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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1736/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 17/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1736/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCUZ MARIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DANTE N. 16 BOLOGNA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1732/2023 del 20/02/2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto per Parte_1 chiederne la riforma;
nelle conclusioni chiedeva testualmente: Parte_1 ” In via principale e preliminare
- riformare la sentenza n... del Tribunale di Roma, riconoscendo i motivi di gravame esposti nel presente atto di appello e conseguentemente dichiarare la legittimità passiva del Controparte_1
[...]
In via principale nel merito
- accertato e dichiarato che nel periodo intercorrente tra il 13.09.1989 ed il 30.06.2013, il rapporto di lavoro della ricorrente di nazionalità italiana è stato svolto in Spagna, alle dipendenze del ai sensi e per gli effetti dei criteri di collegamento Controparte_1 di cui all'art. 6 della Convenzione di Roma aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (80/934/CEE)
e resa esecutiva in Italia con la L. 985/ 1984, e all'art. 8 Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17.06.2008 n. 593/2008/CE:
-dichiarare applicabile alla fattispecie la normativa spagnola, segnatamente il combinato disposto di cui agli artt. 15 ET e 1 RD n. 2720/98 , e per l'effetto
- accertare condannare il convenuto, al riconoscimento dell' Controparte_1
l'anzianità di servizio utile per il calcolo della pensione, a far data dalla prima assunzione nel territorio spagnolo (13.09.1989) fino alla data di cessazione del rapporto (30.06.2013) o da altra data di decorrenza o cessazione del rapporto che riterrà opportune
- e per l'effetto condannare il convenuto a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente gli emolumenti, maturati e non corrisposti, derivati da tale accertamento e condanna;
con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata
- accertato e dichiarato che nel periodo dal 13.09.1989 al 30.06.2013, il rapporto di lavoro della ricorrente di nazionalità italiana è stato svolto in Spagna, alle dipendenze del CP_1 [...]
ai sensi e per gli effetti dei criteri di collegamento di cui all'art. 6 della Convenzione di CP_1
Roma aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (80/934/CEE) e resa esecutiva in Italia con la L.
9895/ 1984 e all'art. 8 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 n. 593
/ 2008/CE:
- condannare il convenuto al risarcimento del danno comunitario nella forma del danno da illegittima precarizzazione da liquidarsi, avuto riguardo alla retribuzione globale di fatto percepita, in misura variabile da un massimo di 2,5 mensilità a 12 mensilità, o altra somma maggiore o, salvo gravame, minore che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
In via gradata In riforma del sentenza di primo grado accertare e dichiarare e la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nonchè del presente grado.
Il , costituendosi in giudizio per l'udienza del 25.11.25 , ha eccepito CP_1
l'improcedibilità dell'appello e in subordine nel merito la sua infondatezza.
Il procedimento perviene all'odierna udienza a seguito di rinvio dall'udienza del 3.12.2024
(fissata in esito a rinvio d'ufficio dal 12.3.24 ); nell'udienza del 3.12.24 la Corte, preso atto del mancato deposito del ricorso in appello notificato, concedeva termine per il deposito dell'atto notificato fino a 30 giorni prima l'udienza di rinvio fissata al 25.11.25 .
Alla predetta data i difensori chiedevano autorizzarsi la trattazione scritta e la Corte, per concedere il godimento dei termini di legge rinviava al 17.12.25. All'udienza odierna sulle conclusioni delle parti che depositavano le note scritte nel termine assegnato, tratteneva la causa in decisione.
L'appello è improcedibile .
Invero, come emerge dagli atti , alla data della prima udienza di trattazione (3.12.24) benchè tramite il suo procuratore avesse chiesto rinvio per deposito del ricorso notificato Parte_1
l'appello non era stato ancora notificato. Il Ministero ha depositato pec dell'intervenuta notifica nell'agosto 2025 dell'atto di appello e dell'ordinanza del 3.12.2024. Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta
"interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione , considerata anche la portata precettiva dell'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale( né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare, Cass. Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024).
Statuisce in effetti la Corte di Cassazione nella citata pronuncia n. 3145/24: ” costituisce orientamento consolidato di questa Corte, a partire da Cass. S.U. n. 20704/2008, il principio per cui, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.; alla luce della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, infatti, ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano della sua coerenza logico-concettuale, ma anche per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
4. in particolare, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio
– Cass. n. 6159/2018); neppure, ad esempio, rileva la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa (cfr. Cass. n. 27079/2020);
5. nel caso di specie, non rileva, ai fini di una possibile sanatoria, l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che esaurisce la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare;
infatti le due fasi, quella della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quella del giudizio di merito, la prima sub-procedimentale avente natura latamente cautelare e provvisoria, la seconda attinente al giudizio a cognizione piena, vanno tenute distinte, perché per entrambe le fasi
è prevista una apposita vocatio in ius, e l'appellante è onerato della notifica alla controparte tanto del decreto presidenziale reso in ordine all'istanza di inibitoria quanto del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio;
in entrambi i casi, dunque, i provvedimenti del giudice di fissazione dell'udienza e le successive notificazioni, pur attenendo alla sola vocatio in ius, costituiscono elementi essenziali delle rispettive complesse fattispecie introduttive (istanza di inibitoria e gravame) delle suddette fasi la cui materiale omissione e la cui nullità radicale (o inesistenza giuridica) sono impeditive delle richieste pronunce - cautelare e di merito - e sono passibili di sanatoria soltanto nei casi e con gli effetti regolati dalla legge (cfr. Cass. n. 42003/2021, conforme a Cass n. 20613/2013);
6. parte ricorrente in questa sede ha documentato di avere eccepito la mancata notifica dell'atto di appello già nel sub-procedimento cautelare in appello, promosso da una specifica istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado distinta e successiva alla proposizione dell'appello, subprocedimento concluso con ordinanza di rigetto del
16/1/2017, ed è stata (erroneamente) dichiarata contumace in grado di appello;
7. in tale situazione processuale, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità dell'appello, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291
e 421 c.p.c.; 8. la sentenza impugnata deve, pertanto essere cassata senza rinvio, rilevandosi in questa sede l'improcedibilità dell'appello ….”.
La suddetta soluzione risulta, del resto, coerente con la prospettiva delle Sezioni unite
(20604/2008)che è quella - mutuata dall'art. 111 Cost., nel testo novellato dalla Legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, secondo cui "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" e che "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata" - di rendere credibile l'apparato giudiziario, assegnando una giusta collocazione al diritto del cittadino alla ragionevole durata del processo, assicurando allo stesso la massima espansione consentita nei riguardi di altri diritti (diritto di difesa, all'imparzialità del giudice, al giusto processo, ecc.).
In quest'ottica le Sezioni unite hanno rimarcato soprattutto la specialità del processo del lavoro - tutto proteso a dare attuazione massima alle esigenze di celerità, immediatezza e concentrazione - ed evidenziato che una soluzione diversa da quella opzionata avrebbe neutralizzato proprio quei principi che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
In conseguenza, anche nella situazione per cui è causa, non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
"ragionevole durata”.
Non ricorre invece la diversa ipotesi , menzionata dall'appellante nelle note scritte sostitutive dell'udienza odierna , della mancata comparizione della parte ex art. 348 cpc alla prima udienza di trattazione, condizione che involge effettivamente l'obbligo processuale della Corte di rinviare ad altra udienza di trattazione;
parte appellante è invece regolarmente comparsa alla prima udienza di trattazione ma la Corte, verificato che difettava la prova della regolare instaurazione del contraddittorio , rinviava per il deposito dell'atto di appello notificato con termine fino a 30 giorni prima dalla successiva udienza per l'adempimento. La circostanza che nel termine fissato dalla Corte
a parte appellante , si sia costituito il per eccepire , in via principale , la improcedibilità CP_1 dell'appello , non ha efficacia sanante dell'omessa notifica, così come non ha efficacia sanante neppure la circostanza che il , in via meramente subordinata, si sia anche difeso nel merito. CP_1
Difatti, la possibilità per la Corte di concedere nuovo termine per il rinnovo della notifica dell'atto di appello presuppone che l'appello sia stato notificato prima della prima udienza di trattazione (seppure non quella indicata nel decreto del 12.3.24, quella cui le parti pervenivano a seguito di rinvio d'ufficio del 3.12.24) ; in siffatte condizioni, seppure la notifica non fosse andata a buon fine o non avesse consentito alla parte appellata di predisporre una adeguata difesa ( perchè notificata senza il rispetto di termini processuali) la Corte sarebbe stata facoltizzata a concedere un termine perentorio per il rinnovo della notifica alla parte appellata, ovvero quanto meno un nuovo termine per difese. Ma siffatta condizione non si è verificata nel caso di specie in cui la notifica non è stata mai neppure
“tentata” prima dell'udienza di trattazione. Ferma dunque l'improcedibilità dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3500,00 Parte_1 oltre spese generali al 15%
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA NT AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 17/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1736/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCUZ MARIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DANTE N. 16 BOLOGNA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1732/2023 del 20/02/2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto per Parte_1 chiederne la riforma;
nelle conclusioni chiedeva testualmente: Parte_1 ” In via principale e preliminare
- riformare la sentenza n... del Tribunale di Roma, riconoscendo i motivi di gravame esposti nel presente atto di appello e conseguentemente dichiarare la legittimità passiva del Controparte_1
[...]
In via principale nel merito
- accertato e dichiarato che nel periodo intercorrente tra il 13.09.1989 ed il 30.06.2013, il rapporto di lavoro della ricorrente di nazionalità italiana è stato svolto in Spagna, alle dipendenze del ai sensi e per gli effetti dei criteri di collegamento Controparte_1 di cui all'art. 6 della Convenzione di Roma aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (80/934/CEE)
e resa esecutiva in Italia con la L. 985/ 1984, e all'art. 8 Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17.06.2008 n. 593/2008/CE:
-dichiarare applicabile alla fattispecie la normativa spagnola, segnatamente il combinato disposto di cui agli artt. 15 ET e 1 RD n. 2720/98 , e per l'effetto
- accertare condannare il convenuto, al riconoscimento dell' Controparte_1
l'anzianità di servizio utile per il calcolo della pensione, a far data dalla prima assunzione nel territorio spagnolo (13.09.1989) fino alla data di cessazione del rapporto (30.06.2013) o da altra data di decorrenza o cessazione del rapporto che riterrà opportune
- e per l'effetto condannare il convenuto a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente gli emolumenti, maturati e non corrisposti, derivati da tale accertamento e condanna;
con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata
- accertato e dichiarato che nel periodo dal 13.09.1989 al 30.06.2013, il rapporto di lavoro della ricorrente di nazionalità italiana è stato svolto in Spagna, alle dipendenze del CP_1 [...]
ai sensi e per gli effetti dei criteri di collegamento di cui all'art. 6 della Convenzione di CP_1
Roma aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (80/934/CEE) e resa esecutiva in Italia con la L.
9895/ 1984 e all'art. 8 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 n. 593
/ 2008/CE:
- condannare il convenuto al risarcimento del danno comunitario nella forma del danno da illegittima precarizzazione da liquidarsi, avuto riguardo alla retribuzione globale di fatto percepita, in misura variabile da un massimo di 2,5 mensilità a 12 mensilità, o altra somma maggiore o, salvo gravame, minore che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
In via gradata In riforma del sentenza di primo grado accertare e dichiarare e la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nonchè del presente grado.
Il , costituendosi in giudizio per l'udienza del 25.11.25 , ha eccepito CP_1
l'improcedibilità dell'appello e in subordine nel merito la sua infondatezza.
Il procedimento perviene all'odierna udienza a seguito di rinvio dall'udienza del 3.12.2024
(fissata in esito a rinvio d'ufficio dal 12.3.24 ); nell'udienza del 3.12.24 la Corte, preso atto del mancato deposito del ricorso in appello notificato, concedeva termine per il deposito dell'atto notificato fino a 30 giorni prima l'udienza di rinvio fissata al 25.11.25 .
Alla predetta data i difensori chiedevano autorizzarsi la trattazione scritta e la Corte, per concedere il godimento dei termini di legge rinviava al 17.12.25. All'udienza odierna sulle conclusioni delle parti che depositavano le note scritte nel termine assegnato, tratteneva la causa in decisione.
L'appello è improcedibile .
Invero, come emerge dagli atti , alla data della prima udienza di trattazione (3.12.24) benchè tramite il suo procuratore avesse chiesto rinvio per deposito del ricorso notificato Parte_1
l'appello non era stato ancora notificato. Il Ministero ha depositato pec dell'intervenuta notifica nell'agosto 2025 dell'atto di appello e dell'ordinanza del 3.12.2024. Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta
"interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione , considerata anche la portata precettiva dell'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale( né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare, Cass. Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024).
Statuisce in effetti la Corte di Cassazione nella citata pronuncia n. 3145/24: ” costituisce orientamento consolidato di questa Corte, a partire da Cass. S.U. n. 20704/2008, il principio per cui, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.; alla luce della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, infatti, ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano della sua coerenza logico-concettuale, ma anche per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
4. in particolare, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio
– Cass. n. 6159/2018); neppure, ad esempio, rileva la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa (cfr. Cass. n. 27079/2020);
5. nel caso di specie, non rileva, ai fini di una possibile sanatoria, l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che esaurisce la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare;
infatti le due fasi, quella della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quella del giudizio di merito, la prima sub-procedimentale avente natura latamente cautelare e provvisoria, la seconda attinente al giudizio a cognizione piena, vanno tenute distinte, perché per entrambe le fasi
è prevista una apposita vocatio in ius, e l'appellante è onerato della notifica alla controparte tanto del decreto presidenziale reso in ordine all'istanza di inibitoria quanto del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio;
in entrambi i casi, dunque, i provvedimenti del giudice di fissazione dell'udienza e le successive notificazioni, pur attenendo alla sola vocatio in ius, costituiscono elementi essenziali delle rispettive complesse fattispecie introduttive (istanza di inibitoria e gravame) delle suddette fasi la cui materiale omissione e la cui nullità radicale (o inesistenza giuridica) sono impeditive delle richieste pronunce - cautelare e di merito - e sono passibili di sanatoria soltanto nei casi e con gli effetti regolati dalla legge (cfr. Cass. n. 42003/2021, conforme a Cass n. 20613/2013);
6. parte ricorrente in questa sede ha documentato di avere eccepito la mancata notifica dell'atto di appello già nel sub-procedimento cautelare in appello, promosso da una specifica istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado distinta e successiva alla proposizione dell'appello, subprocedimento concluso con ordinanza di rigetto del
16/1/2017, ed è stata (erroneamente) dichiarata contumace in grado di appello;
7. in tale situazione processuale, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità dell'appello, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291
e 421 c.p.c.; 8. la sentenza impugnata deve, pertanto essere cassata senza rinvio, rilevandosi in questa sede l'improcedibilità dell'appello ….”.
La suddetta soluzione risulta, del resto, coerente con la prospettiva delle Sezioni unite
(20604/2008)che è quella - mutuata dall'art. 111 Cost., nel testo novellato dalla Legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, secondo cui "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" e che "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata" - di rendere credibile l'apparato giudiziario, assegnando una giusta collocazione al diritto del cittadino alla ragionevole durata del processo, assicurando allo stesso la massima espansione consentita nei riguardi di altri diritti (diritto di difesa, all'imparzialità del giudice, al giusto processo, ecc.).
In quest'ottica le Sezioni unite hanno rimarcato soprattutto la specialità del processo del lavoro - tutto proteso a dare attuazione massima alle esigenze di celerità, immediatezza e concentrazione - ed evidenziato che una soluzione diversa da quella opzionata avrebbe neutralizzato proprio quei principi che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
In conseguenza, anche nella situazione per cui è causa, non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
"ragionevole durata”.
Non ricorre invece la diversa ipotesi , menzionata dall'appellante nelle note scritte sostitutive dell'udienza odierna , della mancata comparizione della parte ex art. 348 cpc alla prima udienza di trattazione, condizione che involge effettivamente l'obbligo processuale della Corte di rinviare ad altra udienza di trattazione;
parte appellante è invece regolarmente comparsa alla prima udienza di trattazione ma la Corte, verificato che difettava la prova della regolare instaurazione del contraddittorio , rinviava per il deposito dell'atto di appello notificato con termine fino a 30 giorni prima dalla successiva udienza per l'adempimento. La circostanza che nel termine fissato dalla Corte
a parte appellante , si sia costituito il per eccepire , in via principale , la improcedibilità CP_1 dell'appello , non ha efficacia sanante dell'omessa notifica, così come non ha efficacia sanante neppure la circostanza che il , in via meramente subordinata, si sia anche difeso nel merito. CP_1
Difatti, la possibilità per la Corte di concedere nuovo termine per il rinnovo della notifica dell'atto di appello presuppone che l'appello sia stato notificato prima della prima udienza di trattazione (seppure non quella indicata nel decreto del 12.3.24, quella cui le parti pervenivano a seguito di rinvio d'ufficio del 3.12.24) ; in siffatte condizioni, seppure la notifica non fosse andata a buon fine o non avesse consentito alla parte appellata di predisporre una adeguata difesa ( perchè notificata senza il rispetto di termini processuali) la Corte sarebbe stata facoltizzata a concedere un termine perentorio per il rinnovo della notifica alla parte appellata, ovvero quanto meno un nuovo termine per difese. Ma siffatta condizione non si è verificata nel caso di specie in cui la notifica non è stata mai neppure
“tentata” prima dell'udienza di trattazione. Ferma dunque l'improcedibilità dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3500,00 Parte_1 oltre spese generali al 15%
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
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