Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1508/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
Parte_1
(C.F. - P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rapp.te in carica, dr. con sede in Roma al Parte_2
Lungotevere Arnaldo da Brescia n°4, rapp.ta e difesa – giusta procura allegata al fascicolo telematico - dall'Avv. Giuseppe Mazzarella (c.f. - CodiceFiscale_1
Fax 081.0097036 - P.E.C. , col quale elett.te domicilia in Email_1
Aversa alla via Pisacane n. 1, ovvero al domicilio digitale risultante dal ReGinDe - P.E.C. ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Email_2
Cancelleria e/o le notifiche ad istanza delle parti private.
[...]
Parte_3
[...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Via
[...]
Rubinacci n° 23 Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, dall'Avv. C.F._2
Nicoletta Correra, C.F. del Foro di Nola, in virtù di procura C.F._3 alle liti rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Correra sito in Nola, alla Via Giacomo Imbroda n° 62. Email_3
Email_4
APPELLATO Nonché 1
a titolo universale dell' , incorporante di Controparte_3
, ed ai sensi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'art. 1D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/16 del 01 dicembre 2016, con sede legale in Roma Via G. Grezar 14, C.F. e Partita IVA , P.IVA_3 nella persona del sig. , nella qualità di responsabile del Parte_4 contenzioso Campania, in virtù dei poteri conferitigli giusto atto notarile del 28 aprile 2022 rep. n. 177893 raccolta n. 11776, elettivamente domiciliata in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 222 presso lo studio dell'avvocato Maria Ruggiero (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di procura resa in C.F._4 calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. di fax 081/5122726 ovvero all'indirizzo di posta certificata
[...]
[.
INCIDENTALE Email_5
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, riuniti successivamente, depositati presso il Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro il impugnò Parte_3
-la cartella esattoriale n. 071 2016 0012084487 000 con la quale la Pt_1 resistente aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 4.732,29, a titolo di contributi soggettivi e integrativi omessi relativamente all'anno 2013;
- l'estratto di ruolo emesso da il 16.06.2016, avente ad oggetto Controparte_6 la cartella esattoriale n. 071 2015 0024479889 000, afferente l'omissione contributiva relativamente agli anni 2009-2010-2011, presuntivamente notificata il 20.06.2015, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 14.524,37. Sul presupposto di essere iscritto all'Albo professionale, di essere stato dipendente della società dal 1.08.1989 al 29.07.2013, data del licenziamento e di CP_7 non aver mai svolto l'attività di geometra negli anni di imposizione cui si riferiscono le cartelle impugnate, né tantomeno negli altri anni, e di aver ricevuto ciononostante, comunicazione di iscrizione d'ufficio alla sin dal 2013, Pt_1 seguita dal preavviso di recupero dei crediti contributivi e dalla suddette cartelle, quivi impugnate, ne chiese l'annullamento.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 2600/2021 pubbl. il 21/12/2021 il Tribunale accolse parzialmente la domanda, e, per l'effetto, dichiarò non dovute le somme portate dalla cartella esattoriale n. 071 2015 0024479889 000, impugnata unitamente all'estratto di ruolo, per intervenuta prescrizione;
per il resto rigettò nel merito l'opposizione; compensò interamente le spese di lite tra le parti. Con ricorso depositato in data 21.6.2022 ha proposto appello la dolendosi Pt_1 della determinazione assunta dal TRIBUNALE con riguardo alla cartella esattoriale n.071 2015 0024479889 000, sottesa all'estratto di ruolo impugnato nel giudizio recante R.G. 2817/2017, laddove aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi ivi previsti, afferenti agli anni 2009-2010-2011, alla data dell'emissione dell'estratto di ruolo del 16.06.2016 impugnato.
2 Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta avverso un estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione, senza che alcun atto impositivo sia stato notificato da quest'ultimo e/o dall'Ente impositore e quindi per insussistenza dell'interesse ad agire. Ancora ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata, per non avere il Giudice accertato e dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art.24 DLgs.46/1999, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale n.07120150024479889000. Ha resistito alle doglianze proposte dall'originario ricorrente integranti una
“OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ex art.617 e ss. c.p.c.”, da ritenersi intempestiva in quanti non proposta nel termine di giorni 20. Ribadita la regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 07120150024479889000 (eseguita in data 20 giugno 2015) non opposta nei termini di legge, ha rilevato che il giudicante aveva anche omesso di considerare i solleciti di pagamento prodotti dalla ed aveva erroneamente Parte_1 applicato il quadro normativo di riferimento nonché i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza in ordine all'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione ed al termine applicabile che, nella fattispecie, non era quinquennale, ma decennale (come previsto per l'actio iudicati ex art. 2946 c.c.) oltre che sospeso per dolo del contribuente a norma dell'art.2941 n.8 cod. civ.. Ha concluso chiedendo: in via principale, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare integralmente i ricorsi proposti dal geom. in primo grado poiché inammissibili ed infondati per i Parte_3 motivi sopra esposti, confermando la legittimità della pretesa creditoria della portata dalle cartelle di pagamento impugnate, comprensiva delle Parte_5 annualità 2009-2010-2011, non risultando il credito prescritto. In linea subordinata, rideterminare il credito di e, per l'effetto, Parte_5 condannare l'appellata al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Notificato l'atto, si è costituito il resistendo al gravame di cui ha chiesto Parte_3 il rigetto. L' si è costituita in data 29.11.2024 proponendo a sua volta appello, in via CP_8 incidentale allo scopo di eccepire in via preliminare l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto come opposizione ad estratto di ruolo relativamente alla cartella 07120150024479889000, per carenza di interesse ad agire. Ha poi dedotto la ritualità delle notifiche;
la sussistenza di atti interruttivi;
la tardività dell'opposizione. Ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito dichiarare correttamente notificata la cartella di pagamento n. 07120150024479889000 e per l'effetto in ogni caso non prescritto il credito portato dalla indicata cartella;
conseguentemente, rigettare integralmente i ricorsi proposti dal geom. in primo grado nei giudizi aventi r.g. Parte_3
n. 656/2017 e 2817/2017, confermando la legittimità della pretesa creditoria della portata dalle cartelle di pagamento impugnate, ivi compresa quella per le Pt_5 annualità 2009-2010-2011 non risultando il credito prescritto. Vinte le spese.
3 La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
1.La materia del contendere, in questo grado, è limitata alla sola cartella n.07120150024479889000 in relazione alla quale il Giudice di primo grado ha dichiarato non dovuti i contributi pretesi dalla per intervenuta prescrizione. Pt_1
L'originaria parte ricorrente, nel costituirsi in questo grado, non ha impugnato la statuizione di rigetto relativa alle altre domande, rispetto alle quali si è dunque formato il giudicato. 2.La nel costituirsi in primo grado, contrariamente a quanto dedotto Pt_1 dall'appellato in via preliminare aveva eccepito l'inammissibilità Parte_3 dell'opposizione, in quanto proposta avverso un estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione.
3.Fondata è l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale n.07120150024479889000 formulata in via preliminare sia nell'appello della che in quello incidentale dell' . Pt_1 CP_8
Rileva il collegio, con effetto assorbente che la relativa controversia è stata instaurata quale opposizione ad estratto di ruolo: in ricorso la parte aveva dichiarato di avere avuto conoscenza delle iscrizioni in data 16.6.2016, mediante acquisizione di estratto ruolo presso il Concessionario della Riscossione per la Provincia di Napoli, richiesto al fine di verificare l'eventuale esistenza di cartelle esattoriali a suo carico (v. ricorso di primo grado iscritto al N. 2817/2017 RG, allegato 01 nella produzione della in questo grado). Pt_1
4.L'opposizione in esame va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021, come interpretato dalla sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR 602/73, che così stabilisce:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
4 La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 – 01 e Rv. 665660 - 02) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Costituzione”. La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso originario deve essere dichiarato “inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (in motivazione C. Cass. sez. L, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023 Rv. 667420 - 01). Nella specie l'originario ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né comunque nel corso del giudizio, sicché non può
5 dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini. Eventuali dubbi di legittimità costituzionale sono assorbiti dall'accurato vaglio eseguito dalla Suprema Corte di Cassazione anche a tal riguardo nella sopra citata sentenza delle SS.UU.. Difettando l'interesse ad agire, in parziale riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal con Parte_3 particolare riguardo alla cartella esattoriale n.07120150024479889000, restando per l'effetto assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile il ricorso in opposizione proposto dal avverso estratto di ruolo, con riguardo alla Parte_3 cartella esattoriale n.07120150024479889000; compensa le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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