Decreto cautelare 10 giugno 2019
Sentenza breve 11 ottobre 2019
Decreto cautelare 9 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2020
Decreto cautelare 28 marzo 2020
Ordinanza cautelare 24 aprile 2020
Accoglimento
Sentenza 29 luglio 2020
Accoglimento
Sentenza 24 agosto 2020
Ordinanza collegiale 4 novembre 2020
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2021
Improcedibile
Sentenza 10 maggio 2021
Accoglimento
Sentenza 9 luglio 2021
Accoglimento
Sentenza 30 agosto 2021
Accoglimento
Sentenza 22 ottobre 2021
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2021
Parere sospensivo 12 agosto 2022
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- 1. Consiglio Di Stato [Pag. 1]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Danilo Argeri. “Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità ... Leggi tutto… Di Mario Pavone. Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza del 2 Ottobre 2025 m. 12 ha stabilito che “Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di …
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- 3. Ottemperanza e poteri del giudiceAntonio Cassatella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Ottemperanza e poteri del giudice (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 2024, n. 6) di Antonio Cassatella Sommario: 1. La questione sostanziale controversa ed il giudicato di annullamento. 2. Le vicende relative all'ottemperanza al giudicato e la nomina differita del commissario. 3. Effetto conformativo e poteri del giudice dell'ottemperanza. 4. Dal caso alla questione sistematica: sulla perdurante ambiguità dell'ottemperanza quale cognizione mista ad esecuzione. 1. La questione sostanziale controversa e il giudicato di annullamento. La sentenza che si annota è di particolare rilievo nella parte in cui mostra come il giudice dell'ottemperanza risolva il conflitto esecutivo …
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Ottemperanza e poteri del giudice (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 2024, n. 6) di Antonio Cassatella Sommario: 1. La questione sostanziale controversa ed il giudicato di annullamento. 2. Le vicende relative all'ottemperanza al giudicato e la nomina differita del commissario. 3. Effetto conformativo e poteri del giudice dell'ottemperanza. 4. Dal caso alla questione sistematica: sulla perdurante ambiguità dell'ottemperanza quale cognizione mista ad esecuzione. 1. La questione sostanziale controversa e il giudicato di annullamento. La sentenza che si annota è di particolare rilievo nella parte in cui mostra come il giudice dell'ottemperanza risolva il conflitto esecutivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/04/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02751/2025REG.PROV.COLL.
N. 08643/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8643 del 2024, proposto da
ED IA AR Russo, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 04825/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 1 marzo 2025 con la quale la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto con ricorso collettivo l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell' avviso n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto del MIUR nella parte in cui illegittimamente ritiene che i titoli denominati “…Nivel I e Nivel II ” conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ,e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate ”, in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea ;
-dei decreti individuali di rigetto comunicati ai ricorrenti a mezzo email, conseguenza diretta dell'avviso n.5636 del 2 aprile 2019 nella parte in cui lo richiamano espressamente;
-dei decreti di depennamento e di avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate di cui al D.D.G. n.85/2018, disposti dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dell'avviso n 5636 del 2 aprile 2019;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale all' avviso n.5636/2019;
per l'accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all'art.13 co.1 lett.b) della Direttiva n.55/2013, agli art.19 ( livelli di qualifica ) e 20 ( titoli di formazione assimilati) del D.Lgs.n.206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria;
del diritto all'accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, per le classi di concorso corrispondenti a quelle indicate per ciascun ricorrente atti di causa;
del diritto alla ammissione alle procedure del concorso riservato di cui al DDG n.85/2018, nonchè al percorso c.d. FIT di cui all'art. 17 co. 2, D.lgs. n. 59/2017 per i ricorrenti partecipanti a detto concorso come risulta dagli atti di causa;
del diritto in via subordinata, al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania anche previo compimento di misure compensative in ottemperanza all'art.22 del D.Lgs.n.206/2007;
condannando in forma specifica la Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti in relazione alle istanze dei ricorrenti e finalizzate al riconoscimento della professione docente in Italia ai sensi degli art.16 e ss. del d. lgs.n.206/2007.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza questo Consiglio di Stato ha accolto il ricorso con la seguente motivazione “ a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo…….. lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. ”
In data 19 novembre 2024 è stato depositato ricorso per ottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito.
Nella camera di consiglio del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di ricorso per ottemperanza la ricorrente ha esposto che, spirati i termini per il ricorso per Cassazione e per la revocazione, il Ministero della Istruzione e della Ricerca scientifica sarebbe rimasto inerte con riferimento agli adempimenti indicati nella richiamata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4825/2020.
Il ricorrente chiede pertanto di ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito la esecuzione del giudicato entro un termine breve, determinando i contenuti del provvedimento amministrativo o la emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
L’amministrazione non ha depositato memorie e si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
Il ricorso per ottemperanza va accolto.
Il Collegio, preso atto della persistente inottemperanza e dell’assenza di controdeduzioni da parte dell’amministrazione appellata, ritiene opportuno ordinare al Ministero resistente di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a rivalutare la posizione della ricorrente sulla base di quanto disposto dalla sentenza n. 4825 del 2020, nominando sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero resistente, con facoltà di subdelega, affinché, previo accertamento della eventuale perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda decorso il predetto termine e entro i successivi trenta giorni a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
accoglie il ricorso per ottemperanza;
ordina al Ministero resistente di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a rivalutare la posizione della ricorrente sulla base di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 2020;
nomina fin d’ora Commissario ad acta , il Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero resistente, con facoltà di subdelega, affinché, previo accertamento della eventuale perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese della presente fase di giudizio quantificate in Euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO