TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9216 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7923 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, cui sono riunite le cause n.r.g. 12909/2025 e n. r.g. 22168/2025, discusse e decise all'udienza del giorno 23.9.2025 e vertenti
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rapp. di Parte_1 [...] elettivamente domiciliato in Roma, via Sebino 11, presso Parte_2 lo studio dell'avv. Antonio Spataro che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 4.3.2025 il ricorrente proponeva opposizione nella duplice qualità, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001926177 notificata dall' CP_1 il 4.2.2025 relativa all'accertamento del 28.10.2019 riferito all'anno 2018 (atto di accertamento 7012.28/10/2019.0147961), per mancato versamento di ritenute contributive previdenziali, per l'importo di euro 6.209,09, chiedendo al Tribunale di dichiarare: “1) La nullità assoluta ed insanabile dell'Ordinanza ingiuntiva, perciò, improduttiva di effetti sostanziali e processuali;
2) La nullità degli accertamenti sottesi e la violazione del diritto di difesa, partecipativo ed endoprocedimentale di rilevanza processuale;
3) L'Estinzione del diritto a
1 riscuotere le somme portate dal titolo impugnato per il decorso dei termini di prescrizione quinquennale, ex artt. 28 L. 689/1981; 4) L'Inefficacia assoluta dell'Ordinanza Ingiuntiva opposta;
5) L'Inefficacia assoluta dei provvedimenti inficiati da vizio invalidante della forma per carenza del certificato qualificato necessario per la generazione della firma digitale”.
Con successivo ricorso depositato il 7.4.2025 il ricorrente, sempre nella duplice veste, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001926376 notificata il 14.3.2025 avente ad oggetto la sanzione di € 6.200,04 per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2018 (atto di accertamento 7012.28/10/2019.0147962), rassegnando le medesime conclusioni del precedente giudizio.
Con un terzo ricorso depositato il 18.6.2025 il ricorrente, nella duplice veste, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 01-001926376 notificata il 19.5.2025 e avente ad oggetto la sanzione di € 6.200,04 per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2018 (atto di accertamento 7012.28/10/2019.0147962), deducendo tra l'altro l'illegittimità della richiesta in quanto mera duplicazione di altra ordinanza ingiuntiva già oggetto di impugnazione (n.r.g. 12909/25) e rassegnando le medesime conclusioni dei precedenti giudizi.
Si costituiva in giudizio l' in tutti i giudizi contestando l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza del ricorso;
nella causa n.r.g. 12909/2025 l' chiedeva altresì che CP_1 venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione ivi opposta.
All'udienza del 23.9.2025 le cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e quindi, istruite solo documentalmente, erano decise all'udienza del 23.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
***
Con il primo motivo di opposizione della causa n.r.g. 7923/25 il ricorrente deduce la nullità del titolo per carenza di una valida sottoscrizione: rileva che l'ordinanza ingiunzione è sottoscritta con firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993, osserva che tale disciplina non è applicabile ai provvedimenti sanzionatori, ma solo nei rapporti tra uffici pubblici ai sensi dell'art. 2 del d.p.c.m. 31.5.2005, che l'applicazione analogica o estensiva di una norma eccezionale non è consentita ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi e che quindi nella specie l'ordinanza-ingiunzione deve considerarsi priva della sottoscrizione del dirigente autorizzato e quindi di un elemento essenziale, ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/90.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della notifica per violazione dell'art. 23 ter del d.lgs. 82/2005 a mente del quale “Gli atti formati dalle
2 pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”.
Con il terzo motivo eccepisce la prescrizione ex art. 28 L. 689/81, deducendo altresì la prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3 comma 9 L. 335/95.
Anche nei ricorsi che hanno dato origine alle cause n.r.g. 12909/2025 e 22168/2025 il ricorrente sviluppa i medesimi motivi di opposizione.
L' costituendosi in giudizio ha dedotto e documentato: CP_1
- che l'ordinanza ingiunzione n. OI 001926177 di € 6.200,04 (accertamento n. 7012.28/10/2019.0147961 notificato al l'11.11.2019, doc. 2 bis Pt_3 fasc. n.r.g. 7923/25) è stata notificata in data 4.2.2025 a CP_1 Pt_1 quale obbligato principale per l'omesso versamento di ritenute
[...] previdenziali dell'anno 2018;
- che l'ordinanza ingiunzione n. 01 001926376 € 6.200,04 (accertamento n. 7012.28/10/2019.0147962 notificato alla società Parte_2
l'11.11.2019, doc. 2 bis fasc. n.r.g. 12909/25) è stata notificata
[...] CP_1 in data 14.3.2025 alla società quale Parte_2 obbligato solidale per l'omesso versamento di ritenute previdenziali dell'anno 2018;
- che tale ultima ordinanza era stata annullata in autotutela dall' in data CP_1
10.7.2025 per verificare l'importo della sanzione (doc. A fasc. n.r.g. CP_1
12909/25);
- che “a seguito di tale verifica e confermato l'importo della sanzione, la Sede competente ha proceduto ad emettere nuovamente l'OI che infatti ha mantenuto lo stesso numero identificativo , ma riportando la data Numero_1 dell'08/05/2025 oggetto di nuova impugnazione da parte del ricorrente con ricorso iscritto al n. R.G. 22168/2025”.
Pertanto, in base a quanto documentato dall' esistono allo stato soltanto: CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI 001926177 notificata il 4.2.2025 al Pt_3 quale obbligato principale per l'omesso versamento di ritenute previdenziali dell'anno 2018 (giudizio n.r.g. 7923/25);
- l'ordinanza ingiunzione n. 01 001926376 notificata il 18.6.2025 alla società
quale obbligato solidale per la medesima Parte_2 violazione (giudizio n.r.g. 22168/25).
Preliminarmente, deve, quindi darsi atto della cessazione della materia del contendere con riguardo al giudizio n.r.g. 12909/25 avendo l' annullato CP_1
d'ufficio l'ordinanza ingiunzione opposta.
Tanto premesso le opposizioni n.r.g. 7923/25 e n.r.g. 22168/2025 sono infondate e devono pertanto essere respinte, in quanto vanno disattesi tutti i motivi
3 (identici) di censura fatti valere dal ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, in ciascuna delle cause riunite.
Occorre premettere che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa è compiutamente governato dalla disciplina di cui alla L. 689/1981, sicché ad esso non si applica la L. 241/1990 (Cass. 17088/2019; Cass. 4363/2015).
Inoltre il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ha per oggetto non l'atto amministrativo, in sé e per sé considerato, ma il rapporto giuridico sottostante, sicchè l'eventuale esistenza di vizi formali non comportano la nullità del provvedimento, dovendosi il giudice comunque pronunciare sul merito della pretesa sanzionatoria (Cass. SS.UU. 1786/2010; Cass. 12503/2018).
Da ciò discende, pertanto, l'infondatezza del primo motivo di opposizione vertente sulla asserita nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di sottoscrizione.
Per mero scrupolo di completezza deve comunque rimarcarsi che il motivo è anche nel merito infondato, atteso che la firma è stata regolarmente apposta alle ordinanze ingiunzione oggetto di causa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993.
La norma prevede che “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
È evidente che la norma consenta, su tutti gli atti della P.A. per i quali sia richiesta la apposizione di firma, di indicare a stampa sul documento il nominativo del soggetto responsabile, ciò che è nella specie avvenuto con indicazione del nome del responsabile che ha emesso l'atto. L'atto è CP_1 comunque con certezza attribuibile all' e tanto è sufficiente ai fini che qui CP_1 interessano (Cass. 1752/2006; Cass. 21918/06).
Parimenti infondata è la censura di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, ventilata con il secondo motivo dei ricorsi, essendo la notificazione avvenuta regolarmente e in modo oltretutto da raggiungere lo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come comprova la tempestiva opposizione qui proposta.
Va, inoltre, disatteso il motivo di opposizione con cui il ricorrente lamenta la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale ai sensi
4 dell'art. 28 L. 689/81: invero l'atto di accertamento è stato notificato l'11.11.2019 (doc. 2 bis fasc. n.r.g. 7923 e 22168) così interrompendo il termine di CP_1 prescrizione quinquennale che ha ricominciato a decorrere da quella data ed è stato contestualmente sospeso per tre mesi ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater del d.l. 463/83 conv. L. 638 (“
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso” e il comma 1-bis prevede proprio che “(…) Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”), ricominciando poi a decorrere e di nuovo venendo ex lege sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis del d.l. 18/20 conv. L. 27/20 (in tal senso tra le tantissime, cfr. Tribunale Roma sent. 8446/2022; Tribunale Roma sent. 4973/2023; Trib. Roma sent. 11492/2023).
Pertanto il termine di prescrizione decorrente dall'11.11.2024, alla luce della sospensione di 3 mesi e poi di 98 giorni, sarebbe spirato il 20.5.2025 ed è quindi del tutto tempestiva la notifica dell'ordinanza-ingiunzione avvenuta il 4.2.2025 (giudizio n.r.g. 7923/25) e il 19.5.2025 (giudizio n. 22168/25), che ha impedito la prescrizione del credito (così come tempestiva era la notifica dell'o.i. eseguita il 14.3.25 oggetto del giudizio n.r.g. 12909/25 per il quale è cessata la materia del contendere).
Del tutto inconferente, invece, il richiamo al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 L. 335/95, atteso che quest'ultima norma si riferisce al credito contributivo previdenziale dell' mentre la fattispecie per cui è causa è CP_1 relativa a sanzioni amministrative che hanno il loro fondamento nella depenalizzazione del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983, disposta con l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da ultimo modificata dall'art. 23 del d.l. 48/2023 conv. L. 85/2023), salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Nel caso di specie risulta che prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' ha regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento CP_1 di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione. L'odierno ricorrente non ha pagato nel termine di tre mesi, né ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
5 Infine, nel giudizio n.r.g. 22168/25 il ricorrente lamenta l'illegittimità della richiesta in quanto duplicazione di altra ordinanza ingiuntiva già oggetto di impugnazione.
Ora, in effetti, l'ordinanza ingiunzione nr. OI-001926376 protocollo . CP_1
7012.08/05/2025.0098833 notificata in data 19.5.2025 (oggetto del giudizio n. 22168/25) contrariamente a quanto dedotto dall' non è stata emessa a CP_1 seguito di annullamento dell'ordinanza OI-001926376 notificata il 14.3.2025, in quanto quest'ultima è stata annullata in autotutela a luglio del 2025 (v. doc. 5 fasc. 12909/25) mentre la prima era stata già emessa e notificata a maggio del 2025.
Quindi a maggio del 2025 esistevano due identiche ordinanze ingiunzioni nei confronti della società aventi ad oggetto la medesima Parte_2 sanzione per la medesima infrazione amministrativa, quella notificata a marzo del 2025 (giudizio n.r.g. 12909/25) e quella notificata a maggio 2025 (giudizio n.r.g. 22168/25).
In realtà solo nelle more del processo l ha provveduto all'annullamento in CP_1 autotutela (appunto il giorno 10.7.2025 ha annullato la prima), mantenendo quindi in piedi l'altra, la quale – pertanto – non è stata affatto emessa a seguito dell'annullamento, ma già esisteva al momento dell'annullamento.
Pertanto al momento dell'introduzione del giudizio n.r.g. 22168/25 era fondato il motivo di opposizione costituito dal fatto che l'ordinanza ingiunzione opposta costituisse un duplicato di quella notificata a marzo 2025.
Tuttavia al momento della presente pronuncia, essendo stata annullata l'ordinanza – ingiunzione notificata a marzo 2025, non sussiste più alcuna duplicazione e quindi non ricorrono più i presupposti per l'annullamento giudiziale del provvedimento impugnato.
D'altro canto la fondatezza di una domanda va verificata non solo al momento dell'introduzione del giudizio, ma anche al momento della decisione, con la conseguenza che ai fini dell'accoglimento possono incidere le sopravvenienze sfavorevoli al ricorrente, delle quali si può tenere tuttavia conto ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Pertanto appaiono sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite per un terzo, ponendo a carico del ricorrente i residui due terzi, stante la soccombenza reale con riferimento al giudizio n.r.g. 7923/2025 e quella virtuale con riferimento al giudizio n.r.g. 12909/2025 posto che esso - ove l' non avesse annullato CP_1
l'ordinanza in autotutela - si sarebbe concluso con il rigetto del ricorso.
p.q.m.
6 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio n.r.g. 12909/2025 stante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione ivi opposta;
- rigetta gli altri ricorsi;
- compensa le spese di lite per un terzo e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' dei residui due terzi, frazione che liquida in complessivi euro CP_1
1.800,00, rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 23.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7923 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, cui sono riunite le cause n.r.g. 12909/2025 e n. r.g. 22168/2025, discusse e decise all'udienza del giorno 23.9.2025 e vertenti
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rapp. di Parte_1 [...] elettivamente domiciliato in Roma, via Sebino 11, presso Parte_2 lo studio dell'avv. Antonio Spataro che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 4.3.2025 il ricorrente proponeva opposizione nella duplice qualità, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001926177 notificata dall' CP_1 il 4.2.2025 relativa all'accertamento del 28.10.2019 riferito all'anno 2018 (atto di accertamento 7012.28/10/2019.0147961), per mancato versamento di ritenute contributive previdenziali, per l'importo di euro 6.209,09, chiedendo al Tribunale di dichiarare: “1) La nullità assoluta ed insanabile dell'Ordinanza ingiuntiva, perciò, improduttiva di effetti sostanziali e processuali;
2) La nullità degli accertamenti sottesi e la violazione del diritto di difesa, partecipativo ed endoprocedimentale di rilevanza processuale;
3) L'Estinzione del diritto a
1 riscuotere le somme portate dal titolo impugnato per il decorso dei termini di prescrizione quinquennale, ex artt. 28 L. 689/1981; 4) L'Inefficacia assoluta dell'Ordinanza Ingiuntiva opposta;
5) L'Inefficacia assoluta dei provvedimenti inficiati da vizio invalidante della forma per carenza del certificato qualificato necessario per la generazione della firma digitale”.
Con successivo ricorso depositato il 7.4.2025 il ricorrente, sempre nella duplice veste, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001926376 notificata il 14.3.2025 avente ad oggetto la sanzione di € 6.200,04 per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2018 (atto di accertamento 7012.28/10/2019.0147962), rassegnando le medesime conclusioni del precedente giudizio.
Con un terzo ricorso depositato il 18.6.2025 il ricorrente, nella duplice veste, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 01-001926376 notificata il 19.5.2025 e avente ad oggetto la sanzione di € 6.200,04 per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2018 (atto di accertamento 7012.28/10/2019.0147962), deducendo tra l'altro l'illegittimità della richiesta in quanto mera duplicazione di altra ordinanza ingiuntiva già oggetto di impugnazione (n.r.g. 12909/25) e rassegnando le medesime conclusioni dei precedenti giudizi.
Si costituiva in giudizio l' in tutti i giudizi contestando l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza del ricorso;
nella causa n.r.g. 12909/2025 l' chiedeva altresì che CP_1 venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione ivi opposta.
All'udienza del 23.9.2025 le cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e quindi, istruite solo documentalmente, erano decise all'udienza del 23.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
***
Con il primo motivo di opposizione della causa n.r.g. 7923/25 il ricorrente deduce la nullità del titolo per carenza di una valida sottoscrizione: rileva che l'ordinanza ingiunzione è sottoscritta con firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993, osserva che tale disciplina non è applicabile ai provvedimenti sanzionatori, ma solo nei rapporti tra uffici pubblici ai sensi dell'art. 2 del d.p.c.m. 31.5.2005, che l'applicazione analogica o estensiva di una norma eccezionale non è consentita ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi e che quindi nella specie l'ordinanza-ingiunzione deve considerarsi priva della sottoscrizione del dirigente autorizzato e quindi di un elemento essenziale, ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/90.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della notifica per violazione dell'art. 23 ter del d.lgs. 82/2005 a mente del quale “Gli atti formati dalle
2 pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”.
Con il terzo motivo eccepisce la prescrizione ex art. 28 L. 689/81, deducendo altresì la prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3 comma 9 L. 335/95.
Anche nei ricorsi che hanno dato origine alle cause n.r.g. 12909/2025 e 22168/2025 il ricorrente sviluppa i medesimi motivi di opposizione.
L' costituendosi in giudizio ha dedotto e documentato: CP_1
- che l'ordinanza ingiunzione n. OI 001926177 di € 6.200,04 (accertamento n. 7012.28/10/2019.0147961 notificato al l'11.11.2019, doc. 2 bis Pt_3 fasc. n.r.g. 7923/25) è stata notificata in data 4.2.2025 a CP_1 Pt_1 quale obbligato principale per l'omesso versamento di ritenute
[...] previdenziali dell'anno 2018;
- che l'ordinanza ingiunzione n. 01 001926376 € 6.200,04 (accertamento n. 7012.28/10/2019.0147962 notificato alla società Parte_2
l'11.11.2019, doc. 2 bis fasc. n.r.g. 12909/25) è stata notificata
[...] CP_1 in data 14.3.2025 alla società quale Parte_2 obbligato solidale per l'omesso versamento di ritenute previdenziali dell'anno 2018;
- che tale ultima ordinanza era stata annullata in autotutela dall' in data CP_1
10.7.2025 per verificare l'importo della sanzione (doc. A fasc. n.r.g. CP_1
12909/25);
- che “a seguito di tale verifica e confermato l'importo della sanzione, la Sede competente ha proceduto ad emettere nuovamente l'OI che infatti ha mantenuto lo stesso numero identificativo , ma riportando la data Numero_1 dell'08/05/2025 oggetto di nuova impugnazione da parte del ricorrente con ricorso iscritto al n. R.G. 22168/2025”.
Pertanto, in base a quanto documentato dall' esistono allo stato soltanto: CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI 001926177 notificata il 4.2.2025 al Pt_3 quale obbligato principale per l'omesso versamento di ritenute previdenziali dell'anno 2018 (giudizio n.r.g. 7923/25);
- l'ordinanza ingiunzione n. 01 001926376 notificata il 18.6.2025 alla società
quale obbligato solidale per la medesima Parte_2 violazione (giudizio n.r.g. 22168/25).
Preliminarmente, deve, quindi darsi atto della cessazione della materia del contendere con riguardo al giudizio n.r.g. 12909/25 avendo l' annullato CP_1
d'ufficio l'ordinanza ingiunzione opposta.
Tanto premesso le opposizioni n.r.g. 7923/25 e n.r.g. 22168/2025 sono infondate e devono pertanto essere respinte, in quanto vanno disattesi tutti i motivi
3 (identici) di censura fatti valere dal ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, in ciascuna delle cause riunite.
Occorre premettere che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa è compiutamente governato dalla disciplina di cui alla L. 689/1981, sicché ad esso non si applica la L. 241/1990 (Cass. 17088/2019; Cass. 4363/2015).
Inoltre il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ha per oggetto non l'atto amministrativo, in sé e per sé considerato, ma il rapporto giuridico sottostante, sicchè l'eventuale esistenza di vizi formali non comportano la nullità del provvedimento, dovendosi il giudice comunque pronunciare sul merito della pretesa sanzionatoria (Cass. SS.UU. 1786/2010; Cass. 12503/2018).
Da ciò discende, pertanto, l'infondatezza del primo motivo di opposizione vertente sulla asserita nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di sottoscrizione.
Per mero scrupolo di completezza deve comunque rimarcarsi che il motivo è anche nel merito infondato, atteso che la firma è stata regolarmente apposta alle ordinanze ingiunzione oggetto di causa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993.
La norma prevede che “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
È evidente che la norma consenta, su tutti gli atti della P.A. per i quali sia richiesta la apposizione di firma, di indicare a stampa sul documento il nominativo del soggetto responsabile, ciò che è nella specie avvenuto con indicazione del nome del responsabile che ha emesso l'atto. L'atto è CP_1 comunque con certezza attribuibile all' e tanto è sufficiente ai fini che qui CP_1 interessano (Cass. 1752/2006; Cass. 21918/06).
Parimenti infondata è la censura di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, ventilata con il secondo motivo dei ricorsi, essendo la notificazione avvenuta regolarmente e in modo oltretutto da raggiungere lo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come comprova la tempestiva opposizione qui proposta.
Va, inoltre, disatteso il motivo di opposizione con cui il ricorrente lamenta la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale ai sensi
4 dell'art. 28 L. 689/81: invero l'atto di accertamento è stato notificato l'11.11.2019 (doc. 2 bis fasc. n.r.g. 7923 e 22168) così interrompendo il termine di CP_1 prescrizione quinquennale che ha ricominciato a decorrere da quella data ed è stato contestualmente sospeso per tre mesi ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater del d.l. 463/83 conv. L. 638 (“
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso” e il comma 1-bis prevede proprio che “(…) Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”), ricominciando poi a decorrere e di nuovo venendo ex lege sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis del d.l. 18/20 conv. L. 27/20 (in tal senso tra le tantissime, cfr. Tribunale Roma sent. 8446/2022; Tribunale Roma sent. 4973/2023; Trib. Roma sent. 11492/2023).
Pertanto il termine di prescrizione decorrente dall'11.11.2024, alla luce della sospensione di 3 mesi e poi di 98 giorni, sarebbe spirato il 20.5.2025 ed è quindi del tutto tempestiva la notifica dell'ordinanza-ingiunzione avvenuta il 4.2.2025 (giudizio n.r.g. 7923/25) e il 19.5.2025 (giudizio n. 22168/25), che ha impedito la prescrizione del credito (così come tempestiva era la notifica dell'o.i. eseguita il 14.3.25 oggetto del giudizio n.r.g. 12909/25 per il quale è cessata la materia del contendere).
Del tutto inconferente, invece, il richiamo al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 L. 335/95, atteso che quest'ultima norma si riferisce al credito contributivo previdenziale dell' mentre la fattispecie per cui è causa è CP_1 relativa a sanzioni amministrative che hanno il loro fondamento nella depenalizzazione del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983, disposta con l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da ultimo modificata dall'art. 23 del d.l. 48/2023 conv. L. 85/2023), salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Nel caso di specie risulta che prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' ha regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento CP_1 di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione. L'odierno ricorrente non ha pagato nel termine di tre mesi, né ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
5 Infine, nel giudizio n.r.g. 22168/25 il ricorrente lamenta l'illegittimità della richiesta in quanto duplicazione di altra ordinanza ingiuntiva già oggetto di impugnazione.
Ora, in effetti, l'ordinanza ingiunzione nr. OI-001926376 protocollo . CP_1
7012.08/05/2025.0098833 notificata in data 19.5.2025 (oggetto del giudizio n. 22168/25) contrariamente a quanto dedotto dall' non è stata emessa a CP_1 seguito di annullamento dell'ordinanza OI-001926376 notificata il 14.3.2025, in quanto quest'ultima è stata annullata in autotutela a luglio del 2025 (v. doc. 5 fasc. 12909/25) mentre la prima era stata già emessa e notificata a maggio del 2025.
Quindi a maggio del 2025 esistevano due identiche ordinanze ingiunzioni nei confronti della società aventi ad oggetto la medesima Parte_2 sanzione per la medesima infrazione amministrativa, quella notificata a marzo del 2025 (giudizio n.r.g. 12909/25) e quella notificata a maggio 2025 (giudizio n.r.g. 22168/25).
In realtà solo nelle more del processo l ha provveduto all'annullamento in CP_1 autotutela (appunto il giorno 10.7.2025 ha annullato la prima), mantenendo quindi in piedi l'altra, la quale – pertanto – non è stata affatto emessa a seguito dell'annullamento, ma già esisteva al momento dell'annullamento.
Pertanto al momento dell'introduzione del giudizio n.r.g. 22168/25 era fondato il motivo di opposizione costituito dal fatto che l'ordinanza ingiunzione opposta costituisse un duplicato di quella notificata a marzo 2025.
Tuttavia al momento della presente pronuncia, essendo stata annullata l'ordinanza – ingiunzione notificata a marzo 2025, non sussiste più alcuna duplicazione e quindi non ricorrono più i presupposti per l'annullamento giudiziale del provvedimento impugnato.
D'altro canto la fondatezza di una domanda va verificata non solo al momento dell'introduzione del giudizio, ma anche al momento della decisione, con la conseguenza che ai fini dell'accoglimento possono incidere le sopravvenienze sfavorevoli al ricorrente, delle quali si può tenere tuttavia conto ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Pertanto appaiono sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite per un terzo, ponendo a carico del ricorrente i residui due terzi, stante la soccombenza reale con riferimento al giudizio n.r.g. 7923/2025 e quella virtuale con riferimento al giudizio n.r.g. 12909/2025 posto che esso - ove l' non avesse annullato CP_1
l'ordinanza in autotutela - si sarebbe concluso con il rigetto del ricorso.
p.q.m.
6 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio n.r.g. 12909/2025 stante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione ivi opposta;
- rigetta gli altri ricorsi;
- compensa le spese di lite per un terzo e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' dei residui due terzi, frazione che liquida in complessivi euro CP_1
1.800,00, rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 23.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
7