TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, in persona del Parte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
- Ricorrente – contro
CP_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Anna Bianco e Carmela Bianco
- Convenuto -
OGGETTO: “giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidita' ex art. 1 L. 222/84.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
3.10.2024, l' ha adito il Giudice del Lavoro di Taranto al fine di sentir Pt_1 dichiarare l'insussistenza in capo alla parte convenuta dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione indicata in oggetto, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, contestava la consulenza tecnica sotto un unico profilo costituito dall'omessa indicazione di qualsiasi elemento di anamnesi lavorativa tale da giustificare il giudizio espresso in termini di incapacità lavorativa attitudinale.
1
Parte convenuta, costituitosi, resisteva alla domanda.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ebbene, come rilevato, parte ricorrente contesta la c.t.u. sotto l'unico profilo rappresentato dall'omessa indicazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ciò impedendo – a parere dell' - la valutazione del c.t.u. in termini di Pt_1
“riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della L.222/84.”
L'assunto non può essere condiviso.
Invero, deve osservarsi che l'attività lavorativa del (operaio, manutentore) è Pt_2 stata indicata nell'elaborato peritale. Pertanto, il c.t.u. ha correttamente valutato l'incidenza delle patologie sulle occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite (della presente fase e di quella sommaria) – nonché quelle di C.T.U. liquidate in separato decreto - seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso e dichiara sussistente nel convenuto il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa;
2. condanna l' alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida in Pt_1 complessivi €2.100,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte convenuta, dichiaratisi anticipatari.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato Pt_1 decreto.
Taranto, 2 luglio 2025.
2
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia Viesti)
3