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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2024, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice F.A. _________________
Addì
______ Onorario, dott. Carmela Fachile nella causa iscritta al n.756/2024 R.G.L. promossa ______
__
DA
Rilasciat
a Per: nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F. Parte_1 spedizion e in
, rappresentato e difeso dall'avv. Raoul Scotto di Tella dall'avv. Silvia forma C.F._1 esecutiva all'Avv. Cordova, per mandato in atti
_______
Ricorrente _______
_______
_
C O N T R O
_______
in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, CP_1 _______ _______
Convenuto contumace _
per All'udienza del 10.7.2024, alle ore 15.30, ha pronunciato _______ _______
S E N T E N Z A _____
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto _______ _______
_______ della decisione _
D I S P O S I T I V O _______
_______ CP_ _______ Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara: _
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Il Cancellie
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che re CP_1
liquida in Euro 1100,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 18.1.2024, chiedeva la condanna dell' al Parte_1
pagamento delle rate dell'indennità di accompagnamento i cui requisiti sanitari gli erano stati riconosciuti con decreto di omologa rg 11521/21, reso da questo Tribunale, a decorrere dalla domanda amministrativa ( 23.03.2021);
Cont L' benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata liquidata e pagata e ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere, con vittoria delle spese processuali.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione,
oggetto della domanda, è già stata riconosciuta, pertanto va dichiarata la cessata la materia del contendere
Rilevato che a liquidazione da parte dell' previdenziale dell'importo dovuto alla ricorrente CP_3
è avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario, come si evince dalla documentazione
CP_ prodotta in atti, l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 10.7.2024
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice F.A. _________________
Addì
______ Onorario, dott. Carmela Fachile nella causa iscritta al n.756/2024 R.G.L. promossa ______
__
DA
Rilasciat
a Per: nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F. Parte_1 spedizion e in
, rappresentato e difeso dall'avv. Raoul Scotto di Tella dall'avv. Silvia forma C.F._1 esecutiva all'Avv. Cordova, per mandato in atti
_______
Ricorrente _______
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_
C O N T R O
_______
in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, CP_1 _______ _______
Convenuto contumace _
per All'udienza del 10.7.2024, alle ore 15.30, ha pronunciato _______ _______
S E N T E N Z A _____
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto _______ _______
_______ della decisione _
D I S P O S I T I V O _______
_______ CP_ _______ Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara: _
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Il Cancellie
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che re CP_1
liquida in Euro 1100,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 18.1.2024, chiedeva la condanna dell' al Parte_1
pagamento delle rate dell'indennità di accompagnamento i cui requisiti sanitari gli erano stati riconosciuti con decreto di omologa rg 11521/21, reso da questo Tribunale, a decorrere dalla domanda amministrativa ( 23.03.2021);
Cont L' benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata liquidata e pagata e ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere, con vittoria delle spese processuali.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione,
oggetto della domanda, è già stata riconosciuta, pertanto va dichiarata la cessata la materia del contendere
Rilevato che a liquidazione da parte dell' previdenziale dell'importo dovuto alla ricorrente CP_3
è avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario, come si evince dalla documentazione
CP_ prodotta in atti, l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 10.7.2024
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile