Sentenza breve 5 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02052/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01848/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2025, proposto da
INWIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato OV HI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manocalzati, in persona del sindaco p.t. non costituito in giudizio;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione:
a) del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 9408 del 6.11.2025 (comunicato in pari data), recante il rigetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, ai fini della realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NT AN e uditi per le parti i difensori HI OV e CA IA LE;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che Infratel Italia s.p.a. (su incarico del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese comprendente INWIT s.p.a., TIM s.p.a. e Vodafone s.p.a. il bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del traffico, di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink, in aree a fallimento di mercato, in modo da perseguire l’obiettivo di garantire, entro il 2026, la copertura 5G ad altissima velocità a tutte le aree popolate dell’Italia, favorendo l’uguaglianza e l’inclusione sociale in un Paese connesso ai migliori livelli europei; all’aggiudicazione del bando ha fatto seguito, in data 29.7.2022, la stipula dell’apposita convenzione;
Premesso, altresì, che, nel caso di specie, la FiberCop s.p.a. (per conto della TIM s.p.a.) ha commissionato alla INWIT s.p.a. la realizzazione, in un suolo ubicato nel comune di Manocalzati adiacente alla SP 61, distinto in catasto al Fg. 7, part. 120, di una infrastruttura costituita da un palo poligonale metallico, su cui successivamente installare le antenne necessarie per l’erogazione del servizio di telefonia mobile con tecnologia 5G, del tutto carente in ambito comunale e che tale impianto costituisce uno degli interventi finanziati con fondi del PNRR; al fine di realizzare la predetta infrastruttura, la INWIT s.p.a. ha, quindi, presentato al Comune di Manocalzati, in data 1.10.2025, un’istanza di autorizzazione unica (idonea, cioè, a richiedere contestualmente tutti i titoli abilitativi), ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/03;
Considerato che la suddetta istanza è stata respinta con il provvedimento impugnato;
Rilevato che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento al divieto di costruzioni nella fascia di rispetto cimiteriale di metri 100, stabilito dal vigente piano di fabbricazione e dalla successiva variante approvata; inoltre il diniego è motivato richiamando l’articolo 4 del regolamento comunale, adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 36 del 2001, che autorizza i comuni ad adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento ai siti sensibili individuati in modo specifico; il regolamento comunale applicato, disciplinante l’installazione, l’attivazione e il controllo degli impianti fissi e mobili di telecomunicazioni, all’art. 4, esclude la possibilità di installare sorgenti di campi elettromagnetici, indipendentemente dalla potenza degli apparati, nelle aree vincolate e sottoposte a vincoli di tutela di interesse paesaggistico, ambientale, artistico, storico, architettonico, monumentale e archeologico, salvo parere favorevole, nonché nelle aree sensibili e nelle loro pertinenze, quali ville comunali, parchi pubblici, parchi gioco, aree di verde attrezzato, piazze, impianti sportivi, scuole, asili, ospedali, cliniche, strutture sanitarie, case di cura, case di ospitalità, alberghi, chiese, luoghi di culto e in generale ogni struttura di aggregazione sociale aperta al pubblico, pubblica o privata, con il rispetto della distanza di almeno 50 m lineari da tutti i luoghi elencati; l’area oggetto dell’installazione risulta compresa nella fascia di 100 m lineari sottoposta al vincolo cimiteriale istituito con regio decreto 1265 del 1934 e inoltre, essendo il cimitero comunale ricompreso tra le aree riportate all’articolo 4, comma 1C, del richiamato regolamento comunale, risulta anche posta a distanza inferiore a 50 m lineari dall’area di aggregazione sociale nella quale il regolamento comunale vieta l’istallazione di sorgenti elettromagnetiche;
Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, essendone stato dato avviso alle parti, come da verbale d’udienza ed essendo il ricorso palesemente fondato;
Ritenuto, infatti, che, per costante e condivisibile giurisprudenza, gli impianti di telefonia mobile, essendo equiparati a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti; ne deriva la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui è motivato con il richiamo allo strumento urbanistico che vieta qualsiasi costruzione nella fascia di rispetto cimiteriale, essendo gli impianti di telefonia mobile compatibili con la zona di rispetto cimiteriale;
Ritenuto, inoltre, illegittimo il provvedimento impugnato anche nella parte in cui è motivato con il divieto di installazione di sorgenti elettromagnetiche in prossimità delle aree individuate come sensibili dal regolamento comunale; infatti, in virtù dell'art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60 del 2024, convertito dalla L. n. 95 del 2024, i comuni devono derogare ai propri regolamenti per consentire la tempestiva realizzazione delle nuove infrastrutture previste dal Piano Italia 5G nelle aree bianche oggetto dell'intervento, privilegiando la posizione dei pixel indicata nel bando (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 02/05/2025, n. 3729) in quanto il richiamato art. 4, c. 7 bis, dispone espressamente che, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara;
Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso, con l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione comunale soccombente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV AP, Presidente
NT AN, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AN | LV AP |
IL SEGRETARIO