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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2842/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 72/2020, pubblicata il 15 dicembre 2020, vertente
TRA
(1) la (partita iva Controparte_1
), in persona del suo amministratore unico pro tempore, con sede P.IVA_1
in AR RP alla Via Virgilio n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Bellaroba (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante 1 E
(2 (Codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Domenico Simone (Codice fiscale ), in C.F._3
virtù della procura in atti -appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 20 ottobre 2021, notificato il
14 giugno 2021, la in persona del suo amministratore unico, Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di AR RP Parte_1
esponendo quanto segue.
Con contratto del dicembre 2007 si obbligava, tramite Parte_1
il proprio rappresentante , all'acquisto di un trattore Valpadana mod. CP_2
4545 e relative attrezzature con la permuta di attrezzi di loro proprietà, per il prezzo complessivo di euro 15.000,00 da corrispondere in parte alla consegna
(euro 5.000,00) e in parte con finanziamento in cinque anni (per euro
10.000,00). In seguito, la stessa società procurava il mezzo commissionato e con lettere raccomandate a.r. del 2 febbraio 2008 e del 23 febbraio 2008
invitava la convenuta a dare esecuzione al contratto e alla relativa permuta, senza tuttavia alcun riscontro. A causa di siffatto inadempimento da parte della
Dell'Infante la P.F. s.r.l. subiva danni da mancato guadagno.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di:
“- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita stipulato Dicembre 2007
in conseguenza dell'esclusivo e grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 145 c.c.; 2 - “condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Società attrice così come saranno quantificati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”;
- Sempre e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio,
12,50% spese generali, IVA e CPA attribuiti ai sottoscritti procuratori antistatari”
I.2 Si costituiva in giudizio “chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda essendo la stessa improcedibile, improponibile, inammissibile nonché infondata”. In particolare, la convenuta disconosceva il contratto di vendita del dicembre 2007 “per quanto attiene la forma, la sottoscrizione e il contenuto”, ed eccepiva “l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda
perché sulla materia a cognizione del Tribunale si è formato il giudicato ed anche per la palese violazione del ne bis in idem.” A tal proposito asseriva che con precedente atto di citazione (notificato il 26 aprile 2008) la aveva CP_1
agito in giudizio nei confronti dei coniugi e Parte_1 CP_2
chiedendo al Tribunale di AR RP di condannare i predetti all'adempimento del medesimo contratto (stipulato nel dicembre 2007) oggetto del presente giudizio oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.
Senonché, “In data 10 maggio 2008 la notificava, (in sostituzione CP_3
dell'atto di citazione già notificato che avrebbe dovuto intendersi a tutti gli effetti caducati, a seguito della nuova notifica), un altro atto mediante il quale rinunciava all'azione e alla domanda così come proposta nei confronti di
e citava soltanto a comparire per l'udienza del 22 Parte_1 CP_2
settembre 2008 poi posticipata al 25 settembre 2008 a cognizione del G.U. dott.ssa Maria Cristina Rizzi” (cfr. comparsa di costituzione e di risposta di primo
3 grado). Tale precedente giudizio era stato definito con sentenza n. 415/08 con la quale il Tribunale aveva rigettato le domande proposte, precisando che “la vicenda siccome descritta non consenta di ritenere valida e produttiva di effetti la proposta di acquisto esaminata per evidente ed oggettiva incertezza in ordine
alla sua provenienza.” (cfr. Sent. 415/08 proc. Civ. 345/08- Tribunale di AR
RP).
I.3. Compiuta l'istruttoria, nell'ambito del presente processo, mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale e l'escussione dei testi, la causa era introitata in decisione e veniva definita con la sentenza n. 72/2020, pubblicata in data 15 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Benevento così decideva: “1)
Dichiara infondate le domande della parte attorea e per tale motivo rigettate 2)
Compensa le spese per le ragioni in motivazioni 3) Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza ex lege”.
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 20 ottobre
2021, notificato il 14 giugno 2021 – la in persona del suo Controparte_1
amministratore unico pro tempore, proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito rubricati:
1. ”Erroreneità della sentenza impugnata nella parte della ritenuta inesistenza della “procura tacita” (rectius: ratifica ex art. 1339 C.C.) operata dalla convenuta in favore del marito , sottoscrittore del contratto del dicembre 2007; CP_2
2. Sulla avversa eccezione di inammissibilità della domanda e di divieto del “ne bis in idem”;
4
3. Sulla fondatezza della domanda e sulla quantificazione del danno subito dalla società attrice in conseguenza dell'avverso inadempimento contrattuale”.
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita stipulato Dicembre 2007
in conseguenza dell'esclusivo e grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Società attrice così come quantificati in corso di causa o equitativamente determinati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Comunque ed in ogni caso con vittoria integrale delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori, attribuiti all'Avv.
Giuseppe Bellaroba, anticipatario e non precettore”
II.2. Con comparsa del 16 settembre 2021 si costituiva in giudizio
[...]
la quale deduceva, innanzitutto, l' inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Parte_1
dell'appello così come proposto, e, nel merito, la sua infondatezza.
Nello specifico, dopo avere premesso di aver disconosciuto il contratto del dicembre 2007 già in primo grado con il primo atto difensivo laddove invece l'appellante non aveva mai fatto istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, asseriva che la stessa scrittura “non poteva e non può essere valutata come prova documentale e deve essere espunta dagli atti”. Inoltre, formulava nuovamente eccezione di giudicato sui fatti oggetto del presente procedimento, affermando la identità tra quelli oggetto del proc. n. 345/08 R.g.
e quelli oggetto del presente procedimento. 5 Pertanto, chiedeva all'adita Corte il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, il giorno 19 settembre 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 18.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellata per difetto dei requisiti di ammissibilità dell'atto di appello così come proposto.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte 6 dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535;
29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587; Ord. Cass. Civ. Sez. 2.
18.01.2024 n. 1932). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa
rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass.19.3.2019 n.7675).
2. Va, altresì, disattesa l' “eccezione di giudicato” sollevata dalla difesa di , per la asserita identità tra i fatti oggetto del presente Parte_1
procedimento e quelli oggetto del procedimento n. 345/08 definito con sentenza n. 415/2008.
7 A fondamento di tale eccezione, la appellata, richiamando quanto dalla stessa “prospettato” in primo grado, argomenta che con atto di citazione notificato il 26 aprile 2008 “la conveniva (aveva convenuto) innanzi CP_1
al Tribunale di AR RP i coniugi e per sentirli CP_2 Parte_1
condannare ad adempiere esattamente allo stesso contratto di vendita del dicembre 2007 di cui si è discusso nell'ambito del giudizio di primo grado, oltre alla condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa”, precisando, però, che la stessa società attrice, “nel giudizio richiamato CP_1
ebbe a rinunciare all'azione ed alla domanda di adempimento contrattuale e di risarcimento danni nei confronti dell'attuale appellata” e che tale rinuncia aveva determinato “una pronuncia di carattere processuale, per quanto attiene alla rinuncia all'azione, ed una pronuncia di merito, per quanto riguarda la rinuncia alla domanda, che di per sé è idonea a passare in giudicato.”
Sicché, aggiunge, seppur “nel primo atto di citazione l'attore aveva chiesto
l'adempimento del contratto e col secondo atto di citazione aveva chiesto la risoluzione contrattuale (…)”, a suo parere, comunque “il giudicato copre il
dedotto ed il deducibile” e quindi “nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato era ben possibile la mutatio libelli, nel senso che era consentito chiedere la risoluzione dopo aver chiesto l'adempimento così come previsto dall'art. 1453 c.c. ” (cfr. comparsa di risposta all'appello).
Come detto, le deduzioni esposte non hanno pregio.
2.1.In tema di giudicato giova rammentare che “l'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi
8 dell'azione, e presuppone appunto che tra il primo giudizio e quello successivo vi sia identità di soggetti, "causa petendi" e "petitum" (nella specie, relativa alla richiesta di accertamento dell'avvenuto trasferimento di unità immobiliari
e, in subordine dell'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la
Corte ha escluso la sussistenza di un giudicato esterno, atteso che tra il presente giudizio ed uno antecedente non vi era alcuna identità, in quanto la presente controversia aveva ad oggetto una domanda di esecuzione specifica di un obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., mentre il giudizio in cui si sarebbe formato l'asserito giudicato aveva ad oggetto una pretesa di risarcimento danni).” (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 20003/2012).
Con riferimento specifico al caso in esame, occorre inoltre rilevare che “In materia contrattuale, il diritto di scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione attribuito, dal comma 1 dell'art. 1453 c.c., alla parte adempiente non si consuma all'esito della pronunzia di condanna del debitore all'esecuzione della prestazione. Ne consegue che, ove la parte inadempiente sia stata condannata all'adempimento con sentenza passata in giudicato e
l'inadempimento permanga, l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, senza che si possa configurare un contrasto di giudicati tra loro incompatibili.” (Cass. Civ. Sez. II, sent. 15290/2011).
2.2. Applicando tali coordinate ermeneutica al caso in esame – come ha ben argomentato il primo Giudice - non può essere accolta la eccezione di giudicato formulata dall'appellante in ragione della diversità del petitum tra il presente procedimento e il precedente procedimento recante n. 345/08.
9 Invero, in quest'ultimo procedimento la agiva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di AR RP nei confronti dei coniugi Controparte_4
chiedendo di condannare i predetti all'esatto adempimento del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con il pagamento del dovuto e il trasferimento della proprietà nonché di condannarli al risarcimento dei danni patiti, vinte le spese di lite. In seguito, la dichiarava di rinunciare alla condanna Controparte_1
nei confronti della Dell'Infante, ribadendo le domande nei confronti del solo
, che restava contumace. (cfr. sent. 415/2008 proc. 345/2008). CP_2
Invece, nel presente procedimento la ha convenuto in Controparte_1
giudizio la domandando al Giudice di prima istanza di “dichiarare Parte_1
la risoluzione del contratto di vendita stipulato nel dicembre 2007 in conseguenza dell'esclusivo e grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c.; condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Società attrice così come saranno quantificati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. (cfr. atto citazione di primo grado).
A ciò deve poi aggiungersi che la rinuncia alla domanda nei confronti della nel procedimento n. 345/08 riguardava solo l'azione di Parte_1
esatto adempimento proposta nel su citato procedimento, non precludendo affatto la proposizione della diversa domanda di risoluzione del medesimo contratto oggetto del presente procedimento.
3.Va inoltre disattesa la eccezione di inutilizzabilità della scrittura privata indicata come “contratto di vendita del dicembre 2007” allegata al fascicolo di parte attrice, pure sollevata dall'appellata in comparsa di
10 costituzione, in ragione della mancata istanza di verificazione in seguito al rituale disconoscimento del ridetto contratto da parte della stessa Parte_1
(“Preliminarmente la convenuta disconobbe formalmente, col primo atto difensivo, la scrittura privata affoliata al fascicolo di parte attrice indicata
come “contratto di vendita del dicembre 2007” per quanto attiene la forma, la sottoscrizione e il contenuto” - Comparsa di costituzione e risposta -
, pag. 3). Parte_1
3.1.Come emerge dal tenore letterale dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento ha ad oggetto “la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Non a caso, la giurisprudenza ha precisato che “Il
disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta
preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.” (Cass. Civ. N.
17313/2021).
3.2.Nel caso in esame, a prescindere da ogni considerazione in merito alla mancata istanza di verificazione, il disconoscimento effettuato da
[...]
avente ad oggetto la proposta di acquisto della Parte_1 CP_1
relativa al Trattore 454, versata in atti, è tamquam non esset Parte_2
11 anzitutto perché non proviene dallo stesso soggetto cui è riconducibile apparentemente la sottoscrizione disconosciuta, sicchè deve riconoscersi piena efficacia probatoria alla suddetta proposta di acquisto.
4. Passando ora al merito della vicenda, il Tribunale di Benevento con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande di risoluzione del contratto di vendita (recte “proposta di acquisto”) stipulato nel dicembre 2007 per inadempimento grave ed esclusivo della e di risarcimento dei danni Parte_1
patiti ai sensi dell'art. 1453 c.c.
A fondamento della decisione il Giudice ha osservato che “nel nostro caso
non vi è, o meglio non è stato provato, una chiara e precisa volontà della parte convenuta di aver voluto acquistare tanto meno che sia stata condivisa
l'operazione esercitata dal sig. . Parte_3
Non può essere condivisa l'osservazione e la deduzione di parte attorea di una possibile procura tacita della convenuta all'operazione dell'ex coniuge. (...)
Quanto sopra esclude la prova di un contratto che cartaceamente esiste ma
risulta essere anomalo, irregolare e nullo per assenza dei menzionati presupposti per la sua formazione.”.
5.Con il primo motivo di appello - rubricato “ Erroreneità della sentenza impugnata nella parte della ritenuta inesistenza della “procura tacita” (rectius: ratifica ex art. 1399 c.c.) operata dalla convenuta in favore del marito CP_2
, sottoscrittore del contratto del dicembre 2007” - l'appellante lamenta che
[...]
la sentenza impugnata risulta “iniqua, e come tale va emendata” laddove ha ritenuto che “non vi è, o meglio non è stato provato, una chiara e precisa volontà
12 della parte convenuta di aver voluto acquistare tanto meno che sia stata condivisa l'operazione esercitata dal si. marito. Non può essere CP_2
condivisa l'osservazione e la deduzione di parte attorea di una possibile procura tacita della convenuta all'operazione dell'ex coniuge. (...)” .
In particolare, a detta dell'appellante, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita “è emerso che la sig.ra , con il Parte_1
proprio comportamento concludente (tenuto sia prima che dopo la stipula del contratto) e con una inequivoca manifestazione di volontà ha ratificato, a mente dell'art. 1399 c.c., l'operato del marito e quindi la conclusione del
contratto sottoscritto nel Dicembre 2007 dal proprio coniuge per CP_2
suo conto.”
Il motivo è infondato.
5.1. In tema di riparto degli oneri probatori della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, si rammenta che “L'azione di risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 1453 c.c. e quelle di adempimento e di risarcimento dei danni previsti anch'esse da detta norma hanno in comune il
titolo o il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere,
a norma dell'art. 2697 c.c., che di provare l'esistenza di quel titolo e, quindi,
l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto, salvo che non proponga un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso dovrà essere
l'altro a neutralizzarla, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico.” (Cass. Civ. Sez. II, sent. 13 n. 10446/1994). Ergo, “spetta al preteso creditore - che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento - provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte (...)”.
Inoltre, una volta provata l'esistenza del titolo contrattuale, affinché possa “applicarsi l'istituto della ratifica di cui all'art. 1399 c.c. occorre pur sempre che vi sia stata una fattispecie di rappresentanza, per quanto da parte di soggetto privo del relativo potere e, quindi, occorre che vi sia stata una
"contemplatio domini" con la conseguente riferibilità del rapporto negoziale o
processuale alla parte rappresentata.” (Cass. Civ. Sez. III sent. n.
2676/1998).
5.2. Tanto considerato in punto di diritto, a parere di chi scrive, non possono che condividersi le argomentazioni espresse dal Tribunale a fondamento della sentenza impugnata, laddove ha riconosciuto la infondatezza della pretesa risolutoria avanzata dall'appellante poiché la proposta di acquisto indicata in atti come “Contratto del dicembre 2007” risultava (risulta) invalida e inefficace in ragione della obiettiva incertezza sulla sua provenienza.
Essa, infatti, pur recando la sottoscrizione di , nella parte CP_2
sulle generalità identificative del sottoscrittore reca il nome della odierna appellata ( testualmente riporta: “ , nato/a Controparte_5
il 7.10.1940 a AR RP (...)”. È di tutta evidenza, quindi, il difetto di
14 corrispondenza tra colui che ebbe ad apporre la sottoscrizione, , e CP_2
colei che invece è stata identificata come “sottoscritta”, . Parte_1
Ebbene, tale discrasia non consente di individuare esattamente e in maniera univoca le parti del contratto né di affermare la sussistenza della volontà negoziale in capo alla . In tale modo, quindi, non si Parte_1
apprezza “una chiara e precisa volontà della parte convenuta di aver voluto acquistare tanto meno che sia stata condivisa l'operazione esercitata dal sig.
.” (cfr. sentenza). Parte_3
Anzi, nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado,
[...]
, in sede di interrogatorio formale, negava di aver mai espresso la Parte_1
volontà di concludere alcun contratto con la e di essersi obbligata, nel CP_1
caso specifico, per il tramite del proprio rappresentante , CP_2
all'acquisto di cui alla proposta del dicembre 2007, affermando con riferimento al momento della stipula del contratto: “io non ci stavo proprio. Quando sono venuti a casa io ci stavo ma me ne sono andata”, “il trattore non l'ho ritirato perché non lo avevo mai comprato”. (cfr. verbale udienza del 22 marzo 2016).
Nello stesso senso, , in qualità di teste, dichiarava: “non è CP_2
vero che abbia preso impegni contrattuali con la P.F. 2000 Parte_1
né scritti né verbali, né direttamente né per interposta persona.” Così anche
, ulteriore teste escusso, affermava: “non è vero che mia Testimone_1
madre, , abbia preso alcun impegno né scritto né orale, né Parte_1
direttamente né per interposta persona con la .”(cfr. verbale udienza CP_1
del 22 marzo 2022).
15 Nemmeno può accreditarsi la tesi prospettata da secondo Parte_1
cui ella durante la stipula del accordo avrebbe tenuto un contegno idoneo a esprimere tacitamente la sua volontà di approvare e di fare propri gli effetti del negozio sottoscritto dal marito, , giacchè dalle stesse CP_2
testimonianze offerte dalla attrice non emerge con certezza se la Parte_1
fosse presente alle trattative e alla conclusione del contratto.
Da un lato, infatti, in sede testimoniale, confermava che la Tes_2
si era recata “personalmente nei locali della ” e Parte_1 CP_1 Parte_4
dichiarava che “Al momento della compilazione del contratto la sig.ra
[...]
era presente e anche quando si decise di intestare il contratto a Parte_1
lei, partecipando alle trattative ed alla pattuizione del prezzo.” (Verbale udienza 22 marzo 2016).
Dall'altro lato la stessa in sede di interrogatorio formale Parte_1
affermava “io ci stavo ma me ne sono andata”, dichiarava “mia CP_2
moglie c'era ma non era in cucina e quindi non ha assistito” e Testimone_1
precisava “mia madre non ci ha mai accompagnati presso i locali della P.F.
né e mai venuta assieme a me a visionare il trattore” (cfr. Verbale CP_1
udienza 22 marzo 2016).
Dunque, il contrasto tra le dichiarazioni di e Tes_2 Parte_4
e quelle dei coniugi e di non consente di Parte_5 Testimone_1
affermare, con la dovuta certezza, che la abbia partecipato alle Parte_1
trattative e alla conclusione del contratto condividendo, seppur tacitamente,
l'operato del marito.
16 Né tantomeno emerge dagli atti che la stessa abbia tenuto successivamente alla sottoscrizione della proposta di acquisto un comportamento concludente così da ratificare il contratto sottoscritto dal marito. Inoltre, dall'istruttoria espletata non si evince nemmeno la sussistenza di una procura, espressa o tacita, da parte della nei Parte_1
confronti del marito, né una “contemplatio domini” da parte di quest'ultimo.
Per quanto detto, il primo motivo di appello va respinto e la sentenza sul punto va confermata.
6. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla avversa eccezione di inammissibilità della domanda e di divieto di “ne bis in idem”, l'appellante ribadisce che “la società attrice non ha mai rinunziato alla domanda nei confronti della attuale convenuta con riferimento al petitum di cui al presente giudizio (risoluzione contrattuale per inadempimento e connesso risarcimento del danno) e che nessuna influenza può avere in questa sede la sentenza n.
415/08 resa dal Tribunale di AR RP fra parti diverse e, come tale, non efficace in questa sede”.
Anche tale motivo va respinto per quanto esposto ai punti precedenti, in particolare, al punto 2 della presente decisione, cui la Corte si riporta.
7. Al rigetto del primo motivo di appello consegue, infine,
l'assorbimento del terzo, rubricato “Sulla fondatezza della domanda e sulla quantificazione del danno subito dalla società attrice in conseguenza
dell'avverso inadempimento contrattuale” , con cui l'appellante, nell'assunto del grave inadempimento della convenuta (nella specie, come detto, non
17 sussistente) invoca la condanna della stessa al risarcimento del danno patito dalla società attrice e quantomeno commisurato al mancato guadagno connesso alla operazione commerciale non conclusa.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00 ) non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]:
«In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
18 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del suo Controparte_1
amministratore unico pro tempore - con citazione per l'udienza del 20 ottobre
2021, notificata il 14 giugno 2021- avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Benevento, n.72/2020, pubblicata il 15 dicembre 2020, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna la a pagare in favore di con Controparte_1 Parte_1
distrazione all'avv. antistatario Domenico Simone - le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
19 dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2842/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 72/2020, pubblicata il 15 dicembre 2020, vertente
TRA
(1) la (partita iva Controparte_1
), in persona del suo amministratore unico pro tempore, con sede P.IVA_1
in AR RP alla Via Virgilio n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Bellaroba (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante 1 E
(2 (Codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Domenico Simone (Codice fiscale ), in C.F._3
virtù della procura in atti -appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 20 ottobre 2021, notificato il
14 giugno 2021, la in persona del suo amministratore unico, Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di AR RP Parte_1
esponendo quanto segue.
Con contratto del dicembre 2007 si obbligava, tramite Parte_1
il proprio rappresentante , all'acquisto di un trattore Valpadana mod. CP_2
4545 e relative attrezzature con la permuta di attrezzi di loro proprietà, per il prezzo complessivo di euro 15.000,00 da corrispondere in parte alla consegna
(euro 5.000,00) e in parte con finanziamento in cinque anni (per euro
10.000,00). In seguito, la stessa società procurava il mezzo commissionato e con lettere raccomandate a.r. del 2 febbraio 2008 e del 23 febbraio 2008
invitava la convenuta a dare esecuzione al contratto e alla relativa permuta, senza tuttavia alcun riscontro. A causa di siffatto inadempimento da parte della
Dell'Infante la P.F. s.r.l. subiva danni da mancato guadagno.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di:
“- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita stipulato Dicembre 2007
in conseguenza dell'esclusivo e grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 145 c.c.; 2 - “condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Società attrice così come saranno quantificati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”;
- Sempre e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio,
12,50% spese generali, IVA e CPA attribuiti ai sottoscritti procuratori antistatari”
I.2 Si costituiva in giudizio “chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda essendo la stessa improcedibile, improponibile, inammissibile nonché infondata”. In particolare, la convenuta disconosceva il contratto di vendita del dicembre 2007 “per quanto attiene la forma, la sottoscrizione e il contenuto”, ed eccepiva “l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda
perché sulla materia a cognizione del Tribunale si è formato il giudicato ed anche per la palese violazione del ne bis in idem.” A tal proposito asseriva che con precedente atto di citazione (notificato il 26 aprile 2008) la aveva CP_1
agito in giudizio nei confronti dei coniugi e Parte_1 CP_2
chiedendo al Tribunale di AR RP di condannare i predetti all'adempimento del medesimo contratto (stipulato nel dicembre 2007) oggetto del presente giudizio oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.
Senonché, “In data 10 maggio 2008 la notificava, (in sostituzione CP_3
dell'atto di citazione già notificato che avrebbe dovuto intendersi a tutti gli effetti caducati, a seguito della nuova notifica), un altro atto mediante il quale rinunciava all'azione e alla domanda così come proposta nei confronti di
e citava soltanto a comparire per l'udienza del 22 Parte_1 CP_2
settembre 2008 poi posticipata al 25 settembre 2008 a cognizione del G.U. dott.ssa Maria Cristina Rizzi” (cfr. comparsa di costituzione e di risposta di primo
3 grado). Tale precedente giudizio era stato definito con sentenza n. 415/08 con la quale il Tribunale aveva rigettato le domande proposte, precisando che “la vicenda siccome descritta non consenta di ritenere valida e produttiva di effetti la proposta di acquisto esaminata per evidente ed oggettiva incertezza in ordine
alla sua provenienza.” (cfr. Sent. 415/08 proc. Civ. 345/08- Tribunale di AR
RP).
I.3. Compiuta l'istruttoria, nell'ambito del presente processo, mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale e l'escussione dei testi, la causa era introitata in decisione e veniva definita con la sentenza n. 72/2020, pubblicata in data 15 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Benevento così decideva: “1)
Dichiara infondate le domande della parte attorea e per tale motivo rigettate 2)
Compensa le spese per le ragioni in motivazioni 3) Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza ex lege”.
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 20 ottobre
2021, notificato il 14 giugno 2021 – la in persona del suo Controparte_1
amministratore unico pro tempore, proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito rubricati:
1. ”Erroreneità della sentenza impugnata nella parte della ritenuta inesistenza della “procura tacita” (rectius: ratifica ex art. 1339 C.C.) operata dalla convenuta in favore del marito , sottoscrittore del contratto del dicembre 2007; CP_2
2. Sulla avversa eccezione di inammissibilità della domanda e di divieto del “ne bis in idem”;
4
3. Sulla fondatezza della domanda e sulla quantificazione del danno subito dalla società attrice in conseguenza dell'avverso inadempimento contrattuale”.
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita stipulato Dicembre 2007
in conseguenza dell'esclusivo e grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Società attrice così come quantificati in corso di causa o equitativamente determinati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Comunque ed in ogni caso con vittoria integrale delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori, attribuiti all'Avv.
Giuseppe Bellaroba, anticipatario e non precettore”
II.2. Con comparsa del 16 settembre 2021 si costituiva in giudizio
[...]
la quale deduceva, innanzitutto, l' inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Parte_1
dell'appello così come proposto, e, nel merito, la sua infondatezza.
Nello specifico, dopo avere premesso di aver disconosciuto il contratto del dicembre 2007 già in primo grado con il primo atto difensivo laddove invece l'appellante non aveva mai fatto istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, asseriva che la stessa scrittura “non poteva e non può essere valutata come prova documentale e deve essere espunta dagli atti”. Inoltre, formulava nuovamente eccezione di giudicato sui fatti oggetto del presente procedimento, affermando la identità tra quelli oggetto del proc. n. 345/08 R.g.
e quelli oggetto del presente procedimento. 5 Pertanto, chiedeva all'adita Corte il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, il giorno 19 settembre 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 18.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellata per difetto dei requisiti di ammissibilità dell'atto di appello così come proposto.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte 6 dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535;
29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587; Ord. Cass. Civ. Sez. 2.
18.01.2024 n. 1932). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa
rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass.19.3.2019 n.7675).
2. Va, altresì, disattesa l' “eccezione di giudicato” sollevata dalla difesa di , per la asserita identità tra i fatti oggetto del presente Parte_1
procedimento e quelli oggetto del procedimento n. 345/08 definito con sentenza n. 415/2008.
7 A fondamento di tale eccezione, la appellata, richiamando quanto dalla stessa “prospettato” in primo grado, argomenta che con atto di citazione notificato il 26 aprile 2008 “la conveniva (aveva convenuto) innanzi CP_1
al Tribunale di AR RP i coniugi e per sentirli CP_2 Parte_1
condannare ad adempiere esattamente allo stesso contratto di vendita del dicembre 2007 di cui si è discusso nell'ambito del giudizio di primo grado, oltre alla condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa”, precisando, però, che la stessa società attrice, “nel giudizio richiamato CP_1
ebbe a rinunciare all'azione ed alla domanda di adempimento contrattuale e di risarcimento danni nei confronti dell'attuale appellata” e che tale rinuncia aveva determinato “una pronuncia di carattere processuale, per quanto attiene alla rinuncia all'azione, ed una pronuncia di merito, per quanto riguarda la rinuncia alla domanda, che di per sé è idonea a passare in giudicato.”
Sicché, aggiunge, seppur “nel primo atto di citazione l'attore aveva chiesto
l'adempimento del contratto e col secondo atto di citazione aveva chiesto la risoluzione contrattuale (…)”, a suo parere, comunque “il giudicato copre il
dedotto ed il deducibile” e quindi “nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato era ben possibile la mutatio libelli, nel senso che era consentito chiedere la risoluzione dopo aver chiesto l'adempimento così come previsto dall'art. 1453 c.c. ” (cfr. comparsa di risposta all'appello).
Come detto, le deduzioni esposte non hanno pregio.
2.1.In tema di giudicato giova rammentare che “l'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi
8 dell'azione, e presuppone appunto che tra il primo giudizio e quello successivo vi sia identità di soggetti, "causa petendi" e "petitum" (nella specie, relativa alla richiesta di accertamento dell'avvenuto trasferimento di unità immobiliari
e, in subordine dell'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la
Corte ha escluso la sussistenza di un giudicato esterno, atteso che tra il presente giudizio ed uno antecedente non vi era alcuna identità, in quanto la presente controversia aveva ad oggetto una domanda di esecuzione specifica di un obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., mentre il giudizio in cui si sarebbe formato l'asserito giudicato aveva ad oggetto una pretesa di risarcimento danni).” (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 20003/2012).
Con riferimento specifico al caso in esame, occorre inoltre rilevare che “In materia contrattuale, il diritto di scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione attribuito, dal comma 1 dell'art. 1453 c.c., alla parte adempiente non si consuma all'esito della pronunzia di condanna del debitore all'esecuzione della prestazione. Ne consegue che, ove la parte inadempiente sia stata condannata all'adempimento con sentenza passata in giudicato e
l'inadempimento permanga, l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, senza che si possa configurare un contrasto di giudicati tra loro incompatibili.” (Cass. Civ. Sez. II, sent. 15290/2011).
2.2. Applicando tali coordinate ermeneutica al caso in esame – come ha ben argomentato il primo Giudice - non può essere accolta la eccezione di giudicato formulata dall'appellante in ragione della diversità del petitum tra il presente procedimento e il precedente procedimento recante n. 345/08.
9 Invero, in quest'ultimo procedimento la agiva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di AR RP nei confronti dei coniugi Controparte_4
chiedendo di condannare i predetti all'esatto adempimento del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con il pagamento del dovuto e il trasferimento della proprietà nonché di condannarli al risarcimento dei danni patiti, vinte le spese di lite. In seguito, la dichiarava di rinunciare alla condanna Controparte_1
nei confronti della Dell'Infante, ribadendo le domande nei confronti del solo
, che restava contumace. (cfr. sent. 415/2008 proc. 345/2008). CP_2
Invece, nel presente procedimento la ha convenuto in Controparte_1
giudizio la domandando al Giudice di prima istanza di “dichiarare Parte_1
la risoluzione del contratto di vendita stipulato nel dicembre 2007 in conseguenza dell'esclusivo e grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c.; condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Società attrice così come saranno quantificati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. (cfr. atto citazione di primo grado).
A ciò deve poi aggiungersi che la rinuncia alla domanda nei confronti della nel procedimento n. 345/08 riguardava solo l'azione di Parte_1
esatto adempimento proposta nel su citato procedimento, non precludendo affatto la proposizione della diversa domanda di risoluzione del medesimo contratto oggetto del presente procedimento.
3.Va inoltre disattesa la eccezione di inutilizzabilità della scrittura privata indicata come “contratto di vendita del dicembre 2007” allegata al fascicolo di parte attrice, pure sollevata dall'appellata in comparsa di
10 costituzione, in ragione della mancata istanza di verificazione in seguito al rituale disconoscimento del ridetto contratto da parte della stessa Parte_1
(“Preliminarmente la convenuta disconobbe formalmente, col primo atto difensivo, la scrittura privata affoliata al fascicolo di parte attrice indicata
come “contratto di vendita del dicembre 2007” per quanto attiene la forma, la sottoscrizione e il contenuto” - Comparsa di costituzione e risposta -
, pag. 3). Parte_1
3.1.Come emerge dal tenore letterale dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento ha ad oggetto “la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Non a caso, la giurisprudenza ha precisato che “Il
disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta
preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.” (Cass. Civ. N.
17313/2021).
3.2.Nel caso in esame, a prescindere da ogni considerazione in merito alla mancata istanza di verificazione, il disconoscimento effettuato da
[...]
avente ad oggetto la proposta di acquisto della Parte_1 CP_1
relativa al Trattore 454, versata in atti, è tamquam non esset Parte_2
11 anzitutto perché non proviene dallo stesso soggetto cui è riconducibile apparentemente la sottoscrizione disconosciuta, sicchè deve riconoscersi piena efficacia probatoria alla suddetta proposta di acquisto.
4. Passando ora al merito della vicenda, il Tribunale di Benevento con l'impugnata sentenza ha rigettato le domande di risoluzione del contratto di vendita (recte “proposta di acquisto”) stipulato nel dicembre 2007 per inadempimento grave ed esclusivo della e di risarcimento dei danni Parte_1
patiti ai sensi dell'art. 1453 c.c.
A fondamento della decisione il Giudice ha osservato che “nel nostro caso
non vi è, o meglio non è stato provato, una chiara e precisa volontà della parte convenuta di aver voluto acquistare tanto meno che sia stata condivisa
l'operazione esercitata dal sig. . Parte_3
Non può essere condivisa l'osservazione e la deduzione di parte attorea di una possibile procura tacita della convenuta all'operazione dell'ex coniuge. (...)
Quanto sopra esclude la prova di un contratto che cartaceamente esiste ma
risulta essere anomalo, irregolare e nullo per assenza dei menzionati presupposti per la sua formazione.”.
5.Con il primo motivo di appello - rubricato “ Erroreneità della sentenza impugnata nella parte della ritenuta inesistenza della “procura tacita” (rectius: ratifica ex art. 1399 c.c.) operata dalla convenuta in favore del marito CP_2
, sottoscrittore del contratto del dicembre 2007” - l'appellante lamenta che
[...]
la sentenza impugnata risulta “iniqua, e come tale va emendata” laddove ha ritenuto che “non vi è, o meglio non è stato provato, una chiara e precisa volontà
12 della parte convenuta di aver voluto acquistare tanto meno che sia stata condivisa l'operazione esercitata dal si. marito. Non può essere CP_2
condivisa l'osservazione e la deduzione di parte attorea di una possibile procura tacita della convenuta all'operazione dell'ex coniuge. (...)” .
In particolare, a detta dell'appellante, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita “è emerso che la sig.ra , con il Parte_1
proprio comportamento concludente (tenuto sia prima che dopo la stipula del contratto) e con una inequivoca manifestazione di volontà ha ratificato, a mente dell'art. 1399 c.c., l'operato del marito e quindi la conclusione del
contratto sottoscritto nel Dicembre 2007 dal proprio coniuge per CP_2
suo conto.”
Il motivo è infondato.
5.1. In tema di riparto degli oneri probatori della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, si rammenta che “L'azione di risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 1453 c.c. e quelle di adempimento e di risarcimento dei danni previsti anch'esse da detta norma hanno in comune il
titolo o il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere,
a norma dell'art. 2697 c.c., che di provare l'esistenza di quel titolo e, quindi,
l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto, salvo che non proponga un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso dovrà essere
l'altro a neutralizzarla, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico.” (Cass. Civ. Sez. II, sent. 13 n. 10446/1994). Ergo, “spetta al preteso creditore - che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento - provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte (...)”.
Inoltre, una volta provata l'esistenza del titolo contrattuale, affinché possa “applicarsi l'istituto della ratifica di cui all'art. 1399 c.c. occorre pur sempre che vi sia stata una fattispecie di rappresentanza, per quanto da parte di soggetto privo del relativo potere e, quindi, occorre che vi sia stata una
"contemplatio domini" con la conseguente riferibilità del rapporto negoziale o
processuale alla parte rappresentata.” (Cass. Civ. Sez. III sent. n.
2676/1998).
5.2. Tanto considerato in punto di diritto, a parere di chi scrive, non possono che condividersi le argomentazioni espresse dal Tribunale a fondamento della sentenza impugnata, laddove ha riconosciuto la infondatezza della pretesa risolutoria avanzata dall'appellante poiché la proposta di acquisto indicata in atti come “Contratto del dicembre 2007” risultava (risulta) invalida e inefficace in ragione della obiettiva incertezza sulla sua provenienza.
Essa, infatti, pur recando la sottoscrizione di , nella parte CP_2
sulle generalità identificative del sottoscrittore reca il nome della odierna appellata ( testualmente riporta: “ , nato/a Controparte_5
il 7.10.1940 a AR RP (...)”. È di tutta evidenza, quindi, il difetto di
14 corrispondenza tra colui che ebbe ad apporre la sottoscrizione, , e CP_2
colei che invece è stata identificata come “sottoscritta”, . Parte_1
Ebbene, tale discrasia non consente di individuare esattamente e in maniera univoca le parti del contratto né di affermare la sussistenza della volontà negoziale in capo alla . In tale modo, quindi, non si Parte_1
apprezza “una chiara e precisa volontà della parte convenuta di aver voluto acquistare tanto meno che sia stata condivisa l'operazione esercitata dal sig.
.” (cfr. sentenza). Parte_3
Anzi, nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado,
[...]
, in sede di interrogatorio formale, negava di aver mai espresso la Parte_1
volontà di concludere alcun contratto con la e di essersi obbligata, nel CP_1
caso specifico, per il tramite del proprio rappresentante , CP_2
all'acquisto di cui alla proposta del dicembre 2007, affermando con riferimento al momento della stipula del contratto: “io non ci stavo proprio. Quando sono venuti a casa io ci stavo ma me ne sono andata”, “il trattore non l'ho ritirato perché non lo avevo mai comprato”. (cfr. verbale udienza del 22 marzo 2016).
Nello stesso senso, , in qualità di teste, dichiarava: “non è CP_2
vero che abbia preso impegni contrattuali con la P.F. 2000 Parte_1
né scritti né verbali, né direttamente né per interposta persona.” Così anche
, ulteriore teste escusso, affermava: “non è vero che mia Testimone_1
madre, , abbia preso alcun impegno né scritto né orale, né Parte_1
direttamente né per interposta persona con la .”(cfr. verbale udienza CP_1
del 22 marzo 2022).
15 Nemmeno può accreditarsi la tesi prospettata da secondo Parte_1
cui ella durante la stipula del accordo avrebbe tenuto un contegno idoneo a esprimere tacitamente la sua volontà di approvare e di fare propri gli effetti del negozio sottoscritto dal marito, , giacchè dalle stesse CP_2
testimonianze offerte dalla attrice non emerge con certezza se la Parte_1
fosse presente alle trattative e alla conclusione del contratto.
Da un lato, infatti, in sede testimoniale, confermava che la Tes_2
si era recata “personalmente nei locali della ” e Parte_1 CP_1 Parte_4
dichiarava che “Al momento della compilazione del contratto la sig.ra
[...]
era presente e anche quando si decise di intestare il contratto a Parte_1
lei, partecipando alle trattative ed alla pattuizione del prezzo.” (Verbale udienza 22 marzo 2016).
Dall'altro lato la stessa in sede di interrogatorio formale Parte_1
affermava “io ci stavo ma me ne sono andata”, dichiarava “mia CP_2
moglie c'era ma non era in cucina e quindi non ha assistito” e Testimone_1
precisava “mia madre non ci ha mai accompagnati presso i locali della P.F.
né e mai venuta assieme a me a visionare il trattore” (cfr. Verbale CP_1
udienza 22 marzo 2016).
Dunque, il contrasto tra le dichiarazioni di e Tes_2 Parte_4
e quelle dei coniugi e di non consente di Parte_5 Testimone_1
affermare, con la dovuta certezza, che la abbia partecipato alle Parte_1
trattative e alla conclusione del contratto condividendo, seppur tacitamente,
l'operato del marito.
16 Né tantomeno emerge dagli atti che la stessa abbia tenuto successivamente alla sottoscrizione della proposta di acquisto un comportamento concludente così da ratificare il contratto sottoscritto dal marito. Inoltre, dall'istruttoria espletata non si evince nemmeno la sussistenza di una procura, espressa o tacita, da parte della nei Parte_1
confronti del marito, né una “contemplatio domini” da parte di quest'ultimo.
Per quanto detto, il primo motivo di appello va respinto e la sentenza sul punto va confermata.
6. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla avversa eccezione di inammissibilità della domanda e di divieto di “ne bis in idem”, l'appellante ribadisce che “la società attrice non ha mai rinunziato alla domanda nei confronti della attuale convenuta con riferimento al petitum di cui al presente giudizio (risoluzione contrattuale per inadempimento e connesso risarcimento del danno) e che nessuna influenza può avere in questa sede la sentenza n.
415/08 resa dal Tribunale di AR RP fra parti diverse e, come tale, non efficace in questa sede”.
Anche tale motivo va respinto per quanto esposto ai punti precedenti, in particolare, al punto 2 della presente decisione, cui la Corte si riporta.
7. Al rigetto del primo motivo di appello consegue, infine,
l'assorbimento del terzo, rubricato “Sulla fondatezza della domanda e sulla quantificazione del danno subito dalla società attrice in conseguenza
dell'avverso inadempimento contrattuale” , con cui l'appellante, nell'assunto del grave inadempimento della convenuta (nella specie, come detto, non
17 sussistente) invoca la condanna della stessa al risarcimento del danno patito dalla società attrice e quantomeno commisurato al mancato guadagno connesso alla operazione commerciale non conclusa.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00 ) non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]:
«In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
18 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del suo Controparte_1
amministratore unico pro tempore - con citazione per l'udienza del 20 ottobre
2021, notificata il 14 giugno 2021- avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Benevento, n.72/2020, pubblicata il 15 dicembre 2020, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna la a pagare in favore di con Controparte_1 Parte_1
distrazione all'avv. antistatario Domenico Simone - le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
19 dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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