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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1289/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti DI LULLO Parte_1 C.F._1
MARCO, GUZZETTA GIOVANNI e DEL RE MADDALENA CLAUDIA, APPELLANTE contro
PRESSO LA CORTE APPELLO Controparte_1 DI BOLOGNA con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_1
BOLOGNA
APPELLATO
Avverso la sentenza 685 del 2024 emessa dal Tribunale di Bologna nella causa Rg.15410 del 2023
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Bologna del 6 marzo 2024 (in causa R.G. n. 15410/2023) e, per l'effetto, ogni contraria istanza e deduzione reietta, Voglia: a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) in via principale e nel merito, dichiarare nulla e/o illegittima e/o comunque priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione opposta per i motivi di cui in narrativa;
c) in via subordinata, riformare l'ordinanza-ingiunzione opposta, comminando all'interessato la sanzione di cui all'art. 15, comma 11, L. n. 515/1993 nell'importo minimo previsto dalla norma (€ 5.164,57) o nel diverso importo ritenuto di giustizia da codesto Ecc.ma Corte d'Appello. d) in via ulteriormente subordinata e preliminarmente alla decisione dell'appello, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, l. n. 515/1992 per violazione degli artt. 3, 18, 48, 49, 51 e 56, 67 Cost. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, per entrambi i gradi di giudizio ed oltre alla refusione dei contributi unificati versati nei due gradi di giudizio.
pagina 1 di 9 L'appellato ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna respingere l'appello e confermare la impugnata sentenza.
Con vittoria delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
partecipava, in qualità di candidato indipendente, nelle liste di Parte_1 Controparte_2
, alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, risultando poi eletto alla Camera dei Deputati per
[...] la circoscrizione Emilia-Romagna, con proclamazione del 10 ottobre 2022.
La sua campagna elettorale era quindi soggetta alla disciplina prevista dalla Legge 10 dicembre 1993.
Il esaminata la documentazione depositata e rilevate numerose irregolarità, articolava 9 CP_3 punti di contestazione ampiamente analitici e sviluppati, assegnando 15 gg per integrare la documentazione.
In esito al procedimento stabiliva di comminare una sanzione amministrativa ammontante a 40.000,00, ravvisando la sussistenza di numerose violazioni e ritenendo particolarmente gravi la tardiva ed irregolare designazione del mandatario elettorale, l'uso di strumenti non conformi alla legge per la gestione dei fondi della campagna ed il mancato rispetto della normativa sui finanziamenti esteri.
La ordinanza ingiunzione veniva notificata al ricorrente il 26.10.2023, e con ricorso ex art. 6 Legge n.
150 del 2011 l'On. proponeva opposizione avanti al Tribunale civile di Bologna Parte_1 avverso la ordinanza ingiunzione.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
Con sentenza n. 685 del 2024 il Tribunale civile di Bologna rigettava l'opposizione presentata dall' , confermando la sanzione applicata dal COREGE. Parte_2
L'On impugnava la sentenza articolando nove motivi di appello. Parte_1
Si costituiva il chiedendo il rigetto della impugnazione con conferma della decisione di CP_3 primo grado
La causa veniva discussa e decisa alla udienza del 24 gennaio 2025, con lettura del dispositivo
*
Preliminarmente, per ordine logico, si esamina il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art.112 cpc, nella parte in cui ha respinto il primo motivo della opposizione, volto a contestare il rilievo formulato dal COREGE circa la mancata apertura del conto corrente bancario o postale…prevista dall'art. 7, commi 3 e 4, L. n. 515/1993, in quanto l' , aveva fatto Parte_2 ricorso ad una semplice carta prepagata PostePay.
L'appellante sostiene:
1- che il Tribunale ha omesso di affrontare gli argomenti addotti dall'opponente, per dimostrare la equivalenza, sotto il profilo della trasparenza e tracciabilità dei versamenti, della carta PostePay ad un conto corrente o postale, 2- che il Tribunale ha ritenuta inidonea la carta PostePay ad assolvere la sua funzione in ragione del fatto che la carta in concreto utilizzata era intestata al senza specificazione della sua qualità di mandatario. CP_4
L'appellante sostiene che il Tribunale ha così deciso in base ad un rilievo (la mancata specificazione della qualità di mandatario del diverso rispetto al contenuto dell'ordinanza-ingiunzione CP_4 impugnata, violando il principio per cui il giudice della opposizione deve accertare la esistenza della infrazione così come contestata nell'ordinanza ingiunzione.
pagina 2 di 9 Il vizio di procedura ravvisato dall'appellante non sussiste: la piana lettura sia del provvedimento di contestazione delle violazioni reso in data 31.3.2023 che dell'ordinanza del COREGE, invero, a partire dalle sue “Premesse” consente di rilevare le violazioni analiticamente contestate all'On. tra Parte_1 cui la violazione dell'art.7 commi 3 e 4, della Legge 515 del 1993, per la mancata apertura di un conto corrente bancario o postale per la raccolta fondi, con la precisazione che il candidato aveva utilizzato una carta PostePay intestata al peraltro senza la prescritta indicazione della qualità, in capo CP_4 al medesimo, di mandatario elettorale del sig. Parte_1
Anche nella motivazione del provvedimento, a seguire, il COREGE, preso atto delle difese addotte dall'ingiunto, ribadisce il proprio convincimento circa la sussistenza delle irregolarità, precisando nuovamente che il mandatario non aveva neppure indicato la sua qualità nella carta PostePay.
Dunque, la mancata indicazione della qualità di mandatario elettorale in capo al nella CP_4 intestazione della carta PostePay, era un rilievo chiaramente espresso, nella ordinanza ingiunzione, che già il COREGE aveva richiamato, sia ai fini di valutare efficacia e correttezza della nomina del mandatario, che di valutare la adeguatezza dello strumento scelto per la raccolta dei fondi elettorali: ciò basta ad escludere che il giudice di primo grado abbia svolto un rilievo ex officio estraneo alla originaria contestazione.
Che poi il Tribunale abbia omesso di trattare la questione, certamente più complessa, in diritto, della idoneità astratta dello strumento PostePay a sostituire il conto corrente non costituisce un vizio della decisione, ma una scelta legittima, e doverosamente rispondente ai criteri di economia processuale: una volta accertato che nel caso di specie lo strumento PostePay, come utilizzato non era comunque conforme alla lettera e neppure alle finalità della disciplina in materia di raccolta dei fondi elettorali, il
Tribunale aveva esaurito il dovere decisorio, in relazione alla fattispecie in esame, circa la sussistenza o meno di una violazione dell'art.7 commi 3 e 4 della legge 515 del 1993.
La circostanza che nel caso in esame la intestazione della PostePay al fosse priva della CP_4 indicazione della sua veste, di mandatario elettorale del escludeva ed esclude anche la Parte_1 possibilità di sollevare questioni di illegittimità costituzionale dell'art.7 L.515 del 1993.
Manca infatti la “rilevanza”, in questo giudizio di merito, (necessaria ex art.23 della legge 87 del 1953, per sollevare la questione di legittimità costituzionale), del tema che poteva porsi, in ordine alla equivalenza astratta del più moderno strumento della carta prepagata con IBAN, che è attualmente noto e diffuso, e il conto corrente bancario o postale, previsto dalla lettera dell'art.7 della legge 515 del 1993.
*
Si esaminano quindi, sempre per ragioni di ordine logico, il quarto e l'ottavo motivo di impugnazione, che sono connessi, e la Corte ritiene integralmente infondati.
Con il quarto motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione, fondata sulla natura solo formale (o meglio in tesi formalistica n.d.r.) dei rilievi sollevati dal COREGE circa le modalità di nomina del mandatario elettorale, asseritamente tardiva ed irrituale, sia perché comunicata al COREGE solo in data 26.01.2023, tramite modulo privo di firma autenticata, sia perché sarebbe “mancata anche la indicazione della qualità di mandatario elettorale nella carta postepay al medesimo intestata ed utilizzata per la raccolta fondi”.
L'appellante ribadisce di non avere nominato il proprio mandatario elettorale in data 26.01.2023 bensì in data antecedente al 6.09.2022, come si poteva desumere in via di fatto da una serie concorrente di elementi: dalla apertura fin dal 6.09.2022 del conto per la raccolta dei finanziamenti ex art. 7 legge 515 del 1993, carta conto PostePay la cui “lista movimenti”, con relative causali, è stata presa in considerazione sia dal COREGE sia dal Tribunale adito per valutare la correttezza delle operazioni di pagina 3 di 9 rendicontazione da parte del candidato, pacificamente intestata al sig. e non al candidato;
CP_4 dalle dichiarazioni rese alla stampa da parte del infine dalla circostanza che, in ogni caso – CP_4 seppur in data successiva alla nomina – il candidato aveva proceduto alla dichiarazione “per iscritto al
Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura” (art. 7, comma 3, della l. 515/1993), indicando il nominativo del sig. quale suo mandatario elettorale per la raccolta dei fondi elettorali CP_4
L'appellante lamenta che non sia stata ammessa la prova testimoniale, perché sia il COREGE che il Tribunale hanno ritenuto la nomina atto formale, da documentare per iscritto;
l'appellante osserva in contrario che sul piano letterale è lo stesso art. 7, comma 3, della l. 515/1993, a distinguere tra la
“nomina” del mandatario (da svolgere tempestivamente allorché si voglia procedere a una raccolta fondi) e la “dichiarazione” da rendere al COREGE, per la quale non impone alcun termine tassativo;
né l'art. 7, comma 4, né l'art. 13 della l. 515/1992, né alcun'altra disposizione di legge prevede l'obbligo di utilizzo di un modulo predisposto dalla COREGE, o specifiche modalità o l'osservanza delle indicazioni in esso contenute. Sostiene anche che desumere dalla disposizione, che letteralmente parla di conto “unico”, la natura dedicata in via esclusiva alla raccolta dei fondi elettorali, costituisce un'interpretazione che non trova alcuna giustificazione né letterale né sistematica, e che la verifica del rispetto delle norme sulle dichiarazioni e comunicazioni, così come del rispetto della disciplina sul conto “unico”, ancora una volta, va fatta, dunque, non in termini formalistici, ma accertando se siano stati rispettati sostanzialmente tutti gli adempimenti richiesti espressamente dalla legge e non da prassi amministrative.
Con l'ottavo motivo l'appellante impugna la sentenza, per avere respinto l'opposizione nella parte in cui criticava l'ordinanza-ingiunzione che erroneamente aveva omesso di considerare l'atteggiamento di buona fede del quindi la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, che richiede Parte_1 quanto meno la colpa.
Sostiene che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato detto motivo evidenziando che nella specie non sussisterebbero i presupposti, individuati dalla giurisprudenza ai fini della scusabilità della condotta del candidato, poiché quest'ultimo non avrebbe “addotto nessun elemento esterno che lo abbia precipitato in errore” in merito al contenuto della normativa di riferimento, né avrebbe dimostrato una
“inevitabile ignoranza del precetto” o anche solo allegato “che la condotta richiesta dal legislatore fosse concretamente inesigibile”, senza considerare che per la prima volta si presentava alle Parte_1 elezioni, come candidato tra l'altro indipendente, e non poteva avvalersi, quindi, della struttura di un partito. Rilevava che ciononostante, il candidato aveva compiutamente e correttamente rendicontato le spese sin dall'inizio, conservando gli originali di tutti i giustificativi e dei relativi documenti di spesa.
Inoltre, non avendo utilizzato, nei primi dieci giorni di campagna, contributi di terzi, egli ha comunque proceduto agli adempimenti funzionali ex lege solo alla raccolta fondi – di cui all'art. 7, comma 3, della
L. n. 515/1993, eliminando in radice ogni possibile contestazione
***
Anche tali motivi sono infondati: per chiarezza espositiva vanno richiamate le ragioni della normativa oggetto di esame, e le finalità complessive che essa si pone, che l'appellante pare sottovalutare, nel momento in cui omette di affrontare gli argomenti esposti dal primo giudice: la legge 515 del 1993 si pone infatti l'obbiettivo di consentire, con modalità trasparenti e conoscibili, il finanziamento della campagna elettorale dei candidati, in limiti e modi compatibili con l'equilibrio democratico;
al controllo della raccolta, che deve avvenire tramite unico mandatario, si accompagna la verifica della successiva utilizzazione dei fondi raccolti.
A queste finalità corrisponde il sistema, e in particolare la disciplina dell'art.7, secondo cui:
pagina 4 di 9 - le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare un certo importo massimo;
- dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato;
- il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente.
Che la nomina del mandatario debba essere comunicata al COREGE fin dall'inizio della campagna elettorale, o comunque sollecitamente, non è scritto, e tuttavia la formalizzazione della nomina deve ritenersi una conseguenza ovvia e necessaria del sistema, nel momento in cui esso prevede che sia incaricato un solo mandatario;
è poi esplicitamente prescritto che il mandatario nell'intestazione del conto riporti la finalità di raccolta fondi della campagna elettorale di quello specifico candidato: la esternazione della qualità di mandatario è quindi anche letteralmente imposta, se non altro in questa forma, e corrisponde al fine di garantire che la raccolta dei fondi sia effettivamente canalizzata solo in quel conto, e ne siano controllabili importi e provenienze.
E' ovvio, infatti, che operando diversamente, come l'odierno appellante ha ritenuto di fare, il candidato potrebbe incaricare più soggetti di svolgere attività di raccolta a suo favore, mantenendone riservata la identità, per beneficiare così della maggiore capacità di raccolta complessiva, e sfuggire ai controlli.
Le contestazioni mosse alla decisione di primo grado con i motivi di appello 4 e 8 sono quindi infondate, atteso che gli adempimenti positivamente richiesti dall'art.7 non hanno carattere formale, né tanto meno formalistico, ma strettamente funzionale agli obbiettivi che la disciplina si pone.
La sanzione irrogata consegue alla “tardività ed irritualità della nomina” ovvero alla mancata esternazione e formalizzazione nei modi dovuti della nomina del mandatario, e alla mancata apertura di un conto effettivamente dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi per la campagna elettorale nelle forme di legge, mentre non è stato posto in dubbio l'effettivo conferimento dell'incarico al CP_4 l'istruttoria richiesta dall'appellante, che ricade su questo aspetto, è quindi del tutto irrilevante.
Che il conto dovesse essere dedicato esclusivamente alla raccolta fondi è pure evidente, proprio in ragione della disciplina positiva che prevedeva la intestazione al mandatario e nel contempo la esternazione della sua veste, così canalizzando esclusivamente i fondi raccolti dal mandatario per la campagna elettorale di quel candidato: un conto con queste caratteristiche si connota infatti come un conto “di scopo” (scopo che integra la causa in concreto e giustifica la apertura e movimentazione) e non è di conseguenza legittimamente utilizzabile né dall'intestatario (il mandatario), né dal candidato, per le proprie esigenze personali.
L'appellante, quindi, non ha rispettato le disposizioni di cui all'articolo 7 citato, in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza che la legge intende proteggere;
quanto al profilo soggettivo, sono condivisibili gli argomenti spesi in proposito dal giudice di primo grado, circa la insussistenza dei presupposti per esonerare dal rispetto della norma il candidato, ora onorevole può Parte_1 pagina 5 di 9 osservarsi, in estrema sintesi, che l'appellante ha omesso di prestare la dovuta attenzione e diligenza, per adeguarsi alla normativa, che non presenta una particolare complessità o difficoltà: il fatto che fosse alla sua prima tornata elettorale, e che come candidato indipendente non avesse l'appoggio di un partito non giustifica comunque una condotta superficiale. Pur consapevole di una disciplina specifica e dettagliata, infatti, il candidato l'ha osservata parzialmente, omettendo la necessaria attenzione, e adeguandovisi solo fino ad un certo punto, anche laddove è chiara e non lascia spazio a interpretazioni.
Tale condotta non può dirsi di buona fede, e giustifica la sanzione atteso che in materia di illecito amministrativo ad integrare l'elemento soggettivo per il disposto dell'art.3 della legge 689 del 1981, e la costante giurisprudenza della Corte (vedi da ultimo Cass.24386 del 2023) è sufficiente la colpa, che si presume in capo all'autore della condotta, restando a suo carico l'onere di dimostrare l'assenza di tale elemento.
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Esaminando gli ulteriori motivi, e tenuto conto della documentazione presentata in sede di opposizione contenziosa, in primo grado, e ridepositata in appello, si osserva quanto segue, con la brevità consentita dal caso.
Con il primo motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata, che pur avendo accolto, in parte, le ragioni dell'opponente, (ha ritenuto infatti parzialmente fondata la censura di cui al quinto motivo di opposizione, rilevando che i prelievi in contanti non giustificati ammontavano a soli € 600, anziché come contestato ad €.850,00; e fondata la doglianza di cui al settimo motivo di opposizione, evidenziando che il versamento di € 250 effettuato dalla Controparte_5 risultava correttamente rendicontato, contrariamente a quanto affermato dal ha rigettato CP_3 integralmente l'opposizione di cui al ricorso R.G. 15410/2023. Il motivo è solo parzialmente fondato: vero infatti che vi è stato un parziale accoglimento di questi due rilievi, ma la rettifica è così modesta che non richiedeva necessariamente una riduzione della sanzione, salvo adeguata motivazione.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di opposizione alla sanzione comminata per la presenza di una società finanziatrice estera
“una piattaforma gestita da una società californiana”, che avrebbe versato contributi, del valore complessivo di € 6.981,23, senza osservare gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 4 e 5, della L. 659/1981; l'appellante sostiene che la società non era in effetti una finanziatrice, e che il dato risulta dimostrato. Il Tribunale ha rigettato il motivo perchè “…la qualità di finanziatrice di Stripe TE è attestata proprio nella lista movimenti della carta prepagata…” e ciò sarebbe in qualche modo confermato dalla discrasia di circa 150 € tra le commissioni in favore della suddetta società richiamate nel rendiconto della Piattaforma Politically e quelle indicate in sede di ricorso in opposizione. Ora, il motivo è in parte fondato: la sanzione è stata comminata dal ritenendo che la CP_3 [...]
fosse una finanziatrice, convincimento peraltro pienamente giustificato dai Controparte_6 movimenti in entrata evidenziati nel “Riepilogo” della PostePay, tra cui una serie di accrediti di bonifico sepa con la causale “da per contributi campagna”. Controparte_6
Il COREGE ha anche precisato che in sede amministrativa il deputato si era riservato di depositare un rendiconto dei contributi veicolati dalla piattaforma, senza in realtà provvedervi.
Vero è che nel presente giudizio contenzioso l'opponente-appellante ha provveduto a depositare tra i documenti come allegato L un “estratto” in cui Politically S.r.l., con sede a Milano (società incaricata della raccolta fondi on line per la campagna del candidato in primo luogo comunica che Parte_1 per la gestione dei pagamenti on line si è avvalsa dei prodotti offerti da , Controparte_6
pagina 6 di 9 quale istituto di moneta elettronica comunitario abilitato alla prestazione di servizi di pagamento, chiarendo così plausibilmente il ruolo della società estera;
in secondo luogo elenca tutti i versamenti raccolti tramite la piattaforma, provenienti da sottoscrittori quanto meno apparentemente italiani, individuati per nome, cognome e indirizzo mail.
A seguito di questo chiarimento, complessivamente credibile, esce ridimensionato, in questa sede di opposizione contenziosa, il ruolo di , che forse ha rinunciato (secondo Controparte_6 quanto ritenuto dal Tribunale) ad una parte delle commissioni che le spettavano, (divenendo quindi anch'essa in piccola parte, per 150 euro, finanziatrice) ma per quanto emerso non può dirsi entrata nella vicenda con il ruolo preponderante di finanziatrice, avendo invece offerto principalmente la propria infrastruttura tecnologica per consentire il transito dei contributi (raccolti aliunde dalla piattaforma
Politically) sulla carta PostePay.
Dunque, se formalmente i versamenti provenivano da soggetto estero (il che richiedeva sotto il profilo propriamente formale l'applicazione dell'art.4 della legge 659 del 1981) sostanzialmente si trattava, per quanto consta, in difetto di prova contraria da parte della amministrazione, di contributi alla campagna concretamente versati da parte di semplici cittadini, e la violazione della normativa appare indubbiamente meno grave.
Con il quinto motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata per avere rigettato l'opposizione alla decisione del COREGE di escludere del tutto le spese forfettarie;
l'appellante rileva che dette spese - proprio in quanto forfettarie - spettavano in una misura fissa del 30% delle spese documentate e non necessitavano di alcuna documentazione o giustificativo a supporto;
lamenta quindi che il non abbia quantomeno riconosciuto all'interessato le spese forfettarie nella misura CP_3 proporzionale alle spese non contestate effettuate per la campagna elettorale (pari dunque in tesi al 30% degli € 16.515,54 risultanti dalla “lista movimenti” a suo tempo trasmessa al Comitato).
Con il settimo motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata, laddove ha respinto il sesto motivo del ricorso, volto a contestare l'ordinanza nella parte in cui il COREGE ha evidenziato che l'importo complessivo delle spese per la campagna elettorale indicate dal candidato nel rendiconto elettorale, pari ad € 20.991,33, non troverebbe riscontro nei movimenti della “lista movimenti”, in cui sarebbero indicati solamente accrediti pari ad € 16.298,21 ed addebiti pari ad € 16.235,02. Il Giudice di primo grado ha rigettato detta doglianza evidenziando che “…dalla lista movimenti la somma degli addebiti ammonta ad € 16.235,02 e non ad € 16.515,54. In secondo luogo, non essendo state documentate tutte le spese di cui al comma 1 del predetto art. 11, le spese forfettarie non sono quantificabili e pertanto delle stesse non si può tenere conto…” L'appellante ribadisce la propria dichiarazione di rendiconto, per spese pari ad € 16.515,54, e – nel riquadro successivo – per le spese forfettarie di cui all'art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993, vale a dire le spese forfettarie da quantificare ex lege nel 30% delle spese sostenute.
Ora, tali motivi, che si esaminano congiuntamente, per connessione, possono trovare solo parziale accoglimento, con la precisazione che segue: non è chiaro quale parte della documentazione fosse stata depositata in sede amministrativa;
il giornale contabile e la lista dei movimenti della PostePay sono infatti i soli documenti a cui fa riferimento l'ordinanza del COREGE, che specificamente contesta il difetto di produzione dei giustificativi delle spese, e quindi non riconosce né spese documentate né spese forfettarie, proporzionali alle prime.
A indiretta conferma del fatto che in sede amministrativa fosse mancata una compiuta produzione dei giustificativi si osserva che l'opponente non ha dedotto, negli originari motivi di opposizione, che il pagina 7 di 9 avesse omesso la valutazione delle prove prodotte a sostegno delle spese effettuate, CP_3 deducendo solo il mancato riconoscimento delle spese forfettarie, e il mancato riconoscimento della correttezza del rendiconto.
Vero è comunque che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non è un giudizio volto a verificare la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il rapporto sottostante, e quindi la sussistenza della o delle violazioni contestate, e la proporzionalità della sanzione irrogata: per questo è pacificamente ammessa, in sede di opposizione, la produzione di nuovi documenti e la richiesta di nuove prove, che la parte privata non aveva depositato in sede amministrativa (principio pacifico per cui vedi tra le ultime pronunce di Cassazione 26556 del 2024, 37860 del 2022). Dunque, in questo giudizio contenzioso possono valutarsi tutti i documenti tempestivamente prodotti in primo grado dalla difesa opponente, quindi fatture, scontrini, e prove dei pagamenti relativi, (vedi in particolare gli allegati F da 1 a 18, G e H), al fine di verificare se il rendiconto delle spese risulta corretto, e in che misura vanno riconosciute le spese forfettarie.
Va pure rilevato che la definizione di “spese per la campagna elettorale” da documentare e “spese forfettarie”, da liquidare in proporzione alle prime, è contenuta all'art.11 della legge 515 del 1993, richiamato in motivazione dal Tribunale, norma che così dispone:
1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Tenendo conto di questa accezione, le spese relative alla campagna ammontano per quanto documentato ad €.10.775,00 (vedi in particolare, le fatture di Bellerofonte, Litoservice, Studios e Tipografia Caregnato snc, prodotte all'interno dei doc.ti F.17, G, ed H) mentre le spese di trasporto, vitto e alloggio nelle trasferte, anche se documentate, sono ammesse nei soli limiti del 30 % (€.3.232,50) a titolo di spese forfettarie, per totali € 14.007,50.
Resta in conclusione confermata la erroneità del rendiconto elettorale.
Con il sesto motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza laddove ha accolto solo parzialmente il quinto motivo del ricorso in opposizione, riducendo da 850 a 600 l'importo prelevato in contanti dall'on. e tuttavia omettendo di rilevare che l'importo così prelevato, pari come Parte_1 detto ad € 600, trova giustificazione nei cosiddetti “partitari” (cfr. docc. 6 e 7 - Allegati E ed F già inoltrati al COREGE) ove sono presenti gli scontrini, le fatture fiscali ed i giustificativi relativi alle spese sostenute in contanti dal candidato nel corso della campagna elettorale, in relazione alle quali il
Collegio non ha mosso contestazione alcuna.
Il motivo è infondato: la stessa genericità del riferimento alla giustificazione del prelievo, che la Corte dovrebbe rinvenire nei “doc.6 e 7, allegati E ed F” che contengono decine e decine di scontrini, senza migliore precisazione, evidenzia la irregolarità contabile del prelievo, non imputato, all'epoca, ad una pagina 8 di 9 specifica esigenza di spesa: non si contesta che la spesa sia stata sostenuta, ma si rileva che allo stato la movimentazione non è passibile di ricostruzione.
Con il nono motivo infine l'appellante deduce l'errore del Tribunale che ha rigettato la richiesta di riduzione della sanzione comminata dal COREGE - pari ad € 40.000 e, quindi, prossima al massimo edittale previsto dalla normativa di riferimento – in ogni caso sproporzionata rispetto alla condotta tenuta dal candidato.
Ora, a questo proposito occorre valutare nel complesso gli esiti del giudizio di opposizione;
si osserva quindi che non tutti i rilievi del CO.RE.GE. sono stati oggetto di contestazione, in sede di opposizione: il punto 4) della ordinanza non è stato contestato, laddove rileva che il versamento di Persona_1 non è transitato sulla carta PostePay, e il punto 5) non è stato contestato laddove rileva che sulla
[...] carta sono transitati movimenti estranei alla campagna elettorale;
non sono stati infine contestati neppure i punti 7), 8) relativi ai ritardi e alle omissioni nel deposito della documentazione al
CO.RE.GE.
A seguito della opposizione, poi, sono state confermate le irregolarità nella nomina del mandatario e nella intestazione del conto Postepay, e la erroneità del rendiconto;
si è esclusa invece nella sostanza, la presenza di finanziamenti da parte di società estere, e sono state accertate per una parte le spese elettorali dichiarate, con il correlato riconoscimento di una quota di spese forfettarie.
In definitiva, va confermata la irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali, sotto molteplici profili, anche se ne esce ridimensionata la gravità dell'illecito, il che consente di contenere la sanzione in misura prossima al medio, anziché al massimo: la sanzione si riduce quindi come in dispositivo.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica anche la compensazione delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza 685 del 2024 del Tribunale di Bologna, e a parziale modifica della ordinanza del COREGE resa in data 29.9.2023, determina la sanzione a carico di in Parte_1
€ 25.000,00 (venticinquemila);
- compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1289/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti DI LULLO Parte_1 C.F._1
MARCO, GUZZETTA GIOVANNI e DEL RE MADDALENA CLAUDIA, APPELLANTE contro
PRESSO LA CORTE APPELLO Controparte_1 DI BOLOGNA con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_1
BOLOGNA
APPELLATO
Avverso la sentenza 685 del 2024 emessa dal Tribunale di Bologna nella causa Rg.15410 del 2023
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Bologna del 6 marzo 2024 (in causa R.G. n. 15410/2023) e, per l'effetto, ogni contraria istanza e deduzione reietta, Voglia: a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) in via principale e nel merito, dichiarare nulla e/o illegittima e/o comunque priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione opposta per i motivi di cui in narrativa;
c) in via subordinata, riformare l'ordinanza-ingiunzione opposta, comminando all'interessato la sanzione di cui all'art. 15, comma 11, L. n. 515/1993 nell'importo minimo previsto dalla norma (€ 5.164,57) o nel diverso importo ritenuto di giustizia da codesto Ecc.ma Corte d'Appello. d) in via ulteriormente subordinata e preliminarmente alla decisione dell'appello, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, l. n. 515/1992 per violazione degli artt. 3, 18, 48, 49, 51 e 56, 67 Cost. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, per entrambi i gradi di giudizio ed oltre alla refusione dei contributi unificati versati nei due gradi di giudizio.
pagina 1 di 9 L'appellato ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna respingere l'appello e confermare la impugnata sentenza.
Con vittoria delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
partecipava, in qualità di candidato indipendente, nelle liste di Parte_1 Controparte_2
, alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, risultando poi eletto alla Camera dei Deputati per
[...] la circoscrizione Emilia-Romagna, con proclamazione del 10 ottobre 2022.
La sua campagna elettorale era quindi soggetta alla disciplina prevista dalla Legge 10 dicembre 1993.
Il esaminata la documentazione depositata e rilevate numerose irregolarità, articolava 9 CP_3 punti di contestazione ampiamente analitici e sviluppati, assegnando 15 gg per integrare la documentazione.
In esito al procedimento stabiliva di comminare una sanzione amministrativa ammontante a 40.000,00, ravvisando la sussistenza di numerose violazioni e ritenendo particolarmente gravi la tardiva ed irregolare designazione del mandatario elettorale, l'uso di strumenti non conformi alla legge per la gestione dei fondi della campagna ed il mancato rispetto della normativa sui finanziamenti esteri.
La ordinanza ingiunzione veniva notificata al ricorrente il 26.10.2023, e con ricorso ex art. 6 Legge n.
150 del 2011 l'On. proponeva opposizione avanti al Tribunale civile di Bologna Parte_1 avverso la ordinanza ingiunzione.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
Con sentenza n. 685 del 2024 il Tribunale civile di Bologna rigettava l'opposizione presentata dall' , confermando la sanzione applicata dal COREGE. Parte_2
L'On impugnava la sentenza articolando nove motivi di appello. Parte_1
Si costituiva il chiedendo il rigetto della impugnazione con conferma della decisione di CP_3 primo grado
La causa veniva discussa e decisa alla udienza del 24 gennaio 2025, con lettura del dispositivo
*
Preliminarmente, per ordine logico, si esamina il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art.112 cpc, nella parte in cui ha respinto il primo motivo della opposizione, volto a contestare il rilievo formulato dal COREGE circa la mancata apertura del conto corrente bancario o postale…prevista dall'art. 7, commi 3 e 4, L. n. 515/1993, in quanto l' , aveva fatto Parte_2 ricorso ad una semplice carta prepagata PostePay.
L'appellante sostiene:
1- che il Tribunale ha omesso di affrontare gli argomenti addotti dall'opponente, per dimostrare la equivalenza, sotto il profilo della trasparenza e tracciabilità dei versamenti, della carta PostePay ad un conto corrente o postale, 2- che il Tribunale ha ritenuta inidonea la carta PostePay ad assolvere la sua funzione in ragione del fatto che la carta in concreto utilizzata era intestata al senza specificazione della sua qualità di mandatario. CP_4
L'appellante sostiene che il Tribunale ha così deciso in base ad un rilievo (la mancata specificazione della qualità di mandatario del diverso rispetto al contenuto dell'ordinanza-ingiunzione CP_4 impugnata, violando il principio per cui il giudice della opposizione deve accertare la esistenza della infrazione così come contestata nell'ordinanza ingiunzione.
pagina 2 di 9 Il vizio di procedura ravvisato dall'appellante non sussiste: la piana lettura sia del provvedimento di contestazione delle violazioni reso in data 31.3.2023 che dell'ordinanza del COREGE, invero, a partire dalle sue “Premesse” consente di rilevare le violazioni analiticamente contestate all'On. tra Parte_1 cui la violazione dell'art.7 commi 3 e 4, della Legge 515 del 1993, per la mancata apertura di un conto corrente bancario o postale per la raccolta fondi, con la precisazione che il candidato aveva utilizzato una carta PostePay intestata al peraltro senza la prescritta indicazione della qualità, in capo CP_4 al medesimo, di mandatario elettorale del sig. Parte_1
Anche nella motivazione del provvedimento, a seguire, il COREGE, preso atto delle difese addotte dall'ingiunto, ribadisce il proprio convincimento circa la sussistenza delle irregolarità, precisando nuovamente che il mandatario non aveva neppure indicato la sua qualità nella carta PostePay.
Dunque, la mancata indicazione della qualità di mandatario elettorale in capo al nella CP_4 intestazione della carta PostePay, era un rilievo chiaramente espresso, nella ordinanza ingiunzione, che già il COREGE aveva richiamato, sia ai fini di valutare efficacia e correttezza della nomina del mandatario, che di valutare la adeguatezza dello strumento scelto per la raccolta dei fondi elettorali: ciò basta ad escludere che il giudice di primo grado abbia svolto un rilievo ex officio estraneo alla originaria contestazione.
Che poi il Tribunale abbia omesso di trattare la questione, certamente più complessa, in diritto, della idoneità astratta dello strumento PostePay a sostituire il conto corrente non costituisce un vizio della decisione, ma una scelta legittima, e doverosamente rispondente ai criteri di economia processuale: una volta accertato che nel caso di specie lo strumento PostePay, come utilizzato non era comunque conforme alla lettera e neppure alle finalità della disciplina in materia di raccolta dei fondi elettorali, il
Tribunale aveva esaurito il dovere decisorio, in relazione alla fattispecie in esame, circa la sussistenza o meno di una violazione dell'art.7 commi 3 e 4 della legge 515 del 1993.
La circostanza che nel caso in esame la intestazione della PostePay al fosse priva della CP_4 indicazione della sua veste, di mandatario elettorale del escludeva ed esclude anche la Parte_1 possibilità di sollevare questioni di illegittimità costituzionale dell'art.7 L.515 del 1993.
Manca infatti la “rilevanza”, in questo giudizio di merito, (necessaria ex art.23 della legge 87 del 1953, per sollevare la questione di legittimità costituzionale), del tema che poteva porsi, in ordine alla equivalenza astratta del più moderno strumento della carta prepagata con IBAN, che è attualmente noto e diffuso, e il conto corrente bancario o postale, previsto dalla lettera dell'art.7 della legge 515 del 1993.
*
Si esaminano quindi, sempre per ragioni di ordine logico, il quarto e l'ottavo motivo di impugnazione, che sono connessi, e la Corte ritiene integralmente infondati.
Con il quarto motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione, fondata sulla natura solo formale (o meglio in tesi formalistica n.d.r.) dei rilievi sollevati dal COREGE circa le modalità di nomina del mandatario elettorale, asseritamente tardiva ed irrituale, sia perché comunicata al COREGE solo in data 26.01.2023, tramite modulo privo di firma autenticata, sia perché sarebbe “mancata anche la indicazione della qualità di mandatario elettorale nella carta postepay al medesimo intestata ed utilizzata per la raccolta fondi”.
L'appellante ribadisce di non avere nominato il proprio mandatario elettorale in data 26.01.2023 bensì in data antecedente al 6.09.2022, come si poteva desumere in via di fatto da una serie concorrente di elementi: dalla apertura fin dal 6.09.2022 del conto per la raccolta dei finanziamenti ex art. 7 legge 515 del 1993, carta conto PostePay la cui “lista movimenti”, con relative causali, è stata presa in considerazione sia dal COREGE sia dal Tribunale adito per valutare la correttezza delle operazioni di pagina 3 di 9 rendicontazione da parte del candidato, pacificamente intestata al sig. e non al candidato;
CP_4 dalle dichiarazioni rese alla stampa da parte del infine dalla circostanza che, in ogni caso – CP_4 seppur in data successiva alla nomina – il candidato aveva proceduto alla dichiarazione “per iscritto al
Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura” (art. 7, comma 3, della l. 515/1993), indicando il nominativo del sig. quale suo mandatario elettorale per la raccolta dei fondi elettorali CP_4
L'appellante lamenta che non sia stata ammessa la prova testimoniale, perché sia il COREGE che il Tribunale hanno ritenuto la nomina atto formale, da documentare per iscritto;
l'appellante osserva in contrario che sul piano letterale è lo stesso art. 7, comma 3, della l. 515/1993, a distinguere tra la
“nomina” del mandatario (da svolgere tempestivamente allorché si voglia procedere a una raccolta fondi) e la “dichiarazione” da rendere al COREGE, per la quale non impone alcun termine tassativo;
né l'art. 7, comma 4, né l'art. 13 della l. 515/1992, né alcun'altra disposizione di legge prevede l'obbligo di utilizzo di un modulo predisposto dalla COREGE, o specifiche modalità o l'osservanza delle indicazioni in esso contenute. Sostiene anche che desumere dalla disposizione, che letteralmente parla di conto “unico”, la natura dedicata in via esclusiva alla raccolta dei fondi elettorali, costituisce un'interpretazione che non trova alcuna giustificazione né letterale né sistematica, e che la verifica del rispetto delle norme sulle dichiarazioni e comunicazioni, così come del rispetto della disciplina sul conto “unico”, ancora una volta, va fatta, dunque, non in termini formalistici, ma accertando se siano stati rispettati sostanzialmente tutti gli adempimenti richiesti espressamente dalla legge e non da prassi amministrative.
Con l'ottavo motivo l'appellante impugna la sentenza, per avere respinto l'opposizione nella parte in cui criticava l'ordinanza-ingiunzione che erroneamente aveva omesso di considerare l'atteggiamento di buona fede del quindi la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, che richiede Parte_1 quanto meno la colpa.
Sostiene che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato detto motivo evidenziando che nella specie non sussisterebbero i presupposti, individuati dalla giurisprudenza ai fini della scusabilità della condotta del candidato, poiché quest'ultimo non avrebbe “addotto nessun elemento esterno che lo abbia precipitato in errore” in merito al contenuto della normativa di riferimento, né avrebbe dimostrato una
“inevitabile ignoranza del precetto” o anche solo allegato “che la condotta richiesta dal legislatore fosse concretamente inesigibile”, senza considerare che per la prima volta si presentava alle Parte_1 elezioni, come candidato tra l'altro indipendente, e non poteva avvalersi, quindi, della struttura di un partito. Rilevava che ciononostante, il candidato aveva compiutamente e correttamente rendicontato le spese sin dall'inizio, conservando gli originali di tutti i giustificativi e dei relativi documenti di spesa.
Inoltre, non avendo utilizzato, nei primi dieci giorni di campagna, contributi di terzi, egli ha comunque proceduto agli adempimenti funzionali ex lege solo alla raccolta fondi – di cui all'art. 7, comma 3, della
L. n. 515/1993, eliminando in radice ogni possibile contestazione
***
Anche tali motivi sono infondati: per chiarezza espositiva vanno richiamate le ragioni della normativa oggetto di esame, e le finalità complessive che essa si pone, che l'appellante pare sottovalutare, nel momento in cui omette di affrontare gli argomenti esposti dal primo giudice: la legge 515 del 1993 si pone infatti l'obbiettivo di consentire, con modalità trasparenti e conoscibili, il finanziamento della campagna elettorale dei candidati, in limiti e modi compatibili con l'equilibrio democratico;
al controllo della raccolta, che deve avvenire tramite unico mandatario, si accompagna la verifica della successiva utilizzazione dei fondi raccolti.
A queste finalità corrisponde il sistema, e in particolare la disciplina dell'art.7, secondo cui:
pagina 4 di 9 - le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare un certo importo massimo;
- dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato;
- il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente.
Che la nomina del mandatario debba essere comunicata al COREGE fin dall'inizio della campagna elettorale, o comunque sollecitamente, non è scritto, e tuttavia la formalizzazione della nomina deve ritenersi una conseguenza ovvia e necessaria del sistema, nel momento in cui esso prevede che sia incaricato un solo mandatario;
è poi esplicitamente prescritto che il mandatario nell'intestazione del conto riporti la finalità di raccolta fondi della campagna elettorale di quello specifico candidato: la esternazione della qualità di mandatario è quindi anche letteralmente imposta, se non altro in questa forma, e corrisponde al fine di garantire che la raccolta dei fondi sia effettivamente canalizzata solo in quel conto, e ne siano controllabili importi e provenienze.
E' ovvio, infatti, che operando diversamente, come l'odierno appellante ha ritenuto di fare, il candidato potrebbe incaricare più soggetti di svolgere attività di raccolta a suo favore, mantenendone riservata la identità, per beneficiare così della maggiore capacità di raccolta complessiva, e sfuggire ai controlli.
Le contestazioni mosse alla decisione di primo grado con i motivi di appello 4 e 8 sono quindi infondate, atteso che gli adempimenti positivamente richiesti dall'art.7 non hanno carattere formale, né tanto meno formalistico, ma strettamente funzionale agli obbiettivi che la disciplina si pone.
La sanzione irrogata consegue alla “tardività ed irritualità della nomina” ovvero alla mancata esternazione e formalizzazione nei modi dovuti della nomina del mandatario, e alla mancata apertura di un conto effettivamente dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi per la campagna elettorale nelle forme di legge, mentre non è stato posto in dubbio l'effettivo conferimento dell'incarico al CP_4 l'istruttoria richiesta dall'appellante, che ricade su questo aspetto, è quindi del tutto irrilevante.
Che il conto dovesse essere dedicato esclusivamente alla raccolta fondi è pure evidente, proprio in ragione della disciplina positiva che prevedeva la intestazione al mandatario e nel contempo la esternazione della sua veste, così canalizzando esclusivamente i fondi raccolti dal mandatario per la campagna elettorale di quel candidato: un conto con queste caratteristiche si connota infatti come un conto “di scopo” (scopo che integra la causa in concreto e giustifica la apertura e movimentazione) e non è di conseguenza legittimamente utilizzabile né dall'intestatario (il mandatario), né dal candidato, per le proprie esigenze personali.
L'appellante, quindi, non ha rispettato le disposizioni di cui all'articolo 7 citato, in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza che la legge intende proteggere;
quanto al profilo soggettivo, sono condivisibili gli argomenti spesi in proposito dal giudice di primo grado, circa la insussistenza dei presupposti per esonerare dal rispetto della norma il candidato, ora onorevole può Parte_1 pagina 5 di 9 osservarsi, in estrema sintesi, che l'appellante ha omesso di prestare la dovuta attenzione e diligenza, per adeguarsi alla normativa, che non presenta una particolare complessità o difficoltà: il fatto che fosse alla sua prima tornata elettorale, e che come candidato indipendente non avesse l'appoggio di un partito non giustifica comunque una condotta superficiale. Pur consapevole di una disciplina specifica e dettagliata, infatti, il candidato l'ha osservata parzialmente, omettendo la necessaria attenzione, e adeguandovisi solo fino ad un certo punto, anche laddove è chiara e non lascia spazio a interpretazioni.
Tale condotta non può dirsi di buona fede, e giustifica la sanzione atteso che in materia di illecito amministrativo ad integrare l'elemento soggettivo per il disposto dell'art.3 della legge 689 del 1981, e la costante giurisprudenza della Corte (vedi da ultimo Cass.24386 del 2023) è sufficiente la colpa, che si presume in capo all'autore della condotta, restando a suo carico l'onere di dimostrare l'assenza di tale elemento.
***
Esaminando gli ulteriori motivi, e tenuto conto della documentazione presentata in sede di opposizione contenziosa, in primo grado, e ridepositata in appello, si osserva quanto segue, con la brevità consentita dal caso.
Con il primo motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata, che pur avendo accolto, in parte, le ragioni dell'opponente, (ha ritenuto infatti parzialmente fondata la censura di cui al quinto motivo di opposizione, rilevando che i prelievi in contanti non giustificati ammontavano a soli € 600, anziché come contestato ad €.850,00; e fondata la doglianza di cui al settimo motivo di opposizione, evidenziando che il versamento di € 250 effettuato dalla Controparte_5 risultava correttamente rendicontato, contrariamente a quanto affermato dal ha rigettato CP_3 integralmente l'opposizione di cui al ricorso R.G. 15410/2023. Il motivo è solo parzialmente fondato: vero infatti che vi è stato un parziale accoglimento di questi due rilievi, ma la rettifica è così modesta che non richiedeva necessariamente una riduzione della sanzione, salvo adeguata motivazione.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di opposizione alla sanzione comminata per la presenza di una società finanziatrice estera
“una piattaforma gestita da una società californiana”, che avrebbe versato contributi, del valore complessivo di € 6.981,23, senza osservare gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 4 e 5, della L. 659/1981; l'appellante sostiene che la società non era in effetti una finanziatrice, e che il dato risulta dimostrato. Il Tribunale ha rigettato il motivo perchè “…la qualità di finanziatrice di Stripe TE è attestata proprio nella lista movimenti della carta prepagata…” e ciò sarebbe in qualche modo confermato dalla discrasia di circa 150 € tra le commissioni in favore della suddetta società richiamate nel rendiconto della Piattaforma Politically e quelle indicate in sede di ricorso in opposizione. Ora, il motivo è in parte fondato: la sanzione è stata comminata dal ritenendo che la CP_3 [...]
fosse una finanziatrice, convincimento peraltro pienamente giustificato dai Controparte_6 movimenti in entrata evidenziati nel “Riepilogo” della PostePay, tra cui una serie di accrediti di bonifico sepa con la causale “da per contributi campagna”. Controparte_6
Il COREGE ha anche precisato che in sede amministrativa il deputato si era riservato di depositare un rendiconto dei contributi veicolati dalla piattaforma, senza in realtà provvedervi.
Vero è che nel presente giudizio contenzioso l'opponente-appellante ha provveduto a depositare tra i documenti come allegato L un “estratto” in cui Politically S.r.l., con sede a Milano (società incaricata della raccolta fondi on line per la campagna del candidato in primo luogo comunica che Parte_1 per la gestione dei pagamenti on line si è avvalsa dei prodotti offerti da , Controparte_6
pagina 6 di 9 quale istituto di moneta elettronica comunitario abilitato alla prestazione di servizi di pagamento, chiarendo così plausibilmente il ruolo della società estera;
in secondo luogo elenca tutti i versamenti raccolti tramite la piattaforma, provenienti da sottoscrittori quanto meno apparentemente italiani, individuati per nome, cognome e indirizzo mail.
A seguito di questo chiarimento, complessivamente credibile, esce ridimensionato, in questa sede di opposizione contenziosa, il ruolo di , che forse ha rinunciato (secondo Controparte_6 quanto ritenuto dal Tribunale) ad una parte delle commissioni che le spettavano, (divenendo quindi anch'essa in piccola parte, per 150 euro, finanziatrice) ma per quanto emerso non può dirsi entrata nella vicenda con il ruolo preponderante di finanziatrice, avendo invece offerto principalmente la propria infrastruttura tecnologica per consentire il transito dei contributi (raccolti aliunde dalla piattaforma
Politically) sulla carta PostePay.
Dunque, se formalmente i versamenti provenivano da soggetto estero (il che richiedeva sotto il profilo propriamente formale l'applicazione dell'art.4 della legge 659 del 1981) sostanzialmente si trattava, per quanto consta, in difetto di prova contraria da parte della amministrazione, di contributi alla campagna concretamente versati da parte di semplici cittadini, e la violazione della normativa appare indubbiamente meno grave.
Con il quinto motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata per avere rigettato l'opposizione alla decisione del COREGE di escludere del tutto le spese forfettarie;
l'appellante rileva che dette spese - proprio in quanto forfettarie - spettavano in una misura fissa del 30% delle spese documentate e non necessitavano di alcuna documentazione o giustificativo a supporto;
lamenta quindi che il non abbia quantomeno riconosciuto all'interessato le spese forfettarie nella misura CP_3 proporzionale alle spese non contestate effettuate per la campagna elettorale (pari dunque in tesi al 30% degli € 16.515,54 risultanti dalla “lista movimenti” a suo tempo trasmessa al Comitato).
Con il settimo motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata, laddove ha respinto il sesto motivo del ricorso, volto a contestare l'ordinanza nella parte in cui il COREGE ha evidenziato che l'importo complessivo delle spese per la campagna elettorale indicate dal candidato nel rendiconto elettorale, pari ad € 20.991,33, non troverebbe riscontro nei movimenti della “lista movimenti”, in cui sarebbero indicati solamente accrediti pari ad € 16.298,21 ed addebiti pari ad € 16.235,02. Il Giudice di primo grado ha rigettato detta doglianza evidenziando che “…dalla lista movimenti la somma degli addebiti ammonta ad € 16.235,02 e non ad € 16.515,54. In secondo luogo, non essendo state documentate tutte le spese di cui al comma 1 del predetto art. 11, le spese forfettarie non sono quantificabili e pertanto delle stesse non si può tenere conto…” L'appellante ribadisce la propria dichiarazione di rendiconto, per spese pari ad € 16.515,54, e – nel riquadro successivo – per le spese forfettarie di cui all'art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993, vale a dire le spese forfettarie da quantificare ex lege nel 30% delle spese sostenute.
Ora, tali motivi, che si esaminano congiuntamente, per connessione, possono trovare solo parziale accoglimento, con la precisazione che segue: non è chiaro quale parte della documentazione fosse stata depositata in sede amministrativa;
il giornale contabile e la lista dei movimenti della PostePay sono infatti i soli documenti a cui fa riferimento l'ordinanza del COREGE, che specificamente contesta il difetto di produzione dei giustificativi delle spese, e quindi non riconosce né spese documentate né spese forfettarie, proporzionali alle prime.
A indiretta conferma del fatto che in sede amministrativa fosse mancata una compiuta produzione dei giustificativi si osserva che l'opponente non ha dedotto, negli originari motivi di opposizione, che il pagina 7 di 9 avesse omesso la valutazione delle prove prodotte a sostegno delle spese effettuate, CP_3 deducendo solo il mancato riconoscimento delle spese forfettarie, e il mancato riconoscimento della correttezza del rendiconto.
Vero è comunque che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non è un giudizio volto a verificare la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il rapporto sottostante, e quindi la sussistenza della o delle violazioni contestate, e la proporzionalità della sanzione irrogata: per questo è pacificamente ammessa, in sede di opposizione, la produzione di nuovi documenti e la richiesta di nuove prove, che la parte privata non aveva depositato in sede amministrativa (principio pacifico per cui vedi tra le ultime pronunce di Cassazione 26556 del 2024, 37860 del 2022). Dunque, in questo giudizio contenzioso possono valutarsi tutti i documenti tempestivamente prodotti in primo grado dalla difesa opponente, quindi fatture, scontrini, e prove dei pagamenti relativi, (vedi in particolare gli allegati F da 1 a 18, G e H), al fine di verificare se il rendiconto delle spese risulta corretto, e in che misura vanno riconosciute le spese forfettarie.
Va pure rilevato che la definizione di “spese per la campagna elettorale” da documentare e “spese forfettarie”, da liquidare in proporzione alle prime, è contenuta all'art.11 della legge 515 del 1993, richiamato in motivazione dal Tribunale, norma che così dispone:
1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Tenendo conto di questa accezione, le spese relative alla campagna ammontano per quanto documentato ad €.10.775,00 (vedi in particolare, le fatture di Bellerofonte, Litoservice, Studios e Tipografia Caregnato snc, prodotte all'interno dei doc.ti F.17, G, ed H) mentre le spese di trasporto, vitto e alloggio nelle trasferte, anche se documentate, sono ammesse nei soli limiti del 30 % (€.3.232,50) a titolo di spese forfettarie, per totali € 14.007,50.
Resta in conclusione confermata la erroneità del rendiconto elettorale.
Con il sesto motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza laddove ha accolto solo parzialmente il quinto motivo del ricorso in opposizione, riducendo da 850 a 600 l'importo prelevato in contanti dall'on. e tuttavia omettendo di rilevare che l'importo così prelevato, pari come Parte_1 detto ad € 600, trova giustificazione nei cosiddetti “partitari” (cfr. docc. 6 e 7 - Allegati E ed F già inoltrati al COREGE) ove sono presenti gli scontrini, le fatture fiscali ed i giustificativi relativi alle spese sostenute in contanti dal candidato nel corso della campagna elettorale, in relazione alle quali il
Collegio non ha mosso contestazione alcuna.
Il motivo è infondato: la stessa genericità del riferimento alla giustificazione del prelievo, che la Corte dovrebbe rinvenire nei “doc.6 e 7, allegati E ed F” che contengono decine e decine di scontrini, senza migliore precisazione, evidenzia la irregolarità contabile del prelievo, non imputato, all'epoca, ad una pagina 8 di 9 specifica esigenza di spesa: non si contesta che la spesa sia stata sostenuta, ma si rileva che allo stato la movimentazione non è passibile di ricostruzione.
Con il nono motivo infine l'appellante deduce l'errore del Tribunale che ha rigettato la richiesta di riduzione della sanzione comminata dal COREGE - pari ad € 40.000 e, quindi, prossima al massimo edittale previsto dalla normativa di riferimento – in ogni caso sproporzionata rispetto alla condotta tenuta dal candidato.
Ora, a questo proposito occorre valutare nel complesso gli esiti del giudizio di opposizione;
si osserva quindi che non tutti i rilievi del CO.RE.GE. sono stati oggetto di contestazione, in sede di opposizione: il punto 4) della ordinanza non è stato contestato, laddove rileva che il versamento di Persona_1 non è transitato sulla carta PostePay, e il punto 5) non è stato contestato laddove rileva che sulla
[...] carta sono transitati movimenti estranei alla campagna elettorale;
non sono stati infine contestati neppure i punti 7), 8) relativi ai ritardi e alle omissioni nel deposito della documentazione al
CO.RE.GE.
A seguito della opposizione, poi, sono state confermate le irregolarità nella nomina del mandatario e nella intestazione del conto Postepay, e la erroneità del rendiconto;
si è esclusa invece nella sostanza, la presenza di finanziamenti da parte di società estere, e sono state accertate per una parte le spese elettorali dichiarate, con il correlato riconoscimento di una quota di spese forfettarie.
In definitiva, va confermata la irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali, sotto molteplici profili, anche se ne esce ridimensionata la gravità dell'illecito, il che consente di contenere la sanzione in misura prossima al medio, anziché al massimo: la sanzione si riduce quindi come in dispositivo.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica anche la compensazione delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza 685 del 2024 del Tribunale di Bologna, e a parziale modifica della ordinanza del COREGE resa in data 29.9.2023, determina la sanzione a carico di in Parte_1
€ 25.000,00 (venticinquemila);
- compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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