Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3659 del 05.12.2023 Oggetto: licenziamento
N. R.G. 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a di l avor o i n gr ado di a ppel l o,
tra
i n persona del l egal e Parte_1 rappresent ant e pro t empore rappresent at a e difes a dall 'Avv. Matt eo S portelli
Appel lante e
, rappresent at o e di feso dall 'Avv. Gaet ano CP_1
Rosafio
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce l'8.04.2023, CP_1 Per_ aveva dedotto: -che aveva prestato attività lavorativa con la qualifica di infermiere, C2 del
CCNL Cooperative sociali, alle dipendenze della Controparte_2 dal 19.09.2021 al 30.09.2022, data del licenziamento;
- che la sede di lavoro era la quella della
Casa di riposo e del Centro diurno per anziani denominati “Papa Giovanni XXIII” nel Comune di Galatone, che la Cooperativa aveva in gestione;
- che in data 29.09.2022 egli aveva ricevuto, brevi manu, dal Presidente della Società Cooperativa, , due contestazioni di Controparte_3 addebito disciplinare, con cui gli si contestava, rispettivamente, l'assenza dal domicilio
-che al momento della consegna delle contestazioni disciplinari, la società resistente, in persona del Presidente p.t., gli aveva intimato di andarsene per sempre e di non presentarsi più sul luogo di lavoro, di fatto licenziandolo oralmente;
-che non aveva mai ricevuto una formale intimazione di licenziamento e aveva appreso della cessazione del rapporto di lavoro solo a seguito di istanza al Centro per l'Impiego di Galatina ed esame del modello UNILAV, da cui era emerso che era stato comunicato un “licenziamento per giusta causa” dal 30.09.2022. Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva eccepito l'invalidità del licenziamento perché intimato in forma orale, l'illegittimità per intempestività, difetto di proporzionalità e insussistenza dei fatti contestati, nonché la natura discriminatoria del licenziamento in quanto determinata dalla sua iscrizione all'organizzazione sindacale UGL, i cui aderenti erano stati tutti licenziati. Aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento, con conseguente condanna della Società Cooperativa alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla reintegrazione, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
in ogni caso aveva chiesto dichiararsi la nullità, annullabilità, illegittimità o inefficacia del licenziamento perché la condotta contestata rientrava tra quelle punibili con sanzione conservativa, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento al reintegro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine, aveva chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità o inefficacia del licenziamento per tutti i motivi esposti, con condanna della resistente al pagamento di un'indennità tra 12 mensilità e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La era rimasta contumace. Parte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso e, in base al principio della ragione più liquida, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento perché intimato in forma orale. Rilevato che dalla documentazione in atti era emerso che alla consegna brevi manu delle due contestazioni disciplinari non aveva fatto seguito il procedimento disciplinare previsto dall'art.7 dello Statuto dei lavoratori e che al ricorrente non era mai stato comunicato il provvedimento di licenziamento, il Tribunale ha accertato la violazione dell'art.2 della
L.n.604/1966, che impone la comunicazione scritta del licenziamento. Ritenute assorbite le questioni relative alla sussistenza degli addebiti e alla natura discriminatoria del licenziamento, il Tribunale, tenuto conto dell'art.2 l.n.604/1966, dell'art.18 l.n.300/1970 e dell'art.2 d.lgs. n.25/2015, ha condannato il datore di lavoro a reintegrare nel posto CP_1 precedentemente occupato e a pagare in suo favore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, oltre accessori di legge, e a versare i contributi previdenziali e assistenziali.
La ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva ricostruito e qualificato i fatti in termini di licenziamento orale, e comunque contestando la natura ritorsiva del licenziamento. Ha sostenuto che il 30.9.2022 il lavoratore le aveva inviato tramite pec una nota contenente le proprie giustificazioni in ordine alle due contestazioni disciplinari del 29.9.2022 e che da tale nota emergeva l'infondatezza dell'avversa doglianza circa l'insussistenza di un provvedimento disciplinare in forma scritta e circa la mancata comunicazione del licenziamento. L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'esecuzione, che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la validità del licenziamento, l'infondatezza dei fatti dedotti dalla controparte, l'inesistenza della natura discriminatoria del provvedimento espulsivo e che fosse revocato il provvedimento di reintegrazione del ricorrente. In subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare fondato il motivo di licenziamento.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente CP_1 l'inammissibilità della produzione documentale dell'appellante per intervenuta decadenza ai sensi degli artt.345 e 347 cpc. Ha chiesto fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello o che esso fosse rigettato. Con ordinanza del 14.02.2024 la Corte, ritenendo non sussistente un'evidenza di fumus boni juris e rilevando la genericità del dedotto periculum in mora, ha rigettato l'istanza di sospensione. All'udienza di discussione del 15.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la
Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non sussistono le condizioni previste dall'art.437 c.p.c. per ritenere ammissibile la produzione, nel presente grado di giudizio, della nota inviata per conto di a CP_1 mezzo pec il 30.9.2022 alla Cooperativa.
Tale nota non appare indispensabile ai fini della decisione, posto che, per quanto ha riferito la Società appellata nell'atto di gravame in ordine al suo contenuto, con essa CP_1
avrebbe semplicemente comunicato alla Cooperativa medesima le proprie
[...] giustificazioni in ordine alle contestazioni disciplinari consegnategli in forma scritta il giorno
29.9.2022.
Il fatto che la parte datrice di lavoro il 29.9.2022 abbia consegnato al dipendente due comunicazioni scritte contenenti altrettante contestazioni disciplinari è cosa completamente diversa dalla irrogazione in forma scritta del provvedimento disciplinare (tale è anche il licenziamento), essendo la contestazione un mero atto prodromico rispetto al successivo atto con cui, a conclusione del procedimento disciplinare, viene inflitta la sanzione.
Tra i documenti che la Cooperativa, contumace dinanzi al Tribunale, ha intempestivamente chiesto di produrre in secondo grado non vi è una comunicazione scritta di licenziamento disciplinare diretta al . CP_1
Come è noto, a norma dell'art.2 l.n.604/1966 il provvedimento di licenziamento deve necessariamente avere forma scritta. Tale requisito non è sanabile, ovvero non può essere sostituito dall'ordine di non presentarsi più al lavoro eventualmente intimato al lavoratore in forma orale, neppure se il lavoratore manifesti poi per iscritto la propria contrarietà a tale ordine orale e quindi evidenzi di essere a conoscenza dell'intendimento espulsivo della controparte.
Ne consegue che, in assenza di un provvedimento di licenziamento che sia stato comunicato in forma scritta al , il licenziamento è inefficace, come stabilito dall'art.18 CP_1 comma 1 l.n.300/1970 e s.m., che per tale ipotesi prevede altresì la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e la corresponsione in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. Nello stesso senso è l'art.2 d.lgs. n.23/2015. Pertanto, la decisione del Tribunale sul punto risulta giuridicamente corretta e condivisibile, dovendosi evidenziare che il vizio di forma del licenziamento, stante la radicalità delle sanzioni stabilite dal legislatore per tale ipotesi, costituisce questione assorbente rispetto all'esame giudiziale di tutte le altre ipotesi di illegittimità che attengono alla sussistenza, alla gravità o alla esclusività delle violazioni disciplinari, ovvero alla sussistenza della giusta causa o alla natura discriminatoria del recesso datoriale.
Ne consegue il rigetto delle istanze istruttorie e dell'appello, e la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/01/2024 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 05/12/2023 n.3659
[...] CP_1 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Rosafio.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi