Articolo 11 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Articolo 9 bisArticolo 12
Versione
29 dicembre 1993
Art. 11. (Tipologia delle spese elettorali) 1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonche' gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attivita' di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 95 del D.P.R. n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e' il seguente:
" Art. 95 (Legge 16 maggio 1956, n. 493 , art. 42). - Chiunque in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che pre- cede l'elezione e nella giornata dell'elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa di lire cinquecentomila a lire duemilioni".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1993
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