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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1026/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1026/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il 26.71983, con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Silvia Ferrari
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giacomo Briata
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.5.2025.
Condizioni congiunte: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: - Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi ed;
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
1 Comune di Acqui Terme (AL) di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 10, parte I, anno 2015). Disporre altresì quanto segue:
1. il figlio minore rimarrà affidato in Per_1
via condivisa ad entrambi i genitori che di comune accordo assumeranno tutte le decisioni inerenti la crescita, l'educazione, l'istruzione e la cura del figlio minore con particolare attenzione alla sua serenità, ai suoi desiderata ed alle sue aspirazioni;
2. il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
un assegno mensile, quale contributo al mantenimento del figlio minore , CP_1 Per_1
dell'importo di euro 700,00, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su
Banca Sella S.p.A. e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3. allo stato, il sig. provvederà al rimborso nella misura del 100% delle spese Parte_1
straordinarie che eventualmente la sig.ra sosterrà in esclusivo favore del figlio minore, CP_1 sulla natura e specificazione delle quali si richiama espressamente l'art. 11 del Protocollo
Tribunale Alessandria in data 20-07-2016, al quale entrambi i coniugi dovranno attenersi;
non appena la sig.ra avrà reperito attività lavorativa e comunque dal 01-01-2029, il CP_1
rimborso verrà ridotto in proporzione alle capacità reddituali dei coniugi;
4. il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 300,00, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su Banca Sella
S.p.A. e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e ciò sino al giorno 31.12.28, quando verrà comunque ridotto, anche in proporzione alla capacità reddituale della medesima la quale si impegna a reperire una attività lavorativa entro la data indicata;
5. il sig. provvederà inoltre a rimettere nella disponibilità della sig.ra sempre e Parte_1 CP_1
comunque sino alla data del 31-12-2028, la somma mensile di 300,00 quale contributo alle spese relative alle utenze domestiche;
6. la casa coniugale – di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
sebbene acquistata con il preponderante contributo del sig. - sita in Ovada (AL), Vico Parte_1
Dazio 13, rimane assegnata in uso esclusivo alla moglie, che vi abiterà con il figlio minore
. Il sig. ha già provveduto al prelievo ed asporto dei suoi effetti personali, ad Per_1 Parte_1
eccezione dei capi di abbigliamento, che verranno prelevati entro mesi due dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ancora sussistenti tra i coniugi, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra l'importo di € 10.000,00 Parte_1 CP_1
(diecimila//00) sul seguente c/c Iban: [...] su Banca Sella S.p.A. nonché ad aprire un libretto postale e/o bancario con vincolo pupillare in favore del figlio minore sul quale verrà versata la somma di € 9.000,00 (novemila//00);
8. il sig. Per_1 Parte_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi la settimana (indicativamente Per_1
2 il martedì e/o giovedì, suscettibili di cambiamento in relazione alle trasferte lavorative del sig.
e/o di impegni scolastici del bambino) dalle 16.30 alle 19.30; entrambi i coniugi Parte_1 concordano sin n d'ora che il sig. potrà portare con sé , senza la presenza Parte_1 Per_1
della sig.ra durante il predetto orario;
potrà inoltre trascorrere con il papà, a CP_1 Per_1
settimane alterne, la giornata del sabato e/o della domenica, dalle ore 10 alle ore 19.30 e ciò sino a quando non manifesterà la volontà di pernottare presso il genitore, nella sua abitazione in Acqui
Terme, via Schiappadoglie, dove il sig. ha già provveduto ad allestire una cameretta ad Parte_1
uso esclusivo del figlio. Qualora durante il pernottamento esprimesse il desiderio di Per_1 tornare dalla mamma, sarà cura del padre riaccompagnarlo nell'immediato a casa. Per_1
trascorrerà poi le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore (da Natale a fine anno con un genitore/dal I gennaio all'Epifania con l'altro – Pasqua con un genitore/Lunedì di
Pasqua con l'altro). Durante le vacanze estive il sig. potrà trascorrere con il figlio Parte_1
minore un periodo di due settimane, anche non consecutive, senza la presenza della sig.ra
9. con il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni del presente ricorso, entrambi CP_1
i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio. 10. Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 7.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
3 5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Acqui Terme, il 20.6.2015;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: - Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi ed Parte_1 [...]
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acqui Terme CP_1
(AL) di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 10, parte I, anno 2015).
Disporre altresì quanto segue:
1. il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa Per_1
ad entrambi i genitori che di comune accordo assumeranno tutte le decisioni inerenti la crescita, l'educazione, l'istruzione e la cura del figlio minore con particolare attenzione alla sua serenità, ai suoi desiderata ed alle sue aspirazioni;
2. il sig. corrisponderà Parte_1
alla sig.ra un assegno mensile, quale contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
, dell'importo di euro 700,00, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a Per_1
decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban:
[...] su Banca Sella S.p.A. e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3. allo stato, il sig. provvederà al Parte_1
rimborso nella misura del 100% delle spese straordinarie che eventualmente la sig.ra sosterrà in esclusivo favore del figlio minore, sulla natura e specificazione delle CP_1 quali si richiama espressamente l'art. 11 del Protocollo Tribunale Alessandria in data 20-07-
2016, al quale entrambi i coniugi dovranno attenersi;
non appena la sig.ra avrà CP_1
reperito attività lavorativa e comunque dal 01-01-2029, il rimborso verrà ridotto in proporzione alle capacità reddituali dei coniugi;
4. il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 300,00, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su Banca Sella S.p.A. e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e ciò sino al giorno
31.12.28, quando verrà comunque ridotto, anche in proporzione alla capacità reddituale della medesima la quale si impegna a reperire una attività lavorativa entro la data indicata;
4 5. il sig. provvederà inoltre a rimettere nella disponibilità della sig.ra Parte_1 CP_1
sempre e comunque sino alla data del 31-12-2028, la somma mensile di 300,00 quale contributo alle spese relative alle utenze domestiche;
6. la casa coniugale – di proprietà esclusiva della sig.ra sebbene acquistata con il preponderante contributo del sig. CP_1
- sita in Ovada (AL), Vico Dazio 13, rimane assegnata in uso esclusivo alla Parte_1
moglie, che vi abiterà con il figlio minore . Il sig. ha già provveduto al Per_1 Parte_1
prelievo ed asporto dei suoi effetti personali, ad eccezione dei capi di abbigliamento, che verranno prelevati entro mesi due dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ancora sussistenti tra i coniugi, il sig. si Parte_1 impegna a rimborsare alla sig.ra l'importo di € 10.000,00 (diecimila//00) sul CP_1
seguente c/c Iban: [...] su Banca Sella S.p.A. nonché ad aprire un libretto postale e/o bancario con vincolo pupillare in favore del figlio minore sul Per_1 quale verrà versata la somma di € 9.000,00 (novemila//00);
8. il sig. potrà vedere Parte_1
e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi la settimana (indicativamente il Per_1
martedì e/o giovedì, suscettibili di cambiamento in relazione alle trasferte lavorative del sig.
e/o di impegni scolastici del bambino) dalle 16.30 alle 19.30; entrambi i coniugi Parte_1 concordano sin n d'ora che il sig. potrà portare con sé , senza la Parte_1 Per_1
presenza della sig.ra durante il predetto orario;
potrà inoltre CP_1 Per_1
trascorrere con il papà, a settimane alterne, la giornata del sabato e/o della domenica, dalle ore 10 alle ore 19.30 e ciò sino a quando non manifesterà la volontà di pernottare presso il genitore, nella sua abitazione in Acqui Terme, via Schiappadoglie, dove il sig. ha Parte_1
già provveduto ad allestire una cameretta ad uso esclusivo del figlio. Qualora durante il pernottamento esprimesse il desiderio di tornare dalla mamma, sarà cura del Per_1 padre riaccompagnarlo nell'immediato a casa. trascorrerà poi le festività natalizie Per_1
e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore (da Natale a fine anno con un genitore/dal I gennaio all'Epifania con l'altro – Pasqua con un genitore/Lunedì di Pasqua con l'altro).
Durante le vacanze estive il sig. potrà trascorrere con il figlio minore un periodo Parte_1
di due settimane, anche non consecutive, senza la presenza della sig.ra 9. con il CP_1
puntuale ed esatto adempimento delle condizioni del presente ricorso, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio. 10. Spese legali compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1026/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il 26.71983, con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Silvia Ferrari
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giacomo Briata
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.5.2025.
Condizioni congiunte: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: - Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi ed;
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
1 Comune di Acqui Terme (AL) di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 10, parte I, anno 2015). Disporre altresì quanto segue:
1. il figlio minore rimarrà affidato in Per_1
via condivisa ad entrambi i genitori che di comune accordo assumeranno tutte le decisioni inerenti la crescita, l'educazione, l'istruzione e la cura del figlio minore con particolare attenzione alla sua serenità, ai suoi desiderata ed alle sue aspirazioni;
2. il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
un assegno mensile, quale contributo al mantenimento del figlio minore , CP_1 Per_1
dell'importo di euro 700,00, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su
Banca Sella S.p.A. e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3. allo stato, il sig. provvederà al rimborso nella misura del 100% delle spese Parte_1
straordinarie che eventualmente la sig.ra sosterrà in esclusivo favore del figlio minore, CP_1 sulla natura e specificazione delle quali si richiama espressamente l'art. 11 del Protocollo
Tribunale Alessandria in data 20-07-2016, al quale entrambi i coniugi dovranno attenersi;
non appena la sig.ra avrà reperito attività lavorativa e comunque dal 01-01-2029, il CP_1
rimborso verrà ridotto in proporzione alle capacità reddituali dei coniugi;
4. il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 300,00, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su Banca Sella
S.p.A. e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e ciò sino al giorno 31.12.28, quando verrà comunque ridotto, anche in proporzione alla capacità reddituale della medesima la quale si impegna a reperire una attività lavorativa entro la data indicata;
5. il sig. provvederà inoltre a rimettere nella disponibilità della sig.ra sempre e Parte_1 CP_1
comunque sino alla data del 31-12-2028, la somma mensile di 300,00 quale contributo alle spese relative alle utenze domestiche;
6. la casa coniugale – di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
sebbene acquistata con il preponderante contributo del sig. - sita in Ovada (AL), Vico Parte_1
Dazio 13, rimane assegnata in uso esclusivo alla moglie, che vi abiterà con il figlio minore
. Il sig. ha già provveduto al prelievo ed asporto dei suoi effetti personali, ad Per_1 Parte_1
eccezione dei capi di abbigliamento, che verranno prelevati entro mesi due dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ancora sussistenti tra i coniugi, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra l'importo di € 10.000,00 Parte_1 CP_1
(diecimila//00) sul seguente c/c Iban: [...] su Banca Sella S.p.A. nonché ad aprire un libretto postale e/o bancario con vincolo pupillare in favore del figlio minore sul quale verrà versata la somma di € 9.000,00 (novemila//00);
8. il sig. Per_1 Parte_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi la settimana (indicativamente Per_1
2 il martedì e/o giovedì, suscettibili di cambiamento in relazione alle trasferte lavorative del sig.
e/o di impegni scolastici del bambino) dalle 16.30 alle 19.30; entrambi i coniugi Parte_1 concordano sin n d'ora che il sig. potrà portare con sé , senza la presenza Parte_1 Per_1
della sig.ra durante il predetto orario;
potrà inoltre trascorrere con il papà, a CP_1 Per_1
settimane alterne, la giornata del sabato e/o della domenica, dalle ore 10 alle ore 19.30 e ciò sino a quando non manifesterà la volontà di pernottare presso il genitore, nella sua abitazione in Acqui
Terme, via Schiappadoglie, dove il sig. ha già provveduto ad allestire una cameretta ad Parte_1
uso esclusivo del figlio. Qualora durante il pernottamento esprimesse il desiderio di Per_1 tornare dalla mamma, sarà cura del padre riaccompagnarlo nell'immediato a casa. Per_1
trascorrerà poi le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore (da Natale a fine anno con un genitore/dal I gennaio all'Epifania con l'altro – Pasqua con un genitore/Lunedì di
Pasqua con l'altro). Durante le vacanze estive il sig. potrà trascorrere con il figlio Parte_1
minore un periodo di due settimane, anche non consecutive, senza la presenza della sig.ra
9. con il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni del presente ricorso, entrambi CP_1
i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio. 10. Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 7.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
3 5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Acqui Terme, il 20.6.2015;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: - Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi ed Parte_1 [...]
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acqui Terme CP_1
(AL) di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 10, parte I, anno 2015).
Disporre altresì quanto segue:
1. il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa Per_1
ad entrambi i genitori che di comune accordo assumeranno tutte le decisioni inerenti la crescita, l'educazione, l'istruzione e la cura del figlio minore con particolare attenzione alla sua serenità, ai suoi desiderata ed alle sue aspirazioni;
2. il sig. corrisponderà Parte_1
alla sig.ra un assegno mensile, quale contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
, dell'importo di euro 700,00, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a Per_1
decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban:
[...] su Banca Sella S.p.A. e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3. allo stato, il sig. provvederà al Parte_1
rimborso nella misura del 100% delle spese straordinarie che eventualmente la sig.ra sosterrà in esclusivo favore del figlio minore, sulla natura e specificazione delle CP_1 quali si richiama espressamente l'art. 11 del Protocollo Tribunale Alessandria in data 20-07-
2016, al quale entrambi i coniugi dovranno attenersi;
non appena la sig.ra avrà CP_1
reperito attività lavorativa e comunque dal 01-01-2029, il rimborso verrà ridotto in proporzione alle capacità reddituali dei coniugi;
4. il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 300,00, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su Banca Sella S.p.A. e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e ciò sino al giorno
31.12.28, quando verrà comunque ridotto, anche in proporzione alla capacità reddituale della medesima la quale si impegna a reperire una attività lavorativa entro la data indicata;
4 5. il sig. provvederà inoltre a rimettere nella disponibilità della sig.ra Parte_1 CP_1
sempre e comunque sino alla data del 31-12-2028, la somma mensile di 300,00 quale contributo alle spese relative alle utenze domestiche;
6. la casa coniugale – di proprietà esclusiva della sig.ra sebbene acquistata con il preponderante contributo del sig. CP_1
- sita in Ovada (AL), Vico Dazio 13, rimane assegnata in uso esclusivo alla Parte_1
moglie, che vi abiterà con il figlio minore . Il sig. ha già provveduto al Per_1 Parte_1
prelievo ed asporto dei suoi effetti personali, ad eccezione dei capi di abbigliamento, che verranno prelevati entro mesi due dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ancora sussistenti tra i coniugi, il sig. si Parte_1 impegna a rimborsare alla sig.ra l'importo di € 10.000,00 (diecimila//00) sul CP_1
seguente c/c Iban: [...] su Banca Sella S.p.A. nonché ad aprire un libretto postale e/o bancario con vincolo pupillare in favore del figlio minore sul Per_1 quale verrà versata la somma di € 9.000,00 (novemila//00);
8. il sig. potrà vedere Parte_1
e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi la settimana (indicativamente il Per_1
martedì e/o giovedì, suscettibili di cambiamento in relazione alle trasferte lavorative del sig.
e/o di impegni scolastici del bambino) dalle 16.30 alle 19.30; entrambi i coniugi Parte_1 concordano sin n d'ora che il sig. potrà portare con sé , senza la Parte_1 Per_1
presenza della sig.ra durante il predetto orario;
potrà inoltre CP_1 Per_1
trascorrere con il papà, a settimane alterne, la giornata del sabato e/o della domenica, dalle ore 10 alle ore 19.30 e ciò sino a quando non manifesterà la volontà di pernottare presso il genitore, nella sua abitazione in Acqui Terme, via Schiappadoglie, dove il sig. ha Parte_1
già provveduto ad allestire una cameretta ad uso esclusivo del figlio. Qualora durante il pernottamento esprimesse il desiderio di tornare dalla mamma, sarà cura del Per_1 padre riaccompagnarlo nell'immediato a casa. trascorrerà poi le festività natalizie Per_1
e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore (da Natale a fine anno con un genitore/dal I gennaio all'Epifania con l'altro – Pasqua con un genitore/Lunedì di Pasqua con l'altro).
Durante le vacanze estive il sig. potrà trascorrere con il figlio minore un periodo Parte_1
di due settimane, anche non consecutive, senza la presenza della sig.ra 9. con il CP_1
puntuale ed esatto adempimento delle condizioni del presente ricorso, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio. 10. Spese legali compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)