Titolo I. : Campo di applicazione della legge.
Titolo II. : Alloggi, dormitori, refettori. alloggi.
Chp iii : <br> <br> i dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia. <br> <br> in ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone. <br>
Chp iv : <br> <br> per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati. <br> <br> e' obbligatorio il refettorio in apposito locale quando vi siano a bordo almeno dieci persone di bassa forza. <br> <br> il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non piu' di due turni, a eccezione delle navi con piu' di trecento persone di equipaggio, sulle quali potra' essere consentito anche un terzo turno. <br> <br> quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovra' esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). se pero' una di tali categorie comprenda meno di sei persone esse si aggregheranno ad altra categoria. <br> <br> le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale: <br> <br> cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all'art. 21; <br> <br> superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile. <br> <br> alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondita' non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri 0,35, se siedono da ambo i lati. <br> <br> in ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perche' ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa. <br>
Titolo III. : Lavandini, docce, bagni, latrine. lavandini.
Chp vi : <br> <br> in adatti locali e in prossimita' dei lavandini, devono essere installate le docce per i comuni di coperta, di macchina e di camera, nelle seguenti proporzioni: <br> <br> una doccia per ogni dieci conviventi, lino al numero di 50; una doccia in piu' per ogni 15 conviventi da 51 a 125; una doccia in piu' per ogni 20 conviventi da 126 a 325; una doccia in piu' per ogni 25 conviventi da 326 in poi. <br> <br> le frazioni di tali aliquote saranno conteggiate come numeri interi. <br> <br> tali doccie devono essere fornite di acqua dolce, calda e fredda, ed eventualmente anche di acqua salata, purche', in quest'ultimo caso l'erogazione di questa sia effettuata con apposito dispositivo separato. <br> <br> la quantita' di acqua dolce, per ogni docciatura, e' quella indicata nell'art. 56. <br> <br> qualora la doccia sia unica a bordo dovra' essere ubicata nelle immediate vicinanze dell'alloggio del personale di macchina. <br> <br> ciascuna doccia deve essere completata con una vaschetta o altro dispositivo per bagnapiedi con adatto sedile, anche abbattibile, e con carabottino sul pavimento. <br>
Chp vii : <br> <br> le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici. <br> <br> le latrine devono essere installate nella seguente proporzione: <br> <br> n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24; n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in piu' delle 24 o fino a 96; <br> <br> n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96. <br> <br> le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero. <br> <br> sulle navi superiori a 1600 tonnellate s.l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista. <br> <br> quando le persone di bassa forza siano piu' di 24 si installera' una latrina separata per i sottufficiali. <br>
Titolo IV. : Uffici e segreterie, cambuse, cucine, panifici. uffici e segreterie.
Chp ix : <br> <br> la cambusa per la conservazione dei viveri e' obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore. <br> <br> la cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui' e' destinata. <br> <br> se per necessita' inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore questi dovranno essere isolati accuratamente. <br> <br> gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime. <br> <br> la cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette. <br>
Chp x : <br> <br> i locali delle cucine devono essere bene illuminati e aereati, sufficientemente spaziosi e situati, per quanto possibile, sui ponti superiori. <br> <br> le cucine devono essere disposte per madiere, salvo il caso in cui la commissione centrale non ne riconosca la possibilita'. devono inoltre essere convenientemente isolate e, ove occorra, munite di cappa di estrazione. <br> <br> qualora la ventilazione naturale, compresa, quella ottenuta con le maniche a vento opportunamente installate, non risulti sufficiente, si dovra' provvedere con impianti meccanici adatti. <br> <br> le pareti, il pavimento e il soffitto delle cucine, qualora non siano in ferro pitturato, devono essere rivestiti di materiale atto a garantire la nettezza dei locali. <br> <br> il pavimento deve altresi' essere costruito in guisa da evitare lo sdrucciolamento. <br>
Chp xi : <br> <br> per le navi da carico che abbiano piu' di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino piu' di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. tale impianto puo' essere sistemato anche nel locale della cucina. <br>
Titolo V. : Disposizioni speciali.
Titolo VI. : Aereazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria, illuminazione. aerazione e ventilazione.
Chp xiv : <br> <br> sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio. <br> <br> saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria. <br> <br> i mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° c., con temperatura esterna uguale a zero. <br>
Chp xv : <br> <br> ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovra' ricorrersi all'illuminazione artificiale. <br> <br> tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale. <br> <br> per l'illuminazione artificiale e' da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio. <br> <br> e' prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio. <br> <br> la tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale. <br>
Titolo VII. : Infermerie e ambulatori.
Titolo IX. : Disposizioni varie.
Titolo X. : Alimentazione.
Titolo XII. : Norme per l'applicazione della presente legge.
Tabelle della Legge 16 giugno 1939, n. 1045