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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5991/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5991/2025
AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 13,20, innanzi alla dott. Rita Chierici, sono comparsi: per , l'avv. BENFENATI BRUNA;
Parte_1
per nessuno compare. Controparte_1
Il Procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, riportandosi all'atto introduttivo, e chiede la liquidazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario come da mandato;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale d'udienza.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 1 di 7 N. R.G. 5991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5991/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BENFENATI Parte_1 C.F._1
BRUNA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 865/2025 emesso dal Tribunale di Bologna in data 11.03.2025, notificatole il 28.03.2025,
pagina 2 di 7 con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 8.373,00, Controparte_1 in solido con oltre all'ulteriore importo di € 5.000,00, a suo solo carico, con Controparte_2 interessi e spese, a titolo di canoni di locazione, spese condominiali e di acqua riferiti al periodo dal
2021 sino al rilascio dell'immobile, avvenuto il 14.01.2024.
La ricorrente esponeva quanto segue:
- in data 01.06.2021 sottoscriveva un contratto di locazione con le proprietarie Parte_1
e avente ad oggetto un locale commerciale sito a Pianoro (BO), via Controparte_1 Persona_1
Nazionale 18/A-18/B, adibito a bar (doc. 1);
- nel contratto era previsto il versamento del deposito cauzionale di € 2.500,00, effettivamente corrisposto da e il pagamento di un canone di locazione di € 700,00 mensili, Parte_1 oltre alle spese condominiali;
- all'art. 23 del contratto di locazione la sorella della conduttrice, si Controparte_2 impegnava ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, senza onere di preventiva escussione del debitore principale;
- il rapporto di locazione proseguiva sino al mese di gennaio 2023 con regolari pagamenti di canoni e spese;
- in data 11.01.2023 le sorelle sottoscrivevano, con scrittura privata autenticata, la Parte_1 cessione dell'azienda da a comprendente anche il contratto di locazione, ai sensi Pt_1 CP_2 dell'art. 36 L. 392/1978 (doc. 2); tale cessione veniva comunicata alla proprietaria verbalmente e via mail il 06.03.2023 (doc. 3), in assenza di opposizione;
con successivo messaggio w-app la proprietaria dichiarava “…d'ora in poi farò riferimento solo a sua sorella…” (doc. 4) e provvedeva poi alla registrazione della cessione del contratto di locazione (doc. 5).
In diritto, la ricorrente deduceva che con l'espressione sopra indicata (“…d'ora in poi farò riferimento solo a sua sorella…”), la locatrice aveva inteso che solamente la cessionaria fosse tenuta a corrispondere le somme dovute in forza del contratto di locazione;
rilevava che, oltretutto,
[...] aveva rilasciato una fideiussione in favore della sorella, a garanzia Controparte_2 dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, e che le locatrici avrebbero potuto agire direttamente nei suoi confronti, senza la preventiva escussione del debitore principale;
riteneva che anche per tale ragione le locatrici avessero inteso liberare la cedente da ogni obbligazione, passata e futura.
In secondo luogo, parte ricorrente rilevava che, dall'importo totale del credito dedotto nel procedimento monitorio, non aveva detratto l'ammontare del deposito cauzionale pari Controparte_1
pagina 3 di 7 ad € 2.500,00, versato da il 31.05.2021, che doveva essere a lei restituito per Parte_1 effetto della cessione, unitamente agli interessi legali dalla data della cessione del contratto.
Inoltre, la ricorrente riteneva che non vi fosse la prova della debenza dei canoni di locazione non corrisposti dalla sorella e al riguardo rilevava il difetto della propria legittimazione passiva.
Quanto alle spese condominiali, ne contestava l'importo, deducendo che la documentazione prodotta dalla locatrice nel procedimento monitorio non era sufficiente a dimostrare il relativo credito e che i conteggi indicati nel prospetto prodotto da controparte non erano chiari, tranne che per l'imposta di registro del 2022, per complessivi € 96,00, di cui tuttavia la locatrice non aveva offerto la prova della registrazione del contratto;
riteneva che non fosse comprensibile né giustificata l'imputazione a
[...] della somma forfettaria di € 5.000,00. Parte_1
Infine, la ricorrente rilevava che la locatrice aveva atteso circa un anno dalla data della cessione del contratto di locazione dell'11.01.2023 alla restituzione spontanea delle chiavi dell'immobile, da parte di senza agire nei confronti di quest'ultima per diminuire il danno economico Controparte_2 derivante dal mancato incasso dei canoni scaduti;
chiedeva, pertanto, la riduzione dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In conclusione, la ricorrente chiedeva di accertare l'infondatezza della domanda proposta da controparte nel procedimento monitorio e, in particolare, l'infondatezza della domanda relativa al pagamento delle spese condominiali, per carenza di prova;
chiedeva di accertare il vizio di ultrapetizione del decreto ingiuntivo, nella parte in cui pone a carico della sola Parte_1
l'obbligo di pagamento della somma di € 5.000,00, in quanto non riconducibile ad alcuna domanda proposta dalla locatrice e, per l'effetto, di rigettare il relativo capo della condanna;
chiedeva di accertare e dichiarare il diritto dell'opponente alla preventiva escussione della fideiussione di
[...]
ai sensi dell'art. 23 del contratto di locazione;
in denegata ipotesi di declaratoria Controparte_2 di responsabilità di al pagamento delle somme ingiunte, la stessa chiedeva di Parte_1 essere dichiarata tenuta al pagamento soltanto degli eventuali canoni che non risultano corrisposti sino alla cessione dell'azienda, oltre alle spese amministrative, detratto l'importo del deposito cauzionale e degli interessi.
In via gradata, in ipotesi di imputazione della totalità delle somme ingiunte a la Parte_1 stessa chiedeva, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la riduzione del risarcimento richiesto nell'importo di complessivi € 9.973,00, dovuto dalla data dell'11.01.2023 di cessione del contratto sino alla riconsegna dei locali del 14.01.2024, non avendo la proprietaria agito giudizialmente nei confronti della conduttrice per evitare l'incremento del debito.
pagina 4 di 7 2. All'udienza del 04.09.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Quindi, su richiesta di parte ricorrente, veniva fissata alla data odierna l'udienza di discussione della causa, nella quale il Procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo la liquidazione delle spese in suo favore, quale antistatario.
3. L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
Innanzitutto si ritiene che non possa escludersi la responsabilità della ricorrente, quale cedente del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/1978, per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei canoni e delle spese dovuti in forza del contratto medesimo. Secondo l'ultima parte del primo comma dell'articolo menzionato, “Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
Al riguardo si ritiene che il messaggio w-app trasmesso dalla proprietaria dell'immobile in data
1.03.2023 (doc. 4), non abbia la funzione di liberare da tali obblighi, in quanto Parte_1 per determinare detto effetto è necessaria una comunicazione esplicita da cui evincere in modo certo la volontà del locatore, con riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto. L'espressione utilizzata nel caso di specie è invece equivoca ed esprime semmai l'intenzione della proprietaria di rivolgersi alla cessionaria del contratto per tutte le informazioni e i contatti relativi alla gestione del rapporto contrattuale. Oltretutto, come si evince dal contenuto completo del messaggio, la volontà della proprietaria di “fare riferimento” esclusivamente alla cessionaria era condizionata alle indicazioni che la stessa avrebbe ricevuto dal proprio avvocato.
Nessun rilievo, ai fini dell'esonero da responsabilità per gli obblighi derivanti dal contratto di locazione, assume poi la pattuizione contenuta nel contratto di locazione, relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria da parte di in favore della sorella in qualità di Controparte_2 conduttrice originaria dell'immobile, in quanto tale clausola, in linea con la funzione propria della garanzia, non aveva certamente la funzione di sostituire, bensì di aggiungere al debitore principale un altro obbligato;
essa è comunque superata dalla disciplina in materia di cessione di cui all'art. 36 L. n.
392/1978, cosicché non può essere invocata dalla ricorrente la clausola di cui all'art. 23 del contratto di locazione, né tantomeno l'ipotetico onere di preventiva escussione del fideiussore, peraltro non contemplato dalla clausola (la quale piuttosto lo escludeva, prevedendo la facoltà delle locatrici di agire direttamente nei confronti del garante).
pagina 5 di 7 Non è dovuta a la restituzione del deposito cauzionale, poiché non è più parte Parte_1 del contratto di locazione;
per effetto della cessione del contratto, tale diritto spetta al più alla cessionaria, che non risulta averne fatto richiesta. Controparte_2
In relazione all'importo dovuto da si richiamano le allegazioni e produzioni Parte_1 offerte da parte ricorrente nel procedimento monitorio, anche su richiesta del giudice ex art. 640 c.p.c., ove in data 13.02.2025 è stato depositato il documento “conteggi canoni locazione non pagati”, contenente l'elenco delle voci del debito maturato dalle conduttrici.
In relazione ai canoni di locazione non pagati, è sufficiente prendere atto delle allegazioni di parte ricorrente, contenute nel ricorso depositato nel procedimento monitorio e nel documento indicato, da cui si evince che i canoni ancora dovuti da per le mensilità degli anni 2021, Parte_1
2022 e fino all'11.01.2023 (data della cessione del contratto), ammontano a complessivi € 3.696,37
(pari a residui € 700,00 per l'anno 2021, € 2.700,00 per l'anno 2022 ed € 293,37 per undici giorni dell'anno 2023). Oltre a tale somma la ricorrente è tenuta altresì al pagamento delle sole spese documentate corrispondenti alle allegazioni contenute nel documento denominato “conteggi canoni locazione non pagati”, relative al periodo in cui la stessa era conduttrice dell'immobile (comprendenti €
380,00 per il conguaglio del 2021-2022, sub doc. 3 del proc. monitorio, € 832,50 per spese della fornitura di acqua, sub doc. 1, pag. 2). L'importo complessivamente dovuto è pari ad € 4.905,87.
Inoltre, in forza dell'art. 36 L. n. 392/1978, è tenuta al pagamento dei canoni e Parte_1 delle spese documentate, relative al periodo successivo alla cessione sino al rilascio dell'immobile, comprendenti € 9.679,63 per canoni di locazione (pari ad € 9.306,63 per l'anno 2023, a partire dal
12.01.2023, oltre ad € 373,00 per 14 giorni di gennaio 2024, sino al rilascio), nonché € 534,40 per utenze dell'acqua del 2023-2024 (doc. 1, pag. 1 del proc. monitorio) ed € 68,00 per spese di registrazione della cessione del contratto di locazione (doc. 2 proc. monitorio).
Dunque, le somme che risultano provate e documentate, dovute da in parte in Parte_1 via esclusiva, in parte in solido con ammontano all'importo complessivo di € Controparte_2
15.187,90, superiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione, si reputano provate le somme dedotte da nel procedimento monitorio, in quanto in base ai principi generali in tema di onere Controparte_1 della prova il creditore è tenuto a provare il titolo del proprio diritto, non anche il mancato pagamento del debitore, dato che il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore.
Non può trovare applicazione la disciplina in tema di riduzione del risarcimento per fatto colposo del creditore ex art. 1227, in quanto sia il cedente, sia il cessionario del contratto di locazione sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, né può ravvisarsi una “colpa” nella pagina 6 di 7 decisione del locatore di non agire in giudizio immediatamente nei loro confronti ed in particolare di non esercitare l'azione di sfratto per morosità nei riguardi del conduttore, iniziative che comunque non avrebbero verosimilmente garantito il risultato atteso del pagamento dei primi canoni insoluti, stante il debito accumulato dalle parti ingiunte, e della liberazione dell'immobile prima del rilascio spontaneo da parte del conduttore (tenuto conto dei tempi richiesti per l'espletamento della procedura di sfratto e per la relativa esecuzione).
In conclusione, stante l'infondatezza delle ragioni esposte da l'opposizione Parte_1 deve essere rigettata.
Non si provvede sulle spese, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
-respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
-non si provvede sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza e contestuale deposito nel fascicolo telematico.
Bologna, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5991/2025
AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 13,20, innanzi alla dott. Rita Chierici, sono comparsi: per , l'avv. BENFENATI BRUNA;
Parte_1
per nessuno compare. Controparte_1
Il Procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, riportandosi all'atto introduttivo, e chiede la liquidazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario come da mandato;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale d'udienza.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 1 di 7 N. R.G. 5991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5991/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BENFENATI Parte_1 C.F._1
BRUNA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 865/2025 emesso dal Tribunale di Bologna in data 11.03.2025, notificatole il 28.03.2025,
pagina 2 di 7 con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 8.373,00, Controparte_1 in solido con oltre all'ulteriore importo di € 5.000,00, a suo solo carico, con Controparte_2 interessi e spese, a titolo di canoni di locazione, spese condominiali e di acqua riferiti al periodo dal
2021 sino al rilascio dell'immobile, avvenuto il 14.01.2024.
La ricorrente esponeva quanto segue:
- in data 01.06.2021 sottoscriveva un contratto di locazione con le proprietarie Parte_1
e avente ad oggetto un locale commerciale sito a Pianoro (BO), via Controparte_1 Persona_1
Nazionale 18/A-18/B, adibito a bar (doc. 1);
- nel contratto era previsto il versamento del deposito cauzionale di € 2.500,00, effettivamente corrisposto da e il pagamento di un canone di locazione di € 700,00 mensili, Parte_1 oltre alle spese condominiali;
- all'art. 23 del contratto di locazione la sorella della conduttrice, si Controparte_2 impegnava ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, senza onere di preventiva escussione del debitore principale;
- il rapporto di locazione proseguiva sino al mese di gennaio 2023 con regolari pagamenti di canoni e spese;
- in data 11.01.2023 le sorelle sottoscrivevano, con scrittura privata autenticata, la Parte_1 cessione dell'azienda da a comprendente anche il contratto di locazione, ai sensi Pt_1 CP_2 dell'art. 36 L. 392/1978 (doc. 2); tale cessione veniva comunicata alla proprietaria verbalmente e via mail il 06.03.2023 (doc. 3), in assenza di opposizione;
con successivo messaggio w-app la proprietaria dichiarava “…d'ora in poi farò riferimento solo a sua sorella…” (doc. 4) e provvedeva poi alla registrazione della cessione del contratto di locazione (doc. 5).
In diritto, la ricorrente deduceva che con l'espressione sopra indicata (“…d'ora in poi farò riferimento solo a sua sorella…”), la locatrice aveva inteso che solamente la cessionaria fosse tenuta a corrispondere le somme dovute in forza del contratto di locazione;
rilevava che, oltretutto,
[...] aveva rilasciato una fideiussione in favore della sorella, a garanzia Controparte_2 dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, e che le locatrici avrebbero potuto agire direttamente nei suoi confronti, senza la preventiva escussione del debitore principale;
riteneva che anche per tale ragione le locatrici avessero inteso liberare la cedente da ogni obbligazione, passata e futura.
In secondo luogo, parte ricorrente rilevava che, dall'importo totale del credito dedotto nel procedimento monitorio, non aveva detratto l'ammontare del deposito cauzionale pari Controparte_1
pagina 3 di 7 ad € 2.500,00, versato da il 31.05.2021, che doveva essere a lei restituito per Parte_1 effetto della cessione, unitamente agli interessi legali dalla data della cessione del contratto.
Inoltre, la ricorrente riteneva che non vi fosse la prova della debenza dei canoni di locazione non corrisposti dalla sorella e al riguardo rilevava il difetto della propria legittimazione passiva.
Quanto alle spese condominiali, ne contestava l'importo, deducendo che la documentazione prodotta dalla locatrice nel procedimento monitorio non era sufficiente a dimostrare il relativo credito e che i conteggi indicati nel prospetto prodotto da controparte non erano chiari, tranne che per l'imposta di registro del 2022, per complessivi € 96,00, di cui tuttavia la locatrice non aveva offerto la prova della registrazione del contratto;
riteneva che non fosse comprensibile né giustificata l'imputazione a
[...] della somma forfettaria di € 5.000,00. Parte_1
Infine, la ricorrente rilevava che la locatrice aveva atteso circa un anno dalla data della cessione del contratto di locazione dell'11.01.2023 alla restituzione spontanea delle chiavi dell'immobile, da parte di senza agire nei confronti di quest'ultima per diminuire il danno economico Controparte_2 derivante dal mancato incasso dei canoni scaduti;
chiedeva, pertanto, la riduzione dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In conclusione, la ricorrente chiedeva di accertare l'infondatezza della domanda proposta da controparte nel procedimento monitorio e, in particolare, l'infondatezza della domanda relativa al pagamento delle spese condominiali, per carenza di prova;
chiedeva di accertare il vizio di ultrapetizione del decreto ingiuntivo, nella parte in cui pone a carico della sola Parte_1
l'obbligo di pagamento della somma di € 5.000,00, in quanto non riconducibile ad alcuna domanda proposta dalla locatrice e, per l'effetto, di rigettare il relativo capo della condanna;
chiedeva di accertare e dichiarare il diritto dell'opponente alla preventiva escussione della fideiussione di
[...]
ai sensi dell'art. 23 del contratto di locazione;
in denegata ipotesi di declaratoria Controparte_2 di responsabilità di al pagamento delle somme ingiunte, la stessa chiedeva di Parte_1 essere dichiarata tenuta al pagamento soltanto degli eventuali canoni che non risultano corrisposti sino alla cessione dell'azienda, oltre alle spese amministrative, detratto l'importo del deposito cauzionale e degli interessi.
In via gradata, in ipotesi di imputazione della totalità delle somme ingiunte a la Parte_1 stessa chiedeva, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la riduzione del risarcimento richiesto nell'importo di complessivi € 9.973,00, dovuto dalla data dell'11.01.2023 di cessione del contratto sino alla riconsegna dei locali del 14.01.2024, non avendo la proprietaria agito giudizialmente nei confronti della conduttrice per evitare l'incremento del debito.
pagina 4 di 7 2. All'udienza del 04.09.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Quindi, su richiesta di parte ricorrente, veniva fissata alla data odierna l'udienza di discussione della causa, nella quale il Procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo la liquidazione delle spese in suo favore, quale antistatario.
3. L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
Innanzitutto si ritiene che non possa escludersi la responsabilità della ricorrente, quale cedente del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/1978, per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei canoni e delle spese dovuti in forza del contratto medesimo. Secondo l'ultima parte del primo comma dell'articolo menzionato, “Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
Al riguardo si ritiene che il messaggio w-app trasmesso dalla proprietaria dell'immobile in data
1.03.2023 (doc. 4), non abbia la funzione di liberare da tali obblighi, in quanto Parte_1 per determinare detto effetto è necessaria una comunicazione esplicita da cui evincere in modo certo la volontà del locatore, con riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto. L'espressione utilizzata nel caso di specie è invece equivoca ed esprime semmai l'intenzione della proprietaria di rivolgersi alla cessionaria del contratto per tutte le informazioni e i contatti relativi alla gestione del rapporto contrattuale. Oltretutto, come si evince dal contenuto completo del messaggio, la volontà della proprietaria di “fare riferimento” esclusivamente alla cessionaria era condizionata alle indicazioni che la stessa avrebbe ricevuto dal proprio avvocato.
Nessun rilievo, ai fini dell'esonero da responsabilità per gli obblighi derivanti dal contratto di locazione, assume poi la pattuizione contenuta nel contratto di locazione, relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria da parte di in favore della sorella in qualità di Controparte_2 conduttrice originaria dell'immobile, in quanto tale clausola, in linea con la funzione propria della garanzia, non aveva certamente la funzione di sostituire, bensì di aggiungere al debitore principale un altro obbligato;
essa è comunque superata dalla disciplina in materia di cessione di cui all'art. 36 L. n.
392/1978, cosicché non può essere invocata dalla ricorrente la clausola di cui all'art. 23 del contratto di locazione, né tantomeno l'ipotetico onere di preventiva escussione del fideiussore, peraltro non contemplato dalla clausola (la quale piuttosto lo escludeva, prevedendo la facoltà delle locatrici di agire direttamente nei confronti del garante).
pagina 5 di 7 Non è dovuta a la restituzione del deposito cauzionale, poiché non è più parte Parte_1 del contratto di locazione;
per effetto della cessione del contratto, tale diritto spetta al più alla cessionaria, che non risulta averne fatto richiesta. Controparte_2
In relazione all'importo dovuto da si richiamano le allegazioni e produzioni Parte_1 offerte da parte ricorrente nel procedimento monitorio, anche su richiesta del giudice ex art. 640 c.p.c., ove in data 13.02.2025 è stato depositato il documento “conteggi canoni locazione non pagati”, contenente l'elenco delle voci del debito maturato dalle conduttrici.
In relazione ai canoni di locazione non pagati, è sufficiente prendere atto delle allegazioni di parte ricorrente, contenute nel ricorso depositato nel procedimento monitorio e nel documento indicato, da cui si evince che i canoni ancora dovuti da per le mensilità degli anni 2021, Parte_1
2022 e fino all'11.01.2023 (data della cessione del contratto), ammontano a complessivi € 3.696,37
(pari a residui € 700,00 per l'anno 2021, € 2.700,00 per l'anno 2022 ed € 293,37 per undici giorni dell'anno 2023). Oltre a tale somma la ricorrente è tenuta altresì al pagamento delle sole spese documentate corrispondenti alle allegazioni contenute nel documento denominato “conteggi canoni locazione non pagati”, relative al periodo in cui la stessa era conduttrice dell'immobile (comprendenti €
380,00 per il conguaglio del 2021-2022, sub doc. 3 del proc. monitorio, € 832,50 per spese della fornitura di acqua, sub doc. 1, pag. 2). L'importo complessivamente dovuto è pari ad € 4.905,87.
Inoltre, in forza dell'art. 36 L. n. 392/1978, è tenuta al pagamento dei canoni e Parte_1 delle spese documentate, relative al periodo successivo alla cessione sino al rilascio dell'immobile, comprendenti € 9.679,63 per canoni di locazione (pari ad € 9.306,63 per l'anno 2023, a partire dal
12.01.2023, oltre ad € 373,00 per 14 giorni di gennaio 2024, sino al rilascio), nonché € 534,40 per utenze dell'acqua del 2023-2024 (doc. 1, pag. 1 del proc. monitorio) ed € 68,00 per spese di registrazione della cessione del contratto di locazione (doc. 2 proc. monitorio).
Dunque, le somme che risultano provate e documentate, dovute da in parte in Parte_1 via esclusiva, in parte in solido con ammontano all'importo complessivo di € Controparte_2
15.187,90, superiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione, si reputano provate le somme dedotte da nel procedimento monitorio, in quanto in base ai principi generali in tema di onere Controparte_1 della prova il creditore è tenuto a provare il titolo del proprio diritto, non anche il mancato pagamento del debitore, dato che il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore.
Non può trovare applicazione la disciplina in tema di riduzione del risarcimento per fatto colposo del creditore ex art. 1227, in quanto sia il cedente, sia il cessionario del contratto di locazione sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, né può ravvisarsi una “colpa” nella pagina 6 di 7 decisione del locatore di non agire in giudizio immediatamente nei loro confronti ed in particolare di non esercitare l'azione di sfratto per morosità nei riguardi del conduttore, iniziative che comunque non avrebbero verosimilmente garantito il risultato atteso del pagamento dei primi canoni insoluti, stante il debito accumulato dalle parti ingiunte, e della liberazione dell'immobile prima del rilascio spontaneo da parte del conduttore (tenuto conto dei tempi richiesti per l'espletamento della procedura di sfratto e per la relativa esecuzione).
In conclusione, stante l'infondatezza delle ragioni esposte da l'opposizione Parte_1 deve essere rigettata.
Non si provvede sulle spese, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
-respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
-non si provvede sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza e contestuale deposito nel fascicolo telematico.
Bologna, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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