Decreto cautelare 20 agosto 2018
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00286/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01808/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA RI D'MB, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9, (in precedenza rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scalcione);
contro
Comune di Leverano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Matino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Templari,10/A;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Parrocchia di Leverano, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. 18886 del 21.11.2016 a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia del Comune di Leverano, con il quale si è espresso definitivo diniego sull'istanza ex art. 36, dpr 380/2001, presentata dalla ricorrente in data 25.7.2016, prot. 12020;
ove occorra, del silenzio serbato dal Comune di Leverano sull'istanza ex art. 36, dpr 380/2001 presentata dalla ricorrente in data 25.7.2016, prot. 12020;
in via presupposta, del provvedimento prot. 14122 del 9.9.2016, recante preavviso di diniego sulla medesima istanza di cui sopra, nonché dell'allegato parere istruttorio del 9.9.2016;
ove occorra, degli artt. 36 e 37 delle NTA del vigente PRG del Comune di Leverano, nella parte in cui non consentano interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, dpr 380/2001;
di ogni altro atto o provvedimento rispetto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla sig.ra MA RI D'MB in data 5 gennaio 2018:
- dell'ordinanza n° 106 del 3.10.2017, prot. 15844 del 3.10.2017, notificata alla deducente in data 10.10.2017, a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia del Comune di Leverano, recante in oggetto “Ordinanza e diffida restituzione in pristino ai sensi dell'art. 33, comma 3 e 4 del dpr 380/2001 e ss.mm.ii. per opere edilizie abusive realizzate adiacenti ad immobile vincolato e su immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444”;
- ove occorra, della SCIA presentata dalla Parrocchia SS. Annunziata in data 27.7.2017, prot. 12565, recante lavori relativi al “progetto di ripristino e consolidamento dell'alzato di fondo dell'abside con ricollocazione della tribuna dell'organo in posizione originale”, conosciuta in data 1.12.2017 a seguito di accesso formale alla documentazione amministrativa;
- di ogni altro atto o provvedimento rispetto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'SI RI IA il 3.11.2020:
PER L'ANNULLAMENTO
- dell'ordinanza n. 45 del 10.7.2020, prot. n. 11845 del 10.7.2020 (All. 1), recante in oggetto “Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione n° 24 del 26.5.2016 - art. 33 c. 3 e 4 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 19.10.2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Leverano e di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Leverano, in data 07.03.2016, riceveva la nota prot. n. 3514 con la quale la Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in seno al procedimento volto al rilascio, in favore della Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni – Parrocchia SS. Annunziata, dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. dei lavori di ripristino e consolidamento dell’alzato di fondo dell’abside con ricollocazione della tribuna dell’organo in posizione originale, evidenziava la presenza di una tettoia addossata alla parete esterna dell’abside e chiedeva al Comune di informarla circa lo stato autorizzativo di detta tettoia.
L’Ufficio Tecnico comunale, dunque, a seguito di sopralluogo effettuato presso l’immobile in questione in data 10.03.2016 e di apposite ricerche eseguite consultando la documentazione agli atti del comune, accertava che esso, intestato alla sig.ra D’MB MA RI, risultava censito nel NCEU al fg. 31, p.lla 449 sub 17 e ricadeva in zona A1 “ Centro Storico ”, nello specifico, nella Cat. A 1.3 “ Edifici di interesse storico – artistico architettonico ed ambientale ”, di cui all’art. 37 della N.T.A. del PRG vigente.
L’Ufficio poteva accertare, altresì, che gli ultimi aggiornamenti catastali, risalenti al 12.08.1961 (a nome dell’allora proprietario, De AL VA), non riportavano alcun manufatto addossato all’abside della chiesa, oggetto dell’intervento ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, né vi erano agli atti del comune titoli edilizi relativi a tale opera.
Con ordinanza n. 24 del 26.05.2016, dato atto di tutto quanto testé riportato, il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia del Comune di Leverano, ordinava alla sig.ra D’MB la restituzione in pristino a sua cura e spese entro il termine di 60 giorni.
Con istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 del 25.07.2016, la sig.ra D’MB chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire in sanatoria “ per adeguamento igienico sanitario e installazione di tettoie in legno ” presso l’abitazione sita al primo piano di via Perrone, n. 59, con la qualificazione giuridica di “ interventi di nuova costruzione art. 3, comma 1, lett. e) e accertamento di conformità art. 36 del DPR 380/2001 ” (cfr. provvedimento prot. n. 18886 del 21.11.2016).
L’UTC, istruita la pratica, preavvisava il proprio diniego con provvedimento prot. n. 14122 del 09.09.2016, al quale veniva allegato l’apposito parere istruttorio nel quale l’Ufficio esplicitava le ragioni dell’imminente rigetto, evidenziando la non conformità del manufatto ricadente nel centro storico del paese allo strumento urbanistico vigente, alla luce delle prescrizioni dettate dall’art. 37 delle N.T.A., a mente del quale gli unici interventi consentiti per gli edifici come quello in questione di interesse storico – artistico, architettonico ed ambientale ricompresi nella categoria A1.3, sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ripristino nel rispetto delle norme tecniche dettate dall’art. 36, essendo prescritta per tale tipologia di immobili “ … la conservazione dell’impianto strutturale originario e dei caratteri tipologici, dell’aspetto architettonico, della tipologia costruttiva e dei materiali, in quanto determinano il valore culturale – ambientale di essi ”.
Seguiva il diniego definitivo assunto con provvedimento prot. n. 18886 del 21.11.2016, avverso il quale la sig.ra D’MB proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: I) Violazione di legge. Artt. 37 e 36 NTA del PRG del Comune di Leverano. Artt. 3, 10 e 36 DPR n. 380/2001. Art. 31, L. n. 1150/1942. Eccesso di potere. Erronea presupposizione in diritto. Carenza assoluta di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione; II) Violazione di legge. Art. 33 DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto. Difetto istruttorio. Carenza motivazionale; III) Violazione di legge. Art. 36, DPR n. 380/2001. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Carenza motivazionale. Difetto assoluto di istruttoria.
Successivamente, con ordinanza n. 106 del 3.10.2017, prot. n. 15844 del 3.10.2017, il Comune di Leverano ordinava la restituzione in pristino con la demolizione delle opere abusive così come individuate negli elaborati grafici allegati alla domanda di permesso di costruire in sanatoria al fine di ricostituire l’originario organismo edilizio.
La ricorrente censurava l’anzidetto provvedimento – e, cautelativamente, la SCIA presentata dalla controinteressata Parrocchia – lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I) Violazione di legge art. 36, DPR n. 380/2001 – eccesso di potere – sviamento di potere – carenza assoluta di istruttoria – carenza assoluta di motivazione – perplessità dell’azione amministrativa – violazione del principio di buona fede – violazione dei principi in materia di giusto procedimento; II) Violazione di legge. Art. 33, comma 4, DPR n. 380/2001. Eccesso di potere – sviamento di potere – difetto assoluto di motivazione – carenza istruttoria – perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; III) Violazione di legge – art. 10 DPR n. 380/2001. Eccesso di potere – sviamento di potere.
Quindi, con l’ordinanza n. 45 del 10.07.2020, il Comune di Leverano ha ingiunto alla SI.ra D’MB il pagamento di € 6.900,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis , DPR n. 380/2001, per non aver ottemperato all’ordine di demolizione.
La ricorrente censurava altresì l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità, anche in via derivata, per i seguenti motivi: I) Violazione di legge. Artt. 37 e 36 NTA del PRG del Comune di Leverano. Artt. 3, 10 e 36 DPR n. 380/2001. Art. 31, L. n. 1150/1942. Eccesso di potere. Erronea presupposizione in diritto. Carenza assoluta di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione; II) Violazione di legge. Art. 33 D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto. Difetto istruttorio. Carenza motivazionale; III) Violazione di legge. Art. 36, DPR n. 380/2001. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Carenza motivazionale. Difetto assoluto di istruttoria; IV) Violazione di legge art. 36, DPR n. 380/2001 – eccesso di potere – sviamento di potere – carenza assoluta di istruttoria – carenza assoluta di motivazione – perplessità dell’azione amministrativa – violazione del principio di buona fede – violazione dei principi in materia di giusto procedimento; V) Violazione di legge. Art. 33, comma 4, DPR n. 380/2001. Eccesso di potere – sviamento di potere – difetto assoluto di motivazione – carenza istruttoria – perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; VI) Violazione di legge – art. 10 DPR n. 380/2001. Eccesso di potere – sviamento di potere; VII) Prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981; VIII) Violazione di legge. Artt. 4 e 9 regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali (approvato con delibera di c.c. n. 21 del 4.6.2008). Erronea presupposizione in fatto ed in diritto; IX) Violazione di legge. Art. 1, L. n. 689/1981 – eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre innanzi tutto vagliare la legittimità del diniego di accertamento di conformità oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tale ricorso si appalesa infondato, in quanto nessuno dei motivi indicati è suscettibile di positiva valutazione.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’erronea applicazione da parte dell’UTC delle prescrizioni dettate dagli artt. 36 e 37 delle NTA del PRG vigente e, più in generale, la stessa illegittimità di dette prescrizioni nella parte in cui non includono nel novero degli interventi consentiti per tale categoria di immobili la ristrutturazione edilizia. L’assunto muove dal presupposto che il Comune non abbia qualificato correttamente l’intervento oggetto di sanatoria assimilabile, ad avviso della ricorrente, a una ristrutturazione edilizia, così come prevista e disciplinata dall’art. 3, comma 1, lett. d) del T.U. dell’Edilizia. Secondo la tesi di parte ricorrente, dunque, l’intervento di ristrutturazione edilizia in questione ebbe ad essere realizzato nel 2001, mercé la demolizione e ricostruzione di 3 manufatti preesistenti la cui realizzazione, essendo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 31 della L. n. 1150/1942, non necessitò di alcun provvedimento autorizzativo. L’intervento in questione, pertanto, se correttamente qualificato, avrebbe dovuto essere sanato in quanto conforme alla sola normativa sopravvenuta, “ senza necessità di una doppia conformità ”.
Tuttavia, giova considerare che, come si desume per tabulas dai documenti versati agli atti del giudizio, il manufatto de quo fu realizzato ex novo e sine titulo nel 2001 o, in ogni caso, in epoca successiva al 1961.
Ed invero, dall’indagine istruttoria posta in essere dall’UTC è emerso che di tale manufatto nella planimetria catastale in atti, risalente al 12.08.1961 (ultimo aggiornamento catastale a nome di De AL VA), non vi era traccia, atteso che la planimetria catastale non riporta alcun manufatto addossato all’abside oggetto dell’intervento. Accertava, altresì, che nella documentazione agli atti del Comune non risultavano esserci titoli edilizi relativi all’immobile in oggetto neanche a nome dei precedenti proprietari. Sebbene la valenza probatoria delle mappe catastali non sia assoluta, come affermato dalla giurisprudenza, vero è che costituisce approdo condiviso in giurisprudenza quello per cui le risultanze catastali hanno un valore indiziario e probatorio quando non risultino contraddette da specifiche determinazioni negoziali tra le parti e a cui ricorrere quando manchino altre prove (Cons. Stato, Sez. VI, 11/03/2015, n. 1264; Cons. Stato, Sez. IV, 04/04/2012, n. 1990; Cons. Stato, Sez. V, 29/03/2004, n. 1631; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 18/03/2021, n. 861). Tali non possono considerarsi le dichiarazioni ex DPR n. 445/2000 (Cons. Stato, Sez. IV, 25/05/2018, n. 3143) o le foto senza data certa versate in atti dalla ricorrente.
Pertanto, si deve escludere che il provvedimento di diniego assunto dall’Amministrazione sia illegittimo per carenza assoluta di istruttoria e per difetto assoluto di motivazione.
Né risulta erroneamente applicato l’art. 37 delle NTA del PRG a mente del quale “ Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo ed interventi di ripristino, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) conservazione e/o ripristino delle facciate interne ed esterne, dei tetti e di tutti gli elementi decorativi costituiti da mostre, lesene, marcapiani, doccioni, mensole, balaustre, inferriate, etc..; b) conservazione e/o ripristino dell’impianto strutturale originario, delle volte e delle scale, in quanto costituiscono elementi caratteristici della tipologia edilizia originaria; c) conservazione e/o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate, anche di quelle a livello stradale, che costituiscono accesso agli edifici e dalle botteghe o negozi, in quanto elementi caratterizzanti del disegno architettonico dell’edificio; d) conservazione e/o ripristino di tutti gli elementi architettonici e decorativi isolati, quali colonne angolari, stemmi gentilizi, edicole, fregi, lapidi ed iscrizioni antiche; e) eliminazione delle aggiunte e delle sovrastrutture, che non abbiano interesse storico-documentario e che alterino i caratteri essenziali della morfologia dell’edificio; f) le aree libere o risultanti tali dalle demolizioni delle suddette aggiunte devono essere sistemate a verde, o con basolato tradizionale di pietra calcarea, in caso di cortili, androni e corti, lastricate ”.
Nel caso in questione è incontestato che l’intervento, che sarebbe stato eseguito nel 2001, abbia modificato, quanto meno, la sagoma dell’edificio, come è dato desumere dalla stessa ammissione della ricorrente in base alla quale “ L’intervento del 2001, invero, ha comportato la demolizione dei 3 manufatti esistenti e non comunicanti per addivenire ad una ricostruzione di due vani sviluppanti la medesima volumetria del complesso originario ma articolati su una sagoma variata ”.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 33 del DPR n. 380/2001, rubricato “ Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità ”. La ricorrente espone, in particolare, che nelle ipotesi di attività di ristrutturazione svolta in un contesto urbanistico così peculiare come quello della zona omogenea di tipo A, sia “ inibito al dirigente/ responsabile di servizio ogni provvedimento che nella sostanza conduca ad effetti (anche potenzialmente) ripristinatori senza il previo parere vincolante dell’Autorità deputata alla tutela dei beni culturali ed ambientali ”. Discende da tale affermazione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’illegittimità del provvedimento di diniego perché assunto dall’Amministrazione senza l’acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza.
Il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
L’art. 33, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 non trova applicazione in caso di domanda di accertamento di conformità, dove solo l’Autorità comunale è investita della potestà di pronunciarsi sull’assentibilità dell’intervento, senza necessità del parere soprintendentizio, che, infatti, non è previsto nel procedimento per il rilascio di tale sanatoria.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la presunta violazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001. In particolare, la sig.ra D’MB contesta la mancata valutazione da parte dell’UTC di Leverano della specifica natura “ tecnica dei minuscoli vani oggetto di istanza ” che avrebbe dovuto indurre l’A.C. a considerare non necessaria la preventiva acquisizione di un titolo edilizio.
Si tratta di una censura erronea sotto il profilo fattuale. Sia sufficiente considerare, a tal riguardo, come le dimensioni del manufatto in questione non siano esigue, visto che esso “copre” l’intero prospetto del palazzo su via G. Perrone, corrispondente all’intera terrazza posta al primo piano.
3. Venendo all’esame dei vizi autonomi, oggetto di allegazione con il primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale si contesta la legittimità dell’ordinanza n. 106 del 3.10.2017 (con cui il Comune di Leverano ha ordinato la demolizione delle opere abusive così come individuate negli elaborati grafici allegati alla domanda di permesso di costruire in sanatoria al fine di ricostituire l’originario organismo edilizio), il Collegio osserva quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la scelta della P.A. di perseverare nel proprio intento “demolitorio” del manufatto abusivo, nonostante la presentazione da parte della proprietaria dell’istanza di sanatoria.
Il motivo non può essere condiviso, poiché il Comune è tenuto ad adottare una nuova ordinanza di demolizione, nel caso in cui il procedimento attivato dal privato si concluda con il diniego del permesso di costruire in sanatoria. Ed è quanto avvenuto nel caso in esame.
Parimenti infondate in diritto si appalesano le altre censure articolate dalla ricorrente con i motivi aggiunti circa la presunta illegittimità del provvedimento sanzionatorio assunto dall’Amministrazione in assenza del parere ex art. 33, comma 4, del DPR n. 380/2001.
Infatti, l’omessa acquisizione del predetto parere non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive (Cons. Stato, Sez. VI, 31/05/2021, n. 4165).
Infine, come correttamente argomentato dal Comune di Leverano, si appalesa inammissibile la doglianza mossa da parte ricorrente con il terzo motivo aggiunto con il quale lamenta profili di illegittimità del procedimento inerente l’assentibilità dell’intervento edilizio programmato sull’adiacente immobile parrocchiale.
Invero, è unanime e consolidato l’orientamento giurisprudenziale sulla non impugnabilità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata.
4. Procedendo all’esame dei vizi autonomi denunciati con il secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale con il quale si contesta la legittimità dell’ordinanza n. 45 del 10.7.2020, il Collegio evidenzia quanto segue.
La ricorrente eccepisce, preliminarmente, la prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981.
L’eccezione è priva di fondamento, considerato che, “ Con riguardo al dedotto maturare della prescrizione deve osservarsi in accordo con la giurisprudenza formatasi sul punto che “Ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, L. 24 novembre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero - in mancanza delle stesse - con la effettiva demolizione delle opere abusive; infatti, per la decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma I, cod. pen.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere” (cfr. di recente T.A.R. Lazio, Latina 16 marzo 2018, n. 115)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, 8 novembre 2018, n. 6524, confermata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 5 luglio 2019, n. 4674) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 19/11/2021, n. 1677).
Non può essere condiviso neppure il motivo di ricorso con il quale la ricorrente contesta la violazione degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali. La ricorrente, in particolare, ha dedotto che il Comando di Polizia Locale avrebbe provveduto all’accertamento della violazione, senza alcun preavviso e contraddittorio e senza alcuna forma di contestazione della presunta infrazione, comunicando al Responsabile del Settore Tecnico l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione irrogata. Gli articoli citati appaiono inconferenti e non ne è dimostrata in alcun modo la violazione.
Anche il motivo di ricorso con cui la ricorrente contesta l’applicazione retroattiva della norma sanzionatoria di cui all’art. 31, comma 4 bis , DPR n. 380/2001, come formulato dal d.l. n. 133/2014, è privo di fondamento.
E’ nota la massima che esclude l’applicazione retroattiva di una sanzione ad un comportamento che non era previsto come illecito in base ad una norma in vigore prima della sua commissione. Vi è tuttavia da stabilire con precisione quale sia il comportamento illecito sanzionato dalla disposizione in questione. Orbene, è evidente che l’illecito sanzionato è costituito dalla inottemperanza all’ingiunzione di demolizione adottata in data 03.10.2017. La giurisprudenza ritiene, peraltro, che l’art. 31, comma 4 bis , trovi applicazione anche con riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l’entrata in vigore della L. 11 novembre 2014, n. 164 (che ha introdotto, in sede di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, il citato comma 4 bis all’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001), purché l’inottemperanza all’ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata una volta perfezionatosi il termine di 90 giorni decorrente dall’entrata in vigore della L. 11 novembre 2014, ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014 (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 23/07/2020, n. 3295; T. A. R. Campania, Napoli, Sez. VII, 14/02/2017, n. 897).
Ne consegue che il Comune di Leverano non ha applicato retroattivamente la sanzione in questione.
5. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso introduttivo deve essere respinto, in quanto infondato; il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto, in quanto in parte infondato e in parte inammissibile; il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del Comune di Leverano e della Parrocchia di Leverano interveniente ad opponendum , mentre appare equo disporne l’integrale compensazione nei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Leverano e dall’interveniente Parrocchia di Leverano, che liquida per ciascuna delle predette parti nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO