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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1499/2025 RGVG
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta Sezione civile in persona del Consigliere, dott.ssa Francesca Sicilia, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif., ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 1499/2025 R.G.V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.89 del 2001, ad istanza di
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Daniele Russo (C.F.: )); C.F._2 contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
***** Letto il ricorso proposto il 30.3.2025 da , volto ad Parte_1 ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare (la n. 2/1996, pendente presso il Tribunale di Ariano Irpino - attualmente Tribunale di Benevento - che dichiarava il fallimento della Irpina Soc. Coop. a r.l.) della Parte_2 quale la stessa ricorrente è stata parte (quale creditrice chirografaria ammessa al passivo); esaminata la documentazione allegata anche a seguito di richiesta di integrazione;
rilevato: che il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.- accertare la durata irragionevole della procedura concorsuale incardinata innanzi al tribunale di Ariano Irpino (R.G. n.2/1996), in violazione dell'art. 6, comma I, L. n.848/1955 di ratifica ed esecuzione della “Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali” e dell'art. 111 della Costituzione.
2.- dichiarare per esclusiva responsabilità del il Controparte_1 diritto del ricorrente ad ottenere una equa ripar
3.- per l'effetto, condannare e/o ingiungere, ai sensi dell'art.3, commi 4 e 5, L. n. 89/01 al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, domicilia catura Distrettuale dello Stato di Napoli, di corrispondere immediatamente alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e/o di equa riparazione, la somma di € 9.535,09 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per i 23 anni, 1 mese e 13 giorni di irragionevole durata della procedura fallimentare R.G. 2/1996 del tribunale di Ariano Irpino, successivi ai 6 anni di ragionevole durata, ovvero nella misura che la Corte adita riterrà equa e giusta, autorizzando la provvisoria esecuzione.
Foglio n. 2 di 4
4.- condannare il alle spese e competenze del Controparte_1 presente procedi 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti ed allegati nell'ambito del Processo Civile Telematico (art.4, comma 1 bis D.M. 55/2014), con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”; considerato: che la domanda appare tempestiva, con riferimento al termine semestrale di proponibilità stabilito dall'art. 4 L. n. 89/2001, anche come interpretato dalla Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-26 aprile 2018, n. 88, in relazione alla possibilità che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza (come nel caso di specie) del procedimento presupposto;
che, in sostanza, non emerge dagli atti l'eventuale tardività della domanda (e, dunque, spettando all'Amministrazione convenuta tale eventuale dimostrazione;
cfr. Cass. civ. Sez. II, 15/12/2021, n. 40136; Sez. VI - 2 Ord., 23/11/2021, n. 36125); che il procedimento al quale la domanda si riferisce ha avuto una durata complessiva di 29 anni, 1 mese, 8 giorni, come si evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino: 22.2.1996 (data della domanda del ricorrente di ammissione al passivo;
cfr., su tale decorrenza, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/01/2024, n. 324; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/07/2024, n. 18382; Sez. II, Ord., 24/05/2024, n. 14604); b) dies ad quem: 30.3.2025 (data di proposizione del ricorso ex lege n.89/2001, essendo ancora pendente il procedimento presupposto); che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (6 anni per le procedure fallimentari, nel caso di specie aumentato a sette anni, attesa la complessità della procedura, considerato anche il notevole numero dei creditori, evincibile dall'estratto dello stato passivo prodotto dal ricorrente;
cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord., 13.12.2023, n. 34836; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord. 12.1.2024, n. 1286; Sez II, Ord.,
5.9.2024, n.23908; Sez. II, Ord. 11.9.2023, n.26289) è quantificabile in 22 anni, 1 mese, 8 giorni;
che i termini oggi fissati dal legislatore per la durata ragionevole dei procedimenti giudiziari sono insuscettibili di autonoma valutazione da parte del giudice, avendone il legislatore predeterminato la misura (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 08-07-2021, n. 19555; Sez. II, Ord., 24-01- 2019, n. 2056; Corte cost., 19-02-2016, n. 36); che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 2-bis, comma 2, L. cit., e in particolare della natura degli interessi (meramente patrimoniali, credito chirografario) coinvolti nel procedimento, il dovuto indennizzo - per il pregiudizio non patrimoniale presuntivamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/04/2019, n. 9919) patito dal ricorrente (non emergendo elementi di segno contrario) per il superamento dei detti limiti di ragionevole durata della procedura fallimentare e dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto
Foglio n. 3 di 4
alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2020, n. 974) - può essere equamente determinato nel complessivo importo di euro 8.800,00 (euro 400,00 x 22 anni), non superiore al valore del credito ammesso al passivo (ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001; cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 5757 del 24/02/2023), tenuto conto dei valori minimi e massimi (“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 e succ. modif.; il tutto senza l'aumento (da considerarsi facoltativo;
cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 01-02-2019, n. 3157) di cui all'art.2-bis, co.1, ultimo inciso (“…fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”); che non può essere accordata la rivalutazione monetaria del credito in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi richiesti devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo la prestazione difensiva nell'interesse del ricorrente stata ultimata il 30.3.2025, ossia dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore di tale decreto;
cfr. sul punto, l'art. 6 del DM 147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, dall'importo attribuito alla parte ricorrente a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare, con conseguente operatività dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07- 2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n. 715);
Foglio n. 4 di 4
che, inoltre, sulla somma liquidata a titolo di compensi va applicato, ai sensi dell'art. 4, co.1-bis, D.M. n.55/2014, l'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali riguardanti gli atti rilevanti ai fini della decisione;
P. Q. M.
Letto ed applicato l'art. 3, comma 5, L. cit., INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 di
1) a , a titolo di equa riparazione per violazione del Parte_1 termine ragionevole di durata della procedura fallimentare innanzi indicata, la somma di euro 8.800,00, maggiorata degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2)all'avv. Daniele Russo le spese del presente procedimento saranno liquidate in complessivi euro 764,10 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 737,10 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge;
Autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto. Napoli, 4.04.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta Sezione civile in persona del Consigliere, dott.ssa Francesca Sicilia, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif., ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 1499/2025 R.G.V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.89 del 2001, ad istanza di
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Daniele Russo (C.F.: )); C.F._2 contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
***** Letto il ricorso proposto il 30.3.2025 da , volto ad Parte_1 ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare (la n. 2/1996, pendente presso il Tribunale di Ariano Irpino - attualmente Tribunale di Benevento - che dichiarava il fallimento della Irpina Soc. Coop. a r.l.) della Parte_2 quale la stessa ricorrente è stata parte (quale creditrice chirografaria ammessa al passivo); esaminata la documentazione allegata anche a seguito di richiesta di integrazione;
rilevato: che il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.- accertare la durata irragionevole della procedura concorsuale incardinata innanzi al tribunale di Ariano Irpino (R.G. n.2/1996), in violazione dell'art. 6, comma I, L. n.848/1955 di ratifica ed esecuzione della “Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali” e dell'art. 111 della Costituzione.
2.- dichiarare per esclusiva responsabilità del il Controparte_1 diritto del ricorrente ad ottenere una equa ripar
3.- per l'effetto, condannare e/o ingiungere, ai sensi dell'art.3, commi 4 e 5, L. n. 89/01 al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, domicilia catura Distrettuale dello Stato di Napoli, di corrispondere immediatamente alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e/o di equa riparazione, la somma di € 9.535,09 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per i 23 anni, 1 mese e 13 giorni di irragionevole durata della procedura fallimentare R.G. 2/1996 del tribunale di Ariano Irpino, successivi ai 6 anni di ragionevole durata, ovvero nella misura che la Corte adita riterrà equa e giusta, autorizzando la provvisoria esecuzione.
Foglio n. 2 di 4
4.- condannare il alle spese e competenze del Controparte_1 presente procedi 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti ed allegati nell'ambito del Processo Civile Telematico (art.4, comma 1 bis D.M. 55/2014), con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”; considerato: che la domanda appare tempestiva, con riferimento al termine semestrale di proponibilità stabilito dall'art. 4 L. n. 89/2001, anche come interpretato dalla Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-26 aprile 2018, n. 88, in relazione alla possibilità che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza (come nel caso di specie) del procedimento presupposto;
che, in sostanza, non emerge dagli atti l'eventuale tardività della domanda (e, dunque, spettando all'Amministrazione convenuta tale eventuale dimostrazione;
cfr. Cass. civ. Sez. II, 15/12/2021, n. 40136; Sez. VI - 2 Ord., 23/11/2021, n. 36125); che il procedimento al quale la domanda si riferisce ha avuto una durata complessiva di 29 anni, 1 mese, 8 giorni, come si evince dal seguente prospetto: a) inizio del procedimento fallimentare dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino: 22.2.1996 (data della domanda del ricorrente di ammissione al passivo;
cfr., su tale decorrenza, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/01/2024, n. 324; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/07/2024, n. 18382; Sez. II, Ord., 24/05/2024, n. 14604); b) dies ad quem: 30.3.2025 (data di proposizione del ricorso ex lege n.89/2001, essendo ancora pendente il procedimento presupposto); che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (6 anni per le procedure fallimentari, nel caso di specie aumentato a sette anni, attesa la complessità della procedura, considerato anche il notevole numero dei creditori, evincibile dall'estratto dello stato passivo prodotto dal ricorrente;
cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord., 13.12.2023, n. 34836; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord. 12.1.2024, n. 1286; Sez II, Ord.,
5.9.2024, n.23908; Sez. II, Ord. 11.9.2023, n.26289) è quantificabile in 22 anni, 1 mese, 8 giorni;
che i termini oggi fissati dal legislatore per la durata ragionevole dei procedimenti giudiziari sono insuscettibili di autonoma valutazione da parte del giudice, avendone il legislatore predeterminato la misura (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 08-07-2021, n. 19555; Sez. II, Ord., 24-01- 2019, n. 2056; Corte cost., 19-02-2016, n. 36); che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 2-bis, comma 2, L. cit., e in particolare della natura degli interessi (meramente patrimoniali, credito chirografario) coinvolti nel procedimento, il dovuto indennizzo - per il pregiudizio non patrimoniale presuntivamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/04/2019, n. 9919) patito dal ricorrente (non emergendo elementi di segno contrario) per il superamento dei detti limiti di ragionevole durata della procedura fallimentare e dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto
Foglio n. 3 di 4
alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2020, n. 974) - può essere equamente determinato nel complessivo importo di euro 8.800,00 (euro 400,00 x 22 anni), non superiore al valore del credito ammesso al passivo (ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001; cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 5757 del 24/02/2023), tenuto conto dei valori minimi e massimi (“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 e succ. modif.; il tutto senza l'aumento (da considerarsi facoltativo;
cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 01-02-2019, n. 3157) di cui all'art.2-bis, co.1, ultimo inciso (“…fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”); che non può essere accordata la rivalutazione monetaria del credito in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi richiesti devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo la prestazione difensiva nell'interesse del ricorrente stata ultimata il 30.3.2025, ossia dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore di tale decreto;
cfr. sul punto, l'art. 6 del DM 147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, dall'importo attribuito alla parte ricorrente a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare, con conseguente operatività dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07- 2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n. 715);
Foglio n. 4 di 4
che, inoltre, sulla somma liquidata a titolo di compensi va applicato, ai sensi dell'art. 4, co.1-bis, D.M. n.55/2014, l'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali riguardanti gli atti rilevanti ai fini della decisione;
P. Q. M.
Letto ed applicato l'art. 3, comma 5, L. cit., INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 di
1) a , a titolo di equa riparazione per violazione del Parte_1 termine ragionevole di durata della procedura fallimentare innanzi indicata, la somma di euro 8.800,00, maggiorata degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2)all'avv. Daniele Russo le spese del presente procedimento saranno liquidate in complessivi euro 764,10 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 737,10 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge;
Autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto. Napoli, 4.04.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia