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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16682 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOREPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile terza, in persona del giudice onorario dott. Wanda Selloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 54059/23 del ruolo generale
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio De Marinis, giusta procura in atti.
- ATTORE - ESECUTATO OPPONENTE –
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Duilio n. 7, presso lo studio dell'Avv. Arnaldo Faiola, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel presente giudizio.
- CONVENUTO ESECUTANTE OPPOSTO-
E POSTE ITALIANE TERZO PIGNORATO -
E
CP_2
TERZO PIGNORATO -CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI Come da verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 30.11.2022, CP_1
intraprendeva azione esecutiva n.310/2023 r.e., nei confronti di
[...]
, per ottenere l'attribuzione di complessivi € Parte_1
4247,09- a titolo di ratei insoluti di assegno divorzile. Con ricorso depositato in data 20.3.2023, l'esecutato proponeva opposizione avverso il pignoramento. Deduceva all'uopo a)- la inefficacia del titolo esecutivo in quanto l'accordo di divorzio sottoscritto in data 21.3.2022 aveva sostituito l'accordo raggiunto in sede di separazione precedentemente formato e per tali ragioni il creditore non avrebbe potuto mettere in esecuzione il titolo relativo alla separazione precedentemente formato.
Concludeva pertanto chiedendo che, previa sospensione dell'esecuzione, venisse dichiarata l'illegittimità dell'avverso pignoramento;
con vittoria di spese. il creditore opposto con comparsa di costituzione chiedeva che fosse respinta l'opposizione.
Con ordinanza in data 2.8.2023, il G.E., non sospendeva l'esecuzione ed assegnava alle parti termine, per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'esecutato opponente conveniva quindi in giudizio l'opposta creditrice procedente, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'azione esecutiva posta in essere dalla controparte, Sig.ra in quanto basata su un titolo Controparte_1 esecutivo non più efficace, essendo stato sostituito dall'accordo di divorzio sottoscritto il 21.3.2022. Condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme pignorate Controparte_1
e delle spese connesse alla procedura esecutiva, incluse quelle relative all'assegnazione delle somme, oltre interessi e spese vive. Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese legali del Controparte_1 giudizio, incluse competenze, onorari, spese generali e oneri di fattura. Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta assumeva la piena liceità della procedura esecutiva presso terzi in quanto basata su un titolo esecutivo valido ed efficace. Inoltre, sosteneva che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento fosse venuto meno solo a partire dal 30 gennaio 2023, data in cui è stato completato il trasferimento immobiliare previsto dall'accordo tra le parti;
chiedeva pertanto la reiezione dell'avversa opposizione, con vittoria di spese. Si Costituiva il terzo reiterando la sua dichiarazione. CP_3
Con ordinanza in data 8.10.2024 il Giudice istruttore respingeva le istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 12.6.2025 assegnando i termini di cui all'art 189 c.p.c All'udienza del 12.6.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.
Occorre rilevare che al giudice dell'opposizione ad esecuzione instaurata in forza di un titolo giudiziale non possono essere proposte dall'opponente domande concernenti questioni superate dall'esistenza del titolo esecutivo ed in contrasto con il suo contenuto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti,in sede di opposizione all'esecuzione fondata su sentenza o su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, possono farsi valere solo fatti estintivi, modificativi o impeditivi nel rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato o, comunque, esecutivo, costituente titolo escutivo,purchè si siano verificati successivamente alla sua formazione, atteso che per i fatti verificatisi precedentemente le relative contestazioni possono essere sollevate solo in sede di merito, attraverso le impugnazioni previste dal codice di rito. Ne discende che in questa sede deve considerarsi preclusa ogni valutazione inerente all'esistenza o meno del diritto del creditore procedente nei confronti della debitrice esecutata che ha costituito oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza in questione, emesso nei confronti dell'opponente. Nel caso di specie in data 20.10.2022 il creditore depositava, nel giudizio di divorzio, istanza congiunta del mutamento del rito e l'accordo firmato dalle parti in data 29.6.2022 ;
tale accordo non conteneva il termine entro il quale il trasferimento dell'immobile dovesse compiersi e, solo in data 19.12.2022, su sollecitazione del giudice ,è stato integrato tale termine;
da ciò discende che l'accordo depositato dall'opponente in questo giudizio, privo di data, non ha sostituito il titolo esecutivo , non costituendo tale accordo un titolo esecutivo giudiziale ex art. 474 comma II, n. 1 c.p.c.; tanto premesso ne consegue che il creditore aveva diritto ad agire esecutivamente per il recupero delle somme non più corrisposte dal mese di marzo 2022 in quanto supportato da un titolo (verbale di separazione omologato) valido ed efficacie;
ne discende che l'opposizione deve essere respinta e per l'effetto dichiara che l'opposto aveva diritto ad agire esecutivamente per la somma precettata
-le spese si compensano stante la natura interpretativa della questione esaminata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-Dichiara la contumacia del terzo;
CP_2
-Respinge l'opposizione, come proposta da nei Parte_1 confronti di e dichiara che l'opposta aveva diritto ad agire Controparte_1 esecutivamente per le somme precettate oltre interessi e spese;
-compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, il 24 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Wanda Selloni