Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 25.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 169/2024
Tra
con sede in alla Piazza Cavour n.42, P. IVA Parte_1 Pt_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annantonia Romano Parte_2
(C.F. in Quarto (NA), al Corso Italia n.5 C.F._1
OPPONENTE
(C.F.: ), nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2 Pt_1
ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Nerino Allocati (C.F.:
) e (C.F.: , con i quali elett.te CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4 domicilia in alla via R. Gomez D'Ayala n° 6 Pt_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.24, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1462/2023 emesso in data 04/12/23 in favore della parte opposta da questo Tribunale sez. Lavoro, per € 529,57, oltre interessi e spese della procedura.
L'opponente deduceva:
ingiuntivo avente n. 1462/2023 RG n. 19864/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro in data 04/12/23, con cui veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 529,57 (cinquecentoventinove,57) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione al saldo per le spettanze ed Euro 473,00 ( quattrocentosettantatre,00) per onorari, oltre euro
71,00 (settantuno) per spese legali;
2) che l'opposto assumeva di essere dipendente della a far data dal Parte_1
01/03/2015 con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato e di essere adibito mansioni di operaio qualificato pulitore con inquadramento nel III livello di cui al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi;
3) che, come asserito dall'opposto, la pretesa creditoria vantata nei confronti della
[...] troverebbe fondamento nel mancato pagamento, da parte di quest'ultima, Parte_1
di alcune ore lavorative per gli anni dal 2016 al 2021 e che il numero di ore lavorative/da retribuire per ciascun mese di lavoro non coincideva mai con la cifra fissa di 173 ore di retribuzione erogate dalla;
Parte_1
4) che il Sig. sosteneva che, nei mesi in cui le ore da retribuire risultano CP_1 superiori a 173, accadeva quanto segue: nella busta paga del mese di maggio dell'anno
2018, ad esempio, sono riportate 184 ore da retribuire con le seguenti causali: - retribuzione ordinaria 158,00 ore - permessi ex festività 1,00 ore - visita medica aziendale 1,00 ore - festività infrasettimanale 6,67 ore - ferie godute 13,33 ore e che in tale mese, per allineare la retribuzione “realmente spettante” a quella dovuta per 173 ore, la società convenuta valorizza la voce “Conguaglio ore” a debito nella misura di 7ore
(180 - 173), annotando il relativo controvalore economico nella colonna delle trattenute.
Viceversa, nei mesi in cui le ore da retribuire sono inferiori a 173, l'operazione viene svolta nella maniera inversa, portando la differenza oraria a credito anziché a debito. Nel mese di settembre 2018, ad esempio, in busta paga sono riportate 166,68 ore da retribuire con le seguenti causali: - retribuzione ordinaria 106,67 ore - permessi ex festività 10,00 ore - permessi R.O.L. 36,67 ore - festività infrasettimanale 6,67 ore - ferie godute 6,67 ore. In tal caso, la voce “Conguaglio ore” ragguagliata a 6,32 ore (173 – 166,68) ed il relativo controvalore economico è annotato a favore del ricorrente nella colonna delle competenze;
5) che, sempre a dire dell'opposto, tale sistema di calcolo comportava una differenza oraria per la quale il dipendente non riceveva alcuna retribuzione, ma senza specificare a che titolo il lavoratore presterebbe la sua attività in più;
6) che, a sostegno di tale assunto, affermava altresì che “per un uso della CP_1 datrice di lavoro, invalso fino all'anno 2015” la voce “conguaglio ore” era presente nella busta paga di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione;
dall'anno 2016 in poi, tuttavia, la ha inopinatamente ed immotivatamente cessato di Parte_1
operare il conguaglio su base annuale, con la conseguenza che essa non ha più correttamente adempiuto alla propria obbligazione retributiva;
7) che il Sig. richiedeva il riconoscimento delle prestazioni lavorative CP_1 asseritamente svolte oltre l'ordinario orario di lavoro e non retribuite, tali risultanti all'esito di una operazione algebrica e difatti le somme indicate nel prospetto non sono altro che la trasposizione della busta paga nel ricorso, senza alcun riferimento al
Contratto Collettivo applicato e senza alcun riferimento al criterio adottato;
8) che il Sig. errava sia laddove richiamava una normativa contrattuale CP_1
inconferente ed inapplicabile alla fattispecie e sia allorquando erroneamente interpretava gli statini paga (documentazione sulla quale esclusivamente fondava il proprio ricorso) e che non provava il suo diritto e, in ogni caso, non vi era titolo che giustificasse un importo per le differenze reclamate.
In diritto, deduceva che alla in ragione della propria natura di Parte_1
società in house providing, era preclusa ogni possibilità di attribuzioni patrimoniali ed economiche che non fossero previste dalla normativa legislativa e contrattuale collettiva applicata, con la conseguenza che la mancata corresponsione, a partire dal gennaio 2016, della cd. Voce “conguaglio ore” è uno dei tanti correttivi radicalmente ed espressamente ispirati alle istanze giurisdizionali e normative che mirano in termini di spending review e contenimento dei costi della retribuzione, a garantire un corretto uso dello strumento contrattuale in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità; che la società operava nel pieno rispetto dell'obbligo retributivo previsto dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento agli artt. 18 e 19 del CCNL;
che non risultava in alcun modo violato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione.
Concludeva: “accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto 1462/2023 – R.G. 19864/2023 emesso dal Tribunale del Lavoro di Napoli in data 4 dicembre 2023, G.L. Dott.ssa Maria Gaia Majorano di cui si chiede la revoca, in quanto emesso in assenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. e comunque perché la domanda azionata è infondata, per l'effetto, riconoscendo come non dovuto l'importo ingiunto;
- in via del tutto gradata: Voglia il
Tribunale provvedere anche a mente di quanto previsto dall'art.19 del CCNL di settore in combinato con l'art. 36 Cost, fornendo l'interpretazione autentica con ogni conseguente applicazione anche a mente di quanto previsto dall'art. 420 bis c.p.c.; - in ogni caso condannare il lavoratore al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa. Si offrono in comunicazione alla Cancelleria i seguenti atti e documenti”
Si costituiva parte opposta, per la conferma del Decreto Ingiuntivo n. 1462/2023, deducendo la fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda monitoria, altresì allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: “1) rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare l'opponente alla refusione di spese e competenze del presente giudizio di Parte_1
opposizione, oltre r.s.g. 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
All'udienza del 25.2.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le ragioni di seguito specificate già espresse in precedente decisione di questo giudice (sent. n.7087/2024).
rivendicava la retribuzione, commisurata alla effettiva quantità Controparte_1
della prestazione lavorativa, per le ore lavorate in più e non retribuite, la cui prova risiederebbe nelle stesse buste paga elaborate dal datore di lavoro. In particolare, secondo la sua prospettazione, dall'esame delle buste paga mensili emergerebbe che nell'ipotesi in cui le ore lavorate nel mese siano state inferiori a quelle retribuite su base fissa, pari a
173 ore mensili, il “minus” orario viene indicato nel valore economico a debito nella colonna “competenze”; nell'ipotesi contraria, in cui, cioè, le ore effettivamente lavorate siano state superiori al monte complessivo di 173 ore mensili, il surplus orario viene calcolato a credito per il lavoratore e indicato nella colonna “trattenute”. Pertanto, nella busta paga di gennaio di ciascun anno, la società opera il “conguaglio ore” tra il surplus ed il minus orario dell'intero anno precedente: l'esito di tale conguaglio per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ha determinato un credito in suo favore di alcune ore che, di conseguenza, non risultano retribuite.
La difesa della evidenzia che la paga viene calcolata con il sistema Parte_1 della mensilizzazione. Si legge, infatti, nel ricorso in opposizione che: “l'art. 19 del citato contratto, intitolato “determinazione del trattamento economico”, dispone che “La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali (…)” e che: “Non sfuggirà all'operatore del diritto, essendo l'operazione di carattere puramente matematico, che la base di partenza del calcolo è costituita da una data paga oraria ottenuta dalla retribuzione globale
/tabellare mensile rapportata al divisore orario prevista dal contratto collettivo, conteggiando tutte leore ordinarie e straordinarie, le assenze, gli eventi, ecc. come competenza o come detrazione. Così proseguendo, e premettendo che su ogni cedolino paga è analiticamente indicata anche la voce “conguaglio ore mese”, se aggiungiamo tale voce alle ore ordinarie e a tutte le altre voci retributive (permessi, ferie, festività, etc.) otteniamo il numero di ore (173) che rappresenta il divisore mensile necessario per determinare la retribuzione giornaliera oraria che lo stesso contratto prevede di erogare al dipendente, tenendo conto del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nel corso del mese”. (cfr. art.19 CCNL di settore) . Per facilitare la comprensione partiamo dal dato inconfutabile che il lavoratore non deve prestare 173 ore di lavoro bensì 40 ore settimanali e che il numero 173 è SOLO IL DIVISORE che dovremmo sempre trovarci alla conclusione dell'anno solare. Il calcolo matematico dunque deve tenere conto che la ricorrente impiegata full time presta 40 ore di lavoro settimanali pari a 2080 ore annuali
(8 giorni x 5 giorni alla settimana x 52 settimane). Come ben ha specificato controparte il cedolino paga elenca sulla parte destra, alla colonna 8, il numero di ore lavorate da
Dunque, prendendo ad esempio l'anno 2017, analizzando dal mese di CP_1
gennaio al mese di dicembre le ore lavorate dalla ricorrente risulta che ella ha prestato
2080 ore annuali in qualche mese le ore sono state meno in altre più a secondo della settimana essendo la paga mensilizzata ad ore , ma mai eccedenti il monte ore di 2080 …
Volendo applicare la cosidetta prova del nove o test di controllo eseguiamo (totale ore annue diviso 12 mesi) 2080:12=173, 3333 divisore applicato e proprio per ripropozionare la periodicità del numero va inserita in senso figurativo la voce conguaglio ore che è relativa al DIVISORE E NON AL TEMPO LAVORATO.
Inconfutabile dunque, applicando tale ragionamento esclusivamente matematico a tutti gli anni reclamati, che il signor non ha mai prestato la sua attività Controparte_1 professionale oltre le 40 ore come da paga mensilizzata ad ore”.
Questa prospettiva è smentita per tabulas proprio dalle buste paga che sono agli atti.
Preliminarmente, appare opportuno fare una precisazione in merito al metodo di calcolo della retribuzione, la quale va distinta se calcolata in base al sistema mensilizzato oppure al sistema orario. Nel primo caso, lo stipendio ha come unità di misura il mese intero e la retribuzione è sempre uguale, indipendentemente dai giorni e dalle ore lavorabili di ciascun mese: pertanto, le giornate di permessi, ferie e festività fruite vengono riportate in busta paga soltanto per distinguere quelle godute (da quelle residue) ed il loro valore è meramente figurativo, perché la corrispondente paga è già inclusa nel valore della retribuzione mensile fissa. Al contrario, vengono indicate separatamente le ore di lavoro straordinario, festivo o notturno, per operare le corrispondenti maggiorazioni. Per le sole giornate o ore di assenza non giustificate, poi, viene operata una corrispondente decurtazione della retribuzione. Nel sistema retributivo a ore, le ore di lavoro o di assenza retribuita (ferie permessi, ecc.), vengono moltiplicate per il valore orario della retribuzione, che si ottiene dividendo la retribuzione c.d. “tabellare” prevista dal ccnl per il c.d. “divisore” orario previsto dal contratto collettivo medesimo. La retribuzione mensile varia, pertanto, in funzione delle ore e dei giorni lavorabili secondo il calendario di ciascun mese (cfr. comma 2 dell'art. 19 del ccnl).
Ciò posto, nella fattispecie che occupa si evince dalla piana lettura delle buste paga in atti che il calcolo retributivo è realizzato su base oraria, non su base mensile;
inoltre, il conguaglio delle ore non lavorate indicate come “trattenute” non è figurativo, come sostiene la società, ma effettivo. Si tratta di un conguaglio improprio.
Dunque, il diritto del lavoratore al pagamento di quello che viene definito “conguaglio ore”, nasce da un erronea impostazione contabile delle buste paga, in cui, dopo aver scelto di fatto il sistema della paga oraria, rapportando la retribuzione alle ore effettive lavorabili (del calendario di ogni mese), il datore di lavoro opera un conguaglio non previsto o improprio, sottraendo o aggiungendo ogni mese un importo pari alla differenza tra le 173 ore considerate impropriamente come fisse mensili e le minori o maggiori ore lavorate o di assenza retribuita.
Operando, come evidenziato, conguagli impropri, di mese in mese, l'azienda non ha riportato in modo corretto a fine anno tutte le ore effettivamente da retribuire in base al calendario dell'intero periodo oggetto di causa.
Come evidenziato dall'opposto, ciò risulta confermato, dallo stesso opponente, il quale, prendendo ad esempio l'anno 2017, effettua un calcolo in cui è evidente l'eccedenza delle ore lavorate rispetto a quelle retribuite. Sul punto si richiama quanto affermato dall'opposto: “Ancora, ad ulteriore e definitiva conferma dell'infondatezza dell'avversa opposizione, è lo stesso esempio contabile - relativo all'anno 2017 - illustrato da controparte alle pagg. 8 e 9 del proprio ricorso a legittimare la pretesa azionata in via monitoria. La società opponente, innanzitutto, quantifica in 2080 le ore lavorative dell'anno, considerando 40 ore settimanali moltiplicate per 52 settimane in un anno.
Tale cifra è la stessa che si ottiene moltiplicando il numero di giorni lavorativi (così come riportati nella parte laterale destra di ciascun cedolino paga) per otto ore al giorno. Da tale premessa assume che, dividendo il monte ore 2080 così ottenuto per 12 mesi in un anno, il risultato corrisponderebbe a 173 ore mensili da retribuire, esattamente come disposto dalla società con lo strumento del “conguaglio ore mese”. Il problema, tuttavia, è che, nell'effettuare tale operazione contabile, la Parte_1
del tutto arbitrariamente ed immotivatamente, tronca i decimali risultanti dalla
[...]
divisione e riporta nel conteggio il solo numero intero 173. In tal modo, tagliando lo
0,33 (periodico) di ore per ciascun mese, accumula uno scarto totale per l'anno 2017 pari a 4 ore (0,33 x 12), vale a dire l'esatto numero di ore non retribuite richieste con il ricorso ex art. 633 c.p.c. per il medesimo anno. Alle medesime conclusioni si giunge anche utilizzando il procedimento inverso, vale a dire moltiplicando 173 ore retribuite mensili per 12 mesi, che restituisce un totale di 2076 ore retribuite nell'anno 2017 rispetto alle 2080 che la stessa ammette essere dovute per il Parte_1
medesimo anno. Anche in tal caso, quindi, risulta confermata la differenza di 4 ore di retribuzione richiesta con la procedura monitoria”.
Prive di pregio appaiono, poi, le ulteriori deduzioni di parte opponente a giustificazione dell'insussistenza del diritto di parte opposta. Circa la dedotta natura di società in house della deve essere evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato Parte_1
tra le parti ha assunto natura privatistica e non di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ancorché privatizzato, come reso evidente dall'applicazione del CCNL di chiara matrice privatistica.
Va, in proposito, evidenziato che l'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica, ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello, come avviene appunto per le società per azioni, non risultando in espressa contraddizione vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche.
Di recente, del resto, anche la Corte Costituzionale ha negato che lo scopo perseguito dalle società commerciali affidatarie di servizi pubblici, scopo capace di configurare questi soggetti sul piano economico – funzionale, come longa manus degli enti pubblici, possa portare ad una identificazione dei regimi di assunzione e di trattamento dei lavoratori dipendenti (Corte Cost. 23 luglio 2013 n. 227). Il compenso retributivo in esame risulta, inoltre, collegato sinallagmaticamente all'esecuzione della prestazione lavorativa e, pertanto, deve ritenersi irrilevante la deduzione di parte opponente circa la mancata violazione del principio di adeguatezza di cui all'art. 36 Cost.
Ritenuto, in definitiva, che dalle buste paga oggetto di controversia, risulti un credito in favore di per le ore di lavoro oltre il monte di 173 mensili, al netto Controparte_1 del conguaglio con le ore in meno lavorate nell'arco dell'anno, l'opposizione deve essere rigettata.
Si evidenzia che i conteggi appaiono eseguiti correttamente, nonché adeguatamente motivati ed il totale del dovuto per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 è di
€529,57 di cui euro 125,41 per l'anno 2016, 28,95 per l'anno 2017, euro 80,35 per l'anno
2018, euro 80,63 per l'anno 2019, euro 130,84 per l'anno 2020, euro 83,38 per l'anno
2021 (cfr. buste paga in atti).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione; - condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 900,00oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 25.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca