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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4968/2021 del R.G.A.C. riservata in decisione il 22/01/2025 pendente TRA
(c.f.: , in persona del legale rapp.te, elett. Parte_1 P.IVA_1 dom. in via Palermo 2 Lusciano, presso lo studio dell'Avv. Esposito Massimo (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te, elett. dom. in Controparte_1 P.IVA_2 via Diaz 99 Portici, presso lo studio dell'Avv. Cantalamessa Candida (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della C.F._2 comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, n.2867/2021, pubblicata in data 12.10.2021.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.11.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la , per proporre appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, n. 2867/2021, pubblicata in data 12.10.2021, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta dalla
[...]
, di condanna della compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro Parte_1
12.500,00 a titolo di indennizzo per l'evento dannoso verificatosi in data 18.9.2017 presso i locali nella disponibilità dell'attrice. L'appellante chiedeva, previo espletamento delle prove orali non ammesse nel primo giudizio, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda proposta in primo grado con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_2 fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto. All'udienza del 24.3.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione dal Collegio che, tuttavia, con ordinanza del 27.6.2024, rimetteva la causa sul ruolo per assumere la prova testimoniale richiesta da parte appellante;
espletato tale incombente istruttorio, il Collegio, con ordinanza del 28.10.2024, formulava alle parti una proposta ex art. 185 bis cpc rinviando la causa all'udienza del 15.1.2025 alla quale, tuttavia, nessuno compariva e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 22.1.2025; alla predetta udienza del 22.1.2025, di cui veniva data regolare comunicazione alle parti, nessuno compariva e la causa era riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 15.1.2025 ed alla successiva udienza del 22.1.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2018), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 22/01/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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