Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/07/2025, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06395/2025REG.PROV.COLL.
N. 00315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2025, proposto da
IO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - A.R.E.A., A.R.E.A. Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OL AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Miscali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00741/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OL AN AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Manca in delega di Tortora e Miscali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto da IO AR contro l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) e nei confronti di OL AN AR per l’annullamento della determinazione dell’A.R.E.A. – Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano n. 3398 del 2 ottobre 2019. Col provvedimento impugnato l’Azienda ha revocato la propria precedente determinazione del 29 luglio 2019, che aveva autorizzato l’ampliamento del nucleo familiare apparentemente richiesta dal titolare del contratto di locazione n. 21371 presso l’abitazione di proprietà della stessa A.R.E.A. ubicata in Oristano, nella via Quartu Sant’Elena n. 13.
1.1. Il ricorrente aveva esposto in fatto che:
- sarebbe stato residente stabilmente, dall’1.1.1959, presso l’abitazione in questione, a suo tempo assegnata in locazione, ai sensi della L.R. n. 13/1989 (da ultimo con contratto del 2003), alla signora VI US, madre dell’interessato e del signor OL AN AR (odierno controinteressato), con la quale i due fratelli convivevano;
- in data 15.6.2019 la signora US decedeva e il sig. OL AN AR presentava richiesta di subentro nel contratto di locazione, accolta dall’A.R.E.A. con la determinazione n. 2468 dell’11.7.2019;
- il sig. OL AN AR, con istanza del 18.7.2019, domandava all’A.R.E.A. l’ampliamento del proprio nucleo familiare, chiedendo l’inclusione del ricorrente;
- l’istanza veniva accolta con determinazione n. 2705 del 29.7.2019, che quindi autorizzava l’ampliamento del nucleo familiare;
- tuttavia il signor OL AN AR, in data 2.9.2019, a seguito di accesso agli atti, rappresentava all’A.R.E.A. di disconoscere la firma apposta sulla predetta richiesta di ampliamento, e ciò ribadiva anche successivamente, con nota del proprio legale, con cui chiedeva altresì l’annullamento in autotutela della determinazione autorizzativa dell’ampliamento n. 2705 del 29.7.2019;
- l’Azienda Regionale, dopo avere convocato il ricorrente, revocava la ridetta determinazione n. 2705/2019 con il provvedimento n. 3398 del 2.10.2019, oggetto dell’odierna impugnazione.
1.2. Il tribunale - dato atto dei motivi di ricorso concernenti il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la regolarità formale del provvedimento (primo motivo), la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale (secondo motivo) e l’eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, relativamente all’infondatezza del disconoscimento di firma effettuato da OL AN AR (terzo motivo) - ha riepilogato come segue le deduzioni del controinteressato, unico costituito in resistenza:
- che non aveva mai sottoscritto di suo pugno l’istanza di ampliamento del 18.7.2019, né aveva mai presentato tale istanza all’A.R.E.A.;
- che a corredo dell’istanza in questione era stata acclusa una patente di guida categoria A-B, dello stesso sig. OL AN AR, scaduta il 7.9.2015, ciò che avrebbe comprovato quanto dal medesimo sostenuto, essendo illogico che il controinteressato, pur disponendo di una patente in corso di validità (doc. 1), oltre che della carta d’identità in corso di validità (doc. 2), avesse deciso di allegare all’istanza un documento di riconoscimento scaduto da quasi quattro anni;
- che non intratteneva alcun rapporto da oltre dieci anni con il ricorrente, nei confronti del quale non avrebbe mai manifestato la volontà e/o il consenso all’ampliamento del nucleo familiare;
- che il provvedimento impugnato era stato congruamente motivato per relationem attraverso il richiamo alla nota del 11.9.2019, firmata dal controinteressato e dal suo legale, conosciuta dal ricorrente fin dal 14 settembre 2019;
- che la revoca della determinazione n. 2705/2019 costituiva un atto dovuto a seguito delle dichiarazioni del controinteressato, per il quale non era richiestala comunicazione di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990;
- che lo stesso ricorrente ammetteva la preventiva conoscenza dell’avvio del procedimento, nella parte in cui aveva dichiarato espressamente “ d’esser stato convocato presso l'A.R.E.A. ”;
- che non poteva rientrare nei compiti e/o poteri amministrativi dell’A.R.E.A. l’accertamento della autenticità e/o la verifica della paternità della sottoscrizione della istanza per cui è causa, trattandosi di attività demandata alla competente Autorità Giudiziaria.
1.3. Il tribunale ha condiviso le argomentazioni difensive del controinteressato e respinto il ricorso, trattando unitariamente le censure e ritenendo dirimente “ la circostanza in fatto, comprovata da plurimi ed univoci elementi, che l’istanza di ampliamento del nucleo familiare per cui è causa non può dirsi sottoscritta dal soggetto in essa indicato come istante ”.
I detti elementi sono stati individuati nei seguenti: l’allegazione all’istanza, quale documento di riconoscimento, di una patente scaduta del signor OL AN AR; la circostanza che, invece, quest’ultimo aveva allegato alla domanda di voltura del contratto di locazione (presentata solo due settimane prima dell’istanza per cui è causa) il proprio documento di identità in corso di validità; l’inverosimiglianza del comportamento attribuito al predetto, di presentazione dell’istanza di ampliamento, seguita poco tempo dopo dal disconoscimento della sottoscrizione.
1.3.1. La scelta dell’amministrazione di revocare il proprio precedente provvedimento è stata quindi reputata “ tutt’altro che irragionevole alla luce dei fatti come sopra riportati e documentalmente comprovati ”.
E’ stato inoltre ritenuto che l’atto di revoca non fosse viziato né per la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso né per la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, sia perché non applicabile quest’ultimo all’intervento effettuato in autotutela sia perché il diretto destinatario dei provvedimenti in esame era comunque il sig. OL AN AR, non anche il ricorrente (il quale peraltro aveva affermato di essere stato convocato dall’amministrazione, dopo le comunicazioni dell’assegnatario del 2.9.2019 e del 6.9.2019, per avere chiarimenti sulla vicenda, sicché, come sottolineato in sentenza, “ non può dirsi in alcun modo leso il suo diritto al contraddittorio ”).
1.4. Respinto il ricorso, le spese processuali sono state compensate.
2. IO AR ha proposto appello con due motivi.
2.1. OL AN AR si è costituito per resistere all’appello.
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa non si è invece costituita.
2.2. All’udienza del 29 maggio 2025 il ricorso è stato discusso e assegnato a sentenza, previo deposito di memorie difensive e repliche di entrambe le parti costituite.
3. I motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo motivo ( Error in iudicando. Motivazione erronea ed irragionevole. Erronea valutazione e travisamento degli atti e fatti di causa. Motivazione illogica ed apparente. Violazione dei principi del giusto procedimento ) è sottoposto a gravame tutto il capo 3.1 della sentenza impugnata, relativo agli elementi ritenuti utili a comprovare la falsità della sottoscrizione dell’istanza di ampliamento.
Sostiene l’appellante che la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria, frutto di travisamento dei fatti e di una loro errata interpretazione, perché:
- è data eccessiva rilevanza al fatto che nella richiesta di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare (presentata il 18 luglio 2019) era stata allegata la fotocopia di una patente scaduta, nonostante che OL AN AR fosse in possesso di un documento di identità in corso di validità: si tratterebbe di circostanza priva di valenza probatoria, perché potrebbe essere stata determinata da qualsivoglia ragione, come un errore o una svista dello stesso istante;
- la questione cruciale sarebbe solo quella dell’identificazione della firma, rispetto alla quale sarebbe irrilevante pure il fatto, valorizzato invece dal primo giudice, che alla domanda di voltura del contratto di locazione (presentata il 4 luglio 2019) fosse stato presentato il documento di identità in corso di validità, non costituendo questa circostanza prova della falsità della firma apposta all’istanza successiva;
- parimenti sarebbe una mera “supposizione” del T.a.r. la valutazione del comportamento ascritto a OL AN AR, in quanto non avrebbe preso in considerazione le possibili spiegazioni alternative che potrebbero giustificare il disconoscimento della firma, poco tempo dopo la sua apposizione (come un litigio col fratello o la volontà, emersa in corso di causa, di divenire proprietario esclusivo dell’immobile);
- inoltre il giudice non avrebbe correttamente considerato tutte le circostanze allegate e la documentazione prodotta dal ricorrente, vale a dire: la convivenza pluriennale tra i fratelli AR; la prova testimoniale richiesta dallo stesso ricorrente - e non “contestata” dal controinteressato - sul fatto che la sottoscrizione dell’istanza di ampliamento fosse stata apposta dal signor OL AN AR in presenza appunto del/i testimone/i; la scarsa credibilità della versione del controinteressato secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza della richiesta di ampliamento solo in occasione dell’accesso agli atti del 2 settembre 2019; il fatto che si dovrebbe escludere che l’istanza di ampliamento sia stata depositata da terzi, circostanza che avrebbe potuto avvalorare l’ipotesi di una firma apocrifa, considerato soprattutto che il documento riporta la medesima data di sottoscrizione e di ricezione (18 luglio 2019) e quindi è riferibile ad una consegna a mano all’ufficio, senza che vi risulti alcuna delega; di qui la prova che l’istanza sarebbe stata depositata personalmente da OL AN AR.
Dato il descritto contesto istruttorio, l’appellante reitera in appello la richiesta di consulenza grafologica atta ad accertare l’autenticità della firma apposta sulla richiesta di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare, già avanzata in primo grado (con il supporto di una perizia grafologica di parte); lamenta che su questa il primo giudice non si è nemmeno pronunciato, malgrado si tratti di uno strumento tecnico che avrebbe potuto fornire un contributo determinante ai fini della decisione.
3.2. Col secondo motivo ( Error in procedendo. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Omessa pronuncia. Violazione degli artt. 112 cpc e 1, 3, 74, 88 c.p.a. Nullità. Violazione dei canoni di diligenza nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Violazione dell’art. 3 della l. 241/90 ) l’appellante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi su alcune censure formulate in primo grado, in particolare sulla carenza di motivazione e di istruttoria. Queste vengono reiterate in appello, lamentando l’appellante che il provvedimento impugnato si basi sulle due comunicazioni inviate dal controinteressato, quindi sulla posizione di una soltanto delle due parti, senza che l’amministrazione abbia svolto attività istruttoria volta a verificare l’autenticità della firma o a raccogliere spiegazioni alternative al disconoscimento.
Viene inoltre reiterata in appello la richiesta istruttoria di esibizione dell’istanza originale del 18 luglio 2019, prot. 24373 in possesso dell’A.R.E.A.
4. I motivi di gravame non meritano accoglimento e le istanze istruttorie reiterate in appello vanno disattese.
4.1. Premesso che, nel costituirsi in giudizio in primo ed in secondo grado, il signor OL AN AR ha ribadito che l’istanza di ampliamento del nucleo familiare per cui è ricorso non è stata da lui mai scritta, né sottoscritta né depositata all’A.R.E.A., si ritiene che siffatto disconoscimento – già manifestato all’Azienda con la nota datata 2 settembre 2019 – sia utilmente riscontrato dalla documentazione presente a corredo dell’istanza de qua . Invero, la presentazione di una patente di guida categoria A-B, scaduta il 7 settembre 2015, non ha affatto la valenza insignificante sostenuta dal signor IO AR: come correttamente argomentato dal primo giudice, esso va considerato nel contesto degli altri elementi evidenziati in sentenza, in specie la presentazione da parte dello stesso OL AN AR di un documento di riconoscimento in corso di validità in occasione della domanda di voltura del contratto di locazione di appena due settimane prima. A tale elemento occorre aggiungere la disponibilità in capo al predetto di altra patente di guida all’epoca in corso di validità (in quanto sarebbe venuta a scadere il 1° giugno 2022), prodotta in giudizio dal controinteressato.
A fronte dell’evidente irragionevolezza dell’utilizzazione di un documento scaduto quasi quattro anni prima della presentazione dell’istanza di ampliamento per cui è causa, risultano mere congetture le “spiegazioni” alternative del ricorrente, essendo del tutto ipotetici l’errore o la disattenzione del presentatore dell’istanza; né può essere rilevante - o addirittura dimostrativo della presentazione dell’istanza personalmente da parte del signor OL AN AR, come sostiene il signor IO AR - che l’istanza sia stata presentata a mano all’Ufficio competente, posto che non vi si dà atto della contestuale apposizione della firma, né dell’espletamento di formalità di riconoscimento del presentatore diverse dall’acquisizione della fotocopia della patente scaduta.
Ancora, a fronte della palese contraddittorietà e dell’irragionevolezza del comportamento attribuito al signor OL AN AR, parimenti valorizzate dal primo giudice, sarebbe stato onere del ricorrente IO AR quanto meno allegare specifiche circostanze di fatto – invece solo genericamente ipotizzate – per le quali il predetto si sarebbe indotto a “cambiare idea” nel tempo intercorso tra la presentazione della domanda di ampliamento (18 luglio 2019) ed il disconoscimento della sottoscrizione (2 settembre 2019); così come sarebbe stato onere del ricorrente -secondo il corretto criterio di riparto dell’onere della prova - fornire quella dell’asserita prolungata convivenza col fratello, laddove il controinteressato ha affermato e ribadito di non intrattenere rapporti con IO AR da oltre quindici anni e di non avere mai manifestato a quest’ultimo la volontà o prestato il consenso per l’ampliamento del nucleo familiare, del quale il fratello IO non avrebbe mai fatto parte.
4.2. D’altronde, occorre sottolineare che, nel presente giudizio, non si controverte del diritto del ricorrente ad ottenere la voltura del contratto di locazione già in essere tra l’A.R.E.A. e la madre dei germani AR, bensì della legittimità del provvedimento, adottato dall’Azienda, di revoca della precedente autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare concessa a seguito di istanza che appariva sottoscritta dal signor OL AN AR, cioè dal medesimo che aveva chiesto la voltura del contratto di locazione.
4.2.1. Ne consegue che nel momento in cui l’apparente sottoscrittore ha disconosciuto l’istanza e ha chiesto la revoca in autotutela del provvedimento di autorizzazione che ne era oggetto, l’amministrazione non avrebbe potuto, né dovuto, fare altro che procedere in autotutela.
Va infatti sottolineato che il procedimento amministrativo conclusosi col rilascio del provvedimento poi revocato ha avuto come unico soggetto interessato (sia pure in apparenza) l’istante (apparente) signor OL AN AR, senza alcun coinvolgimento, né formale né sostanziale, del signor IO AR.
Il coinvolgimento soltanto indiretto di quest’ultimo non conferisce al ricorrente alcuna posizione di interesse legittimo nei confronti dell’Azienda relativamente all’ampliamento del nucleo familiare a seguito dell’istanza del 18 luglio 2019, dal momento che questa -come detto- non è stata presentata, né formalmente condivisa da IO AR.
Non essendo quest’ultimo autore di alcuna istanza di subentro nel contratto di locazione de quo né formale destinatario del provvedimento oggetto di revoca, a quanto sopra consegue:
- per un verso, la sufficienza della motivazione effettuata per relationem alle due note, una di disconoscimento (2 settembre 2019) e l’altra di richiesta di autotutela (11 settembre 2019), avanzate dal signor OL AN AR;
- per altro verso, la completezza dell’istruttoria basata pur sempre su tali note, ma corroborata dall’audizione del ricorrente medesimo; non avrebbe invece l’amministrazione dovuto indagare in merito alla falsità o meno della sottoscrizione dell’istanza del 18 luglio 2019, essendo stato lo stesso autore apparente della medesima a formularne il disconoscimento.
5. In conclusione, l’appello va respinto.
5.1. Considerate la peculiarità della vicenda e la mancata costituzione dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese giudiziali.
5.2. Nondimeno, visto l’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si ritiene che debba essere revocata l’ammissione di AR IO al patrocinio a spese dello Stato relativo al giudizio di appello per essere stato instaurato con colpa grave.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone la revoca dell’ammissione di IO AR al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO