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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/11/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania OJ ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1387/2024 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
DAC (C.F./P.IVA - già in persona Pt_1 P.IVA_1 CP_1 del procuratore speciale con sede in Ryanair Dublin Parte_2
Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin (Irlanda), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Castioni (C.F.
) del Foro di Verona, con domicilio digitale eletto C.F._1 presso la PEC Email_1 parte appellante contro
(C.F. ), residente a [...] C.F._2
Borghetto 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Collavini con domicilio digitale eletto presso la PEC Email_2 parte appellata
oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n.
260/2024 pronunciata il 09.04.2024 e pubblicata in data 11.04.2024 nel fascicolo R.G. n. 2611/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Pag. 1 a 9 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 260/2024 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea: in via principale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Ivrea e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dal sig. dichiarare che nulla è dovuto da;
Controparte_2 CP_3 in via subordinata: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Pt_1 per le spese legali della fase di conciliazione;
in ogni caso: Condannare l'appellata a restituire quanto pagato da Pt_1 in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellato voglia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, ogni diversa richiesta disattesa e reietta,
Rigettare l'appello promosso dalla nei confronti del Sig. Pt_1 CP_2 avverso la sentenza N. 260/24, del Giudice di Pace di Ivrea, perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto:
1. Confermare la sentenza emessa da parte del giudice di pace di Ivrea.
Nel caso l'odierna appellata, a seguito della lettura del presente appello non volesse rinunciare all'azione, si rappresenta la disponibilità alla rinuncia alle competenze di lite, per tale obbligata seconda fase di giudizio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_2 convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace la compagnia aerea esponendo: CP_3
a) di aver stipulato con la compagnia aerea un contratto di trasporto aereo per la tratta Milano - Olbia;
b) il volo è giunto a destinazione con oltre tre ore di ritardo e senza che fosse fornita assistenza o informazioni sui motivi del ritardo.
Per questi motivi
, ha chiesto la condanna al pagamento Controparte_2 della somma complessiva di € 450,00 (di cui € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/04 ed € 200,00 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale supplementare per la mancata informativa ed assistenza).
Pag. 2 a 9 La compagnia aerea ritualmente costituitasi in giudizio, ha Pt_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Giudice di
Pace di Ivrea, ritenendo competente quello di Busto Arsizio sulla base del criterio di individuazione della competenza previsto dal Regolamento UE
1215/2012, nel merito ha dedotto di avere già offerto a Controparte_2 la compensazione pecuniaria in sede di conciliazione, da questi rifiutata, e che le altre somme richieste non erano né dovute né provate.
Con sentenza n. 260/2024 pubbl. il 11/04/2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ha accolto la richiesta condanna al pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 reg. CE
261/2004 e delle spese legali per la fase di conciliazione obbligatoria mentre ha respinto la richiesta di risarcimento del danno.
Avverso la menzionata sentenza, ha tempestivamente CP_3 proposto appello formulando due diversi motivi di gravame.
Con il primo motivo d'appello (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di
Ivrea in favore del giudice di pace di Busto Arsizio) la ha Parte_3 lamentato che il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base di una normativa non applicabile alla fattispecie.
Con il secondo motivo di appello (“erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese Pt_1 stragiudiziali, non richieste e non provate”) la compagnia appellante ha lamentato di essere stata condannata dal giudice di pace al pagamento delle spese legali (in ogni caso non dovute e non provate) del procedimento di conciliazione in assenza di specifica domanda da parte dell'attore.
Si è costituito in giudizio il quale ha reiterato le Controparte_2 argomentazioni difensive già svolte in primo grado, insistendo per il rigetto del proposto gravame.
Integrato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo del primo grado, è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta.
Pag. 3 a 9 ***
§ Sul primo motivo di appello. Sull'incompetenza territoriale del giudice di pace di Ivrea.
Preliminarmente, la parte appellata ha dedotto che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in primo grado per incompletezza, non essendo stata accompagnata dall'elencazione di tutti i fori concorrenti.
Tuttavia, una eccezione di questo tipo avrebbe dovuto essere posta mediante appello incidentale, eventualmente condizionato e proposto a pena di decadenza nel termine previsto dall'art. 347 c.p.c., e non già attraverso la comparsa costitutiva (tardivamente depositata in data
26.11.2024 per l'udienza del 27.11.2924) (cfr. sul punto anche Cass.
5233/2022).
Nel merito, il motivo di appello è fondato.
Rilievo preliminare deve essere dato alla circostanza che nel primo grado di giudizio, aveva proposto in primo grado sia la Controparte_2 domanda di riconoscimento dei diritti di compensazione pecuniaria di cui al Reg. 261/2004 sia la domanda di risarcimento del danno supplementare.
Il Giudice di Pace, dopo aver ritenuto la propria competenza a conoscere entrambe le domande, ha accolto soltanto la domanda di pagamento dell'indennizzo mentre ha respinto la domanda di risarcimento.
La società parzialmente soccombente in primo grado, ha Pt_1 proposto impugnazione avverso la sentenza relativamente al capo di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria e delle spese pecuniarie e la parte appellata, costituitasi tardivamente Controparte_2 nel giudizio di impugnazione, non ha proposto alcun appello incidentale ma si è limitato a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Da ciò discende che la statuizione di rigetto sulla domanda di risarcitoria è oramai coperta da giudicato e non può più essere esaminata da questo giudice per cui l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di
Pag. 4 a 9 Pace di Ivrea, quale motivo di appello principale, può essere esaminata soltanto rispetto alla domanda di pagamento dell'indennizzo forfettario.
Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale è ritenuta fondata.
Si rammenta, in punto di diritto, che Le disposizioni normative che vengono in rilievo in materia di trasporto areo sono le seguenti:
− Regolamento C.E. n. 261/2004: che detta regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato;
− Reg. U.E. 1215/2012, noto come Bruxelles 1bis, sostitutivo del Regolamento CE 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il cui art. 7 recita che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro
Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è […] nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”; mentre l'art. 71 dispone che “Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materie particolari”.
− Convenzione di Montreal del 28/05/1999, tesa a unificare alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata con decisione
2001/539/C.E., il cui art. 33 co. 1 dispone: “l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”.
Tanto premesso sul quadro normativo di riferimento, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 7 novembre 2019, in causa C-
213/18, ha stabilito che nel caso in cui un viaggiatore proponga, Pt_4 nei confronti del vettore aereo, due domande cumulate, l'una di condanna
Pag. 5 a 9 al pagamento dell'indennizzo forfettario previsto dal Regolamento 261/04
e l'altra di condanna al risarcimento del danno ulteriore, la competenza vada individuata in base ai seguenti principi:
(a) per la prima domanda (indennizzo), la competenza è regolata dalle regole ordinarie di competenza in ossequio a quanto stabilito dal Reg. UE
1215/12, per cui la domanda, essendo relativa ad un contratto di prestazione di servizi, andrà devoluta alla cognizione del giudice del luogo
“in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (cfr. art. 7, c. 1, n. 1), lettera b), Reg. 1215/12).
Tale norma è stata interpretata dalla Corte di Giustizia nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo quanto quello di arrivo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte Giustizia UE, sez. IV,
9.7.2009, in causa C-204/08, Rehder).
In altri termini, tanto il luogo di partenza che quello di arrivo sarebbero sedi territorialmente competenti per incardinare la domanda (cfr. CGUE Sent. 9 luglio 2009, causa C. 204/08 Rehder).
(b) per la seconda domanda (risarcimento del danno) la competenza va determinata in base alla Convenzione di Montreal del 1999, ciò anche nel caso in cui vettore e passeggero abbiano la medesima nazionalità purché il viaggio abbia natura internazionale atteso che detta convenzione “si applica si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ordinanza 5233/2022) ha ulteriormente precisato che “l'art. 33, paragrafo 1, della Convenzione di
Montreal sulla responsabilità del vettore aereo deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra giudici appartenenti a differenti Stati che siano parti della Convenzione suddetta, ma anche la ripartizione della competenza territoriale interna fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati”.
Da ciò discende, quindi, che le domande possono essere astrattamente essere soggette a competenze territoriali diverse.
Pag. 6 a 9 Tale regola è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 8802 del 03.04.2025 che dato la seguente risposta al quesito posto con il rinvio pregiudiziale:” il passeggero che subisce la cancellazione in ritardo del volo e che intende ottenere una compensazione in base al regolamento UE n. 261/2004, per individuare il giudice competente tra gli Stati UE, deve applicare il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione
e il riconoscimento dele decisioni in materia civile e commerciale. Potrà pertanto rivolgersi al giudice del domicilio del convenuto o, in forza dei fori alternativi, al Tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell'aereo come indicato nel biglietto di trasporto. Per ottenere un risarcimento per danni supplementari in forza della convenzione di
Montreal, il passeggero dovrà applicare l'art. 33 di tale Convenzione che si occupa non solo della competenza giurisdizionale ma anche della ripartizione territoriale tra autorità di ciascuno Stato”.
Tanto premesso in linea generale e passando al caso di specie,
l'eccezione va ritenuta fondata dal momento che, in applicazione del criterio stabilito dall'art. 7 comma 1 n. 1), lettera b), Reg. 1215/12, l'unico giudice competente all'interno della giurisdizione italiana a decidere sul volo Milano Malpensa – Londra risulta quello di Busto Arsizio, luogo di partenza del volo in ritardo.
Né potrebbero venire in rilievo le norme comunitarie sulla competenza in tema di contratti stipulati dal consumatore, dal momento che l'art. 17, comma terzo, Reg. 1215/12 esclude l'applicabilità di tali norme "ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale", quale è appunto il contratto oggetto del presente giudizio (cfr. sul punto anche Cass. 5233/2022; Cass. S.U.
93/2025).
In accoglimento del primo motivo di appello, in conclusione, la sentenza di primo grado deve essere annullata nella parte in cui il Giudice di pace ha dichiarato la propria competenza a conoscere la domanda di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e le parti devono essere rimesse avanti al Giudice di pace di Busto Arsizio, territorialmente competente.
Pag. 7 a 9 L'accoglimento del motivo di appello travolge anche la statuizione
(accessoria) di condanna al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, disposta in sentenza.
La sentenza deve essere confermata, invece, relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta da la cui statuizione (di Controparte_2 rigetto) è oramai passata in giudicato.
§ Le spese di lite.
L'accoglimento (parziale) dell'appello comporta la rideterminazione officiosa anche delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese di lite (per entrambi i gradi di giudizio) sono poste a carico di parte appellata, in applicazione del principio di causalità Controparte_2 della lite.
Il compenso del difensore è liquidato in conformità ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022
(scaglione tariffario fino ad € 1.100,00) e applicati i valori minimi per tutte le fasi di giudizio (con esclusione della fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di appello, non espletatasi) tenuto conto della natura e importanza della controversia e della modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 1387/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_3 dichiara, relativamente alla domanda di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e a quella, accessoria, di pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, l'incompetenza per territorio del
Giudice di Pace di Ivrea in favore del Giudie di Pace di Busto Arsizio, dinnanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, per l'effetto, revoca le relative statuizioni di condanna contenute nella sentenza impugnata;
Pag. 8 a 9 2) dà atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 260/2024 pronunciata il 09.04.2024 dal Giudice di pace di Ivrea relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta da Controparte_2
3) condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di Controparte_2 giudizio in favore di che si liquidano come segue: CP_3
a) € 173,00 per onorari del primo grado di giudizio;
b) € 232,00 per onorari del giudizio di appello, € 91,50 per spese vive;
c) per entrambe le voci di cui alla lett. a) b), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Ivrea, 06.11.2025
Il giudice
(Stefania OJ)
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania OJ ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1387/2024 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
DAC (C.F./P.IVA - già in persona Pt_1 P.IVA_1 CP_1 del procuratore speciale con sede in Ryanair Dublin Parte_2
Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin (Irlanda), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Castioni (C.F.
) del Foro di Verona, con domicilio digitale eletto C.F._1 presso la PEC Email_1 parte appellante contro
(C.F. ), residente a [...] C.F._2
Borghetto 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Collavini con domicilio digitale eletto presso la PEC Email_2 parte appellata
oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n.
260/2024 pronunciata il 09.04.2024 e pubblicata in data 11.04.2024 nel fascicolo R.G. n. 2611/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Pag. 1 a 9 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 260/2024 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea: in via principale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Ivrea e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dal sig. dichiarare che nulla è dovuto da;
Controparte_2 CP_3 in via subordinata: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Pt_1 per le spese legali della fase di conciliazione;
in ogni caso: Condannare l'appellata a restituire quanto pagato da Pt_1 in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellato voglia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, ogni diversa richiesta disattesa e reietta,
Rigettare l'appello promosso dalla nei confronti del Sig. Pt_1 CP_2 avverso la sentenza N. 260/24, del Giudice di Pace di Ivrea, perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto:
1. Confermare la sentenza emessa da parte del giudice di pace di Ivrea.
Nel caso l'odierna appellata, a seguito della lettura del presente appello non volesse rinunciare all'azione, si rappresenta la disponibilità alla rinuncia alle competenze di lite, per tale obbligata seconda fase di giudizio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_2 convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace la compagnia aerea esponendo: CP_3
a) di aver stipulato con la compagnia aerea un contratto di trasporto aereo per la tratta Milano - Olbia;
b) il volo è giunto a destinazione con oltre tre ore di ritardo e senza che fosse fornita assistenza o informazioni sui motivi del ritardo.
Per questi motivi
, ha chiesto la condanna al pagamento Controparte_2 della somma complessiva di € 450,00 (di cui € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/04 ed € 200,00 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale supplementare per la mancata informativa ed assistenza).
Pag. 2 a 9 La compagnia aerea ritualmente costituitasi in giudizio, ha Pt_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Giudice di
Pace di Ivrea, ritenendo competente quello di Busto Arsizio sulla base del criterio di individuazione della competenza previsto dal Regolamento UE
1215/2012, nel merito ha dedotto di avere già offerto a Controparte_2 la compensazione pecuniaria in sede di conciliazione, da questi rifiutata, e che le altre somme richieste non erano né dovute né provate.
Con sentenza n. 260/2024 pubbl. il 11/04/2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ha accolto la richiesta condanna al pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 reg. CE
261/2004 e delle spese legali per la fase di conciliazione obbligatoria mentre ha respinto la richiesta di risarcimento del danno.
Avverso la menzionata sentenza, ha tempestivamente CP_3 proposto appello formulando due diversi motivi di gravame.
Con il primo motivo d'appello (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di
Ivrea in favore del giudice di pace di Busto Arsizio) la ha Parte_3 lamentato che il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base di una normativa non applicabile alla fattispecie.
Con il secondo motivo di appello (“erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese Pt_1 stragiudiziali, non richieste e non provate”) la compagnia appellante ha lamentato di essere stata condannata dal giudice di pace al pagamento delle spese legali (in ogni caso non dovute e non provate) del procedimento di conciliazione in assenza di specifica domanda da parte dell'attore.
Si è costituito in giudizio il quale ha reiterato le Controparte_2 argomentazioni difensive già svolte in primo grado, insistendo per il rigetto del proposto gravame.
Integrato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo del primo grado, è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta.
Pag. 3 a 9 ***
§ Sul primo motivo di appello. Sull'incompetenza territoriale del giudice di pace di Ivrea.
Preliminarmente, la parte appellata ha dedotto che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in primo grado per incompletezza, non essendo stata accompagnata dall'elencazione di tutti i fori concorrenti.
Tuttavia, una eccezione di questo tipo avrebbe dovuto essere posta mediante appello incidentale, eventualmente condizionato e proposto a pena di decadenza nel termine previsto dall'art. 347 c.p.c., e non già attraverso la comparsa costitutiva (tardivamente depositata in data
26.11.2024 per l'udienza del 27.11.2924) (cfr. sul punto anche Cass.
5233/2022).
Nel merito, il motivo di appello è fondato.
Rilievo preliminare deve essere dato alla circostanza che nel primo grado di giudizio, aveva proposto in primo grado sia la Controparte_2 domanda di riconoscimento dei diritti di compensazione pecuniaria di cui al Reg. 261/2004 sia la domanda di risarcimento del danno supplementare.
Il Giudice di Pace, dopo aver ritenuto la propria competenza a conoscere entrambe le domande, ha accolto soltanto la domanda di pagamento dell'indennizzo mentre ha respinto la domanda di risarcimento.
La società parzialmente soccombente in primo grado, ha Pt_1 proposto impugnazione avverso la sentenza relativamente al capo di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria e delle spese pecuniarie e la parte appellata, costituitasi tardivamente Controparte_2 nel giudizio di impugnazione, non ha proposto alcun appello incidentale ma si è limitato a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Da ciò discende che la statuizione di rigetto sulla domanda di risarcitoria è oramai coperta da giudicato e non può più essere esaminata da questo giudice per cui l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di
Pag. 4 a 9 Pace di Ivrea, quale motivo di appello principale, può essere esaminata soltanto rispetto alla domanda di pagamento dell'indennizzo forfettario.
Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale è ritenuta fondata.
Si rammenta, in punto di diritto, che Le disposizioni normative che vengono in rilievo in materia di trasporto areo sono le seguenti:
− Regolamento C.E. n. 261/2004: che detta regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato;
− Reg. U.E. 1215/2012, noto come Bruxelles 1bis, sostitutivo del Regolamento CE 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il cui art. 7 recita che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro
Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è […] nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”; mentre l'art. 71 dispone che “Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materie particolari”.
− Convenzione di Montreal del 28/05/1999, tesa a unificare alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata con decisione
2001/539/C.E., il cui art. 33 co. 1 dispone: “l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”.
Tanto premesso sul quadro normativo di riferimento, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 7 novembre 2019, in causa C-
213/18, ha stabilito che nel caso in cui un viaggiatore proponga, Pt_4 nei confronti del vettore aereo, due domande cumulate, l'una di condanna
Pag. 5 a 9 al pagamento dell'indennizzo forfettario previsto dal Regolamento 261/04
e l'altra di condanna al risarcimento del danno ulteriore, la competenza vada individuata in base ai seguenti principi:
(a) per la prima domanda (indennizzo), la competenza è regolata dalle regole ordinarie di competenza in ossequio a quanto stabilito dal Reg. UE
1215/12, per cui la domanda, essendo relativa ad un contratto di prestazione di servizi, andrà devoluta alla cognizione del giudice del luogo
“in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (cfr. art. 7, c. 1, n. 1), lettera b), Reg. 1215/12).
Tale norma è stata interpretata dalla Corte di Giustizia nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo quanto quello di arrivo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte Giustizia UE, sez. IV,
9.7.2009, in causa C-204/08, Rehder).
In altri termini, tanto il luogo di partenza che quello di arrivo sarebbero sedi territorialmente competenti per incardinare la domanda (cfr. CGUE Sent. 9 luglio 2009, causa C. 204/08 Rehder).
(b) per la seconda domanda (risarcimento del danno) la competenza va determinata in base alla Convenzione di Montreal del 1999, ciò anche nel caso in cui vettore e passeggero abbiano la medesima nazionalità purché il viaggio abbia natura internazionale atteso che detta convenzione “si applica si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ordinanza 5233/2022) ha ulteriormente precisato che “l'art. 33, paragrafo 1, della Convenzione di
Montreal sulla responsabilità del vettore aereo deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra giudici appartenenti a differenti Stati che siano parti della Convenzione suddetta, ma anche la ripartizione della competenza territoriale interna fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati”.
Da ciò discende, quindi, che le domande possono essere astrattamente essere soggette a competenze territoriali diverse.
Pag. 6 a 9 Tale regola è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 8802 del 03.04.2025 che dato la seguente risposta al quesito posto con il rinvio pregiudiziale:” il passeggero che subisce la cancellazione in ritardo del volo e che intende ottenere una compensazione in base al regolamento UE n. 261/2004, per individuare il giudice competente tra gli Stati UE, deve applicare il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione
e il riconoscimento dele decisioni in materia civile e commerciale. Potrà pertanto rivolgersi al giudice del domicilio del convenuto o, in forza dei fori alternativi, al Tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell'aereo come indicato nel biglietto di trasporto. Per ottenere un risarcimento per danni supplementari in forza della convenzione di
Montreal, il passeggero dovrà applicare l'art. 33 di tale Convenzione che si occupa non solo della competenza giurisdizionale ma anche della ripartizione territoriale tra autorità di ciascuno Stato”.
Tanto premesso in linea generale e passando al caso di specie,
l'eccezione va ritenuta fondata dal momento che, in applicazione del criterio stabilito dall'art. 7 comma 1 n. 1), lettera b), Reg. 1215/12, l'unico giudice competente all'interno della giurisdizione italiana a decidere sul volo Milano Malpensa – Londra risulta quello di Busto Arsizio, luogo di partenza del volo in ritardo.
Né potrebbero venire in rilievo le norme comunitarie sulla competenza in tema di contratti stipulati dal consumatore, dal momento che l'art. 17, comma terzo, Reg. 1215/12 esclude l'applicabilità di tali norme "ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale", quale è appunto il contratto oggetto del presente giudizio (cfr. sul punto anche Cass. 5233/2022; Cass. S.U.
93/2025).
In accoglimento del primo motivo di appello, in conclusione, la sentenza di primo grado deve essere annullata nella parte in cui il Giudice di pace ha dichiarato la propria competenza a conoscere la domanda di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e le parti devono essere rimesse avanti al Giudice di pace di Busto Arsizio, territorialmente competente.
Pag. 7 a 9 L'accoglimento del motivo di appello travolge anche la statuizione
(accessoria) di condanna al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, disposta in sentenza.
La sentenza deve essere confermata, invece, relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta da la cui statuizione (di Controparte_2 rigetto) è oramai passata in giudicato.
§ Le spese di lite.
L'accoglimento (parziale) dell'appello comporta la rideterminazione officiosa anche delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese di lite (per entrambi i gradi di giudizio) sono poste a carico di parte appellata, in applicazione del principio di causalità Controparte_2 della lite.
Il compenso del difensore è liquidato in conformità ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022
(scaglione tariffario fino ad € 1.100,00) e applicati i valori minimi per tutte le fasi di giudizio (con esclusione della fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di appello, non espletatasi) tenuto conto della natura e importanza della controversia e della modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 1387/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_3 dichiara, relativamente alla domanda di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e a quella, accessoria, di pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, l'incompetenza per territorio del
Giudice di Pace di Ivrea in favore del Giudie di Pace di Busto Arsizio, dinnanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, per l'effetto, revoca le relative statuizioni di condanna contenute nella sentenza impugnata;
Pag. 8 a 9 2) dà atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 260/2024 pronunciata il 09.04.2024 dal Giudice di pace di Ivrea relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta da Controparte_2
3) condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di Controparte_2 giudizio in favore di che si liquidano come segue: CP_3
a) € 173,00 per onorari del primo grado di giudizio;
b) € 232,00 per onorari del giudizio di appello, € 91,50 per spese vive;
c) per entrambe le voci di cui alla lett. a) b), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Ivrea, 06.11.2025
Il giudice
(Stefania OJ)
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