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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 421/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott. Maria Marino Merlo Giudice dott. Fabrizio Di Sano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2016, avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
49, c.f. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Villa, n. 23, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Zarcone, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Prestipaolo, Complesso Portorosa, n. 27, c.f. , elettivamente C.F._2
domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Dante Alighieri, n. 49, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Genovese, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato il 07/03/2016 conveniva in giudizio Parte_1 esponendo che da una relazione tre l'odierna attrice e il , in data Controparte_1 CP_1
13/10/2010 nasceva il figlio mentre in data 14/02/2016 nasceva il figlio Per_1 Per_2
entrambi riconosciuti dalla sola madre. La pertanto, chiedeva che venisse accertato e Pt_1
dichiarato che fosse il padre di e e, conseguentemente, Controparte_1 Per_1 Per_2 che venisse ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e che venisse dichiarato che i minori conservassero e usassero esclusivamente il cognome della madre;
chiedeva, inoltre, che venisse disposto l'affido esclusivo dei minori in favore della stessa e in subordine l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre con individuazione del regime delle visite;
che venisse disposta la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli e per Per_1 Per_2 un importo non inferiore a € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio); che il Recupero venisse condannato a restituire alla la metà delle somme anticipate per il mantenimento dei Pt_1 figli per l'importo di € 50.000,00. Da ultimo, chiedeva la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2016 si costituiva in giudizio CP_1
il quale non si opponeva alla dichiarazione giudiziale di paternità dei minori
[...]
e previo svolgimento degli esami del DNA e in caso di accertamento della Per_1 Per_2 paternità chiedeva che venisse ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile la sostituzione del cognome materno attribuito all'atto di nascita con quello paterno o in subordine che venisse aggiunto al cognome materno quello paterno;
chiedeva, inoltre, previo accertamento della paternità che venisse disposto l'affidamento condiviso dei minori, con dimora abituale presso la madre, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di frequentazione dei figli con il padre;
che venisse disposto un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo complessivo di €
300,00 e nella misura del 50% delle spese straordinarie;
chiedeva infine, che venisse dichiarata inammissibile la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei figli, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva chiamata all'udienza del 22/11/2016 all'esito della quale, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del 25/10/2017. Con ordinanza del 20/12/2017, rigettate le richieste istruttorie formulate, veniva ammessa consulenza tecnica pagina 2 di 5 ai fini dell'indagine ematologica e allo scopo nominato il dott. e, da ultimo, a Persona_3
seguito delle revoche e delle rinunce verificatesi, alla dott.ssa Preso atto della Persona_4
pendenza di trattative per la definizione transattiva della controversia, la causa veniva rinviata all'udienza del 08/02/2022, del 27/09/2022, del 08/11/2022, del 20/12/2022, del 20/06/2023 e del 20/02/2024, allorché, a seguito del rinvio ulteriormente richiesto dalle parti, veniva fissata l'udienza del 14/05/2024 ed ivi la causa veniva trattenuta per la decisione. Con ordinanza del
15/07/2014, viste le conclusioni formulate dalle parti e rilevato che la causa allo stato non era passibile di essere decisa nei termini indicati nella memoria depositata dalle parti, la causa veniva fissata per il prosieguo l'udienza del 17/09/2024. Quindi, con ordinanza del 23/10/2024, preso atto di quanto esposte e documentato con le note depositate dalle parti il 21/10/2024 – ovvero l'accordo raggiunto e, in allegato, gli estratti per riassunto degli atti di nascita dei minori e con le annotazioni dell'avvenuto riconoscimento di Persona_5 Per_1 entrambi i minori quali figli naturali da parte del convenuto – la causa Controparte_1
veniva trattenuta per la decisione alla luce della richiesta formulata di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che, avuto riguardo alla domanda di riconoscimento della paternità formulata da debba dichiararsi la cessazione della materia del Parte_1
contendere alla luce di quanto esposto e documentato dalle parti con le note del 21/10/2024.
Si osserva, a questo proposito, che con la nota suddetta parte attrice e parte convenuta hanno allegato l'estratto di nascita del Comune di Oliveri del 21/10/2024 da cui risulta il riconoscimento effettuato dal padre con “dichiarazione resa davanti Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oliveri e iscritta nei registri di nascita del
Comune di Oliveri anno 2024 parte 2 serie B n. 107”, con la conseguenza che non vi sono più le condizioni, conformemente a quanto dedotto e chiesto dalle parti, per una statuizione giudiziale sul riconoscimento della paternità da parte dell'odierno convenuto. Va, dunque, in parte qua dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo alle ulteriori domande formulate dalle parti e, in particolare, alla richiesta reiterata nelle note del 21/10/2024 di omologa dell'accordo sottoscritto in data 14/5/2024, in atti, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 5 Ferma la cognizione sui profili in questione rimessa a questo Tribunale ai sensi dell'art. 277
c.c., il Collegio osserva che nulla osta alla definizione degli stessi nei termini di cui all'intesa raggiunta dalle parti che, piuttosto, anche alla luce della materia del contendere, appare opportuno corroborare consolidando le volontà espresse dai genitori.
Sulla domanda originariamente formulata di ripetizione della somma di € 50.000,00 occorre prendere atto della rinuncia formulata dall'odierna attrice nell'accordo suddetto, sicché in parte qua occorre unicamente prendere atto del venir meno della domanda.
Quanto all'uso del cognome materno in luogo di quello paterno, le motivazioni esposte dalle parti (ovvero il fatto che i figli si riconoscono ormai nel primo: cfr. pag. 2 accordo del
14/5/2024) appaiono condivisibili e non contrarie all'interesse dei minori.
A pari conclusione ritiene, poi, questo Collegio di pervenire sia con riferimento all'obbligazione di mantenimento assunta dal padre in virtù dell'accordo de Controparte_1
quo (cioè il versamento della somma mensile di € 300,00 complessiva per entrambi i figli, con correlato adeguamento Istat, e la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie), tenuto conto in ogni caso delle situazioni patrimoniali documentate dalle parti, entrambe ammesse peraltro al beneficio del gratuito patrocinio;
sia con riferimento alla regolazione dei rapporti, per così dire, personali tra i genitori e i figli. A tale ultimo proposito, in particolare, il
Collegio, come già esposto, intende valorizzare l'intesa raggiunta dalle parti, volta ad affermare l'affido esclusivo con collocazione presso la madre, e ciò per ragioni analoghe a quelle che le parti hanno posto a fondamento della scelta del cognome materno: l'età dei figli (nati rispettivamente nel 2010 e nel 2016) e la riconosciuta “assenza, al momento, di una frequentazione stabile tra i minori ed il padre” (cfr. pag. 3 accordo del 14/5/2024), a riprova della sostanziale mancanza fino ad oggi di un'attiva partecipazione da parte del Recupero alla vita dei figli. Ciò, dunque, induce a ritenere coerente con l'interesse dei minori la determinazione assunta dai genitori in ordine all'affido, in ogni caso affiancato da un diritto di visita non rigidamente ancorato a date predeterminate (fatto salvo il preavviso di un giorno) e, quindi, senz'altro idoneo a consentire la progressiva instaurazione di un rapporto tra il padre e i figli.
pagina 4 di 5 Tenuto conto della cessazione della materia del contendere e dell'accordo raggiunto sui profili di cui all'art 277 c.c., oltre che dell'intesa anche in parte qua raggiunta dalle parti, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2016, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone sull'affido, sul cognome e sul mantenimento dei figli minori nei termini di cui all'accordo del 14/5/2024 sottoscritto dalle parti.
Compensa le spese di lite.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 31/3/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott. Maria Marino Merlo Giudice dott. Fabrizio Di Sano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2016, avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
49, c.f. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Villa, n. 23, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Zarcone, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Prestipaolo, Complesso Portorosa, n. 27, c.f. , elettivamente C.F._2
domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Dante Alighieri, n. 49, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Genovese, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato il 07/03/2016 conveniva in giudizio Parte_1 esponendo che da una relazione tre l'odierna attrice e il , in data Controparte_1 CP_1
13/10/2010 nasceva il figlio mentre in data 14/02/2016 nasceva il figlio Per_1 Per_2
entrambi riconosciuti dalla sola madre. La pertanto, chiedeva che venisse accertato e Pt_1
dichiarato che fosse il padre di e e, conseguentemente, Controparte_1 Per_1 Per_2 che venisse ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e che venisse dichiarato che i minori conservassero e usassero esclusivamente il cognome della madre;
chiedeva, inoltre, che venisse disposto l'affido esclusivo dei minori in favore della stessa e in subordine l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre con individuazione del regime delle visite;
che venisse disposta la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli e per Per_1 Per_2 un importo non inferiore a € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio); che il Recupero venisse condannato a restituire alla la metà delle somme anticipate per il mantenimento dei Pt_1 figli per l'importo di € 50.000,00. Da ultimo, chiedeva la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2016 si costituiva in giudizio CP_1
il quale non si opponeva alla dichiarazione giudiziale di paternità dei minori
[...]
e previo svolgimento degli esami del DNA e in caso di accertamento della Per_1 Per_2 paternità chiedeva che venisse ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile la sostituzione del cognome materno attribuito all'atto di nascita con quello paterno o in subordine che venisse aggiunto al cognome materno quello paterno;
chiedeva, inoltre, previo accertamento della paternità che venisse disposto l'affidamento condiviso dei minori, con dimora abituale presso la madre, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di frequentazione dei figli con il padre;
che venisse disposto un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo complessivo di €
300,00 e nella misura del 50% delle spese straordinarie;
chiedeva infine, che venisse dichiarata inammissibile la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei figli, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva chiamata all'udienza del 22/11/2016 all'esito della quale, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del 25/10/2017. Con ordinanza del 20/12/2017, rigettate le richieste istruttorie formulate, veniva ammessa consulenza tecnica pagina 2 di 5 ai fini dell'indagine ematologica e allo scopo nominato il dott. e, da ultimo, a Persona_3
seguito delle revoche e delle rinunce verificatesi, alla dott.ssa Preso atto della Persona_4
pendenza di trattative per la definizione transattiva della controversia, la causa veniva rinviata all'udienza del 08/02/2022, del 27/09/2022, del 08/11/2022, del 20/12/2022, del 20/06/2023 e del 20/02/2024, allorché, a seguito del rinvio ulteriormente richiesto dalle parti, veniva fissata l'udienza del 14/05/2024 ed ivi la causa veniva trattenuta per la decisione. Con ordinanza del
15/07/2014, viste le conclusioni formulate dalle parti e rilevato che la causa allo stato non era passibile di essere decisa nei termini indicati nella memoria depositata dalle parti, la causa veniva fissata per il prosieguo l'udienza del 17/09/2024. Quindi, con ordinanza del 23/10/2024, preso atto di quanto esposte e documentato con le note depositate dalle parti il 21/10/2024 – ovvero l'accordo raggiunto e, in allegato, gli estratti per riassunto degli atti di nascita dei minori e con le annotazioni dell'avvenuto riconoscimento di Persona_5 Per_1 entrambi i minori quali figli naturali da parte del convenuto – la causa Controparte_1
veniva trattenuta per la decisione alla luce della richiesta formulata di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che, avuto riguardo alla domanda di riconoscimento della paternità formulata da debba dichiararsi la cessazione della materia del Parte_1
contendere alla luce di quanto esposto e documentato dalle parti con le note del 21/10/2024.
Si osserva, a questo proposito, che con la nota suddetta parte attrice e parte convenuta hanno allegato l'estratto di nascita del Comune di Oliveri del 21/10/2024 da cui risulta il riconoscimento effettuato dal padre con “dichiarazione resa davanti Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oliveri e iscritta nei registri di nascita del
Comune di Oliveri anno 2024 parte 2 serie B n. 107”, con la conseguenza che non vi sono più le condizioni, conformemente a quanto dedotto e chiesto dalle parti, per una statuizione giudiziale sul riconoscimento della paternità da parte dell'odierno convenuto. Va, dunque, in parte qua dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo alle ulteriori domande formulate dalle parti e, in particolare, alla richiesta reiterata nelle note del 21/10/2024 di omologa dell'accordo sottoscritto in data 14/5/2024, in atti, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 5 Ferma la cognizione sui profili in questione rimessa a questo Tribunale ai sensi dell'art. 277
c.c., il Collegio osserva che nulla osta alla definizione degli stessi nei termini di cui all'intesa raggiunta dalle parti che, piuttosto, anche alla luce della materia del contendere, appare opportuno corroborare consolidando le volontà espresse dai genitori.
Sulla domanda originariamente formulata di ripetizione della somma di € 50.000,00 occorre prendere atto della rinuncia formulata dall'odierna attrice nell'accordo suddetto, sicché in parte qua occorre unicamente prendere atto del venir meno della domanda.
Quanto all'uso del cognome materno in luogo di quello paterno, le motivazioni esposte dalle parti (ovvero il fatto che i figli si riconoscono ormai nel primo: cfr. pag. 2 accordo del
14/5/2024) appaiono condivisibili e non contrarie all'interesse dei minori.
A pari conclusione ritiene, poi, questo Collegio di pervenire sia con riferimento all'obbligazione di mantenimento assunta dal padre in virtù dell'accordo de Controparte_1
quo (cioè il versamento della somma mensile di € 300,00 complessiva per entrambi i figli, con correlato adeguamento Istat, e la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie), tenuto conto in ogni caso delle situazioni patrimoniali documentate dalle parti, entrambe ammesse peraltro al beneficio del gratuito patrocinio;
sia con riferimento alla regolazione dei rapporti, per così dire, personali tra i genitori e i figli. A tale ultimo proposito, in particolare, il
Collegio, come già esposto, intende valorizzare l'intesa raggiunta dalle parti, volta ad affermare l'affido esclusivo con collocazione presso la madre, e ciò per ragioni analoghe a quelle che le parti hanno posto a fondamento della scelta del cognome materno: l'età dei figli (nati rispettivamente nel 2010 e nel 2016) e la riconosciuta “assenza, al momento, di una frequentazione stabile tra i minori ed il padre” (cfr. pag. 3 accordo del 14/5/2024), a riprova della sostanziale mancanza fino ad oggi di un'attiva partecipazione da parte del Recupero alla vita dei figli. Ciò, dunque, induce a ritenere coerente con l'interesse dei minori la determinazione assunta dai genitori in ordine all'affido, in ogni caso affiancato da un diritto di visita non rigidamente ancorato a date predeterminate (fatto salvo il preavviso di un giorno) e, quindi, senz'altro idoneo a consentire la progressiva instaurazione di un rapporto tra il padre e i figli.
pagina 4 di 5 Tenuto conto della cessazione della materia del contendere e dell'accordo raggiunto sui profili di cui all'art 277 c.c., oltre che dell'intesa anche in parte qua raggiunta dalle parti, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2016, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone sull'affido, sul cognome e sul mantenimento dei figli minori nei termini di cui all'accordo del 14/5/2024 sottoscritto dalle parti.
Compensa le spese di lite.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 31/3/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici
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