e n. 97 del 1° giugno 2017, laddove, rispettivamente agli artt. 6 - 6.1 e 6.2, hanno interpretato la previsione di cui all’art. 8, comma 7, del D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016, nel senso di qualificare come termine perentorio quello previsto per la presentazione all’I.N.P.S. delle domande di prestazioni integrative del trattamento di C.I.G.S.;
• di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e in ogni caso lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compresa la deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo n. 9 del 29 gennaio 2020 di reiezione della domanda di prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS presentata dalla ricorrente il 14 febbraio 2018 in relazione al periodo 3 luglio 2017 al 23 settembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 svolta in videoconferenza, la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso AT S.p.A. ha impugnato la determinazione dell’I.N.P.S. n. 46 del 16 marzo 2020, con cui è stata annullata la deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale n. 153 del 17 dicembre 2019 che aveva accolto la domanda presentata dall'odierna ricorrente di prestazioni integrativa della misura del trattamento di C.I.G.S. per il periodo 3 luglio 2017 – 23 settembre 2017, perché non riferita a un decreto ministeriale che autorizza la CIGS per lo stesso periodo per il quale è chiesta l'integrazione salariale al Fondo nonché per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda.
Il provvedimento sarebbe, secondo la prospettazione ricorsuale, affetto dai vizi di:
- Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 8, del D.I. 95269 del 7 aprile 2016. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto , in quanto:
i) l’istanza presentata dalla ricorrente il 22 giugno 2018, sulla base del D.M. 101425 del 26 aprile 2018 sarebbe idonea a legittimare l'integrazione da parte del Fondo di Solidarietà per il periodo 3 luglio 2017 - 23 settembre 2017, in ragione dalla ritenuta unicità delle concessioni di CIGS protrattesi dal 3 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 senza soluzione di continuità;
ii) il termine per la presentazione delle domande al Fondo di solidarietà, di cui all’art.7, comma 8, D.I. 95269 del 7 aprile 2016 avrebbe carattere ordinatorio e non perentorio;
iii) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il carattere perentorio del suddetto termine, i provvedimenti gravati sarebbero, altresì, illegittimi per aver applicato all'istanza della ricorrente il regime decadenziale di cui all'art. 7, comma 8, D.I. 95269 del 7 aprile 2016, asseritamente previsto solo per la presentazione delle nuove domande di accesso al Fondo e non anche per le ipotesi di proroga di una domanda già accolta di prestazioni integrative del Fondo, quale quella presentata dall’azienda;
- Violazione e falsa applicazione artt. 3, 97 Cost. Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 148/15. Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione , con cui si estende l’impugnativa al Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, col quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno adeguato il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'art. 1 ter del d.l. 249/2004 alle previsioni del d.lgs. 148/2015, nella denegata ipotesi in cui la previsione di cui all'art. 7, comma 8, dovesse intendersi nel senso di prevedere un termine perentorio per la presentazione al Fondo di domande di proroga delle prestazioni integrative.
Le suddette tesi sono state ribadite dalla società ricorrente anche successivamente nelle memorie difensive e nelle memorie di replica depositate nel corso del giudizio.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l’INPS, costituiti in giudizio per resistere al ricorso, contestato quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del giorno 11 ottobre 2024, svolta in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte sulla legittimità della determinazione dell’I.N.P.S. n. 46 del 16 marzo 2020, con cui è stata annullata la deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale n. 153 del 17 dicembre 2019, che aveva accolto la domanda presentata dall’odierna ricorrente di prestazioni integrativa della misura del trattamento di C.I.G.S. per il periodo 3 luglio 2017 – 23 settembre 2017.
Il provvedimento di ritiro affonda le proprie radici nella riscontrata circostanza che la domanda di accesso al F.S.T.A. non sarebbe riferita a un decreto ministeriale che autorizza la CIGS per lo stesso periodo per il quale è chiesta l'integrazione salariale al Fondo, con violazione dell’art. 7, comma 8, Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 ( Adeguamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'art. 1-ter del d.l. n. 249/2004 alle previsioni del d.lgs. 148/2015 ), secondo cui: “ Le domande … sono subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso ”.
Il Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del sistema aeroportuale è stato istituito ai sensi dell’art. 1- ter del D.L. n. 249/2004 e costituisce una gestione dell’INPS, avente lo scopo di assicurare, nei confronti dei dipendenti delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, la protezione del reddito a quei lavoratori che, in costanza del rapporto di lavoro, subiscano la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cui cause opera un'integrazione salariale.
Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore, competente in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. In particolare, tra gli interventi a carico del Fondo si annovera l’erogazione di prestazioni integrative della misura del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
In quanto misura accessoria alla prestazione pubblica di riferimento, l’accoglimento della correlata domanda aziendale presuppone dunque la verifica della concessione del trattamento di Cassa Integrazione straordinaria del quale si richiede l’integrazione. Di qui la previsione di cui all’art. 7, comma 8, del decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, secondo cui le domande di accesso alle prestazioni integrative al trattamento di integrazione salariale straordinaria, derivante anche dalla stipula di un contratto di solidarietà, sono subordinate al decreto ministeriale di concessione della CGSI a norma del decreto legislativo n. 148 del 2015 e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi alla data di adozione del decreto stesso.
In particolare, in relazione alla vicenda che ci occupa, il Collegio ritiene utile procedere preliminarmente ad una ricognizione degli elementi di fatto.
- La AT S.p.A. è una società operante nel settore dei servizi di manutenzione, riparazione e revisione relativi a diverse tipologie di aeromobili.
- L’odierna ricorrente ha presentato all'INPS domande per il collocamento dei suoi dipendenti in C.I.G.S. e per il godimento delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del sistema, ai sensi del decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, che prevede all’art. 7, comma 8, che le domande di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà sono subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’adozione del decreto stesso.
- In particolare, per quel che qui rileva, AT ha presentato, in data 16 giugno 2017, un’istanza amministrativa per l’autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di C.I.G.S. ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 d. lgs. 148/2015 e degli artt. 2 e 4 D.I. n. 98189 del 29.12.16 per il periodo 3 luglio 2017 - 2 luglio 2019 e in data in data 11 luglio 2017 un'ulteriore domanda di prosecuzione del trattamento di C.I.G.S. per riorganizzazione aziendale ex art. 21, comma 1, lett. a) e del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, per il periodo (già ricompreso nella precedente domanda) 3 luglio 2017 - 23 settembre 2017 .
- A fronte delle suddette istanze alla ricorrente il trattamento di C.I.G.S. è stato autorizzato per il periodo dal 3 luglio 2017 – 31 dicembre 2018 con due distinti provvedimenti ministeriali:
- - con il D.M. n. 100279 del 19 ottobre 2017 dal 3 luglio 2017 al 23 settembre 2017 in relazione all’istanza dell’11 luglio 2017 di prosecuzione del trattamento di C.I.G.S. per riorganizzazione aziendale ex art. 21, comma 1, lett. a) e del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016;
- - con il D.M. n. 101425 del 26 aprile 2018 dal 24 settembre 2017 al 31 dicembre 2018 concessa ex art. 42 d.lgs 148/2015 (ai sensi cioè di una disciplina speciale che consente la proroga della CIGS, anche oltre il periodo massimo concedibile per le imprese di rilevante interesse strategico ) in relazione all’istanza del 16 giugno 2017.
- La AT ha presentato al Fondo di solidarietà, in relazione allo specifico periodo 3 luglio 2017–23 settembre 2017 di cui è causa, due domande di prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale, segnatamente una in data 14 febbraio 2018 (riferita al DM 100279 del 19 ottobre 2017) e l’altra in data 22 giugno 2018 (relativa al DM 101425 del 26 aprile 2018).
- L’azienda ha altresì presentato domanda riferita esclusivamente al periodo 24 settembre 2017 - 31 dicembre 2018 in data 10 maggio 2018, in forza del D.M. 101425 del 26 aprile 2018.
-- Con deliberazione n. 269 del 26 settembre 2018, il Comitato amministratore del Fondo ha accolto la domanda del 10 maggio 2018 di prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS per il periodo intercorrente dal 24 settembre 2017 al 23 settembre 2018, in conformità alla previsione di cui all’art 7, comma 8, del D.M. 95269/2016, secondo cui la delibera che autorizza l’intervento non può avere una durata superiore ai dodici mesi.
- Con deliberazione n. 153 del 17 dicembre 2019 il Comitato Amministratore del Fondo ha accolto per il periodo intercorrente tra il 3 luglio 2017 e il 23 settembre 2017 la domanda di prestazione integrativa presentata il 22 giugno 2018, malgrado la proposta di rigetto formulata dall’Istituto, sulla scorta del parere espresso del proprio Coordinamento generale legale sulla legittimità della richiesta aziendale, ritenuta “ riferita ad un decreto ministeriale riguardante un periodo differente da quello oggetto di domanda ”.
- Successivamente la deliberazione n. 153 del 17 dicembre 2019 è stata sospesa con provvedimento n. 44873 del 20 dicembre 2019 del Direttore generale dell’INPS.
- Con deliberazione n. 9 del 29 gennaio 2020, il Comitato Amministratore del Fondo ha rigettato la domanda di prestazione integrativa del 14 febbraio 2018 (formulata per il periodo 3 luglio 2017 - 23 settembre 2017 sulla base del D.M. n. 100279 del 19 ottobre 2017) per duplicazione della domanda.
- Con determinazione n. 46 del 16 marzo 2020 del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà è stata annullata la deliberazione n. 153 del 17 dicembre 2019 di ammissione alla prestazione integrativa relativamente al periodo 3 luglio 2017–23 settembre 2017, impugnato con il presente mezzo di gravame.
Tanto premesso, detta ultima determinazione di annullamento n. 46 del 16 marzo 2020 secondo la prospettazione attorea sarebbe errata e affetta da vizi di istruttoria e di motivazione, richiamando precipuamente l’attenzione su due specifiche circostanze, a suo dire, non correttamente valutate dal resistente Istituto:
- l’istanza presentata dalla ricorrente al Fondo in data 22 giugno 2018, sulla base del D.M. 101425 del 26 aprile 2018 di concessione della CIGS per il periodo dal 24 settembre 2017 al 31 dicembre 2018, si inserirebbe in un unico contesto di cassa integrazione straordinaria, poiché la domanda amministrativa di CIGS è stata originariamente presentata per l'intero periodo decorrente dal 3 luglio 2017 al 2 luglio 2019;
- il motivo per cui il periodo dal 3 luglio 2017 al 23 settembre 2017 è stato autorizzato con un provvedimento di concessione della CIGS diverso da quello dell'aprile 2018 risiede nel fatto che, su invito del MISE, attesi i lunghi tempi di istruttoria, la ricorrente ha dovuto presentare una nuova domanda per il predetto periodo che si è sovrapposta a quella precedente. Lo stesso provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo anche in quanto la p.a. resistente ha finito per negare l’ammissione della ricorrente alla prestazione integrativa della CIGS per il periodo dal 3 luglio 2017 a 23 settembre 2017, ritenendo erroneamente che la previsione di cui all'art.7, comma 8, del D.I. 95269 del 7 aprile 2016 prevede un termine perentorio (e non ordinatorio) per la formulazione delle domande al Fondo.
Di contro, il Collegio osserva che non può essere accolta la tesi secondo cui l'integrazione salariale per il periodo richiesto in domanda si porrebbe in un contesto di unicità temporale con la successiva integrazione relativa al periodo dal 24 settembre 2017 al 31 dicembre 2018.
Invero, sebbene l’originaria domanda del 16 giugno 2017, riscontrata con DM n. 101425 del 26 aprile 2018, fosse intesa ad ottenere il trattamento di CIGS per un maggior tempo – comprensivo non solo del periodo 3 luglio 2017-23 settembre 2017, che in questa sede rileva, ma anche dell’ulteriore periodo 1° gennaio 2019-2 luglio 2019 - la richiesta di accesso al Fondo integrativo del 22 giugno 2018 non poteva prescindere dal tenore dispositivo del prodromico provvedimento di concessione della CIGS, decreto n. 1010425 del 26 aprile 2018, che ha riconosciuto il beneficio per il più ristretto (rispetto alla domanda) periodo 24 settembre 2017 - 31 dicembre 2018.
D’altronde che detto postulato sia corretto è confermato anche dal comportamento tenuto dalla ricorrente nella presentazione delle due precedenti domande di accesso al Fondo di solidarietà, correttamente riferite allo stesso periodo di tempo sotteso al rispettivo DM di concessione della CIGS:
- la domanda del 14.02.2018, in relazione al periodo 03 luglio 2017 - 23 settembre 2017 in forza del D.M. 100279 del 19.10.2017, sebbene non tempestiva;
- la domanda del 10.05.2018, in relazione al periodo 24 settembre 2017 - 31 dicembre 2018, in forza del D.M. 101425 del 26.04.2018.
Da questo punto di vista è da ritenere condivisibile quanto evidenziato nelle premesse motivazionali del provvedimento impugnato secondo cui i provvedimenti di concessione di CIGS, compresi i provvedimenti di proroga, stante la loro natura concessoria, assumono autonomo rilievo nei confronti dell'impresa beneficiaria, in quanto presuppongono una valutazione discrezionale in ordine al riconoscimento del trattamento. Ne deriva, pertanto, che il dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 7, comma 8, del citato decreto interministeriale, si riferisce al singolo decreto di concessione della CIGS e non anche alle singole relative domande di CIGS e ai correlati periodi oggetto delle stesse (diversamente opinando, come sopra accennato, in linea teorica nel caso di specie si sarebbe potuti giungere a giustificare un’estensione della pretesa della società interessata anche all’ulteriore periodo oggetto dell’inziale domanda, 1° gennaio-2 luglio 2019, in caso di eventuale DM di concessione della CIGS, non seguito da tempestiva domanda di ammissione al Fondo di solidarietà, senza considerare la previsione di cui all’art 7, comma 8, del D.M. 95269/2016, a tenore del quale la delibera che autorizza l’intervento a valere sulle risorse del F.S.T.A. non può avere una durata superiore ai dodici mesi).
Ad adiuvandum si consideri che il D.M. 101425, che ha accolto l’istanza dal 24 settembre 2017, non avrebbe potuto riguardare il periodo precedente decorrente dal 3 luglio 2017 al 23 settembre 2017, visto che su questo era già stata svolta con esito positivo la valutazione discrezionale di concessione della CIGS, sfociata nell’adozione del precedente D.M. n. 100279 del 19 ottobre 2017, a nulla rilevando che la proposizione di un’ulteriore domanda, in data 11 luglio 2018, promanasse in qualche modo dall’invito dell’allora Ministero dello sviluppo economico.
Il Dicastero, infatti, ha invitato, si badi, nell’interesse della ricorrente ad una più immediata soddisfazione della propria esigenza, attesi i tempi lunghi necessari per l'esame dell'istanza presentata ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 148/2015, a presentare una diversa domanda per l’incipiente periodo 3 luglio 2017 - 23 settembre 2017.
Peraltro, se dunque le ragioni che consigliavano di presentare una diversa domanda erano di ovviare alle lungaggini dell’ iter procedimentale avviato ex art. 42 d.lgs. 148/2015, risulta anche confermata la circostanza, messa invece in discussione da AT, della nuova domanda presentata a diverso titolo e avente ad oggetto la prosecuzione del trattamento di C.I.G.S. per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, tanto da essere stata limitata all’intervallo temporale (3 luglio 2017 - 23 settembre 2017), in relazione al quale non sussisteva il bisogno di ricorrere alla disciplina che consente per le imprese di rilevante interesse strategico la proroga della CIGS anche oltre il periodo massimo concedibile (periodo che qui rimane rispettato). È evidente che quanto appena chiarito, che trova ulteriore conferma nella più rapida evasione dell’istanza presentata successivamente (e, si ribadisce, a diverso titolo), concorrere a confutare la prospettazione dell’unitarietà del trattamento per tutto il periodo concesso (“ dal 3 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 senza soluzione di continuità, neppure di un solo giorno ”), propugnata dalla società interessata.
Per cui è la data di adozione del provvedimento del 19 ottobre 2017 a rappresentare il dies a quo rilevante ai fini del rispetto del termine di sessanta giorni fissato dall’art. 7, comma 8, decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di Solidarietà.
In applicazione del principio di autoresponsabilità, la AT S.p.A., una volta ottenuta la concessione del trattamento di CIGS, avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi e fare quanto necessario per ottenere il prima possibile l’ulteriore beneficio ambito e, invece, ha lasciato che decorresse inutilmente il termine di sessanta giorni dal DM 100279 di concessione della CIGS per il periodo 3 luglio 2017 - 23 settembre 2017, benché al momento della scadenza, in data del 18 dicembre 2018, il provvedimento di concessione della CIGS per l’ulteriore periodo 24 settembre 2017-31 dicembre 2018, il DM 101425 del 26 aprile 2018, oltre ad essere ben lungi dal vedere la luce, rappresentasse una mera eventualità, essendo in dubbio l’ an e il quando della sua adozione.
Rispetto al dies ad quem testé individuato anche la prima domanda di prestazione integrativa presentata il 14 febbraio 2018 - rigettata per duplicazione con deliberazione n. 9 del 29 gennaio 2020 dal Comitato Amministratore del F.S.T.A. (nel corso del presente giudizio, l’INPS ha chiarito di averla esaminata e, in particolare, di avere condotto congiuntamente l’istruttoria per le due istanze pervenute, identiche ad eccezione del DM di concessione indicato, provvedendo a definirne una, la più risalente, nel senso della reiezione per duplicazione) - è da considerare tardiva per mancato rispetto del termine di sessanta giorni fissato dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, il quale ha peraltro carattere perentorio.
Deve essere dunque disattesa la tesi contraria formulata da parte ricorrente a sostegno della natura ordinatoria del termine de quo , non in linea con il chiaro tenore letterale dell’art. 7, comma 8, che chiarisce che lo stesso è previsto “ a pena di decadenza ”.
La prevista decadenza, che connota la natura perentoria del termine, rappresenta proprio quell’effetto negativo ( i.e. la sanzione) che consegue al mancato rispetto dello stesso, richiesto da parte ricorrente.
E detto effetto preclusivo dell’esercizio del diritto non riguarda le sole ipotesi di accesso al trattamento di integrazione salariale, con esclusione della proroga e/o prosecuzione del trattamento di integrazione salariale del F.S.T.A. Detta presunta distinzione tra presentazione di nuove domande di accesso al fondo e proroga di una domanda già accolta di prestazioni integrative del fondo, invocata dall’azienda, in realtà non è predicabile, non trova risconto nella disposizione dell’art. 7 del DI 95269 del 7 aprile 2016: ai fini della presentazione al F.S.T.A. della domanda di prestazione integrativa, viene in rilievo un unico dato incontrovertibile, la data di adozione del decreto concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale.
Anche in caso di decreti ministeriali che concedono una proroga della CIGS, ai fini dell’istruttoria F.S.T.A., le istanze vengono gestite come nuove autonome e indipendenti domande, da definire in base all’ordine cronologico di presentazione. In altri termini, a differenza di quanto accade per la CIGS, nella normativa e nella regolamentazione relativa alle prestazioni F.S.T.A. non è previsto che si tenga conto della concessione di proroga ovvero di presunte continuità tra due CIGS, di fatto concesse con distinti decreti di concessione; la proroga della misura integrativa invocata dall’AT non è compatibile con il previsto criterio cronologico di autorizzazione delle istanze di ammissione, di cui all’art. 7 commi 1 e 2 del DI 7 aprile 2016.
Chiarito che la determinazione dell’I.N.P.S. n. 46 del 16 marzo 2020, che ha annullato la precedente disposta ammissione della ricorrente alla prestazione integrativa della misura del trattamento di C.I.G.S. per il periodo 3 luglio 2017 - 23 settembre 2017, risulta in linea con le previsioni del DI n. 95269 del 7 aprile 2016, è possibile scrutinare i motivi di censura volti a far affermare l’illegittimità di detto Decreto (in applicazione del quale l’INPS ha dunque adottato l’atto di ritiro impugnato), con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno adeguato il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'art. 1 ter del d.l. 249/04 alle previsioni del d.lgs. 148/2015.
Il decreto ministeriale è censurato per contrasto con il d.lgs. 148/2015, visto che la norma primaria non richiede un termine perentorio per la presentazione della domanda (che sarebbe stato previsto in sede di adeguamento della disciplina del Fondo senza rispettare gli accordi sindacali) e visto che le modifiche alla disciplina delle prestazioni dei fondi di solidarietà devono essere adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, sulla base di una proposta del Comitato Amministratore di cui all'art. 36 (art. 26, comma 3, del d. lgs. 148/2015) e non con decreto interministeriale.
Al riguardo, in disparte ogni considerazione sull’inammissibilità di detti rilievi per decorso dei termini di impugnazione del D.I. 95269/2016, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
Innanzi tutto, deve essere respinta la tesi dell’illegittimità, in mancanza di espressa previsione da parte di una norma primaria, del carattere perentorio attribuito al termine di sessanta giorni, decorrenti dall’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale, previsto per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà dal comma 8 dell’art. 7 più volte citato.
Al riguardo, sul piano formale, militano in senso avverso alla tesi ricorsuale le disposizioni di rango primario, successive al D.I. 95269/2016 e adottate nel periodo pandemico da Covid-19, che hanno sostanzialmente riconosciuto la perentorietà del termine decadenziale di cui si discute, intervenendo al fine di consentirne normativamente la proroga in presenza delle eccezionali esigenze legate all’emergenza sanitaria (v. l’art. 40, comma 1- bis , prima parte, del D.L. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021; l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 198/2022, c.d. “milleproroghe”).
Sul piano sostanziale, invece, si rileva che la ratio della previsione è da rinvenirsi nella necessità di garantire la correttezza della governance e del monitoraggio della spesa inerente alle prestazioni erogate dal Fondo, in linea con la normativa di fonte primaria di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che sancisce il principio dell’equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà.
Peraltro, che la previsione di un termine perentorio sia necessaria ad assicurare la corretta gestione del Fondo, alimentato anche con risorse pubblicistiche, derivanti dalla fiscalità generale, oltre che provenienti dal bilancio dello Stato (vedi l’art. 94, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; l’art. 50-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; l’art. 1, comma 531, L. 30 dicembre 2023, n. 213), si apprezza anche tenendo conto che le disponibilità presenti sul Fondo sono potenzialmente non sufficienti a soddisfare tutte le istanze trasmesse e per questo soggette a un meccanismo di “contingentamento”, basato su un criterio di ordine cronologico sopra richiamato, previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, dello stesso D.I. (che stabilisce, che in caso di insufficienza delle risorse si debba dare priorità alle istanze di integrazione FSTA alla naspi e solo successivamente alla CIGS e che “a parità di istituto prevale la data di presentazione all’INPS della domanda da parte dell’azienda e, a parità di data, la priorità di protocollo).
Orbene, detto criterio se, da un lato, rappresenta un presidio a tutela dell’esigenza del rispetto delle disponibilità presenti sul Fondo e dunque proprio dell’equilibrio finanziario del Fondo, dall’altro, impone una gestione rigorosa delle domande, considerata l’eventualità di discriminazione tra i soggetti che fanno richiesta. L’ammissione di domande tardive rischia in altri termini di risolversi in un ingiusto pregiudizio per chi, in ossequio al principio dell’auoresponsabilità, propone l’istanza tempestivamente, nel rispetto del termine normativamente fissato decorrente dalla concessione della CIGS, ma in un momento successivo rispetto al richiedente non diligente.
Neanche può essere riscontrata l’ulteriore doglianza di parte ricorrente che deduce il mancato rispetto della volontà delle parti sociali con l’adozione del decreto interministeriale n. 95369, ove si ritenesse perentorio il termine indicato nell’art. 7, comma 8, del D.I. n 95269.
L’esame degli atti di causa non consente di rinvenire elementi a sostegno di questa circostanza, visto che le organizzazioni datoriali e sindacali coinvolte, preso atto dei contenuti del decreto, non risulta che abbiano avanzato richiesta di modifica, attivando il procedimento di cui all’articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Infine, deve essere dichiarata l’infondatezza anche della rilevata violazione dell’art. 26, comma 3, del d. lgs. 148/2015 per il ricorso ad una diversa fonte normativa rispetto a quella ivi prevista. Al riguardo, valga evidenziare che, come agevolmente evincibile dalle premesse del D.I. 95269 del 7 aprile 2016, lo stesso è stato adottato in attuazione di una diversa previsione, l’art. 40, comma 9, dello stesso d. lgs. n. 148/2015, il quale stabilisce che la disciplina del Fondo di cui all’articolo 1- ter del decreto-legge n. 249 del 2004 è adeguata alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015 proprio “ con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ”.
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati sono da ritenere complessivamente scevri dai vizi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, con conseguente affermazione della correttezza dell’operato dell’autorità pubblica.
Sussistono giustificate ragioni, alla luce di una valutazione complessiva della vicenda nonché della novità e complessità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO