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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10279/2019 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti, vertente tra
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano, via P.IVA_1
Aurelio Saffi n. 22, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Barbara Savastano (C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Santa Lucia n. 15; attore
e
, in persona del Direttore Generale p.t., con Controparte_1 sede in Via Unità Italiana n. 28, C.F. e P. IVA elett.te CP_1 P.IVA_2 dom.ta in Napoli alla via Cuma, n. 28 presso lo studio dell'avv. Francesco Alagna,
c.f.: , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con ricorso ex art. 702 bis, notificato in data 10/01/2020 la società ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
in virtù dell'atto di cessione dei crediti scaduti, relativi alle Controparte_1 annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sottoscritto in data 11 giugno 2017, notificato all' quale debitrice in data 5 ottobre 2017, esponendo che le Parte_2 prestazioni rese e portate ai crediti ceduti traevano origine dal rapporto di convenzionamento tra e l ai sensi dell'art. 8 Controparte_2 Parte_2 quinquies, comma 2, d Lgs 502/1992, e Decreto 65 del 22 ottobre 2010; ha dedotto il ritardato pagamento sia per quanto concerneva l'acconto che il saldo;
ha evidenziato che la prova della sussistenza delle prestazioni rese era data dal relativo estratto del Part libro iva come da fatture protocollate , per il calcolo della corretta decorrenza delle scadenze di pagamento contrattualmente concordate e dagli estratti conto asl da cui si evincevano gli accrediti erogati con ritardo. Part In conseguenza di ciò, ha chiesto la condanna della alla corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento così come contrattualizzati, per un importo complessivo di euro 840.533,70, oltre ulteriori interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del
2002 e decreto legge 12 settembre 2014 n. 133.
L'ente costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità del ricorso e la Parte_2 conseguente inammissibilità in ragione della omissione dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto della domanda;
ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria fatta valere, in particolare per le somme richieste relative alle prestazioni rese nel periodo 2011- 2015, non risultando prova di alcun atto interruttivo della prescrizione;
nel merito, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente Parte_1 in quanto la cessione dei crediti del 14/06/2017 non era stata accettata
[...] dall'Ente che non aveva potuto verificare gli interessi per carenza di informazioni, in quanto non vi erano specifici calcoli allegati alle fatture, che avrebbero consentito il controllo delle somme richieste;
ha eccepito la carenza di prova della avversa domanda evidenziando che non risultavano provate le date in cui sarebbero avvenuti i pagamenti e non era stato allegato alcun documento (mandato di pagamento, estratto conto) che diversamente avrebbe con certezza provato il ritardo dei pagamenti;
nessun calcolo o modalità con cui lo stesso veniva elaborato risultava allegato al ricorso introduttivo;
contestava il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori. Ha chiesto dunque il rigetto della domanda.
Esaurita l'istruttoria, consistita nella acquisizione documentale e c.t.u. contabile, all'udienza cartolare del 20.3.2025 la causa è stata introitata a sentenza mediante i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Profili preliminari
§ L'eccezione di nullità dell'atto di citazione va rigettata in quanto infondata. La domanda introduttiva difatti presenta sufficiente determinatezza del petitum e della causa petendi, essendo munita della esposizione del proprio oggetto e dei fatti costituenti le ragioni della domanda (art.164, quarto comma, c.p.c.); e pertanto in grado di consentire al convenuto l'individuazione dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto azionato. Ed invero, l'esposizione dei fatti ha raggiunto pienamente lo scopo di consentire all'altra parte di prendere posizione, in maniera precisa in ordine agli stessi, consentendole di proporre tutte le difese in fatto ed in diritto.
§ Occorre preliminarmente dare atto che al verbale di udienza del 18/04/2024, i difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti e alla nota del 17.4.2024, depositata congiuntamente, nella quale le stesse evidenziano come la consulenza espletata non fosse conferente con l'oggetto del giudizio e chiarivano che lo stesso andasse inteso quale sorte capitale di euro 840.533,70, oltre interessi di mora.
In tale documento, dunque, escludevano la debenza di qualunque altra somma, oltre quella precisata nella domanda introduttiva.
La consulenza tecnica d'ufficio deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle indagini svolte, ai criteri seguiti e alle conclusioni raggiunte, pena la nullità della stessa (cfr. SS.UU. n.3086/2022). Sul punto va osservato che nella bozza dell'elaborato peritale esaminato non vi è alcun riferimento alla metodologia applicata per conseguire i risultati esposti né nelle note conclusive si dà evidenza alcuna dell'effettivo calcolo posto in essere e, quindi, del tasso di interesse assunto per la determinazione del risultato. In particolare, gli allegati A, B, C dell'elaborato non consentono di comprendere le modalità di determinazione del tasso, né ovviamente la fonte assunta alla base del calcolo degli interessi. Pertanto, va dichiarata la nullità della consulenza tecnica espletata dal dott. Persona_1
.
[...]
Part La cessione del credito nei confronti della .
È' noto che il contratto di cessione di credito si perfezioni per effetto del consenso espresso dai contraenti, cedente e cessionario.
Peraltro, in caso di cessione di crediti futuri il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica solo allorché il credito viene ad esistenza. Costituisce invece contratto atipico, pur dopo l'entrata in vigore della legge
52/1991, il contratto di factoring con cui un imprenditore (cedente o fornitore) cede, pro solvendo o pro soluto, la titolarità dei crediti derivanti dall'esercizio della sua impresa ad altro imprenditore (factor). L'effetto traslativo si verifica al momento dello scambio dei consensi dei medesimi se la cessione è globale e si riferisce a crediti già esistenti mentre è differito al momento in cui viene ad esistenza se si tratta di crediti futuri o se è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione ogni volta che maturano.
In ogni caso per il perfezionamento della cessione tra fornitore e factor si prescinde dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. 2746/07).
Attiene invece al diverso profilo dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto l'avvenuta accettazione della cessione da parte di quest'ultimo o l'avvenuta notifica della cessione.
Orbene sin dal primo atto difensivo l' ha contestato ed eccepito Parte_2
l'inefficacia nei propri confronti della cessione dei crediti operata da Controparte_3 in favore di sul presupposto che,
[...] Parte_1 riferendosi la cessione a crediti di un ente pubblico, fosse necessaria un'espressa accettazione del debitore ceduto, non essendo applicabile la disciplina codicistica generale. Part Invero, non coglie nel segno la principale eccezione formulata dall' e relativa al rifiuto dell'adesione alle cessioni. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso anche dalla Corte di Cassazione, tale assunto non è fondato, atteso che la disposizione di cui all'art.9 della L.2248/865,
A1LE, secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata", invocata dalla convenuta a sostegno della pretesa necessità di accettazione della cessione ai fini dell'efficacia della stessa, sotto il profilo soggettivo è applicabile esclusivamente allo Stato e agli entri pubblici territoriali, mentre non può estendersi ad enti diversi dai soggetti indicati (cfr. in tal senso, con specifico riferimento alle Part
, Cass.21.12.2017, n.30658). D'altronde, come assunto correttamente anche dall'attrice, il divieto di cessione dei crediti vantati contro una P.A. senza il suo atto di adesione riguarda esclusivamente le amministrazioni statali, non potendo la norma, in quanto di natura derogatoria ed eccezionale, essere interpretata estensivamente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26/06/2008, n. 17496 “Alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - che all'art. 115 prevede espressamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse - non si applica l'art. 69, comma 3, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (art. 1260 e ss. c.c.)”).
Peraltro, la suddetta norma non trova applicazione nel caso in esame nemmeno sotto il profilo oggettivo, atteso che essa si applica principalmente agli appalti forniture e somministrazioni, quindi rapporti di durata. Ne consegue che la cessione del credito derivante da altri contratti o rapporti soggiace in tutto e per tutto alla ordinaria disciplina codicistica (con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., cfr. Cassazione civile sez. III, 27/08/2014, n.18339 secondo cui
“ il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica”).
Depone in tal senso anche la recentissima scelta legislativa operata con legge
n.77 del 17 luglio 2020, che ha convertito il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto
Rilancio), con cui si è previsto all'art.117, comma 4 bis, che la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti del
[...] si perfezioni esclusivamente a seguito di notificazione ed Controparte_4 espressa accettazione da parte dell'ente debitore (da comunicare entro 45 giorni), introducendo per la prima volta il meccanismo del silenzio-rifiuto per le cessioni nei confronti degli Enti del . Ed invero, non v'è dubbio che Controparte_4 tale disciplina potrà operare esclusivamente per le cessioni dei crediti successive alla sua entrata in vigore.
Ne deriva dunque che l'eccezione va respinta.
L'eccezione di prescrizione del credito
3. Il rilievo formulato in ordine alla presunta applicabilità della prescrizione relativa non è condivisibile e va pertanto disatteso.
Anzitutto, emerge l'estrema genericità dell'eccezione, carente di qualsivoglia elemento utile ad individuare le ragioni per cui la presente fattispecie sarebbe riconducibile ad una delle specifiche ed espresse ipotesi previste dall'art. 2948 c.c.
E' appena il caso di ricordare, infatti, che quella quinquennale rappresenta un'eccezione alla regola ordinaria della prescrizione decennale e pertanto un caso di prescrizione breve deve necessariamente essere riferita ai casi espressamente previsti ex lege. L'opponente nulla deduce in merito, per cui l'eccezione si manifesta come generica.
Occorre premettere che, sorgendo la prestazione nell'alveo della responsabilità contrattuale, ne deriva anzitutto l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Ed invero, trattandosi di debito derivante da rapporto contrattuale, il termine prescrizionale per il pagamento di somme è quello ordinario decennale ex art. 2946 Part c.c.; orbene, essendo il credito sorto negli anni 2011-2015 ed avendo l' provveduto alla emissione di mandati di pagamento – in tal modo, riconoscendo l'esistenza del debito - il nuovo decorso temporale ai sensi dell'art. 2945 c.c. non era, alla data di instaurazione della presente procedura (specificamente, nel 2019), ancora spirato.
Il merito
3.Nel merito, la domanda è fondata.
La società attrice ha allegato il ritardato pagamento delle prestazioni di cui al ricorso e ha prodotto in giudizio estratti di libri contabili, estratto conto e le fatture per le Part prestazioni rese , i cui importi sono stati corrisposti dalla , anche se in ritardo
(circostanza non oggetto di contestazione da parte della convenuta).
Parte convenuta, a ben vedere, non ha sollevato contestazioni in ordine al ritardato pagamento;
al contrario, in comparsa viene affermato “che nella fattispecie in oggetto, dopo aver effettuato determinate prestazioni mensili a cui segue l'emissione di fattura, non sempre in maniera automatica il contratto prevede il pagamento immediato.
Questo perché la complessità della materia trattata, come si dirà meglio successivamente, ed i contratti che si sono succeduti prevedono spesso (ad esempio per i saldi) che il pagamento è subordinato e sospeso in attesa di determinate condotte che deve tenere lo stesso creditore, Part ovviamente in queste circostanze non potrà mai essere imputato alla il ritardato pagamento e nessun interesse maturerà a favore della casa di cura” (cfr. pag. 4). nemmeno ha contestato i calcoli siccome effettuati dalla società opposta in ordine alla permanenza degli interessi, limitandosi a dedurre, del tutto genericamente, la propria carenza di legittimazione passiva e - come già esaminato nei paragrafi precedenti - l'intervenuta prescrizione del diritto.
In altri termini, le contestazioni svolte sono generiche e come tali inammissibili ed irrilevanti.
Com'è noto, infatti, il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115
c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08). In una più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto,
l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”
(Cass. n. 22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
Inoltre, deve considerarsi che il principio di non contestazione, nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, impone alla parte di contestare specificamente le circostanze prospettate dalla controparte, con la conseguenza che non assume rilievo una contestazione generica;
così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 21847/14: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”.
Applicando tali principi al caso di specie consegue che le contestazioni sollevate nell'atto di costituzione dell' , attesa la genericità, Controparte_5 non sono idonee ad incidere sulla fondatezza ed entità del credito azionato, non risultando in ogni caso contestato il rapporto, né in realtà il credito.
Inoltre, a fronte della produzione del contratto di cessione del credito, dei contratti aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie da cui derivano i crediti oggetto di cessione intercorsi tra le parti e delle schede contabili, assume dunque rilevanza la mancanza di ogni deduzione specifica da parte del resistente, tenuto conto che il sistema dei pagamenti in favore delle strutture provvisoriamente accreditate avviene sulla base di una sequenza di atti normativamente considerati, affinché l'amministrazione possa effettuare i dovuti controlli (cfr., in proposito, 24/4/2002, n. 2406). Controparte_6
Si ricorda, infatti che quanto all'onere della prova in materia di obbligazioni, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi del credito (contratto, contenuto e prezzo) e limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte quanto ad es. alla obbligazione di pagamento;
il debitore è, invece, onerato della prova di aver adempiuto o della sua mancanza di colpa.
Quanto all'applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, si ricorda come la Direttiva comunitaria 2000/35/CE, di cui il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 costituisce attuazione, in tema di ritardi di pagamento, non prevede limitazioni soggettive e, quindi, le disposizioni trovano applicazione anche per le transazioni commerciali relative ai contratti di cui
è parte una Pubblica Amministrazione e, alla luce di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto legislativo, nella categoria soggettiva delle pubbliche amministrazioni rientrano anche le amministrazioni sanitarie. Part Ebbene, l'eccezione sollevata dalla inerente la assenza di prova circa i fatti dedotti non è meritevole di accoglimento. Part La ha giustificato il ritardato pagamento dei saldi invocando il Decreto
Commissariale n. 8 del 16/02/2016 con cui la Regione Campania definiva i limiti di spesa per l'esercizio e predisponeva i relativi contratti che dovevano essere sottoscritti con gli Erogatori privati e stabiliva per le strutture non firmatarie del contratto di procedere all'acconto venivano liquidati gli acconti per il periodo di cui sopra, eccependo quindi gli interessi di mora richiesti per mancata sottoscrizione del contratto. A bene vedere, a nulla rileva che la sottoscrizione del contratto da parte del centro sia avvenuta in ritardo, in quanto il centro stesso è definitivamente accreditato col SN (come si evince da documentazione versata in atti) e pertanto autorizzato ad effettuare le prestazioni, prestazioni peraltro regolarmente Part autorizzate e mai contestate. Ne deriva che nulla vietava all' di effettuare i pagamenti sulle prestazioni già erogate nell'anno 2016 rispettando i termini contrattuali indicati nei contratti sottoscritti, poiché lo stesso ente si è attenuto al decreto n. 08 del 16/02/2016 che autorizzava le prestazioni in prorogatio. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'esigibilità del credito del centro opposto è data dall'accreditamento definitivo ed istituzionale giammai dal contratto che, si ribadisce ancora una volta è sottoscritto solo ed esclusivamente per regolare la quantità di prestazioni che vengono assegnate al singolo centro accreditato e le relative modalità di pagamento ).
Alla luce di tale considerazione e come da documenti in atti riscontrati, risulta il tardivo pagamento sia per quanto attiene gli acconti percepiti sia per quanto attiene ai saldi il cui importo è determinato quale sorte capitale in euro 840.533,70 (cfr. nota a firma congiunta dei difensori del 17.4.2024).
Ciò posto, occorre qui richiamare altro principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella specie, a fronte delle risultanze istruttorie prima indicate, nulla ha comprovato l'ente convenuto, il quale, come detto, si è limitato a dedurre la mancanza dei presupposti del pagamento, senza provare in maniera sufficiente e tranquillizzante, il fatto impeditivo del corretto e tempestivo adempimento.
In ogni caso, per completezza motivazionale, si osserva che, come affermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione nell'affrontare proprio questo specifico Part problema (Cass. n. 14349/16), il rapporto tra l' e la struttura sanitaria privata si caratterizza per presentare, da un lato, un momento più spiccatamente pubblicistico
(autorizzazione allo svolgimento del servizio ed accredito nel caso in cui sia avvenuto) e, dall'altro, un momento di natura più strettamente privatistica-negoziale
(stipula di un contratto di diritto privato). In particolare, il contratto, pur dovendo tener conto della programmazione regionale e delle relative delibere di Giunta regionale, determina comunque il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale e, corrispondentemente, anche il corrispettivo che l'ente pubblico è tenuto a pagargli.
Si tratta, quindi di un contratto, riconducibile nello schema del contratto a favore di terzi - atteso che la finalità ultima dello stesso è garantire la fruizione dei servizi sanitari da parte dei cittadini -, ma che costituisce pur sempre un negozio di diritto privato, ad esecuzione continuata ed a prestazioni corrispettive. Come tale, quindi, esso è sussumibile nello schema della “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n.
231/02, ossia come un contratto che comporta l'erogazione di servizi dietro corrispettivo di un prezzo. Ne consegue, quindi, che la disciplina degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 è certamente applicabile nel caso di specie: ciò considerato anche che, in base alla norma transitoria di cui all'art. 11 co. primo d.lgs. n. 231/02, i contratti azionati nel caso di specie sono successivi alla data dell'8.08.2002 e, quindi, rientrano nell'ambito temporale di applicazione della disciplina speciale in tema di transazioni commerciali.
Ne consegue che la domanda va accolta e quindi l' è tenuta al Parte_3 pagamento in favore della di dell'importo Parte_1 pari l'ammontare dei crediti che la cedente vanta nei confronti del debitore.
Pertanto, l deve essere condannata a pagare gli interessi moratori sui Parte_2 ritardati pagamenti ai sensi del d.lgs. 231/2002 pari alla somma di euro 840.533,70.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda per quanto di ragione e - per l'effetto - condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante pt, al pagamento, in favore di Pt_2
in persona del legale Parte_1 rappresentante pt, dell'importo di euro 840.533,70;
• condanna l in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 16.481,00 per onorari di avvocato, euro 843,00 per spese, oltre rimborso forfetario,
IVA e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito;
• Manda gli atti alla Procura della Corte dei Conti per la valutazioni di competenza.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 16.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo