Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2553 del 2025, proposto da
Reitano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetana Allegra, Emilio Mascheroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione n. 586 del 15/09/2025, con la quale l'INPS - Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti ha respinto il ricorso amministrativo (prot. n. 752507644) proposto dalla società odierna ricorrente avverso il provvedimento di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
- del provvedimento di reiezione n. 210090162124 del 13/02/2025, con cui la Sede INPS di Catania ha respinto la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), prot. INPS.2100.09/12/2024.0925341, per il periodo dal 02/12/2024 al 09/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa TI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
La ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento dell’INPS n. 586 in data 15 settembre 2025, con cui è stato respinto il ricorso amministrativo proposto dalla società avverso la reiezione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria; b) il provvedimento n. 210090162124 del 13 febbraio 2025, con cui l’INPS ha respinto la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria n. INPS.2100.09/12/2024.0925341 per il periodo “2 dicembre 2024-9 febbraio 2025”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in data 9 dicembre 2024 la società ha presentato domanda per la cassa integrazione guadagni ordinaria in relazione a 46 dipendenti per il periodo “2 dicembre 2024-9 febbraio 2025”, indicando come causale la mancanza di ordini o commesse e di lavoro; b) tale situazione è derivata dalla sospensione totale delle attività lavorative disposta dal committente E-Distribuzione S.p.A. con comunicazione in data 13 novembre 2024, a seguito di un infortunio mortale verificatosi in un cantiere oggetto del contratto di appalto; c) l’infortunio aveva coinvolto due lavoratori non dipendenti della società ricorrente; d) con provvedimento in data 13 febbraio 2025 l’INPS ha respinto la domanda ritenendo insussistenti i presupposti della non imputabilità dell’evento all’impresa e della imprevedibilità; e) la società ha proposto ricorso amministrativo in data 11 marzo 2025, evidenziando che: - l’evento aveva riguardato lavoratori estranei alla propria organizzazione; - la sospensione era stata imposta dal committente con atto unilaterale, da qualificare come factum principis , non imputabile e non prevedibile; f) con provvedimento n. 586 del 15 settembre 2025 il ricorso è stato respinto, sul rilievo che la sospensione dell’attività era riconducibile ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, non sussistendo, quindi, i requisiti della non imputabilità e della non riferibilità all’organizzazione e programmazione aziendale; g) la disciplina relativa alla cassa integrazione guadagni ordinaria richiede che la sospensione o riduzione dell’attività dipenda da eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ovvero da situazioni temporanee di mercato; h) l’INPS ha travisato i fatti e non ha svolto un’adeguata istruttoria, qualificando come imputabile alla società un evento occorso a lavoratori di altra impresa; i) come affermato dalla giurisprudenza, l’imputabilità presuppone un collegamento soggettivo e ricorre quando l’interruzione dipende da scelte tecniche o organizzative erronee o dall’omessa previsione di impedimenti ordinariamente prevedibili; l) va richiamato l’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2015, precisandosi che i comportamenti del lavoratore somministrato o in appalto non sono imputabili all’impresa utilizzatrice, ma all’effettivo datore di lavoro; m) l’incidente mortale ha coinvolto un dipendente di altra impresa ed è dipeso da un gesto di un collega, anch’egli dipendente di tale impresa, avvenuto prima dell’avvio dei lavori e fuori dall’area di cantiere, in violazione delle regole di prudenza; n) la causa diretta della sospensione non è costituita dall’infortunio in sé, ma dall’ordine del committente, cioè dal fatto di un terzo idoneo a escludere i requisiti della volontarietà e della imputabilità; o) non rileva la previsione contrattuale in ordine al potere di sospensione del committente, il quale, tra l’altro, non ha applicato penali o altre sanzioni contrattuali; p) l’INPS ha ritenuto prevedibile l’evento in ragione delle clausole contrattuali che contemplavano il potere di sospensione dei lavori in capo al committente; q) la prevedibilità, tuttavia, non può essere riferita ad una previsione astratta derivante da una clausola generale, ma deve riguardare la concreta prevedibilità dell’evento che ha causato la sospensione (sul punto, cfr., tra l’altro, la circolare INPS n. 139/2016).
L’INPS si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la causale indicata in domanda, relativa alla mancanza di ordini, commesse e lavoro, presuppone, anche secondo la circolare INPS n. 139/2016, una contrazione dell’attività derivante da una significativa riduzione di ordini o commesse comprovata da un andamento involutivo perdurante, mentre nella fattispecie la riduzione dell’attività non dipende da dinamiche di mercato, ma dalla sospensione disposta dal committente a seguito dell’infortunio mortale occorso; b) non ricorre, quindi, il requisito della non imputabilità; c) si richiamano l’art. 1 del decreto ministeriale n. 95442/2016 e il punto 4 della circolare INPS n. 139/2016 e si evidenzia che la relazione tecnica aziendale dà atto che alcune risorse lavorative si erano allontanate dal cantiere e uno dei soggetti coinvolti si era posto alla guida di una mini-pala senza autorizzazione, con conseguente insussistenza della piena estraneità dell’evento rispetto alla sfera organizzativa delle imprese coinvolte; d) difetta il requisito dell’imprevedibilità, perché la sospensione disposta dal committente era espressamente contemplata nel contratto di appalto e nelle condizioni generali di contratto (che prevedevano, appunto, la possibilità della sospensione in presenza di situazioni di rischio o di comportamenti non sicuri da parte dell’appaltatore); e) viene in rilievo, in altri termini, un rischio contrattuale tipizzato, cioè un rischio d’impresa, non ricorrendo circostanze eccezionali ed estranee alla sfera organizzativa dell’impresa; f) l’ordine di sospensione del committente non può essere qualificato come factum principis , non trattandosi di un atto autoritativo dell’Amministrazione, ma di determinazione adottata dal committente nell’ambito del rapporto di appalto; g) la circostanza che l’infortunio abbia coinvolto lavoratori di un’impresa terza non esclude il collegamento con l’organizzazione dei lavori riferibile alla ricorrente e alla filiera; h) la ricostruzione operata dalla società non tiene conto della causale effettivamente indicata nella domanda.
Con memoria depositata in vista dell’udienza la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) il rigetto è stato motivato con esclusivo riferimento alla carenza dei requisiti della non imputabilità e della imprevedibilità dell’evento; b) l’Istituto non può quindi introdurre in giudizio una diversa motivazione fondata sulla non pertinenza della causale indicata nella domanda; c) in ogni caso, la causale indicata risulta pertinente e rientra tra quelle previste dal decreto ministeriale n. 95442/2016; d) ove l’INPS avesse ravvisato una incongruenza tra la causale e la relazione allegata avrebbe dovuto disporre un supplemento istruttorio; e) si richiama la relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero in data 27 giugno 2025, resa nell’ambito del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Siracusa, secondo cui le cause dell’infortunio mortale erano dipese esclusivamente dalla condotta del soggetto che manovrava il mezzo, il quale aveva violato elementari norme di sicurezza e di diligenza, mentre le prescrizioni relative alla sicurezza risultavano puntualmente indicate nel piano operativo predisposto dal datore di lavoro; f) si chiede di disporre la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Siracusa.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
In primo luogo, va respinta l’istanza di sospensione del processo nelle more della definizione del procedimento penale, atteso che non si pongono dubbi né contestazione tra le parti in merito alla dinamica e alle cause dell’incidente che ha determinato la sospensione dell’attività d’impresa posta alla base dell’istanza di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria.
Peraltro, è stata prodotta agli atti del presente giudizio la relazione di consulenza tecnica del Pubblico Ministero nell’ambito del predetto procedimento penale, dalle cui conclusioni risulta che la “ “dinamica e cause dell’infortunio”, per quanto sopra relazionato, sono da correlare esclusivamente all’errata condotta da parte di CI IO il quale manovrava il mini escavatore (bobcat), in adiacenza al lavoratore GO TT, che si trovava nel raggio di azione della “macchina”, atteso che il conducente della macchina ha violato le più elementari norme di sicurezza e di diligenza ai fini della tutela della vita e sicurezza altrui, atteso ancora che le prescrizioni di sicurezza, atte a scongiurare il rischio di infortunio, risultavano puntualmente e chiaramente indicate nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) rev. 0 del 20.07.2023 a cura del datore di lavoro ”.
L’Istituto previdenziale ha respinto l’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria per le seguenti motivazioni: - l’autonomia dell’evento non giustifica l’ammissione al beneficio in questione e contrasta con il requisito generale di cui all’art. 1 del decreto ministeriale n. 95442/2016 e alla lettera c) del punto 4 della circolare INPS n.139/2016 circa la “non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale”, consistente nella “involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti”; - la sospensione dell’attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché contemplata nel contratto di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti (cfr. punto. 4, lett. c, della circolare n. 139/2016).
La determinazione impugnata si pone in linea con la normativa di settore e con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla natura eccezionale del beneficio di integrazione salariale di cui si discute.
Va richiamata, sul punto, la normativa di riferimento, segnatamente l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l’art. 1 del decreto ministeriale n. 95442/2016, il quale, al comma 3, stabilisce che “ La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti ”.
Va, poi, osservato che l’istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento di garanzia del lavoratore.
Tale principio è stato rimarcato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che “ La ristrettività della norma va intesa nel senso che la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell’ordinario andamento dei lavori), sia che essi rimandino a “fatti umani esterni” che sfuggano al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d’impresa, comprensivi dell’impiego di mano d’opera. Il requisito per accedere al contributo consiste, dunque, in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell’imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni, ma estranea al rischio di impresa (C.d.S., sez. III, 14/01/2019, n. 327 e 19 agosto 2019, n. 5743). I fatti che hanno determinato la sospensione o contrazione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore, alla sua capacità imprenditoriale e alla sua organizzazione aziendale, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale “si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa” (C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; parere C.d.S. I, 26.4.2019, n. 1251) ” (Cons. Stato, 11 dicembre 2019, n. 8434).
In altri termini, si è affermato che “ i fatti che hanno causato una contrazione o una sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei alla sfera di responsabilità di soggetti determinati, cui possa essere riferita, a titolo risarcitorio, la responsabilità dell'accaduto e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1131). Non ricorre, quindi, il presupposto della non imputabilità in caso di comportamenti inadempienti di soggetti contraenti con l'imprenditore, dato che in tal caso il rimedio che l'ordinamento offre secondo le normali regole in punto di responsabilità contrattuale tutela efficacemente, sul piano patrimoniale, l'appaltatore costretto alla sospensione dei lavori (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6512; Cons.Stato, Sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3193; Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012 n. 4749; Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009; Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2015, nn. 5126 e 5125) ” (T.A.R. Sardegna, 11 novembre 2024, n. 791).
Al riguardo, invero, il Consiglio di Stato ha chiarito che “ la portata del criterio della non imputabilità è tale per cui… i fatti che hanno causato una contrazione o una sospensione dell’attività di impresa non solo devono risultare estranei alla sfera di dominio dei soggetti innanzi menzionati, ma più in generale devono astrarsi dalla responsabilità di soggetti determinati cui possa essere riferita, a titolo risarcitorio, la responsabilità dell’accaduto e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1131) ” (Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2019, n. 327).
Applicando i su esposti principi normativi e giurisprudenziali alla fattispecie in esame il Collegio osserva che la sospensione dell’attività d’impresa causata da una violazione di norme di sicurezza da parte dei lavoratori addetti all’attività medesima e, dunque, addebitabile a loro negligenza non consente di ritenere integrati i presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria, in quanto l’evento non può essere considerato “non imputabile” ai sensi della normativa sopra richiamata, essendo direttamente riconducibile a un comportamento colposo dei lavoratori stessi.
Invero, la misura pubblica - eccezionale - di sostegno al reddito non può essere attivata per sopperire a conseguenze derivanti da comportamenti negligenti delle parti del rapporto di lavoro (datore di lavoro o lavoratori), e l’evento pregiudizievole deve essere gestito con gli strumenti ordinari di tutela e di compensazione previsti dall’ordinamento (ad esempio, procedimenti disciplinari, azioni di responsabilità per danni, ecc..), senza trasferimento del relativo onere economico sulla collettività.
I principi esposti operano, senz’altro, per tutti i soggetti impiegati nell’attività d’impresa e legati da rapporti contrattuali con l’imprenditore, dunque anche in caso di somministrazione di lavoro, come nella specie, o di subappalto, ossia di fattispecie che si collocano pienamente all’interno dell’organizzazione imprenditoriale e del rischio d’impresa.
Va aggiunto che, nel caso di specie, la committente ha esercitato una facoltà di sospensione contrattualmente prevista (e tale evento, ove l’appaltatore ne assuma l’illegittimità, è rimediabile con gli ordinari strumenti risarcitori civilistici).
Invero, l’art. 10.13 delle condizioni generali di appalto prevede che “ Qualora NE, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore di una o più delle condizioni previste dalla Legge e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa ”.
A norma dell’art. 12.6, l’appaltatore si obbliga, inoltre, ad “ adottare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad NE e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio Subappaltatori) ”.
Rileva, poi, l’art. 16.1.1., secondo cui “ NE ha il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in tutto o in parte, con Comunicazione all'Appaltatore e con l’indicazione della causa della sospensione e la durata della stessa, che potrà essere prorogata in caso di persistenza della causa. L’Appaltatore prende atto che tra le cause di sospensione è inclusa qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro dell'Appaltatore in conformità con le disposizioni degli HSE Terms .”.
Non è condivisibile, inoltre, l’assunto della società secondo cui ricorrerebbe, nel caso di specie, un “ factum principis ” o ordine dell’autorità, del tutto estraneo all’organizzazione e al rischio d’impresa e non imputabile alla stessa parte, avendo, piuttosto, la committente esercitato una facoltà contrattuale.
In conformità ai principi che regolano la materia (sopra esposti) deve ritenersi che la causale “ sospensione per ordine di pubblica autorità ” rimandi ad ipotesi – ben diverse da quella qui esaminata, in cui viene in rilievo un atto che si colloca nella dinamica del rapporto contrattuale paritetico – in cui la sospensione sia imposta con provvedimento amministrativo, connotato da autoritatività e finalizzato alla tutela di interessi pubblici, quale, ad esempio, un ordine di sospensione adottato dal Comune in via contingibile e urgente (si veda il caso della sospensione delle attività edili disposta a causa del caldo eccessivo, come da ultimo chiarito dall’I.N.P.S. con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025).
Va, infine, escluso che sia intervenuta una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato da parte dell’INPS, il quale si è limitato a rilevare che la causale addotta non giustificava la corresponsione del beneficio.
Peraltro, già nel provvedimento di rigetto l’Istituto aveva ritenuto che “ la causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro” è caratterizzata “dalla contrazione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse”, provata tra l'altro da “un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa”; valutato che, sulla base della relazione tecnica dettagliata e della documentazione prodotta, non risulta essere integrata, per il periodo richiesto, la causale invocata, in quanto nella relazione tecnica è stato dichiarato che la sospensione della commessa da parte del committente è dovuta all'infortunio letale di un lavoratore. ”).
Per quanto precede, il ricorso va respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
TI LI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| TI LI | EL LL |
IL SEGRETARIO