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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23111/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Silvia Remmert e Giovanni Dionisio, in forza Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza depositate il 28.03.2025):
“Voglia il Tribunale di Torino, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Pronunciare con sentenza l'interdizione della SInora confermando in via Controparte_1 definitiva la nomina a tutore della SInora , già nominata in via provvisoria Parte_1 all'udienza sopra indicata del 27/02/2025, figlia della beneficiaria e sopra generalizzata;
Autorizzare la SInora quale tutrice, a compiere tutti gli atti evidenziati nella narrativa del Pt_1 ricorso introduttivo, datato 17/12/2024, oltre gli ulteriori che il Tribunale Vorrà eventualmente indicare (ivi compreso quanto relativo alle esequie della stessa);
Con il favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, in caso di opposizione”.
Per il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18.12.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della propria madre Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente e venivano acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti (cfr. doc. 19).
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 27.02.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta e, all'esito, veniva nominato un tutore provvisorio nella persona della ricorrente, SI.ra
, nonché figlia della interdicenda. Parte_1
Veniva dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter cpc.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Controparte_1
“Disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo.” (cfr. Referto visita geriatrica del 29.11.2023 – ASL TO). Già in data 28.6.2018 l'interdicenda è stata riconosciuta invalida civile con necessità di assistenza continua sulla base della seguente diagnosi: “disturbo neurocognitivo maggiore con deterioramento cognitivo grave, MMSE 13/30” (cfr. doc. 11). In data 3.7.2023 è stato identificato, quale risposta idonea ai bisogni sanitari ed assistenziali, della medesima, un progetto di lungoassistenza domiciliare con punteggio “gravissimo” (cfr. doc. 5).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicenda, la quale non è stata in grado di rispondere alle domande che le sono state rivolte, apparendo totalmente confusa e disorientata (v. verbale d'udienza del 27.2.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
pagina 2 di 3 La domanda di autorizzazione al compimento degli atti di gestione patrimoniale nell'interesse dell'interdicenda esula dall'oggetto di questo giudizio che è limitato al solo accertamento della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di interdizione. Si dichiara pertanto l'incompetenza del
Tribunale Ordinario a provvedere su tale domanda per essere su di essa competente il Giudice Tutelare.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] Controparte_1
(CN) il 01/10/1943;
DICHIARA l'incompetenza a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione al compimento degli atti di gestione patrimoniale nell'interesse dell'interdicenda per essere competente su di essa il
Giudice Tutelare;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23111/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Silvia Remmert e Giovanni Dionisio, in forza Parte_1 di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza depositate il 28.03.2025):
“Voglia il Tribunale di Torino, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Pronunciare con sentenza l'interdizione della SInora confermando in via Controparte_1 definitiva la nomina a tutore della SInora , già nominata in via provvisoria Parte_1 all'udienza sopra indicata del 27/02/2025, figlia della beneficiaria e sopra generalizzata;
Autorizzare la SInora quale tutrice, a compiere tutti gli atti evidenziati nella narrativa del Pt_1 ricorso introduttivo, datato 17/12/2024, oltre gli ulteriori che il Tribunale Vorrà eventualmente indicare (ivi compreso quanto relativo alle esequie della stessa);
Con il favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, in caso di opposizione”.
Per il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18.12.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della propria madre Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente e venivano acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti (cfr. doc. 19).
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 27.02.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta e, all'esito, veniva nominato un tutore provvisorio nella persona della ricorrente, SI.ra
, nonché figlia della interdicenda. Parte_1
Veniva dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter cpc.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Controparte_1
“Disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo.” (cfr. Referto visita geriatrica del 29.11.2023 – ASL TO). Già in data 28.6.2018 l'interdicenda è stata riconosciuta invalida civile con necessità di assistenza continua sulla base della seguente diagnosi: “disturbo neurocognitivo maggiore con deterioramento cognitivo grave, MMSE 13/30” (cfr. doc. 11). In data 3.7.2023 è stato identificato, quale risposta idonea ai bisogni sanitari ed assistenziali, della medesima, un progetto di lungoassistenza domiciliare con punteggio “gravissimo” (cfr. doc. 5).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicenda, la quale non è stata in grado di rispondere alle domande che le sono state rivolte, apparendo totalmente confusa e disorientata (v. verbale d'udienza del 27.2.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
pagina 2 di 3 La domanda di autorizzazione al compimento degli atti di gestione patrimoniale nell'interesse dell'interdicenda esula dall'oggetto di questo giudizio che è limitato al solo accertamento della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di interdizione. Si dichiara pertanto l'incompetenza del
Tribunale Ordinario a provvedere su tale domanda per essere su di essa competente il Giudice Tutelare.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] Controparte_1
(CN) il 01/10/1943;
DICHIARA l'incompetenza a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione al compimento degli atti di gestione patrimoniale nell'interesse dell'interdicenda per essere competente su di essa il
Giudice Tutelare;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 3