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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella ha a intimazione di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4871/23 R.G. Affari
N. 4871/23 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 25.03.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________ tra
REPERTORIO
rappresentato e difeso dall'avv. G. Crescenzo Parte_1
N. ______________ del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 036/2025 R.B. Prev. elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno,
Via G. carucci, n. 4;
Ricorrente Discusso nel termine del 25.03.2025
e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc Parte_2
in persona del Presidente p.t., Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. M. Garzilli del Foro di Napoli in Deposito minuta virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente _________________
domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via Santa
Lucia, n. 20; Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_1 Pt_2 e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Anzisi del Foro di Salerno in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via L. Petrone, n.
77;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 25.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 11.09.2023, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento 100 2023 90000244 06 000, notificata dall' Controparte_1
in data 03.08.2023, relativamente a n. 3 cartelle di
[...]
pagamento, n. 100 2017 00045089 40 000, n. 100 2019 00073059 76
000 e n. 100 2020 00076505 64 000, relative a contributi previdenziali non versati dal 2012 al 2017, per la somma complessiva di euro
32.782,06, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna del resistente al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) la pendenza di altro giudizio con medesima richiesta di pagamento;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) l'intervenuta prescrizione..
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano ritualmente e
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 2 Pt_1 Pt_2 tempestivamente in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 25.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Innanzitutto non è meritevole di accoglimento l'eccezione di pendenza di altro giudizio relativo ai medesimi crediti. Sul punto, infatti, vanno condivise le argomentazioni svolte dalla resistente, Pt_2
in quanto complete e analitiche e pienamente fondate, sotto tale ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 Pt_2 chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In proposito, si riportano le condivisibili ampie argomentazioni svolte dalla resistente: “si osserva che la pendenza del giudizio di Pt_2
opposizione a decreto ingiuntivo (n. 2131/2023 r.g., giudice dr. Luigi
Barrella, prossima udienza 24 settembre 2024) portante crediti parzialmente sovrapponibili a quelli di cui all'intimazione qui gravata, è del tutto irrilevante e non inficia di nullità l'attoimpugnato.
La peculiarità della materia trattata impone, sia pure brevemente, di osservare che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi, anzi, proprio in subiecta materia, la
Corte di Cassazione ha avuto modo di riconoscere all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale (e viceversa) - cfr. ex multis Cass. n. 21239/2014.
Invero, quando è stato negato dalla Corte Suprema l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un supposto ed inesistente divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base a princìpi ben diversi:
a) ora affermando che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essere riproposta per conseguirne un secondo;
b) ora, invece, negando l'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato ad agire per conseguire
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_1 Pt_2 un secondo titolo esecutivo, quando quest'ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo, con riferimento specifico all'ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provvisoriamente esecutiva;
c) ed ancora quando ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione costituiva di per sé un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale.
In sintesi, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè:
a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto.
È quanto si ricava proprio dalla sentenza della Cassazione n.
21768/2019 (cit.) che, a ben vedere, legittima il creditore a munirsi di un secondo titolo esecutivo allorquando ne abbia un interesse concreto.
Epperò, per quanto nel caso di specie, i crediti fatti valere con il ricorso alla procedura monitoria siano parzialmente diversi da quelli affidati per il recupero all'agente della riscossione, giova ribadire, in ogni caso,
l'interesse della a munirsi di un titolo esecutivo giudiziale (id est Pt_2
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 5 Pt_1 Pt_2 decreto ingiuntivo) risultando evidente la profonda differenza tra il decreto ingiuntivo ed il ruolo e/o la cartella di pagamento.
Infatti, soltanto il titolo di formazione giudiziale (sentenza e/o decreto ingiuntivo) è suscettibile di divenire “cosa giudicata” con l'ulteriore conseguenza della eventuale conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale, diversamente tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato, per il che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare l'atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il creditore, ancorché munito di titolo esecutivo, può sempre procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione del titolo, purché l'azione non si sia consumata, non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.pc. e non vi sia abuso del diritto o del processo (così da ultimo
Cass. n. 21768/2019) e tale interesse ben può in specie rinvenirsi nella necessità di far valere in executivis l'importo aggiornato delle sanzioni rispetto alla quantificazione già operata (es. nella cartella di pagamento), in funzione del tempo da allora trascorso (cfr. Cass. n.
40644/2021).
Di qui l'interesse ex art. 100 c.p.c. della a conseguire un titolo di Pt_2
formazione giudiziale offrendo quest'ultimo una maggiore garanzia, tutela e vantaggio rispetto alla cartella esattoriale, nel rispetto del principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte.
Vi è di più.
Scrupolo e completezza difensiva impongono altresì brevi considerazioni sulle modalità del recupero dei crediti, in modo specifico, da parte degli
Enti Previdenziali, ricordando - fermo il principio generale sopra detto -
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 6 Pt_1 Pt_2 che proprio in subiecta materia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di riconoscere all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale (e viceversa) - cfr. ex multis Cass. n.
21239/2014.
In punto, si osserva ulteriormente che non è obbligata a Pt_2
riscuotere i propri contributi tramite ruoli dagli artt.17, co.1 e 24, co.1 del d.lgs n.46/99 che possono far sembrare diversamente, perché tali disposizioni si riferiscono agli enti pubblici e non lo è più (d.lgs. Pt_2
n.509/94).
Agli enti privatizzati trova infatti applicazione l'art.17, co.3, del d.lgs.
n.46/99 (v. Cass. 21735/2015) che predica in modo apparentemente analogo che “Continua, comunque, ad effettuarsi tramite ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ma in questo caso l'uso del tempo presente va coordinato col fatto che la disposizione rinvia alle regole previgenti. Nel caso di l'uso dello Pt_2
strumento della riscossione tramite ruoli era già previsto dall'art. 18 della legge n.773/82, ma in via dichiaratamente facoltativo (“può provvedere”). Tale regola si trova oggi all'art. 26 del Regolamento.
Il fatto che il comma 3 dell'art. 26 dica che “…non è ammesso il pagamento in forme diverse da quelle prescritte” va letto congiuntamente con la predicazione di facoltatività contenuta nel comma 1, con la rubrica che si riferisce alla riscossione tramite ruolo, e col fatto che il medesimo comma 3 esordisce dicendo che “Alle iscrizioni nei ruoli verrà data distinta codificazione…”; ossia, la regola vale per i crediti fatti valere mediante iscrizione a ruolo. D'altronde trattasi di regola che riguarda il materiale pagamento, e non la procedura per farlo valere. Anche l'art. 46 del Regolamento dice al comma 2 che “Gli importi dovuti alla possono essere riscossi anche tramite ruoli Pt_2
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 7 Pt_1 Pt_2 esattoriali”, dopo aver detto al comma 1 che “Le somme dovute…possono essere versate tramite conto corrente bancario o postale, o altra forma stabilita dal Consiglio di Amministrazione” (cfr. memoria di costituzione , pagg. 7-10). Pt_2
Egualmente non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti prodromici, relativi all'intimazione in oggetto. Infatti, risulta agli atti la prova dell'avvenuta notifica di tutte e tre le cartelle di pagamento, come si evince dalla documentazione depositata, in data 20.03.2017, in data
21.03.2019 e in data 23.10.2021 (cfr. all. nn.
3-7 del fascicolo telematico della resistente . Controparte_1
In proposito, è destituita di fondamento anche l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non riportata in alcun pubblico registro.
Infatti, in forza del combinato disposto dell'art. 149 bis cpc e dell'art. 16 ter del D.L. n. 179/12, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 del 2012, “……… il mancato utilizzo dell'indirizzo risultante dal
Reginde rileva solo per la notificazione degli atti giudiziari e tale non può considerarsi l'intimazione di pagamento né la cartella” (cfr. Cass. n.
15784/2018). D'altra parte, la notifica a mezzo pec presenta, rispetto a quella effettuata secondo la posta elettronica ordinaria, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (presenti, quindi, sia in quella analogica che in quella informatica) anche dai dati di certificazione (ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. r) del DM 2.11.2005, per “dati di certificazione” si intendono ad esempio data ed ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 8 Pt_1 Pt_2 di posta certificata del mittente;
tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originario per mezzo di una busta di trasporto), contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Infatti, ciascun dominio pec è attribuibile dal
Gestore unicamente a un soggetto determinato e che quello assegnato all' riporta esattamente il nome della Controparte_1
stessa, non lasciando, quindi, spazio a dubbi circa il soggetto mittente.
Tuttavia, qualora il destinatario di una e-mail certificata avesse dei dubbi circa il soggetto mittente (e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio), ben potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/: detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Nel caso concreto, inserendo negli applicativi, sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “ Email_1
si ottengono le relative conferme di identità. In seno al
[...]
suindicato sito è pubblicato, tra l'altro, anche il “Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”, che nella sezione dedicata alla registrazione specifica, al punto n. 7, che “un nome a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (…) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico”.
Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 9 Pt_1 Pt_2 giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”. Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte del Registro, il quale può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, contrariamente al passato, in cui i domini erano rilasciati senza alcun nesso tra il nome prescelto ed il soggetto richiedente, attualmente l'assegnazione avviene secondo regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio.
Pertanto, non vi può essere dubbio alcuno circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad all' , che con tale invio ha notificato al Controparte_1
contribuente l'atto oggetto di impugnazione, come comprovato dal file della “ricevuta di avvenuta consegna” anche nel formato .eml, il quale consente la piena verifica della ritualità del processo notificatorio.
Pertanto, la notificazione dell'opposto atto è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, non a caso, non ne ha contestato la ricezione.
In ogni caso, al di là delle assorbenti argomentazioni di cui sopra, costituisce principio consolidato che qualsiasi vizio della notificazione sia da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 165, ult, co., cpc, qualora sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto infatti che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. n. 8674/2015; Cass. n.1301/2015;
Cass. n. 27089/2014). In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che “…Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 10 Pt_1 Pt_2 Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche inrelazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav.,
n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del
2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del
2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte…”
(Cass. n. 7665/2016).
Ed ancora, in riferimento allo specifico caso di notifica di cartelle esattoriali e, in generale, di atti esattivi, effettuata a mezzo pec da un indirizzo del mittente non riportato in pubblici registri, di recente la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che tale attività è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 e dall'art. 60 del Dpr, n.
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 11 Pt_1 Pt_2 600/1973, non trovando applicazione la diversa disciplina dettata dalla legge n. 53/1994, riferibile solo all'attività di notificazione di atti giudiziari da parte degli avvocati: “In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. Unite, 18.05.2022, n. 15979).
D'altra parte, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17968/2021, ha anche precisato che “il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752 del 2020 e Cass. Sez.
L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ.
Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917). Si tratta di un “dovere di comportamento attivo”, che non consente di sfuggire agli effetti della notifica semplicemente evocando contestazioni puramente formali e superabili con ordinaria diligenza”.
Insomma, la legge n. 53/1994 non disciplina la notifica delle cartelle esattoriali, ma la sola notificazione di atti giudiziari e processuali da parte di avvocati: egualmente il D.L. n. 179/12, artt. da 16 a 16 ter, i
Giudizio n. 4871/23 R.G. Buccino c/o + 1 pag. 12 Pt_2 quali appartengono alla Sezioni “Giustizia Digitale” del suddetto decreto. Pertanto, se la legge 53/94 prevede l'obbligo di notifica da parte degli avvocati mediante indirizzo pec risultante nei pubblici elenchi a pena di invalidità della stessa, invece la normativa speciale disciplinante la notifica delle cartelle (Dpr. n. 602/73 art. 26, Dpr. n. 600/73 art. 60) non prevede tale obbligo, indicando quale obbligatorio il solo utilizzo dell'indirizzo pubblico del destinatario dell'atto. Quindi, mancando qualsiasi norma che preveda espressamente tale requisito di notifica esclusivamente da indirizzo pubblicato nel PPRR da parte di , non CP_2
essendo ciò previsto dalla normativa speciale di settore (Dpr. n 602/73 art. 26; Dpr. n. 600/73 art. 60) e non essendo applicabile il disposto dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, non è ipotizzabile la legittimità della declaratoria di inesistenza della notifica, altrimenti violandosi il principio di tassatività delle ipotesi di nullità della notifica in assenza di una norma che imponga l'obbligo suddetto e la corrispondente sanzione di inesistenza in caso di inosservanza.
In sostanza, alla luce dell'orientamento espresso dalla richiamata sentenza n. 15979/2022, la legge n. 53/1994 e gli obblighi in essa contenuti, con particolare riferimento all'invio della notifica esclusivamente da indirizzo pubblico a pena di giuridica invalidità della stessa, deve applicarsi alla sola notificazione degli atti giudiziari da parte degli avvocati;
l'eventuale incompletezza dell'indice degli indirizzi delle PA, di cui all'art. 16 ter D.L. n. 179/2012, non inficia l'attività notificatoria, ma può soltanto ed al limite costituire elemento di ipotetica responsabilità dirigenziale;
la consegna della pec al domicilio digitale del destinatario comporta il raggiungimento dello scopo della notifica, la quale, quindi, non potrà ricadere nella categoria giuridica dell'inesistenza; infine, la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo pec.
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 13 Pt_1 Pt_2 Inoltre risulta infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo. Infatti, come già evidenziato, risulta agli atti la prova dell'avvenuta notifica di tutte e tre le cartelle di pagamento, come si evince dalla documentazione depositata, in data 20.03.2017, in data
21.03.2019 e in data 23.10.2021 (cfr. all. nn.
3-7 del fascicolo telematico della resistente . Controparte_1
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ali crediti portati dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 1799/2016).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati, in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Inoltre, nel caso in esame va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità
2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-
19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 14 Pt_1 Pt_2 riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 15 Pt_1 Pt_2 di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_1
dell e dell' e dagli atti Controparte_3 CP_4
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da in scadenza nello stesso periodo o già scaduti. Parte_4
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Giudizio n. 4871/23 R.G. Buccino c/o + 1 pag. 16 Pt_2 Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
Infine, quanto all'eccezione di pagamento in corso delle rate, a seguito dell'istanza di rateizzazione n. 100200007650564, la stessa è del tutto inammissibile, in quanto proposta solamente, per la prima volta, nelle note scritte depositate in data 23.09.2024. In ogni caso, va evidenziato che i debiti oggetto della rateizzazione sono riferiti agli anni di contribuzione 2008 e 2010, i quali non sono ricompresi nel ricorso monitorio (cfr. situazione contributiva, all. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
In ultimo, va disattesa l'istanza di riunione del presente giudizio al giudizio n. 2131/23 R.G, proposto dallo stesso ricorrente, tenuto conto della diversità degli atti impugnati (decreto ingiuntivo e intimazione di pagamento) e delle annualità di contribuzione in parte diverse.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti della e dell
[...] CP_5 [...]
, con ricorso depositato in data 11.09.2023 e Controparte_1
ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di essi resistenti, in
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 17 Pt_1 Pt_2 euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 25.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4871/23 R.G. c/o + 1 pag. 18 Pt_1 Pt_2