Sentenza 23 ottobre 2017
Massime • 1
Il comportamento del magistrato del P.M. che, nel corso di una conversazione privata e confidenziale con un solo altro interlocutore, abbia usato espressioni di non condivisione di una disposizione organizzativa del procuratore capo e, più in generale, di prassi ritenute proprie anche degli uffici superiori, non integra gli estremi della grave scorrettezza, ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, se ed in quanto la critica si sia manifestata con toni oggettivamente non offensivi, né derisori, rientrando essa nella libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita anche al magistrato, sia pure temperata in relazione agli specifici doveri incombenti sullo stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto continente la critica espressa da un sostituto procuratore, il quale nel corso di una conversazione telefonica con un giornalista intercettata per la captazione dell’utenza di quest’ultimo nell’ambito di un procedimento penale, con riguardo a un provvedimento organizzativo - peraltro ritenuto non vincolante dalla sentenza disciplinare - emanato dal procuratore capo, aveva affermato che esso era la riprova di una prassi, da parte del medesimo procuratore e del P.G., di provvedimenti inutili o superflui adottati al solo fine di assicurare un ossequio formale alle incombenze istituzionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/10/2017, n. 24969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24969 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento