Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 8330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8330 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Melito di Napoli (NA) alla via Tiziano n. 2, presso lo studio dell'avvocato Stefania D'Onofrio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla via Milano n. 17, presso lo studio dell'avvocato Nicola Fontanella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 17.10.2024 parte ricorrente ha chiesto, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, alle condizioni accessorie specificamente indicate.
In seguito ad un rinvio richiesto da parte ricorrente sulla scorta di intervenute intese con la controparte per addivenire ad accordo sulle condizioni di divorzio, in data 5.04.2025 si è costituita in giudizio la resistente.
All'udienza di comparizione dell'08.04.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo versato in atti in data 4.04.2025, con esclusione di quanto previsto al punto h pag. 3, per il quale i coniugi si sono riservati ogni relativa determinazione in altra sede;
dunque, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM il quale, in data 12.04.2025, ha apposto il visto.
2. La domanda, proposta da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale definita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5/2024 pubblicata il 02.01.2024 (le parti sono comparse dinanzi al Presidente f.f. in data 29.04.2022) e passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sulle statuizioni accessorie al divorzio i coniugi hanno raggiunto l'accordo versato in atti in data 04.04.2025, come modificato all'udienza di prima
2 comparizione dell'08.04.2025, di seguito integralmente trascritto: “a) I coniugi vivranno separati, fissando in piena autonomia il loro domicilio, la loro residenza e la loro dimora, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
b) La figlia minore al fine di consentire la piena realizzazione del diritto di mantenere un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi, sarà affidata ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà in capo ad entrambi i genitori, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
c) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 ed a weekend alterni dal sabato alle 16.00 alla domenica alle 19.00, salvo diverso accordo rispettoso degli interessi della bambina. Ogni eventuale cambiamento sui giorni di visita del padre saranno comunicati con congruo preavviso alla madre;
d) Per le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia minore dal 24 al 26 Dicembre secondo la regola dell'alternanza e così pure i giorni del 30, 31 e 1 Gennaio, nonché il 6 Gennaio ad anni alterni se il padre non è fuori città per esigenze lavorative;
per le vacanze pasquali, la domenica di Pasqua ed il Lunedi (in Albis) con il padre ad anni alterni.
Per le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia minore per 15 giorni di consecutivi con il pernottamento, che saranno comunicati entro il 31 Maggio di ogni anno;
e) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 Pt_2
titolo ominiacomprensivo di alimenti e mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, che la sig.ra Pt_2
si impegna ad amministrare nell' interesse della figlia stessa, e che sarà versata non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante il versamento sul conto corrente (che sarà indicato dalla sig.ra ) oltre al'obbligo di contribuire nella Pt_3
misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili nell'interesse della figlia minore ivi comprese le spese mediche e scolastiche (secondo il Protocollo
Nazionale Forense): le predette spese saranno preventivamente concordate, e debitamente documentate. Le spese ordinarie saranno a carico di ciascun genitore in relazione ai giorni e/o periodi che la minore trascorrerà con la madre ovvero con il padre;
f) l'assegno unico verrà percepito da entrambi le parti al 50% che si
3 impegneranno ad utilizzarlo nell'esclusivo interesse della figlia minore: g) i sigg.ri
e lovino reciprocamente si comunicheranno, tempestivamente, eventuali Pt_1
cambi di residenza e si avviseranno per ogni problema di salute ed educazione della figlia minore;
i) ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento: I) le spese di giudizio sono compensate tra la parti.”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
4. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Afragola (NA) il 26.06.2018 dalle parti e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni concordate;
[...]
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 107, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
4