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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/10/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3417/2020 R.G. e vertente tra sia in proprio che nella qualità di legale rapp.te p.t. della società Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa Ippoliti e Pasqualino CP_1
IL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Teramo, frz. S.
Nicolò a Tordino, Via Benedetto Croce n. 6, giusta mandato in atti;
-Ricorrente
Contro
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall' CP_2
Avv. Andrea Caporale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Teramo, Via Raneiro nr. 17, giusta mandato in atti;
-Resistente
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. nr. 689/81 e art. 6 L. nr.
150/11.
Conclusioni: per entrambe le parti come da note in sostituzione dell'udienza del
21.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. nr.
689/81 e art. 6 L. nr. 150/11 del 16.12.2020 , adiva il Tribunale di Parte_1
pagina 1 di 8 Teramo al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, rimettere gli atti alla competente Corte Costituzionale, onde valutare la costituzionalità dell'art. 18 L. n. 689/1981, per i motivi tutti espressi in narrativa al paragrafo I;
2. Anche in difetto di tale remissione, voglia comunque dichiarare la nullità dell'Ordinanza -Ingiunzione impugnata per violazione degli artt.li 1 e 2
L. n. 241/1990; 3. Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata, per violazione dell'art. 3, legge n. 241/90, per i motivi tutti espressi in narrativa;
4. Nel merito, Voglia revocare, annullare, dichiarare invalida o comunque inefficace l'Ordinanza -Ingiunzione n. Fasc. 84/2020 del
03/11/2020, notificata in data 20/11/2020, emessa dalla Regione Abruzzo, 4 CP_2 di Teramo nei confronti del sig. , in proprio e quale legale Parte_1
CP rappresentante della ditta Ceci Carnis. per violazione dell'art. 18, commi 1 e 3,
Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 1.514,40, in quanto completamente infondata sia nei suoi presupposti fattuali che in diritto;
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.04.2021, si costituiva l' , la quale così concludeva: “ Per le ragioni di Controparte_4 cui in narrativa, la , per come rappresentata e difesa, chiede che Parte_2 venga rigettato il ricorso per cui vi è causa con totale conferma della sanzione irrogata. Spese vinte”.
In sintesi, e per quanto di interesse , parte ricorrente deduceva in primo luogo l'illegittimità dell' ordinanza impugnata attesa la sua palese contrarietà ai principi generali stabiliti dagli artt.li 1 e 2 della L. n. 241/90, oltre che ai principi generali previsti dalla Costituzione in materia di attività amministrativa, in quanto essa risulta notificata al solo dopo 3 anni e sette mesi dall'accertamento Pt_1 effettuato in data 23/03/201; eccepiva , inoltre, la nullità dell' ordinanza ingiunzione impugnata in quanto la stessa motivata in modo non chiaro ed intellegibile , configurandosi una violazione dell' art. 3 L. nr. 241/90.
Nel merito , quindi, evidenziava l'infondatezza dell' atto impugnato in ordine alla violazione sanzionata, segnatamente l'art. 18 del Reg. CE n. 178/2002, stante il fatto che, pur avendo il ricorrente dichiarato ai Carabinieri del Nas di
Pescara, in occasione del loro accertamento del 23.03.2017 , che dai documenti pagina 2 di 8 posseduti in ufficio sarebbe stato possibile risalire alla provenienza ed alla destinazione di qualsiasi animale da egli commercializzato, ci sarebbe, comunque, stato bisogno di un breve lasso di tempo al fine di poter assicurare la perfetta tracciabilità di detto bestiame. Deduceva, infine, di aver rispettato il predetto disposto normativo, garantendo, comunque, la tracciabilità dei capi di bestiame commercializzati attraverso plurima documentazione di provenienza e destinazione di ogni animale regolarmente tenuta nel proprio ufficio.
Parte resistente contestava le asserzioni di parte ricorrente deducendo che, in forza della sentenza della Suprema Corte resa a Sezioni Unite, nr. 9591/06, la
Legge 241/90 non è applicabile alle sanzioni amministrative.
Nel merito evidenziava l'infondatezza delle asserzioni di parte ricorrente attesa la necessità, per previsione normativa, che la provenienza dei capi stessi debba essere individuabile all' istante a richiesta delle autorità preposte ai relativi controlli.
La causa, istruita a mezzo prove documentali, perveniva per la discussione orale all'udienza odierna, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione, all'esito del deposito delle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti.
*****
L'opposizione di parte ricorrente è infondata e non meritevole di accoglimento per la ragioni e nei limiti che seguono.
Osserva il giudicante: in primis , si rileva l'infondatezza dell' eccezione di parte ricorrente relativa alla dedotta invalidità dell' ordinanza ingiunzione impugnata per contrarietà ai principi generali stabiliti dagli artt.li 1 e 2 della L. n. 241/90, oltre che ai principi generali previsti dalla Costituzione in materia di attività amministrativa, stante la sua notificazione a distanza di oltre 3 anni e sette mesi, segnatamente in data 12.11.2020, dall'accertamento effettuato in data 23/03/2017 da parte dei Carabinieri del Nas di Pescara, a seguito del quale è stato emesso il relativo verbale nr. 14/17 del 26.04.2017.
Infatti, il procedimento preordinato all' irrogazione di sanzioni amministrative, sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti pagina 3 di 8 dalla I. n. 689 del 1981, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve quale quello dettato dalla prefata legge sul procedimento amministrativo, ragion per cui, in assenza di altri termini specifici previsti dalla stessa, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa disposizione normativa nr. 689/1981, ovverosia 5 anni, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa (ex plurimis
Cass.Civ, sez.II, nr. 29404 del 10.10.22; Cass. Civ. nr. 31239/21; Cass. Civ. nr.
21706/18).
E, dunque, nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta perfettamente legittima sotto questo profilo atteso che, dal giorno di accertamento della violazione sanzionata , nello specifico 23.03.2017, nel corso del quale il
Comando Carabinieri per la tutela della salute NAS di Pescara ha effettuato l' ispezione nei locali della ditta rilevando con il richiamato Verbale CP_1 del 26.04.2017 la commissione della violazione de qua, al giorno di adozione della medesima ordinanza ingiunzione , nello specifico 03.11.2020 ( poi notificata il
12.11.2020), non risulta decorso il periodo di 5 anni di cui sopra e non è maturata la prescrizione contestata.
Né può ritenersi accoglibile, sempre sul punto, il richiamo di parte ricorrente alla pronuncia del Tribunale di Venezia sulla questione di legittimità costituzionale dell' art. 18 della Legge nr. 689/81, laddove con sentenza n. 151 del 12 luglio 2021 la Corte Costituzionale ha statuito in linea di principio la sicura non operatività, in seno al procedimento di adozione e notifica dell'ordinanza di ingiunzione, del termine quinquennale di prescrizione previsto dall' art. 28 della predetta legge in quanto ampio a tal punto da renderlo inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa. Tale sentenza non può far stato nel caso in esame , stante il fatto che con la stessa la
Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale ut supra specificata , dettando al legislatore solo precisi suggerimenti in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative, con particolare riguardo al termine di conclusione del procedimento, che, comunque , non hanno pagina 4 di 8 né possono avere, stante proprio il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata, portata precettiva in assenza di un nuovo intervento legislativo in materia volto ad innovare sul punto l'Ordinamento nel solco della pronuncia della Consulta
Ulteriormente infondata risulta l'eccezione di nullità dell' ordinanza ingiunzione in oggetto per essere motivata in modo non chiaro ed intellegibile laddove si limita ad evidenziare che la parte non si sarebbe dotata di una procedura documentata nel momento in cui provvede alla consegna del Mod. 17 del mattatoio all'operatore cui consegna la carne senza tuttavia specificare quali siano in concreto gli strumenti e/o i supporti documentali risultati effettivamente mancati a seguito del summenzionato accertamento, così da configurare una violazione dell' art. 3 L. nr. 241/90.
Sul punto va rilevato come l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa non richieda una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione.
Tale motivazione può essere validamente espressa anche per relationem mediante il richiamo agli atti del procedimento amministrativo e, in particolare, al verbale di accertamento purché questo sia già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione obbligatoria.
Il verbale di accertamento deve esporre i fatti emersi durante l'accertamento e le norme delle quali è stata contestata la violazione.
L'eventuale mancata indicazione di elementi specifici oggetto della violazione non determina la nullità del provvedimento, in quanto l'ordinanza è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui risulti del tutto priva di motivazione o corredata da motivazione meramente apparente, non anche nell'ipotesi di motivazione insufficiente (ex plurimis Cass.Civ. sez.II, nr. 21924/21).
Pertanto, in forza dei suesposti principi giurisprudenziali e da un'attenta lettura della documentazione versata in atti, in particolare l'ordinanza ingiunzione impugnata e il relativo verbale di accertamento, si può agevolmente riscontrare come il summenzionato atto sanzionatorio risulti compiutamente motivato atteso che, in esso si richiama, quale percorso motivazionale a supporto della sanzione irrogata, il verbale n. 14/17 del 26.04.2017, nel quale risultano chiaramente pagina 5 di 8 evidenziati tanto i fatti emersi durante l'accertamento del 23.03.2017 quanto le norme violate, entrambi preventivamente contestati al trasgressore in sede di ispezione del nucleo Carabinieri Nas di Pescara, sì da porlo nelle condizioni di approntare adeguata difesa già nell'occasione oltreché, successivamente, attraverso l'invio all'Amministrazione resistente di note difensive e con la puntuale convocazione da parte della ai fini della relativa audizione, Parte_2 circostanze queste confermate dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso introduttivo e corroborate dalla documentazione da egli allegata agli atti di causa.
Nel merito poi risultano infondate le ulteriori argomentazioni addotte dal
Pt_1
La norma violata, infatti, prevede espressamente come l'operatore del settore alimentare e dei mangimi debba dotarsi di sistemi e procedure di tracciabilità al fine di poter individuare le imprese alle quali ha fornito i propri prodotti, condizione questa non assolta nello specifico dal ricorrente laddove egli, tanto in sede di accertamento effettuato dai Nas di Pescara in data 23.03.17 , Cont quanto nelle note difensive inviate alla resistente e finanche nel proprio ricorso introduttivo ha confermato di non seguire, e dunque, di non disporre di una particolare procedura documentale in materia, potendo, tuttavia, garantire la tracciabilità della merce commercializzata sulla base di una documentazione dallo stesso detenuta e dettagliata nei proprio scritti difensivi.
Peraltro poi, anche a voler sostenere così il rispetto della norma violata e ammesso che la documentazione da egli detenuta possa ritenersi, globalmente considerata, un sistema di informazioni che gli consenta- come operatore del settore- di individuare chi gli abbia fornito un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime stesso, la sua violazione risulta, comunque, qui configurarsi per il fatto che egli non ha potuto fornire ai
Carabinieri del Nas di Pescara i dichiarati documenti attestanti la suddetta tracciabilità della merce che, dunque, risultano, alla fine, asseritamente detenuti e di fatto inesistenti.
Infatti, la norma violata, ovvero l' art. 18 Reg. CE nr.178/2002, è chiara nel dettare all' operatore del settore alimentare e dei mangimi l'obbligo di fornire all' autorità competente tutte le informazioni inerenti la tracciabilità dei prodotti da pagina 6 di 8 essi commerciati nel momento in cui vengano richieste, specie soprattutto nel caso in cui , come nella fattispecie, tali informazioni siano contenute in una serie di documenti che, dovendo essere obbligatoriamente detenuti presso la sede dell' operatore ai fini della descritta tracciabilità , possono e, soprattutto, devono essere esibiti a seguito di richiesta della predetta Autorità.
Circostanza questa non verificatasi nella vicenda oggetto di causa, laddove risulta per tabulas, si vedano le note difensive inviate da parte ricorrente alla Pt_2
che il non è stato in grado di esibire tale documentazione pur sapendo
[...] Pt_1 che essa costituisce l'unico sistema di tracciabilità in assenza di particolare e specifica procedura documentale in materia.
Con il logico corollario che la predetta documentazione oltre a dover essere conservata presso la sede della al fine di consentire i relativi controlli, CP_1 avrebbe dovuto essere esibita immediatamente ai Nas richiedenti , circostanza questa non verificatasi, implicando la normativa comunitaria di riferimento una necessaria immediatezza temporale fra la richiesta di esibizione e la relativa risposta informativa, in special moto quando essa si concreti in documenti che, costituendo l'unico mezzo per accertare la tracciabilità dei prodotti commerciati, devono essere detenuti presso la sede dell'operatore proprio per consentire di poter essere subito presentati all'accertatore, laddove richiesti.
Considerata, inoltre, la portata della normativa comunitaria ( applicabile al caso de quo) nel suo complesso, la cui ratio poggia sulla sicurezza alimentare e tutela della salute pubblica e sulla necessità che rapida sia la misura da adottare ovvero ritiro dal mercato della merce di dubbia provenienza nel caso che non la si possa individuare subito ( e non certo a distanza di tempo) .
In conclusione, per tutto quanto fin qui esposto, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione viene rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi delle tabelle allegate al DM 147/2022, pressoché dimidiati, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale delle questioni giuridiche trattate, della complessiva attività professionale svolta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , sia in proprio che nella qualità di legale rapp.te p.t. Parte_1 della società contro , in persona del Direttore CP_1 CP_2
Generale pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cap come per legge.
Così deciso in Teramo, lì 21.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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