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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/11/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 2921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2921/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Del Gratta Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Orsola CP_1 C.F._2
Palladino
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento di figli minori.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 16/9/2025, i Sig.ri e hanno adito l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento dei figli minori
1 Per
(1/5/2011) ed (3/5/2015), nati dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa, alle Per_1 seguenti condizioni: Per
“
1. I figli minori ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, con la quale continueranno a vivere nell'abitazione familiare sita in loc
Tirrenia Pisa, Via dei Salici 29.;
2.I genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli con esercizio disgiunto della stessa in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
3.Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la scuola verranno assunte dai genitori di comune accordo;
4.La casa familiare di proprietà esclusiva della Sig.ra rimane quindi nella esclusiva CP_1
e libera disponibilità di quest'ultima. I beni che arredano la casa suddetta rimangono in uso alla
Sig.ra e ai figli fatta salva la possibilità in caso di non uso dei beni di porli in vendita e CP_1 dividere al 50% il ricavato Le parti dichiarano che il Sig. ha già provveduto a ritirare dalla Pt_1 casa coniugale tutti i propri effetti personali.
5. Il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente quando li riporterà a scuola, o presso l'abitazione materna, fatta salva la possibilità dell'utilizzo dei mezzi pubblici in autonomia da quando frequenteranno le scuole superiori. Nel fine settimana di spettanza del padre, il venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando li ricondurrà a scuola o presso l'abitazione materna. Nel periodo estivo il mercoledì e il venerdì del weekend di spettanza il padre prenderà i figli alle ore 12.00 a casa della madre. La madre, o persona della stessa delegata, il lunedì e il giovedì prenderà i figli alle ore 12.00 a casa del padre. Il padre potrà delegare anche persona di sua fiducia per gli spostamenti dei figli, così come potrà farlo anche la madre. Il tutto fatta salva la possibilità dell'utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti in autonomia da quando
i ragazzi frequenteranno le scuole superiori;
a tal fine si precisa che il costo dell'abbonamento, per ciascun figlio, sarà sostenuto al 50% tra i genitori I figli potranno rimanere con ciascun genitore anche non consecutivamente per 15 giorni durante il periodo estivo che dovrà essere individuato, entro il 30 aprile di ogni anno e sette giorni durante il periodo invernale che dovrà essere comunicato con un avviso di almeno trenta giorni prima. Si precisa che entrambi i genitori godranno dei giorni di ferie nel fine settimana di loro spettanza fatto salvo eventi imprevedibili e/o derivanti dal datore di lavoro. Nel caso in cui ciò non fosse possibile e quindi il genitore dovesse trascorrere le vacanze con i figli nel fine settimana in cui dovrebbero stare con l'altro genitore, al rientro le settimane non saranno invertite ma i bambini staranno con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana precedente. (Ciò tenuto conto che il non può invertire i turni di lavoro settimanali). Il tutto Pt_1 salvo diverso accordo. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno la giornata della Vigilia di Natale (24.12) e il 1° giorno dell'anno nuovo con un genitore e la giornata di Natale (25.12) e la
2 giornata dell'ultimo dell'anno (31.12) con l'altro genitore, in via alternata tra loro;
durante le vacanze pasquali, i figli permarranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro (la domenica di Pasqua con l'uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore di anno in anno, in via alternata tra loro) e così anche tutte le altre festività religiose e civili ( a titolo esemplificativo, festa del santo patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 15 agosto etc) saranno trascorsi in maniera alternata di anno in anno tra i genitori. Il tutto fatto salvo diverso e migliorativo accordo da prendersi di volta in volta tra i genitori tenuto conto delle esigenze di vita e della volontà dei minori.
6. Per ciò che concerne il piano genitoriale si precisa che:
- , il prossimo settembre inizierà l' di Pisa nella classe prima e nel tempo libero Per_1 Persona_3 fa corsi di nuoto e pesistica in palestra
Il medico di base è la Dott.ssa non ha allergie o patologie particolari, ma sono Persona_4 sempre consigliate le visite di controllo di routine Per
- , il prossimo settembre inizierà la classe quinta della scuola primaria di primo grado dell'istituto comprensivo NI Pisano di Pisa e nel tempo libero fa corsi di calcio o Per_5 nuoto e frequenta il corso di catechismo presso la parrocchia di Tirreni
Il pediatra è la Dott.ssa non ha allergie o patologie particolari ma sono sempre Per_6 consigliate le visite di controllo di routine
7. I genitori espressamente convengono che considerato anche il tempo che ciascun genitore trascorrerà con i figli e si occuperà degli stessi, il Sig. versi alla Sig. ra entro il 10 Pt_1 CP_1 di ogni mese sul conto corrente Iban [...] la somma di euro 300,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli minori (euro 150,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
Il tutto fermo restando l'obbligo per i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli secondo le linee guida del Tribunale di La Spezia da intendersi ivi interamente riportate ristrascritte e accettate in ogni singola parte e le parti danno atto di avere compreso e ricevuto copia delle linee guida del Tribunale della Spezia relative alla regolamentazione delle modalità di affidamento dei figli sulle spese
8.La Sig.ra percepirà la totalità dell'assegno unico nell'interesse dei figli i quali saranno CP_1 posti fiscalmente a carico al 50 % da entrambi i genitori.
9.La Sig.ra e il Sig. dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro CP_1 Pt_1 rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
10.le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
3 11. I ricorrenti si danno vicendevolmente atto che niente hanno da pretendere l'uno dall'altra in merito al pregresso contributo al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie che li riguardano”.
2. All'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Il ricorso congiunto dei Sig.ri e deve essere accolto, in quanto le condizioni ivi Pt_1 CP_1 indicate regolamentano in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, non appaiono contrastanti con l'ordine pubblico e rispondono adeguatamente all'interesse prevalente dei figli minori, assicurando un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e garantendo il contributo al mantenimento da parte di entrambi in proporzione alle loro sostanze.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede: Per
- dispone l'affido condiviso dei minori ed a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre , in Pisa, Loc. Tirrenia, via dei CP_1
Salici n. 29, nell'immobile di proprietà esclusiva della stessa e già adibito a casa familiare;
- dispone che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla scuola saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori;
- dispone che il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, sia esercitato secondo il seguente calendario:
▪ il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, quando li riporterà a scuola o presso l'abitazione materna;
▪ nel fine settimana di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé i figli dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna;
▪ nel periodo estivo, il padre prenderà i figli il mercoledì e il venerdì del weekend di spettanza alle ore 12:00 a casa della madre e quest'ultima riprenderà con sé i figli rispettivamente il lunedì e il giovedì alle ore 12:00 a casa del padre;
4 ▪ durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno la giornata della Vigilia di Natale (24.12) e il 1° giorno dell'anno nuovo con un genitore mentre la giornata di Natale (25.12) e la giornata dell'ultimo dell'anno (31.12) con l'altro genitore, e così di anno in anno in via alternata tra loro;
analogamente, durante le vacanze pasquali, di anno in anno ed in via alternata, i figli trascorreranno rispettivamente tre giorni comprensivi della domenica di Pasqua con un genitore e tre giorni comprensivi del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
anche tutte le altre festività religiose e civili (a titolo esemplificativo, festa del santo patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto etc.), saranno trascorse dai minori con i genitori in maniera alternata di anno in anno, il tutto fatto salvo diverso accordo migliorativo che i genitori potranno raggiungere tenuto conto delle esigenze di vita e della volontà dei minori;
▪ durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi e comunicarsi da un genitore all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
▪ durante il periodo invernale, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di sette giorni, che dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno trenta giorni prima;
- pone a carico di un contributo di mantenimento per i figli minori pari Parte_1 complessivamente ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario (Iban [...]) in favore di entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
CP_1
- dispone che entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di La Spezia relative alla regolamentazione delle modalità di affidamento dei figli sulle spese;
- dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito da;
CP_1
- prende atto che:
▪ la casa familiare, sita in Pisa, loc. Tirrenia, via dei Salici n. 29, di proprietà esclusiva di rimarrà nella esclusiva e libera disponibilità di quest'ultima e che i beni CP_1 mobili che arredano la casa suddetta rimarranno in uso a e ai figli, fatta CP_1 salva la possibilità, in caso di non uso dei beni, di porli in vendita e dividerne il ricavato con in misura pari al 50% ciascuno;
Parte_1
▪ ha già provveduto a ritirare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
Parte_1
▪ sia il padre che la madre, per gli spostamenti dei figli, potranno delegare anche persona di loro fiducia;
Per
▪ nel momento in cui i figli ed inizieranno a frequentare le scuole superiori, gli stessi Per_1 potranno avvalersi dei mezzi pubblici per gli spostamenti in autonomia;
in tal caso, le parti
5 concordano che il costo dell'abbonamento, per ciascun figlio, sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
▪ salvo diverso accordo tra le parti, entrambi i genitori godranno dei propri giorni di ferie nel fine settimana di loro spettanza, fatti salvi eventuali eventi imprevedibili e/o derivanti da motivi di lavoro, atteso che il Sig. non può invertire i turni di lavoro settimanali. Nel Pt_1 caso in cui ciò non fosse possibile, e quindi il genitore dovesse trascorrere le vacanze con i figli nel fine settimana in cui dovrebbero stare con l'altro genitore, al rientro il calendario delle visite non subirà modifiche ma i bambini staranno con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana precedente;
▪ le parti concordano che i figli saranno posti fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
▪ in relazione al piano genitoriale, le parti precisano che: il minore , il prossimo settembre, Per_1 inizierà l'Istituto “ di Pisa nella classe prima, nel tempo libero pratica corsi di Persona_3 nuoto e pesistica in palestra;
il medico di base del figlio è la Dott.ssa e lo Persona_4
Per stesso non soffre di allergie o patologie particolari;
il minore , il prossimo settembre, inizierà la classe quinta della scuola primaria di primo grado “Quasimodo” dell'Istituto comprensivo IC Pisano di Pisa, nel tempo libero pratica corsi di calcio o di nuoto, frequenta, altresì, il corso di catechismo presso la parrocchia di Tirrenia, il pediatra è la
Dott.ssa e il minore non soffre di allergie o patologie particolari;
Per_6
▪ la e dichiarano di aver già definito ogni altro loro CP_1 Parte_1 rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni previste e pattuite nel presente procedimento avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
▪ le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire i figli nel proprio passaporto;
▪ le parti si danno vicendevolmente atto che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra in merito al pregresso contributo al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie che li riguardano;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2921/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Del Gratta Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Orsola CP_1 C.F._2
Palladino
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento di figli minori.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 16/9/2025, i Sig.ri e hanno adito l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento dei figli minori
1 Per
(1/5/2011) ed (3/5/2015), nati dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa, alle Per_1 seguenti condizioni: Per
“
1. I figli minori ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, con la quale continueranno a vivere nell'abitazione familiare sita in loc
Tirrenia Pisa, Via dei Salici 29.;
2.I genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli con esercizio disgiunto della stessa in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
3.Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la scuola verranno assunte dai genitori di comune accordo;
4.La casa familiare di proprietà esclusiva della Sig.ra rimane quindi nella esclusiva CP_1
e libera disponibilità di quest'ultima. I beni che arredano la casa suddetta rimangono in uso alla
Sig.ra e ai figli fatta salva la possibilità in caso di non uso dei beni di porli in vendita e CP_1 dividere al 50% il ricavato Le parti dichiarano che il Sig. ha già provveduto a ritirare dalla Pt_1 casa coniugale tutti i propri effetti personali.
5. Il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente quando li riporterà a scuola, o presso l'abitazione materna, fatta salva la possibilità dell'utilizzo dei mezzi pubblici in autonomia da quando frequenteranno le scuole superiori. Nel fine settimana di spettanza del padre, il venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando li ricondurrà a scuola o presso l'abitazione materna. Nel periodo estivo il mercoledì e il venerdì del weekend di spettanza il padre prenderà i figli alle ore 12.00 a casa della madre. La madre, o persona della stessa delegata, il lunedì e il giovedì prenderà i figli alle ore 12.00 a casa del padre. Il padre potrà delegare anche persona di sua fiducia per gli spostamenti dei figli, così come potrà farlo anche la madre. Il tutto fatta salva la possibilità dell'utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti in autonomia da quando
i ragazzi frequenteranno le scuole superiori;
a tal fine si precisa che il costo dell'abbonamento, per ciascun figlio, sarà sostenuto al 50% tra i genitori I figli potranno rimanere con ciascun genitore anche non consecutivamente per 15 giorni durante il periodo estivo che dovrà essere individuato, entro il 30 aprile di ogni anno e sette giorni durante il periodo invernale che dovrà essere comunicato con un avviso di almeno trenta giorni prima. Si precisa che entrambi i genitori godranno dei giorni di ferie nel fine settimana di loro spettanza fatto salvo eventi imprevedibili e/o derivanti dal datore di lavoro. Nel caso in cui ciò non fosse possibile e quindi il genitore dovesse trascorrere le vacanze con i figli nel fine settimana in cui dovrebbero stare con l'altro genitore, al rientro le settimane non saranno invertite ma i bambini staranno con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana precedente. (Ciò tenuto conto che il non può invertire i turni di lavoro settimanali). Il tutto Pt_1 salvo diverso accordo. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno la giornata della Vigilia di Natale (24.12) e il 1° giorno dell'anno nuovo con un genitore e la giornata di Natale (25.12) e la
2 giornata dell'ultimo dell'anno (31.12) con l'altro genitore, in via alternata tra loro;
durante le vacanze pasquali, i figli permarranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro (la domenica di Pasqua con l'uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore di anno in anno, in via alternata tra loro) e così anche tutte le altre festività religiose e civili ( a titolo esemplificativo, festa del santo patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 15 agosto etc) saranno trascorsi in maniera alternata di anno in anno tra i genitori. Il tutto fatto salvo diverso e migliorativo accordo da prendersi di volta in volta tra i genitori tenuto conto delle esigenze di vita e della volontà dei minori.
6. Per ciò che concerne il piano genitoriale si precisa che:
- , il prossimo settembre inizierà l' di Pisa nella classe prima e nel tempo libero Per_1 Persona_3 fa corsi di nuoto e pesistica in palestra
Il medico di base è la Dott.ssa non ha allergie o patologie particolari, ma sono Persona_4 sempre consigliate le visite di controllo di routine Per
- , il prossimo settembre inizierà la classe quinta della scuola primaria di primo grado dell'istituto comprensivo NI Pisano di Pisa e nel tempo libero fa corsi di calcio o Per_5 nuoto e frequenta il corso di catechismo presso la parrocchia di Tirreni
Il pediatra è la Dott.ssa non ha allergie o patologie particolari ma sono sempre Per_6 consigliate le visite di controllo di routine
7. I genitori espressamente convengono che considerato anche il tempo che ciascun genitore trascorrerà con i figli e si occuperà degli stessi, il Sig. versi alla Sig. ra entro il 10 Pt_1 CP_1 di ogni mese sul conto corrente Iban [...] la somma di euro 300,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli minori (euro 150,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
Il tutto fermo restando l'obbligo per i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli secondo le linee guida del Tribunale di La Spezia da intendersi ivi interamente riportate ristrascritte e accettate in ogni singola parte e le parti danno atto di avere compreso e ricevuto copia delle linee guida del Tribunale della Spezia relative alla regolamentazione delle modalità di affidamento dei figli sulle spese
8.La Sig.ra percepirà la totalità dell'assegno unico nell'interesse dei figli i quali saranno CP_1 posti fiscalmente a carico al 50 % da entrambi i genitori.
9.La Sig.ra e il Sig. dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro CP_1 Pt_1 rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
10.le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
3 11. I ricorrenti si danno vicendevolmente atto che niente hanno da pretendere l'uno dall'altra in merito al pregresso contributo al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie che li riguardano”.
2. All'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Il ricorso congiunto dei Sig.ri e deve essere accolto, in quanto le condizioni ivi Pt_1 CP_1 indicate regolamentano in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, non appaiono contrastanti con l'ordine pubblico e rispondono adeguatamente all'interesse prevalente dei figli minori, assicurando un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e garantendo il contributo al mantenimento da parte di entrambi in proporzione alle loro sostanze.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede: Per
- dispone l'affido condiviso dei minori ed a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre , in Pisa, Loc. Tirrenia, via dei CP_1
Salici n. 29, nell'immobile di proprietà esclusiva della stessa e già adibito a casa familiare;
- dispone che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla scuola saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori;
- dispone che il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, sia esercitato secondo il seguente calendario:
▪ il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, quando li riporterà a scuola o presso l'abitazione materna;
▪ nel fine settimana di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé i figli dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna;
▪ nel periodo estivo, il padre prenderà i figli il mercoledì e il venerdì del weekend di spettanza alle ore 12:00 a casa della madre e quest'ultima riprenderà con sé i figli rispettivamente il lunedì e il giovedì alle ore 12:00 a casa del padre;
4 ▪ durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno la giornata della Vigilia di Natale (24.12) e il 1° giorno dell'anno nuovo con un genitore mentre la giornata di Natale (25.12) e la giornata dell'ultimo dell'anno (31.12) con l'altro genitore, e così di anno in anno in via alternata tra loro;
analogamente, durante le vacanze pasquali, di anno in anno ed in via alternata, i figli trascorreranno rispettivamente tre giorni comprensivi della domenica di Pasqua con un genitore e tre giorni comprensivi del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
anche tutte le altre festività religiose e civili (a titolo esemplificativo, festa del santo patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto etc.), saranno trascorse dai minori con i genitori in maniera alternata di anno in anno, il tutto fatto salvo diverso accordo migliorativo che i genitori potranno raggiungere tenuto conto delle esigenze di vita e della volontà dei minori;
▪ durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi e comunicarsi da un genitore all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
▪ durante il periodo invernale, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di sette giorni, che dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno trenta giorni prima;
- pone a carico di un contributo di mantenimento per i figli minori pari Parte_1 complessivamente ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario (Iban [...]) in favore di entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
CP_1
- dispone che entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di La Spezia relative alla regolamentazione delle modalità di affidamento dei figli sulle spese;
- dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito da;
CP_1
- prende atto che:
▪ la casa familiare, sita in Pisa, loc. Tirrenia, via dei Salici n. 29, di proprietà esclusiva di rimarrà nella esclusiva e libera disponibilità di quest'ultima e che i beni CP_1 mobili che arredano la casa suddetta rimarranno in uso a e ai figli, fatta CP_1 salva la possibilità, in caso di non uso dei beni, di porli in vendita e dividerne il ricavato con in misura pari al 50% ciascuno;
Parte_1
▪ ha già provveduto a ritirare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
Parte_1
▪ sia il padre che la madre, per gli spostamenti dei figli, potranno delegare anche persona di loro fiducia;
Per
▪ nel momento in cui i figli ed inizieranno a frequentare le scuole superiori, gli stessi Per_1 potranno avvalersi dei mezzi pubblici per gli spostamenti in autonomia;
in tal caso, le parti
5 concordano che il costo dell'abbonamento, per ciascun figlio, sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
▪ salvo diverso accordo tra le parti, entrambi i genitori godranno dei propri giorni di ferie nel fine settimana di loro spettanza, fatti salvi eventuali eventi imprevedibili e/o derivanti da motivi di lavoro, atteso che il Sig. non può invertire i turni di lavoro settimanali. Nel Pt_1 caso in cui ciò non fosse possibile, e quindi il genitore dovesse trascorrere le vacanze con i figli nel fine settimana in cui dovrebbero stare con l'altro genitore, al rientro il calendario delle visite non subirà modifiche ma i bambini staranno con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana precedente;
▪ le parti concordano che i figli saranno posti fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
▪ in relazione al piano genitoriale, le parti precisano che: il minore , il prossimo settembre, Per_1 inizierà l'Istituto “ di Pisa nella classe prima, nel tempo libero pratica corsi di Persona_3 nuoto e pesistica in palestra;
il medico di base del figlio è la Dott.ssa e lo Persona_4
Per stesso non soffre di allergie o patologie particolari;
il minore , il prossimo settembre, inizierà la classe quinta della scuola primaria di primo grado “Quasimodo” dell'Istituto comprensivo IC Pisano di Pisa, nel tempo libero pratica corsi di calcio o di nuoto, frequenta, altresì, il corso di catechismo presso la parrocchia di Tirrenia, il pediatra è la
Dott.ssa e il minore non soffre di allergie o patologie particolari;
Per_6
▪ la e dichiarano di aver già definito ogni altro loro CP_1 Parte_1 rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni previste e pattuite nel presente procedimento avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
▪ le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire i figli nel proprio passaporto;
▪ le parti si danno vicendevolmente atto che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra in merito al pregresso contributo al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie che li riguardano;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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