Articolo 33 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
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Versione
10 marzo 1987
Art. 33. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 123.300 milioni per l'anno 1986, 145.300 milioni per l'anno 1987, 121.000 milioni per l'anno 1988 e 114.000 milioni per l'anno 1989, si provvede: a) per l'anno 1986 quanto a lire 120 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 3 miliardi e 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"; b) per l'anno 1987, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento "Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Universita'"; quanto a lire 8 miliardi mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo utilizzando l'accantonamento "Fondo speciale per l'immigrazione"; quanto a lire 3 miliardi e 700 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero affari esteri"; quanto a lire 83 miliardi e 600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parte della quota 1987 dello specifico accantonamento; c) per l'anno 1988 quanto a lire 73,4 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando la quota residua per il 1987 dello specifico accantonamento, quanto a lire 47,6 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando parte della quota per il 1988 dello specifico accantonamento; d) per l'anno 1989 quanto a lire 74,4 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando la quota residua per il 1988 dello specifico accantonamento e quanto a lire 51 miliardi con riduzione del medesimo capitolo utilizzando la quota 1989 dello specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987