Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 1263/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Gilberti, presso il cui studio, in Milano,
Piazza San Pietro in Gessate 2, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
05/06/1971, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Morgante, presso il cui studio in Palmi, alla via Dante 30 è elettivamente domiciliato;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente nelle note in sostituzione d'udienza del 21.3.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 6.11.2024, deduceva di aver contratto matrimonio, Parte_1 in regime di separazione di beni, con nel Comune di Rizziconi (RC) in data Controparte_1
18.09.1993, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1993
– Atto Numero 31 – Parte II- Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati quattro figli,
[...]
(nata a [...] il [...]); (nata a [...] il Per_1 Parte_2
(nato a [...] il [...]) di cui l'ultimogenito ancora minorenne;
che negli anni, a causa di una profonda incompatibilità caratteriale, era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi tanto che il marito aveva lasciato la casa coniugale. Pertanto, la ricorrente Parte_1 chiedeva “In via principale: 1) Pronunciare con sentenza la separazione giudiziale dei coniugi
Signori e autorizzando i coniugi a vivere separatamente e Parte_1 Controparte_1 disponendo che la cancelleria trasmetta la stessa agli enti competenti per la relativa trascrizione. 2)
Dichiarare che i figli maggiorenni , e Persona_2 Parte_2 Controparte_2 frequenteranno il padre secondo accordi tra loro presi di volta in volta, in base ai loro
[...] impegni e desideri. 3) Dichiarare che nessun importo verrà versato dai genitori a titolo di mantenimento e per spese straordinarie dei figli maggiorenni e Persona_2 Controparte_2 stante l'indipendenza economica acquisita. 4) Disporre l'affidamento condiviso figlio
[...] minorenne e dichiarare che la sig.ra continuerà ad abitare la Controparte_3 Parte_1 casa coniugale, che conduce in affitto, insieme al figlio minorenne . Le spese Controparte_3 inerenti all'immobile e le relative utenze sono a carico della sig.ra 5) Stabilire Parte_1 che il sig. corrisponderà mensilmente a titolo di mantenimento del figlio Controparte_1 [...]
l'importo di € 300,00 (trecento/00) con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT CP_3
– costo vita, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'emissione dell'omologa, sino a quando il figlio non avrà conseguito la totale indipendenza economica. Il pagamento verrà eseguito il giorno
5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra alle coordinate bancarie note al sig. Parte_1
6) Stabilire che il sig. provvederà a sostenere nella Controparte_1 Controparte_1 misura del 50% le spese relative al mantenimento straordinario del figlio , secondo Controparte_3 le Linee Guida del Tribunale di Palmi da intendersi trascritte e riportate, sino a quando il figlio non avrà conseguito la totale indipendenza economica. Il pagamento verrà eseguito il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra alle coordinate bancarie note al sig. Parte_1 [...]
7) Stabilire che, poiché la figlia maggiorenne che vive in CP_1 Parte_2
Spagna con la sorella maggiore, i coniugi provvederanno a sostenere nella misura del 50% le spese relative al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, comprensive delle spese e tasse universitarie, sino a quando la figlia non avrà conseguito la totale indipendenza economica. Il pagamento verrà eseguito il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della figlia Parte_2
8) Stabilire che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio
[...] Controparte_1 CP_3 secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì, fino alle ore 20.00 della domenica quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna. Nel caso di week-end prolungati da annessa festività, il figlio resterà con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana;
- due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta dai coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici del figlio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna.
Resta ferma la possibilità da concordarsi di volta in volta dai coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici del figlio, che il figlio possa pernottare con il padre la notte di tali giorni infrasettimanali. Ove il pomeriggio di competenza del genitore fosse festivo, la permanenza con il genitore medesimo si intende estesa all'intera giornata;
- con riguardo alle festività Natalizie il figlio trascorrerà alternativamente, a prescindere che la ricorrenza coincida con il fine settimana di uno o dell'altro genitore, le vacanze per un periodo di ugual durata con ciascun genitore, facendo sì che ad anni alternati il figlio trascorra la vigilia di Natale ed il 25 dicembre con un genitore e le giornate del 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con l'altro, pertanto il figlio starà con ciascun genitore alternativamente dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- con riguardo alle festività Pasquali il figlio trascorrerà interamente le stesse con un solo genitore sempre ad anni alternati. Le ulteriori vacanze scolastiche e ponti (1° maggio, 25 aprile ecc…) saranno suddivisi in parti uguali tra i due genitori che, in mancanza di accordo, si atterranno al criterio dell'alternanza; - in riferimento al giorno di Natale e alle festività Pasquali, sempre mantenendo il criterio dell'alternanza, il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore la vigilia di Natale ed il
25 dicembre, quindi dal 23 al 29 dicembre, con l'altro le festività Pasquali;
- durante le vacanze estive, nei mesi di giugno - luglio - agosto, il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive. Le parti si impegnano a concordare le ferie estive entro il 30 maggio di ogni anno. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
Con decreto il Giudice delegato fissava l'udienza del 21.03.2025 per la comparizione delle parti assegnando i termini di legge.
In data 21.01.2025 si costituiva;
con note depositate il 22.01.2025, le parti Controparte_1 depositavano congiuntamente istanza di mutamento rito da giudiziale a consensuale.
Il Giudice delegato revocava la comparizione delle parti per l'udienza del 21/03/2025, disponendo la trattazione per iscritto.
Le parti depositavano note congiunte indicando le condizioni della separazione;
la causa veniva assegnata in decisione al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stata dimostrata dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Rizziconi in data 18.09.1993, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
Comune all'Anno 1993 – Atto Numero 31 – Parte II- Serie A;
le parti dinanzi al Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, (nata a [...]_1 il 24/07/1994); (nata a [...] il [...]); Parte_2 Controparte_2
(nato a [...] il [...]); (nato a [...] il [...])
[...] Controparte_3 di cui l'ultimogenito ancora minorenne, si ritiene che le condizioni, riportate in dispositivo, indicate dai coniugi, siano in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
Parte_1 così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi, (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Controparte_1
), nato ad [...] il [...], (matrimonio contratto nel C.F._2
Comune di Rizziconi in data 18.09.1993, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1993 – Atto Numero 31 – Parte II- Serie A) alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno d'ora in poi separati con reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono il loro domicilio e/o residenza, col solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli spostamenti.
2) Sotto il profilo economico i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
3) Le parti danno atto che il sig. ha da tempo lasciato l'abitazione coniugale Controparte_1 ed ha già provveduto all'asportazione dei propri effetti personali.
4) I figli maggiorenni , e Persona_2 Parte_2 Controparte_2 frequenteranno il padre secondo accordi tra loro presi di volta in volta, in base ai loro impegni e desideri.
5) Nessun importo verrà versato dai genitori a titolo di mantenimento e per spese straordinarie dei figli maggiorenni e stante l'indipendenza Persona_2 Controparte_2 economica acquisita.
6) La sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale, che conduce in affitto, Parte_1 insieme al figlio minorenne . Le spese inerenti all'immobile e le relative utenze sono Controparte_3
a carico della sig.ra Parte_1 7) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di mantenimento del Controparte_1 figlio l'importo di € 300,00 (trecento/00) con rivalutazione annua sulla base degli Controparte_3 indici ISTAT – costo vita, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'emissione dell'omologa, sino a quando il figlio non avrà conseguito la totale indipendenza economica. Il pagamento verrà eseguito il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra alle coordinate Parte_1 bancarie note al sig. Controparte_1
8) Il sig. provvederà a sostenere nella misura del 50% le spese relative al Controparte_1 mantenimento straordinario del figlio , secondo le Linee Guida del Tribunale di Controparte_3
Palmi da intendersi trascritte e riportate, sino a quando il figlio non avrà conseguito la totale indipendenza economica. Il pagamento verrà eseguito il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra alle coordinate bancarie note al sig. Parte_1 Controparte_1
9) Poiché la figlia maggiorenne che vive in Spagna con la sorella Parte_2 maggiore, i coniugi provvederanno a sostenere nella misura del 50% le spese relative al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, comprensive delle spese e tasse universitarie, sino a quando la figlia non avrà conseguito la totale indipendenza economica. Il pagamento verrà eseguito il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della figlia Parte_2
10) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti Controparte_1 CP_3 modalità: - a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì, fino alle ore 20.00 della domenica quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna. Nel caso di week- end prolungati da annessa festività, il figlio resterà con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana;
- due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta dai coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici del figlio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna. Resta ferma la possibilità da concordarsi di volta in volta dai coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici del figlio, che il figlio possa pernottare con il padre la notte di tali giorni infrasettimanali. Ove il pomeriggio di competenza del genitore fosse festivo, la permanenza con il genitore medesimo si intende estesa all'intera giornata;
- con riguardo alle festività Natalizie il figlio trascorrerà alternativamente, a prescindere che la ricorrenza coincida con il fine settimana di uno o dell'altro genitore, le vacanze per un periodo di ugual durata con ciascun genitore, facendo sì che ad anni alternati il figlio trascorra la vigilia di Natale ed il 25 dicembre con un genitore e le giornate del 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con l'altro, pertanto il figlio starà con ciascun genitore alternativamente dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- con riguardo alle festività
Pasquali il figlio trascorrerà interamente le stesse con un solo genitore sempre ad anni alternati. Le ulteriori vacanze scolastiche e ponti (1° maggio, 25 aprile ecc…) saranno suddivisi in parti uguali tra i due genitori che, in mancanza di accordo, si atterranno al criterio dell'alternanza; - in riferimento al giorno di Natale e alle festività Pasquali, sempre mantenendo il criterio dell'alternanza, il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore la vigilia di Natale ed il 25 dicembre, quindi dal 23 al 29 dicembre, con l'altro le festività Pasquali;
- durante le vacanze estive, nei mesi di giugno - luglio - agosto, il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive. Le parti si impegnano a concordare le ferie estive entro il 30 maggio di ogni anno.
11) I coniugi riconoscono che dall'anno 1997 svolgono attività lavorativa in favore di Herbalife
S.p.a., o meglio il contratto di lavoro, c.d. Codice, è intestato al sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1 collabora con il marito. Pertanto, il 50% della somma fatturata, detratte solamente le tasse, spetterà alla sig.ra e il 50% spetterà al sig. Il sig. provvederà al pagamento Pt_1 CP_1 CP_1 del 50% in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. I coniugi si riservano la Pt_1 possibilità di procedere alla divisione del codice, seguendo le linee guida dell'Azienda Herbalife
S.p.a., nel momento che lo riterranno opportuno.
12) I coniugi danno atto di avere qui definitivamente regolato i loro rapporti economici e che, con l'adempimento di quanto sopra previsto, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa, comunque dipendente dalla pregressa relazione coniugale.
13) I coniugi, in riferimento poi alle rispettive dichiarazioni reddituali ed alla comunicazione dei rapporti bancari, rinunciano al deposito di tale documentazione avendola tra loro visionata e condivisa.
14) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio.”
-compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 24.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola