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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI SP, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3179/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
San Severino (SA) il 29/3/1971 ed ivi residente a[...]1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Assunta Catapano del Foro di Nola (C.F. e Giuseppe Catapano del Foro C.F._2 di Taranto (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Assunta Catapano in Nola (NA) alla via Anfiteatro Laterizio n.127, giusta procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. e P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore signor , domiciliato per CP_2 la carica in Mercato San Severino (SA), alla via Piro, n. 28, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso per ingiunzione dall'avv. Antonio Virtuoso (C.F. ) C.F._4 presso il quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla via Fucilari n. 21 c/o avv. Maria Elisabetta Gabola OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 629/2020 emesso in data 25/04/2020 e notificato in data 12/06/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.339,33, oltre interessi e spese, in parte quale quota del mutuo versata dell'opposta e in parte quale somma oggetto di prestito.
Parte opponente premetteva quanto segue: A. in data 5 luglio 2017, l'odierna opponente acquistava l'immobile in Mercato San Severino dalla società opposta in virtù di atto di compravendita a rogito del CP_1 notaio repertorio n. 71930; Persona_1
B. ai sensi dell'art.2 del predetto atto di compravendita del 5/7/2020, l'acquirente pagava il prezzo Parte_1 complessivo di € 206.960,00 e per la sola parte di € 100.000,00 si prevedeva che : “la parte acquirente dichiara di accollarsi, come si accolla, ad ogni effetto e conseguenza di legge i corrispondenti ed originari importi di due quote del suddetto mutuo concesso alla società venditrice dal “Banco Popolare Società Cooperativa” con gli atti di cui in premessa, ed in particolare della quota n.2 (due), dell'importo di euro 8.000,00 (ottomila virgola zero) e della quota n. 7 (sette) dell'importo di euro 92.000,00 (novantaduemila virgola zero)…”; C. in data 21/8/2018, in virtù del predetto accollo, l'odierna opponente sottoscriveva con il Banco Popolare Società Cooperativa atto integrativo di mutuo ipotecario, ove all'art.2 espressamente si prevedeva: “Art.2 Dichiarazioni delle Parti Le Parti convengono che: Le variazioni avranno efficacia a decorrere dalla data del 01/07/2017 e 01/01/2018. ….Il piano di ammortamento per il finanziamento 3688895 allegato al presente Accordo sotto la lettera “A” e per il finanziamento 368850 allegato sotto la lettera “B” annullano e sostituiscono tutti gli eventuali piani di ammortamento precedentemente pattuiti”; D. in data 7/7/2020, a seguito di richiesta dell'odierna opponente, il Banco BPM S.p.A inviava missiva a mezzo pec, ove, tra l'atro, sosteneva: “…ci corre l'obbligo di comunicarle
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 che Ella non è legittimata a fare richiesta alla banca in ordine ai rapporti tra il nostro Istituto e la società ” e CP_1 inoltre “Nel comunicarle che i mutui n. 0453688895 e 045 3688850 a Lei intestati sono caratterizzati, alla data odierna, di assenza di rate insolute, le porgiamo cordiali saluti”.
Parte opponente eccepiva:
1. il difetto di legittimazione passiva dell'odierna opponente e l'inesistenza del credito ingiunto in quanto l'acquisto della signora con previsione dell'accollo, era del 5 luglio Pt_1
2017, cui era seguito il subentro dell'odierna opponente nel rapporto con il BANCO BPM del 218.2018 con decorrenza dall'1/7/2017, con la conseguenza che alla stessa non potevano essere imputate rate scadute in data 30/6/2017 e relative ai rapporti di mutuo dell'opposta società. Evidenziava che l'odierna opponente non era tenuta a corrispondere l'importo azionato in via monitoria in quanto, alla data del 30 giugno 2017, non era ancora titolare di alcun diritto di proprietà né tantomeno aveva sottoscritto alcun contratto di mutuo tale da legittimarla ex lege a dover corrispondere una trimestralità scaduta ed ancora in capo all'opposto;
2. la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della somma ingiunta, dal momento che mentre nelle premesse del ricorso per decreto monitorio notificato, l'odierna opposta sosteneva che la pretesa creditoria si sarebbe fondata sulla corresponsione a spese dell'opposta della prima trimestralità, scaduta il 30 giugno 2017, relativa ad un contratto di mutuo, in ragione di complessivi € 6.893,09 nonché su un presunto prestito della somma di € 1.000,00 concesso dalla società alla CP_1 signora per far fronte alle spese notarili, al momento Pt_1 della richiesta di decreto monitorio, tuttavia, la società opposta chiedeva di pagare la diversa somma di € 7.339,33. 3. la responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. dell'opposta, essendo contrario a buona fede, ai sensi dell'art.1366 c.c., ritenere che l'accollo possa dispiegare i propri effetti prima ancora della compravendita presupposta e, ai sensi dell'art. 1337 c.c., dal momento che, alla data del 30/6/2017, se effettivamente era stata pagata dalla CP_1
N.R.G.3179/2020 - CP_3 Controparte_4 la trimestralità scaduta e richiesta dal Banco BPM, il
[...] capitale residuo da rimborsare da , futura Parte_1 mutuataria – accollante, era già conosciuto dalla CP_1 in sede di stipula del rogito notarile datato 5 luglio 2017 ma in mala fede non veniva né dichiarato né tantomeno documentato nella fase conclusiva del trasferimento della proprietà.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, eccepita la carenza di legittimazione passiva di , di dichiarare la unico Parte_1 CP_1 soggetto obbligato de iure al pagamento delle causali di cui al ricorso monitorio;
nel merito
2) di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.629/2020, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, per inesistenza e totale infondatezza e indeterminatezza del credito vantato, dichiarando che nulla deve l'opponente alla
CP_1
3) di annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
4) di condannare la alle spese di giudizio da CP_1 attribuirsi al difensore anticipatario nonché al pagamento a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata, per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
In data 2/11/2020, si costituiva la evidenziando quanto CP_1 segue:
1) in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ne evidenziava l'infondatezza sulla base della clausola- prezzo contemplata all'art. 2 del contratto di compravendita: il prezzo di cessione veniva concordato dalle parti in ragione di € 206.960,00 I.V.A. compresa;
parte di esso, in ragione di € 106.960,00, era stato già incassato dall'impresa venditrice anteriormente alla stipula dell'atto pubblico;
la restante parte del corrispettivo di cessione ancora dovuta dall'acquirente, in ragione di € 100.000,00, veniva regolata mediante l'assunzione da parte della signora del debito di nei confronti della banca Pt_1 CP_1
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 mutuataria in misura pari ai «corrispondenti ed originari importi di due quote del suddetto mutuo concesso alla società venditrice dal Banco Popolare Società Cooperativa», così come risultanti dall'atto di frazionamento a rogito notar n. 71777 rep. del 29 maggio 2017. Le quote di Per_1 mutuo in linea capitale gravanti sui cespiti censiti in N.C.E.U. di Mercato San Severino al fol. 13, p.lla 2411 sub. 32 e sub. 13 (poi oggetto entrambi del successivo trasferimento in favore dell'odierna opponente e corrispondenti a quelle contrassegnate rispettivamente con il n. 7 ed il n. 2) risultavano ivi quantificate in € 92.000,00 ed € 8.000,00, oltre interessi di ammortamento. Ciò premesso, la soggezione di controparte all'obbligazione dedotta in giudizio scaturisce indubitabilmente dalla doverosità di corrispondere il residuo importo del prezzo di compravendita
- al netto degli acconti già corrisposti in precedenza - del quale è sicuramente parte integrante l'intera debitoria di cui al mutuo fondiario, comprensiva quindi di tutte le rate in ammortamento a partire da quella iniziale scaduta il 30 giugno 2017 sino all'ultima a completamento del piano, nessuna esclusa. Diversamente opinando, parte acquirente ed accollante sarebbe venuta a lucrare indebitamente un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito in atti, in totale dispregio a quanto stabilito e liberamente concordato nel patto di compravendita. La diversa soluzione prospettata dall'opponente si porrebbe in insanabile conflitto anche con il tenore letterale dell'intesa sacramentata a pag. 11 del rogito notarile di compravendita, laddove viene chiaramente specificato che la dichiarazione di accollo deve intendersi comprensiva degli originari importi delle due quote in frazionamento intesi entrambi nella loro totalità ed integralità. Inoltre, il passaggio di cui a pag. 11, allinea 14, del rogito di compravendita prevede che «La parte acquirente, nel dichiarare di ben conoscere il contenuto di tutti gli atti relativi al mutuo in oggetto, si obbliga di rispettarne ogni patto e condizione, specie per quanto attiene al puntuale pagamento di tutte le trimestralità, a cominciare da quelle già scadute ed anche se a nome della società[…] ». 2) in relazione all'asserita indeterminatezza della domanda,
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 evidenziava che la mancata corrispondenza tra le deduzioni svolte al punto c) delle premesse in fatto del ricorso in monitorio e la quantificazione del petitum formalizzato in sede di conclusioni non può assurgere a motivo di nullità della domanda in quanto essa non si risolve né in una insanabile contraddizione dell'atto introduttivo, né in una assoluta impossibilità per il giudice adito di individuarne petitum e causa petendi. Il disallineamento tra gli importi dedotti e quelli in concreto richiesti con il ricorso per ingiunzione sarebbe riconducibile semplicemente ad una mera svista e/o errore materiale di stesura dell'atto. In altri termini nell'importo richiesto di € 7.339,33 - poi oggetto del provvedimento di ingiunzione - risulta essere stata omessa la cifra di € 533,76 corrispondente all'ammontare della seconda quota della prima rata di ammortamento del mutuo scaduta il 30 giugno 2017 pagata dalla CP_1
3) in relazione alla responsabilità precontrattuale, ne evidenziava l'infondatezza, stante la specifica previsione contrattuale.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- in via preliminare, di munirsi l'opposto decreto della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- nel merito, di rigettare in via definitiva la proposta opposizione avverso il d.i. n. 629/2020 reso in data 25 aprile 2020 dal Giudice Unico del Tribunale di Nocera Inferiore in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- di comminare all'opponente la sanzione ex art. 96, terzo comma, nella misura equa che il Tribunale riterrà in Sua discrezione;
- di condannare in ogni caso l'opponente alla rifusione delle spese e delle competenze della presente fase con attribuzione al difensore antistatario.
In data 26/11/2020, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art.
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”).
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (contratto di compravendita con accollo del mutuo, scrittura a firma dell'opponente documentante il prestito di € 1.000,00) ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. Come risulta, infatti, dal contratto di compravendita stipulato tra le parti, all'art. 2, il prezzo di cessione veniva concordato dalle parti in ragione di € 206.960,00 I.V.A. compresa;
parte di esso, in ragione di € 106.960,00, era stato già incassato dall'impresa venditrice anteriormente alla stipula dell'atto pubblico;
la restante parte del corrispettivo di cessione ancora dovuta dall'acquirente, in ragione di € 100.000,00, veniva regolata mediante l'assunzione da parte della signora del debito di nei confronti Pt_1 CP_1 della banca mutuataria in misura pari ai «corrispondenti ed originari importi di due quote del suddetto mutuo concesso alla società venditrice dal Banco Popolare Società Cooperativa», così come risultanti dall'atto di frazionamento a rogito notar Per_1
n. 71777 rep. del 29 maggio 2017. Le quote di mutuo in linea capitale gravanti sui cespiti censiti in N.C.E.U. di Mercato San Severino al fol. 13, p.lla 2411 sub. 32 e sub. 13 (poi oggetto entrambi del successivo trasferimento in favore dell'odierna opponente e corrispondenti a quelle contrassegnate rispettivamente con il n. 7 ed il n. 2) risultavano ivi quantificate in
€ 92.000,00 ed € 8.000,00, oltre interessi di ammortamento. Nell'atto viene chiaramente specificato che la dichiarazione di accollo deve intendersi comprensiva degli originari importi delle due quote in frazionamento intesi entrambi nella loro totalità ed integralità. Inoltre, il passaggio di cui a pag. 11, allinea 14, del rogito di compravendita prevede che «La parte acquirente, nel dichiarare di ben conoscere il contenuto di tutti gli atti relativi al mutuo in oggetto, si obbliga di rispettarne ogni patto e condizione, specie per quanto attiene al puntuale pagamento di tutte le trimestralità, a cominciare da quelle già scadute ed anche se a nome della società[…] ». L'acquirente ha pertanto assunto l'obbligo di corrispondere il residuo prezzo della compravendita attraverso l'accollo di tutte le rate del mutuo, anche quelle già scadute e anche se a nome della
- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Controparte_5 società. Con riguardo alla determinazione dell'importo, si tratta di un mero errore materiale emendabile, dal momento che, come risulta documentalmente, nell'importo richiesto di € 7.339,33 - poi oggetto del provvedimento di ingiunzione - risultava essere stata omessa la cifra di € 533,76, corrispondente all'ammontare della seconda quota della prima rata di ammortamento del mutuo scaduta il 30 giugno 2017 pagata dalla CP_1
Né è in alcun modo configurabile alcuna responsabilità precontrattuale dell'opposta, essendo chiaramente tali circostanze indicate nell'atto di compravendita. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. Nel caso di specie, deve ritenersi che non sussistano elementi univoci per ritenere il carattere temerario dell'opposizione e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3179/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 629/2020 emesso in data 25/04/2020, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'8/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI SP
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI SP, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3179/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
San Severino (SA) il 29/3/1971 ed ivi residente a[...]1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Assunta Catapano del Foro di Nola (C.F. e Giuseppe Catapano del Foro C.F._2 di Taranto (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Assunta Catapano in Nola (NA) alla via Anfiteatro Laterizio n.127, giusta procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. e P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore signor , domiciliato per CP_2 la carica in Mercato San Severino (SA), alla via Piro, n. 28, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso per ingiunzione dall'avv. Antonio Virtuoso (C.F. ) C.F._4 presso il quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla via Fucilari n. 21 c/o avv. Maria Elisabetta Gabola OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 629/2020 emesso in data 25/04/2020 e notificato in data 12/06/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.339,33, oltre interessi e spese, in parte quale quota del mutuo versata dell'opposta e in parte quale somma oggetto di prestito.
Parte opponente premetteva quanto segue: A. in data 5 luglio 2017, l'odierna opponente acquistava l'immobile in Mercato San Severino dalla società opposta in virtù di atto di compravendita a rogito del CP_1 notaio repertorio n. 71930; Persona_1
B. ai sensi dell'art.2 del predetto atto di compravendita del 5/7/2020, l'acquirente pagava il prezzo Parte_1 complessivo di € 206.960,00 e per la sola parte di € 100.000,00 si prevedeva che : “la parte acquirente dichiara di accollarsi, come si accolla, ad ogni effetto e conseguenza di legge i corrispondenti ed originari importi di due quote del suddetto mutuo concesso alla società venditrice dal “Banco Popolare Società Cooperativa” con gli atti di cui in premessa, ed in particolare della quota n.2 (due), dell'importo di euro 8.000,00 (ottomila virgola zero) e della quota n. 7 (sette) dell'importo di euro 92.000,00 (novantaduemila virgola zero)…”; C. in data 21/8/2018, in virtù del predetto accollo, l'odierna opponente sottoscriveva con il Banco Popolare Società Cooperativa atto integrativo di mutuo ipotecario, ove all'art.2 espressamente si prevedeva: “Art.2 Dichiarazioni delle Parti Le Parti convengono che: Le variazioni avranno efficacia a decorrere dalla data del 01/07/2017 e 01/01/2018. ….Il piano di ammortamento per il finanziamento 3688895 allegato al presente Accordo sotto la lettera “A” e per il finanziamento 368850 allegato sotto la lettera “B” annullano e sostituiscono tutti gli eventuali piani di ammortamento precedentemente pattuiti”; D. in data 7/7/2020, a seguito di richiesta dell'odierna opponente, il Banco BPM S.p.A inviava missiva a mezzo pec, ove, tra l'atro, sosteneva: “…ci corre l'obbligo di comunicarle
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 che Ella non è legittimata a fare richiesta alla banca in ordine ai rapporti tra il nostro Istituto e la società ” e CP_1 inoltre “Nel comunicarle che i mutui n. 0453688895 e 045 3688850 a Lei intestati sono caratterizzati, alla data odierna, di assenza di rate insolute, le porgiamo cordiali saluti”.
Parte opponente eccepiva:
1. il difetto di legittimazione passiva dell'odierna opponente e l'inesistenza del credito ingiunto in quanto l'acquisto della signora con previsione dell'accollo, era del 5 luglio Pt_1
2017, cui era seguito il subentro dell'odierna opponente nel rapporto con il BANCO BPM del 218.2018 con decorrenza dall'1/7/2017, con la conseguenza che alla stessa non potevano essere imputate rate scadute in data 30/6/2017 e relative ai rapporti di mutuo dell'opposta società. Evidenziava che l'odierna opponente non era tenuta a corrispondere l'importo azionato in via monitoria in quanto, alla data del 30 giugno 2017, non era ancora titolare di alcun diritto di proprietà né tantomeno aveva sottoscritto alcun contratto di mutuo tale da legittimarla ex lege a dover corrispondere una trimestralità scaduta ed ancora in capo all'opposto;
2. la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza della somma ingiunta, dal momento che mentre nelle premesse del ricorso per decreto monitorio notificato, l'odierna opposta sosteneva che la pretesa creditoria si sarebbe fondata sulla corresponsione a spese dell'opposta della prima trimestralità, scaduta il 30 giugno 2017, relativa ad un contratto di mutuo, in ragione di complessivi € 6.893,09 nonché su un presunto prestito della somma di € 1.000,00 concesso dalla società alla CP_1 signora per far fronte alle spese notarili, al momento Pt_1 della richiesta di decreto monitorio, tuttavia, la società opposta chiedeva di pagare la diversa somma di € 7.339,33. 3. la responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. dell'opposta, essendo contrario a buona fede, ai sensi dell'art.1366 c.c., ritenere che l'accollo possa dispiegare i propri effetti prima ancora della compravendita presupposta e, ai sensi dell'art. 1337 c.c., dal momento che, alla data del 30/6/2017, se effettivamente era stata pagata dalla CP_1
N.R.G.3179/2020 - CP_3 Controparte_4 la trimestralità scaduta e richiesta dal Banco BPM, il
[...] capitale residuo da rimborsare da , futura Parte_1 mutuataria – accollante, era già conosciuto dalla CP_1 in sede di stipula del rogito notarile datato 5 luglio 2017 ma in mala fede non veniva né dichiarato né tantomeno documentato nella fase conclusiva del trasferimento della proprietà.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, eccepita la carenza di legittimazione passiva di , di dichiarare la unico Parte_1 CP_1 soggetto obbligato de iure al pagamento delle causali di cui al ricorso monitorio;
nel merito
2) di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.629/2020, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, per inesistenza e totale infondatezza e indeterminatezza del credito vantato, dichiarando che nulla deve l'opponente alla
CP_1
3) di annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
4) di condannare la alle spese di giudizio da CP_1 attribuirsi al difensore anticipatario nonché al pagamento a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata, per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
In data 2/11/2020, si costituiva la evidenziando quanto CP_1 segue:
1) in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ne evidenziava l'infondatezza sulla base della clausola- prezzo contemplata all'art. 2 del contratto di compravendita: il prezzo di cessione veniva concordato dalle parti in ragione di € 206.960,00 I.V.A. compresa;
parte di esso, in ragione di € 106.960,00, era stato già incassato dall'impresa venditrice anteriormente alla stipula dell'atto pubblico;
la restante parte del corrispettivo di cessione ancora dovuta dall'acquirente, in ragione di € 100.000,00, veniva regolata mediante l'assunzione da parte della signora del debito di nei confronti della banca Pt_1 CP_1
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 mutuataria in misura pari ai «corrispondenti ed originari importi di due quote del suddetto mutuo concesso alla società venditrice dal Banco Popolare Società Cooperativa», così come risultanti dall'atto di frazionamento a rogito notar n. 71777 rep. del 29 maggio 2017. Le quote di Per_1 mutuo in linea capitale gravanti sui cespiti censiti in N.C.E.U. di Mercato San Severino al fol. 13, p.lla 2411 sub. 32 e sub. 13 (poi oggetto entrambi del successivo trasferimento in favore dell'odierna opponente e corrispondenti a quelle contrassegnate rispettivamente con il n. 7 ed il n. 2) risultavano ivi quantificate in € 92.000,00 ed € 8.000,00, oltre interessi di ammortamento. Ciò premesso, la soggezione di controparte all'obbligazione dedotta in giudizio scaturisce indubitabilmente dalla doverosità di corrispondere il residuo importo del prezzo di compravendita
- al netto degli acconti già corrisposti in precedenza - del quale è sicuramente parte integrante l'intera debitoria di cui al mutuo fondiario, comprensiva quindi di tutte le rate in ammortamento a partire da quella iniziale scaduta il 30 giugno 2017 sino all'ultima a completamento del piano, nessuna esclusa. Diversamente opinando, parte acquirente ed accollante sarebbe venuta a lucrare indebitamente un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito in atti, in totale dispregio a quanto stabilito e liberamente concordato nel patto di compravendita. La diversa soluzione prospettata dall'opponente si porrebbe in insanabile conflitto anche con il tenore letterale dell'intesa sacramentata a pag. 11 del rogito notarile di compravendita, laddove viene chiaramente specificato che la dichiarazione di accollo deve intendersi comprensiva degli originari importi delle due quote in frazionamento intesi entrambi nella loro totalità ed integralità. Inoltre, il passaggio di cui a pag. 11, allinea 14, del rogito di compravendita prevede che «La parte acquirente, nel dichiarare di ben conoscere il contenuto di tutti gli atti relativi al mutuo in oggetto, si obbliga di rispettarne ogni patto e condizione, specie per quanto attiene al puntuale pagamento di tutte le trimestralità, a cominciare da quelle già scadute ed anche se a nome della società[…] ». 2) in relazione all'asserita indeterminatezza della domanda,
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 evidenziava che la mancata corrispondenza tra le deduzioni svolte al punto c) delle premesse in fatto del ricorso in monitorio e la quantificazione del petitum formalizzato in sede di conclusioni non può assurgere a motivo di nullità della domanda in quanto essa non si risolve né in una insanabile contraddizione dell'atto introduttivo, né in una assoluta impossibilità per il giudice adito di individuarne petitum e causa petendi. Il disallineamento tra gli importi dedotti e quelli in concreto richiesti con il ricorso per ingiunzione sarebbe riconducibile semplicemente ad una mera svista e/o errore materiale di stesura dell'atto. In altri termini nell'importo richiesto di € 7.339,33 - poi oggetto del provvedimento di ingiunzione - risulta essere stata omessa la cifra di € 533,76 corrispondente all'ammontare della seconda quota della prima rata di ammortamento del mutuo scaduta il 30 giugno 2017 pagata dalla CP_1
3) in relazione alla responsabilità precontrattuale, ne evidenziava l'infondatezza, stante la specifica previsione contrattuale.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- in via preliminare, di munirsi l'opposto decreto della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- nel merito, di rigettare in via definitiva la proposta opposizione avverso il d.i. n. 629/2020 reso in data 25 aprile 2020 dal Giudice Unico del Tribunale di Nocera Inferiore in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- di comminare all'opponente la sanzione ex art. 96, terzo comma, nella misura equa che il Tribunale riterrà in Sua discrezione;
- di condannare in ogni caso l'opponente alla rifusione delle spese e delle competenze della presente fase con attribuzione al difensore antistatario.
In data 26/11/2020, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art.
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”).
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (contratto di compravendita con accollo del mutuo, scrittura a firma dell'opponente documentante il prestito di € 1.000,00) ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. Come risulta, infatti, dal contratto di compravendita stipulato tra le parti, all'art. 2, il prezzo di cessione veniva concordato dalle parti in ragione di € 206.960,00 I.V.A. compresa;
parte di esso, in ragione di € 106.960,00, era stato già incassato dall'impresa venditrice anteriormente alla stipula dell'atto pubblico;
la restante parte del corrispettivo di cessione ancora dovuta dall'acquirente, in ragione di € 100.000,00, veniva regolata mediante l'assunzione da parte della signora del debito di nei confronti Pt_1 CP_1 della banca mutuataria in misura pari ai «corrispondenti ed originari importi di due quote del suddetto mutuo concesso alla società venditrice dal Banco Popolare Società Cooperativa», così come risultanti dall'atto di frazionamento a rogito notar Per_1
n. 71777 rep. del 29 maggio 2017. Le quote di mutuo in linea capitale gravanti sui cespiti censiti in N.C.E.U. di Mercato San Severino al fol. 13, p.lla 2411 sub. 32 e sub. 13 (poi oggetto entrambi del successivo trasferimento in favore dell'odierna opponente e corrispondenti a quelle contrassegnate rispettivamente con il n. 7 ed il n. 2) risultavano ivi quantificate in
€ 92.000,00 ed € 8.000,00, oltre interessi di ammortamento. Nell'atto viene chiaramente specificato che la dichiarazione di accollo deve intendersi comprensiva degli originari importi delle due quote in frazionamento intesi entrambi nella loro totalità ed integralità. Inoltre, il passaggio di cui a pag. 11, allinea 14, del rogito di compravendita prevede che «La parte acquirente, nel dichiarare di ben conoscere il contenuto di tutti gli atti relativi al mutuo in oggetto, si obbliga di rispettarne ogni patto e condizione, specie per quanto attiene al puntuale pagamento di tutte le trimestralità, a cominciare da quelle già scadute ed anche se a nome della società[…] ». L'acquirente ha pertanto assunto l'obbligo di corrispondere il residuo prezzo della compravendita attraverso l'accollo di tutte le rate del mutuo, anche quelle già scadute e anche se a nome della
- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Controparte_5 società. Con riguardo alla determinazione dell'importo, si tratta di un mero errore materiale emendabile, dal momento che, come risulta documentalmente, nell'importo richiesto di € 7.339,33 - poi oggetto del provvedimento di ingiunzione - risultava essere stata omessa la cifra di € 533,76, corrispondente all'ammontare della seconda quota della prima rata di ammortamento del mutuo scaduta il 30 giugno 2017 pagata dalla CP_1
Né è in alcun modo configurabile alcuna responsabilità precontrattuale dell'opposta, essendo chiaramente tali circostanze indicate nell'atto di compravendita. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. Nel caso di specie, deve ritenersi che non sussistano elementi univoci per ritenere il carattere temerario dell'opposizione e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3179/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 629/2020 emesso in data 25/04/2020, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella
N.R.G.3179/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'8/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI SP
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