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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1588/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 18/03/2025
E' presente l'Avv Benedetta Mautone per delega dell'Avv Marco d'Aragona procuratore di la quale si riporta ai propri atti, impugna ancora una volta tutto Controparte_1 quanto ex adverso eccepito e dedotto e chiede accogliersi le conclusioni come già in atti, vinte le spese. Il Tribunale, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, alle ore 11,10 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 18.3.2025 ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1588 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie – appello al giudice di pace vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58 presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ; elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._1
Sant'Antuono di Torchiara alla Piazza Torre, n. 33, presso lo studio dell'avv. Antonio Chirico,
1 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA - CONTUMACE
NONCHE'
n persona del legale rappresentate p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58, presso lo studio degli avv.ti Alessandro
Berti Arnoaldi e Marco D'Aragona dai quali è rappresentata e difesa come da procura a margine di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 18/3/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli, notificato il 4 febbraio 2019, la signora chiedeva dichiararsi nulli o comunque annullarsi i contratti di Controparte_2 partecipazione alla lotteria istantanea denominata “Miliardario”, '' Mega Miliardario'', ''Milioni
DI Milioni'', ''Affari tuoi'', conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido, ovvero in via sussidiaria, alla restituzione del relativo prezzo pari a complessivi € 4905,00 ed, in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1337 c.c. con condanna degli stessi al risarcimento del danno quantificato in € 4905,00. Si costituiva in giudizio, nell'interesse dell'
[...]
l'esponente Avvocatura, la quale, impugnando e contestando tutto Parte_1 quanto ex adverso dedotto, rilevato ed eccepito, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, l'infondatezza delle avverse Pt_1 domande e, in subordine, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti del convenuto concessionario in virtù di rapporto di garanzia. Controparte_3
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. Controparte_3
164, comma 4, c.p.c., la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza delle domande attoree.
Con la sentenza 481/2019, oggi impugnata, il Giudice di Pace, preliminarmente respinte le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva dell'attore e di difetto
2 di legittimazione passiva dell' ritenuta la nullità dei contratti Parte_1 dedotti in giudizio, condannava l' Controparte_4 alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 4905,00 nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello l' Parte_1 per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il
Giudice aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
2) nullità della sentenza impugnata per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva respinto la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta;
3) nullità della Pt_1 sentenza per l'errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva accertato la nullità dei contratti di gioco dedotti in giudizio muovendo dall'erroneo presupposto che la norma di cui all'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 avesse carattere inequivocabilmente imperativo e che la stessa prescrivesse chiaramente l'obbligo di inserire sul retro del biglietto le probabilità di vincita;
4) omessa pronuncia del Giudice di pace sulla sollevata domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_3
Tanto premesso l'appellante concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva altresì in giudizio la quale deduceva: 1) erroneo rigetto della Controparte_3 eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta in primo grado, essendo il tagliando di partecipazione alle lotterie c.d. istantanee non un titolo di credito, ma un mero titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c. e per non aver provato l'attrice di essere stata la reale acquirente dei tagliandi oggetto di causa;
2) ) l'inapplicabilità ratione temporis del Decreto Balduzzi a tutti i biglietti della lotteria oggetto di causa;
3) violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 7, co. 5 del D.L. 158/2012 convertito in in L. 189/2012, nonché violazione del principio informatore della materia espresso dall'art. 22 Cod. Cons., nella parte in cui prevede che la portata dell'obbligo informativo del professionista dipenda dai limiti del mezzo di comunicazione impiegato, e del generale principio di proporzionalità dell'obbligo informativo.
3 Concludeva per il rigetto dell'appello con conseguente restituzione da parte della sig. di CP_2 tutto quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento del 13.7.2021 il Giudice dichiarava la contumacia della signora.
[...]
CP_2
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 18.3.2025.
L'appello merita accoglimento.
Il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate”, rientra nell'alveo dei contratti aleatori, per i quali la vincita costituisce un evento incerto, e consente una vincita istantanea. La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M.
183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge
189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi, che qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Agenzia delle dogane e dei monopoli e ancora che le note informative devono essere esposte e disponibili anche presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il primo Giudice accoglieva la domanda proposta in primo grado dalla signora. , CP_2 ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2018, convertito dalla legge n. 189/2012 fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, da ciò discendesse la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, con la decisione depositata il 5 ottobre 2021, n.
26999, ha statuito che “In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria del "gratta e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di
4 stampigliare sui tagliandi l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina nullità del contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario”.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario. Deve, inoltre, aggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Parte_1
e che, dunque, il richiamo al sito internet possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i giudizio di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto della domanda.
Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n.
5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
5 Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'esistenza nella giurisprudenza di merito di orientamenti contrastanti al momento dell'instaurazione del giudizio, vengono integralmente compensate fra le parti;
nulla viene disposto in ordine alla richiesta della restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna prova della riscossione di alcunchè da parte della sig.ra Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del
11.11.2019 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di
Pace di Agropoli, n. 481/2019, rigetta tutte le domande proposte in primo grado dalla appellata;
2) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Vallo della Lucania, 18 marzo 2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
6
Verbale udienza del 18/03/2025
E' presente l'Avv Benedetta Mautone per delega dell'Avv Marco d'Aragona procuratore di la quale si riporta ai propri atti, impugna ancora una volta tutto Controparte_1 quanto ex adverso eccepito e dedotto e chiede accogliersi le conclusioni come già in atti, vinte le spese. Il Tribunale, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, alle ore 11,10 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 18.3.2025 ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1588 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie – appello al giudice di pace vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58 presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ; elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._1
Sant'Antuono di Torchiara alla Piazza Torre, n. 33, presso lo studio dell'avv. Antonio Chirico,
1 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA - CONTUMACE
NONCHE'
n persona del legale rappresentate p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58, presso lo studio degli avv.ti Alessandro
Berti Arnoaldi e Marco D'Aragona dai quali è rappresentata e difesa come da procura a margine di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 18/3/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli, notificato il 4 febbraio 2019, la signora chiedeva dichiararsi nulli o comunque annullarsi i contratti di Controparte_2 partecipazione alla lotteria istantanea denominata “Miliardario”, '' Mega Miliardario'', ''Milioni
DI Milioni'', ''Affari tuoi'', conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido, ovvero in via sussidiaria, alla restituzione del relativo prezzo pari a complessivi € 4905,00 ed, in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1337 c.c. con condanna degli stessi al risarcimento del danno quantificato in € 4905,00. Si costituiva in giudizio, nell'interesse dell'
[...]
l'esponente Avvocatura, la quale, impugnando e contestando tutto Parte_1 quanto ex adverso dedotto, rilevato ed eccepito, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, l'infondatezza delle avverse Pt_1 domande e, in subordine, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti del convenuto concessionario in virtù di rapporto di garanzia. Controparte_3
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. Controparte_3
164, comma 4, c.p.c., la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza delle domande attoree.
Con la sentenza 481/2019, oggi impugnata, il Giudice di Pace, preliminarmente respinte le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva dell'attore e di difetto
2 di legittimazione passiva dell' ritenuta la nullità dei contratti Parte_1 dedotti in giudizio, condannava l' Controparte_4 alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 4905,00 nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello l' Parte_1 per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il
Giudice aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
2) nullità della sentenza impugnata per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva respinto la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta;
3) nullità della Pt_1 sentenza per l'errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva accertato la nullità dei contratti di gioco dedotti in giudizio muovendo dall'erroneo presupposto che la norma di cui all'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 avesse carattere inequivocabilmente imperativo e che la stessa prescrivesse chiaramente l'obbligo di inserire sul retro del biglietto le probabilità di vincita;
4) omessa pronuncia del Giudice di pace sulla sollevata domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_3
Tanto premesso l'appellante concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva altresì in giudizio la quale deduceva: 1) erroneo rigetto della Controparte_3 eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta in primo grado, essendo il tagliando di partecipazione alle lotterie c.d. istantanee non un titolo di credito, ma un mero titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c. e per non aver provato l'attrice di essere stata la reale acquirente dei tagliandi oggetto di causa;
2) ) l'inapplicabilità ratione temporis del Decreto Balduzzi a tutti i biglietti della lotteria oggetto di causa;
3) violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 7, co. 5 del D.L. 158/2012 convertito in in L. 189/2012, nonché violazione del principio informatore della materia espresso dall'art. 22 Cod. Cons., nella parte in cui prevede che la portata dell'obbligo informativo del professionista dipenda dai limiti del mezzo di comunicazione impiegato, e del generale principio di proporzionalità dell'obbligo informativo.
3 Concludeva per il rigetto dell'appello con conseguente restituzione da parte della sig. di CP_2 tutto quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento del 13.7.2021 il Giudice dichiarava la contumacia della signora.
[...]
CP_2
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 18.3.2025.
L'appello merita accoglimento.
Il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate”, rientra nell'alveo dei contratti aleatori, per i quali la vincita costituisce un evento incerto, e consente una vincita istantanea. La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M.
183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge
189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi, che qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Agenzia delle dogane e dei monopoli e ancora che le note informative devono essere esposte e disponibili anche presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il primo Giudice accoglieva la domanda proposta in primo grado dalla signora. , CP_2 ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2018, convertito dalla legge n. 189/2012 fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, da ciò discendesse la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, con la decisione depositata il 5 ottobre 2021, n.
26999, ha statuito che “In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria del "gratta e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di
4 stampigliare sui tagliandi l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina nullità del contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario”.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario. Deve, inoltre, aggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Parte_1
e che, dunque, il richiamo al sito internet possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i giudizio di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto della domanda.
Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n.
5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
5 Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'esistenza nella giurisprudenza di merito di orientamenti contrastanti al momento dell'instaurazione del giudizio, vengono integralmente compensate fra le parti;
nulla viene disposto in ordine alla richiesta della restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna prova della riscossione di alcunchè da parte della sig.ra Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del
11.11.2019 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di
Pace di Agropoli, n. 481/2019, rigetta tutte le domande proposte in primo grado dalla appellata;
2) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Vallo della Lucania, 18 marzo 2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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