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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2837 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Teresa Politano;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Dattilo;
CONVENUTO
con l'intervento del P.M.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
2.09.2004 a Cerisano (CS) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cerisano (CS) atto N. 11 parte 2 serie B – Uff. 2 dell'anno 2004, con , Controparte_1
Per_ dalla cui unione erano nati i figli , il 17.05.2005, e , il 20.12.2010, Controparte_2 che è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale, con affidamento congiunto della minore, collocazione prevalente della minore e di presso la madre e conseguente assegnazione della casa Controparte_2 familiare, istando, altresì, per l'obbligo a carico di di corrispondere Controparte_1
alla a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di Parte_1
€. 500,00 (€. 250,00 per ciascuno figlio) entro il 7 di ogni mese, disponendo che la ricorrente percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, concludendo, infine, per l'obbligo a carico di di continuare a pagare i ratei mensili per l'acquisto dell'immobile Controparte_1
sito in Cerisano contrada Valli n. 39 sub A. con corresponsione a titolo di contribuzione al mantenimento della per la somma di € 250,00 mensili entro il 7 di ogni Parte_1
mese.
Il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Cosenza adito, respinta ogni contraria istanza, azione o eccezione, pronunciare la separazione dei coniugi e contratto in Cerisano (CS) in data Controparte_1 Parte_1
02/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'Anno
2004 Numero 11 Parte II Serie B. Disporre l'affidamento condiviso della minore
[...]
in favore di entrambe i genitori, con collocazione prevalente presso la casa Per_2
coniugale sita in Contrada Valli n. 39 in Cerisano (CS) e, di conseguenza, assegnare la precitata abitazione alla , con tutti gli arredi e i mobili ivi esistenti, Parte_1
affinché vi abiti unitamente alla predetta minore, ponendo a suo carico tutte le spese delle utenze, dei tributi comunali e di tutte quelle relative al godimento di detto immobile. Riconoscere, in favore dell' , il diritto di vedere e di tenere Controparte_1
Per_ con sé la figlia minore , per almeno due pomeriggi la settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in considerazione dei turni di lavoro del padre e nel rispetto degli impegni di studio della predetta minore e, comunque, un fine settimana, in maniera alternata, dalle
21.00 di sabato alle 21.00 di domenica, nonché, la vigilia di Natale e di Pasqua con la madre e il giorno festivo con il padre, mentre, durante le vacanze estive, almeno sette
2 giorni continuativi con il padre, da concordare previamente con la madre. Disporre che il figlio già maggiorenne, ma non ancora economicamente Persona_3
autosufficiente, possa andare prevalentemente a vivere presso altra abitazione unitamente al padre, il quale, provvederà anche al suo totale mantenimento, ma con diritto della madre di poterlo frequentare, secondo le modalità e i tempi che saranno tra di loro liberamente concordati, fermo restando impregiudicato il diritto del predetto figlio di permanere all'interno della casa coniugale, secondo i tempi e le sue più libere determinazioni. Rigettare la domanda di mantenimento dei figli, così per come complessivamente quantificata dalla in €.500,00, in quanto, Parte_1
infondata e non dovuta, sia in fatto e sia in diritto, per tutti i motivi in premessa indicati.
Onerare, comunque, l' del pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
di un contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore
[...] [...]
che si quantifica in una somma non maggiore di €. 350,00 al mese, comprensiva Per_2 dell'importo erogato dall' di Cosenza a titolo di assegno unico per la predetta CP_3
minore, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie. Onerare, altresì, del Controparte_1 pagamento in favore della di una somma non maggiore di €50,00 Parte_1
al mese a titolo di assegno di mantenimento, sempre entro il giorno 15 di ogni mese.
Con vittoria di spese e di compensi di lite”.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di Per_ entrambi, che prevede l'affido condiviso della minore , con collocazione prevalente presso la casa coniugale sita in Contrada Valli n. 39 in Cerisano (CS) che si assegna alla ricorrente, con tutti gli arredi e i mobili ivi esistenti, affinché vi abiti unitamente alla predetta minore, ponendo a suo carico tutte le spese delle utenze, dei tributi comunali e di tutte quelle relative al godimento di detto immobile, riconoscendo in favore
Per_ dell' il diritto di vedere e di tenere con sé la figlia minore , per almeno due CP_1
3 pomeriggi la settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in considerazione dei turni di lavoro del padre e nel rispetto degli impegni di studio della predetta minore e, comunque, un fine settimana, in maniera alternata, dalle 21.00 di sabato alle 21.00 di domenica, nonché, la vigilia di Natale e di Pasqua con la madre e il giorno festivo con il padre, mentre, durante le vacanze estive, almeno sette giorni continuativi con il padre, da concordare previamente con la madre e stabilendo che il figlio maggiorenne
[...]
coabiterà unitamente al padre, il quale provvederà al mantenimento Persona_3
diretto dello stesso, mentre le spese straordinarie sono poste al 50% da concordarsi preventivamente, disponendo che contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia minore nella misura di euro 350,00 mensili oltre il 50% le spese straordinarie da concordarsi preventivamente, importo così determinato perché le parti convengono che percepisca per intero l'assegno unico, ponendo a carico di Controparte_1 [...]
un assegno di mantenimento a favore della ricorrente nella misura di euro CP_1
150,00 mensili, prevedendo che tutti i pagamenti avvengano entro il 15 di ogni mese.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la separazione tra e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate tra le parti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 26.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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