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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6284 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 40895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023.
T R A
Parte_1 con sede legale in Monterotondo (Rm), Via Ticino, 13 – CF e PI
in persona del legale rapp.te p.t. ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Via Gradoli, 71, Roma presso lo studio dell'avv.
Ademo Buzzi che la rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato e da intendersi apposta ex art 83 cpc in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
CP_1
Pag. 1 a 8 con sede in Monterotondo (Rm), Via Ticino, 13 CF e PI P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t.
CONVENUTA-contumace
E
Controparte_2
(C.F. ) residente in [...]
Bassanelli n. 66 e rappresentate e difesa dall'avv. Riccardo
AQUILANTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Antonio Baiamonti n. 4
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la e
[...] CP_1 Controparte_2 al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-accertare e per l'effetto dichiarare l'inesistenza dalla delibera adottata a seguito dell'appresa convocazione dell'assemblea in data 28.12.2022 da parte dell'amministratore per informare i soci della più probabile perdita al termine dell'esercizio e comunque in subordine dichiararne la nullità/annullabilità per la mancata convocazione del socio -accertare e per Parte_1
l'effetto dichiarare l'inesistenza della delibera del 15.05.2023 di approvazione del bilancio al 31.12.2022 e copertura perdite per non essersi tenuta alcuna assemblea sociale in tale data e per l'ulteriore effetto caducare il bilancio pubblicato ed ogni suo atto conseguente che vorrà essere dichiarato tamquam non esset, con comunicazione al competente registro imprese per ogni più opportuno provvedimento ed in subordine
-accertare e dichiarare comunque la nullità/annullabilità della delibera del 15.05.2023 di approvazione del bilancio al 31.12.2022
e copertura perdite per la mancata convocazione del socio Pt_1
Pag. 2 a 8 con comunicazione al competente registro imprese per Parte_1 ogni più opportuno provvedimento
-accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore p.t. della Sig.ra per l'inosservanza CP_1 Controparte_2 dei doveri imposti a suo carico dalla legge e dall'atto costitutivo e per l'effetto condannarla nella misura che vorrà essere ritenuta di giustizia per ogni danno conseguente al suo operato, anche relativamente a finanziamenti che dovessero essere stati contratti con l'utilizzo del bilancio
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
A sostegno della domanda l'attrice sosteneva tra le altre: a) di non aver ricevuto alcuna convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio per l'anno 2022; b) di non essere stata convocata ad alcuna assemblea della tenutasi CP_1 nel mese di dicembre 2022 o comunque convocata il 28-12-2022 dall'amministratore; c) che per l'effetto di un'assemblea alla quale non era mai stata convocata e neppure mai tenutasi, avrebbe quindi rinunciato al finanziamento del socio senza aver potuto condividere tale decisione tra i propri soci;
d) non era stato possibile accedere ai documenti sociali e comprendere le motivazioni che abbiano portato l'amministratore a poter richiedere la rinuncia al finanziamento dei soci invece che deliberare un aumento di capitale sociale, e che la CP_1 ha utilizzato il bilancio che si impugna per ottenere un finanziamento, con ulteriore indebitamento della società; e) all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022 l'attrice non era stata convocata, l'assemblea non si era tenuta ed il verbale era stato artatamente predisposto;
l'amministratore aveva occultato all'attrice il dissesto della CP_1 aggravandolo mediante il conseguimento di ulteriore finanziamento alla società che si cumula ad una già cospicua esposizione debitoria;
f) che emergeva la responsabilità dell'amministratore in quanto non aveva convocato tempestivamente l'assemblea per l'approvazione del bilancio, non aveva sottoposto ai soci alcun
Pag. 3 a 8 progetto di bilancio, aveva verbalizzato un'assemblea mai tenutasi, pubblicando un bilancio non approvato.
L'attrice con l'atto di citazione richiedeva in via cautelare, il sequestro giudiziario del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, “…non essendo ancora stato concesso al socio nonostante le richieste del 03.08.2023 Parte_1
e del 31.08.2023 di poter consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione e nonostante la richiesta di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e ritenendosi necessario procedere alla sua temporanea custodia…”
Si costituiva in giudizio rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: si eccepisce l'incompetenza dell'adito Tribunale a giudicare indicando la competenza del collegio arbitrale stante la clausola compromissoria ex art. 40 Statuto societario e Controparte_1 si eccepisce l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. 132/2014 per quanto sopra indicato chiedendo per l'effetto il rigetto della domanda spiegata;
Nel merito, si chiede che la domanda venga rigettata in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni indicate nella presente comparsa.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Riccardo
Aquilanti.”
La convenuta assumeva che l'attrice non aveva rispettato la clausola compromissoria1 prevista dallo Statuto all'art. 40 laddove si prevede espressamente che la controversia insorgente tra i soci vada rimessa al giudizio arbitrale e che tale previsione – ovvero la clausola compromissoria – era vincolante per i soci che come nella fattispecie che ci occupa agiscono per i propri diritti lamentando la responsabilità dell'amministratore e di avere, per questa, subito un danno;
nel merito deduceva l'infondatezza delle tesi avversaria.
Rinunciata da parte dell'attrice la richiesta cautelare, essendo stato sostituito il legale rappresentante della società
Pag. 4 a 8 convenuta il quale aveva provveduto a consegnare il libro delle adunanze e quello delle deliberazioni delle assemblee, concessi i termini ex art. 189 cpc, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della
. CP_1
È fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, con riguardo alla devoluzione alla cognizione arbitrale della controversia in esame in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società.
L'art. 40 dello statuto della società convenuta prevede, testualmente, che: “Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di tre arbitri. Gli arbitri sono nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società e decidono in via rituale secondo diritto.
Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da
Amministratori, Liquidatori e componenti dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.”
Anche l'attrice, nel corso del processo (udienza del 5-3-2024) ha aderito all'eccezione preliminare della parte convenuta riconoscendo la competenza arbitrale in luogo di quella giudiziale in forza della previsione di cui all'art. 40 dello statuto della
. CP_1
Ciò premesso, dal chiaro disposto contenuto nella richiamata disposizione statutaria emerge in modo pacifico che sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono
Pag. 5 a 8 insorgere, tra l'altro, tra la società e i soci, conseguentemente, anche quelle aventi ad oggetto l'invalidità della deliberazione impugnata e l'zione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo.
Rientrano, infatti, nell'ampio spettro delineato dalla clausola compromissoria in esame anche le controversie concernenti la validità delle delibere assembleari, come peraltro consentito dagli artt. 35 comma 5 e 36 comma 1 D.lgs. 5/2003 (cfr. Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772.
Tale conclusione, del resto, trova conforto nell'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi delle parti che concernono la violazione di diritti indisponibili.
A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr., Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772), ipotesi che, nella specie, non ricorre.
L'arbitrato previsto dallo statuto della società convenuta, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato rituale, attesa l'inequivoca formulazione utilizzata nella clausola secondo la quale “l'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto”, in considerazione dell'espresso riferimento alla decisione secondo diritto, che, unitamente al richiamo al d.lgs. n. 5/03, presuppone l'applicazione delle norme di rito che disciplinano l'istituto, e la chiara manifestazione di volontà di prevedere una decisione arbitrale sostitutiva di quella giudiziale.
L'operare della esaminata clausola compromissoria per arbitrato rituale in riferimento a controversie come quelle di specie, determinando una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, comporta, in presenza della relativa
Pag. 6 a 8 eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri (nel senso che le questioni inerenti alla devoluzione della controversia al giudice ordinario piuttosto che al collegio arbitrale, sono qualificabili, anche tenuto conto del disposto dell'art. 819 ter c.p.c., come questioni di competenza del giudice in ordine alla domanda, cfr. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n.
19047).
Infatti, il contenuto dello statuto della CP_1 costituisce espressione della volontà delle parti, che vi hanno aderito, di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale.
In conclusione, rispetto alle domande della parte attrice, il
Tribunale deve dichiararsi incompetente a conoscere della domanda di parte attrice per essere devoluta la cognizione su tali controversie alla competenza degli arbitri ai sensi dell'art. 40 dello statuto della società convenuta.
Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare fondata sulla clausola compromissoria che prevede l'arbitrato, discende che nessuna pronuncia può essere emessa in ordine al merito della controversia insorta tra le parti, essendo tale eccezione assorbente rispetto alla disamina di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
Deve, infine, essere fissato in tre mesi dalla comunicazione il termine per la riassunzione del giudizio davanti all'arbitro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese per la . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando,
Pag. 7 a 8 relativamente alla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della e di così provvede: CP_1 Controparte_2 dichiara la propria incompetenza per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale e fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione del giudizio avanti all'arbitro; condanna parte attrice a rimborsare a le spese Controparte_2 sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 4.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Nulla per le spese per la . CP_1
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della XVI sezione civile in data 8-4-2025
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 40895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023.
T R A
Parte_1 con sede legale in Monterotondo (Rm), Via Ticino, 13 – CF e PI
in persona del legale rapp.te p.t. ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Via Gradoli, 71, Roma presso lo studio dell'avv.
Ademo Buzzi che la rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato e da intendersi apposta ex art 83 cpc in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
CP_1
Pag. 1 a 8 con sede in Monterotondo (Rm), Via Ticino, 13 CF e PI P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t.
CONVENUTA-contumace
E
Controparte_2
(C.F. ) residente in [...]
Bassanelli n. 66 e rappresentate e difesa dall'avv. Riccardo
AQUILANTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Antonio Baiamonti n. 4
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la e
[...] CP_1 Controparte_2 al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-accertare e per l'effetto dichiarare l'inesistenza dalla delibera adottata a seguito dell'appresa convocazione dell'assemblea in data 28.12.2022 da parte dell'amministratore per informare i soci della più probabile perdita al termine dell'esercizio e comunque in subordine dichiararne la nullità/annullabilità per la mancata convocazione del socio -accertare e per Parte_1
l'effetto dichiarare l'inesistenza della delibera del 15.05.2023 di approvazione del bilancio al 31.12.2022 e copertura perdite per non essersi tenuta alcuna assemblea sociale in tale data e per l'ulteriore effetto caducare il bilancio pubblicato ed ogni suo atto conseguente che vorrà essere dichiarato tamquam non esset, con comunicazione al competente registro imprese per ogni più opportuno provvedimento ed in subordine
-accertare e dichiarare comunque la nullità/annullabilità della delibera del 15.05.2023 di approvazione del bilancio al 31.12.2022
e copertura perdite per la mancata convocazione del socio Pt_1
Pag. 2 a 8 con comunicazione al competente registro imprese per Parte_1 ogni più opportuno provvedimento
-accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore p.t. della Sig.ra per l'inosservanza CP_1 Controparte_2 dei doveri imposti a suo carico dalla legge e dall'atto costitutivo e per l'effetto condannarla nella misura che vorrà essere ritenuta di giustizia per ogni danno conseguente al suo operato, anche relativamente a finanziamenti che dovessero essere stati contratti con l'utilizzo del bilancio
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
A sostegno della domanda l'attrice sosteneva tra le altre: a) di non aver ricevuto alcuna convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio per l'anno 2022; b) di non essere stata convocata ad alcuna assemblea della tenutasi CP_1 nel mese di dicembre 2022 o comunque convocata il 28-12-2022 dall'amministratore; c) che per l'effetto di un'assemblea alla quale non era mai stata convocata e neppure mai tenutasi, avrebbe quindi rinunciato al finanziamento del socio senza aver potuto condividere tale decisione tra i propri soci;
d) non era stato possibile accedere ai documenti sociali e comprendere le motivazioni che abbiano portato l'amministratore a poter richiedere la rinuncia al finanziamento dei soci invece che deliberare un aumento di capitale sociale, e che la CP_1 ha utilizzato il bilancio che si impugna per ottenere un finanziamento, con ulteriore indebitamento della società; e) all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022 l'attrice non era stata convocata, l'assemblea non si era tenuta ed il verbale era stato artatamente predisposto;
l'amministratore aveva occultato all'attrice il dissesto della CP_1 aggravandolo mediante il conseguimento di ulteriore finanziamento alla società che si cumula ad una già cospicua esposizione debitoria;
f) che emergeva la responsabilità dell'amministratore in quanto non aveva convocato tempestivamente l'assemblea per l'approvazione del bilancio, non aveva sottoposto ai soci alcun
Pag. 3 a 8 progetto di bilancio, aveva verbalizzato un'assemblea mai tenutasi, pubblicando un bilancio non approvato.
L'attrice con l'atto di citazione richiedeva in via cautelare, il sequestro giudiziario del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, “…non essendo ancora stato concesso al socio nonostante le richieste del 03.08.2023 Parte_1
e del 31.08.2023 di poter consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione e nonostante la richiesta di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e ritenendosi necessario procedere alla sua temporanea custodia…”
Si costituiva in giudizio rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: si eccepisce l'incompetenza dell'adito Tribunale a giudicare indicando la competenza del collegio arbitrale stante la clausola compromissoria ex art. 40 Statuto societario e Controparte_1 si eccepisce l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. 132/2014 per quanto sopra indicato chiedendo per l'effetto il rigetto della domanda spiegata;
Nel merito, si chiede che la domanda venga rigettata in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni indicate nella presente comparsa.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Riccardo
Aquilanti.”
La convenuta assumeva che l'attrice non aveva rispettato la clausola compromissoria1 prevista dallo Statuto all'art. 40 laddove si prevede espressamente che la controversia insorgente tra i soci vada rimessa al giudizio arbitrale e che tale previsione – ovvero la clausola compromissoria – era vincolante per i soci che come nella fattispecie che ci occupa agiscono per i propri diritti lamentando la responsabilità dell'amministratore e di avere, per questa, subito un danno;
nel merito deduceva l'infondatezza delle tesi avversaria.
Rinunciata da parte dell'attrice la richiesta cautelare, essendo stato sostituito il legale rappresentante della società
Pag. 4 a 8 convenuta il quale aveva provveduto a consegnare il libro delle adunanze e quello delle deliberazioni delle assemblee, concessi i termini ex art. 189 cpc, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della
. CP_1
È fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, con riguardo alla devoluzione alla cognizione arbitrale della controversia in esame in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società.
L'art. 40 dello statuto della società convenuta prevede, testualmente, che: “Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di tre arbitri. Gli arbitri sono nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società e decidono in via rituale secondo diritto.
Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da
Amministratori, Liquidatori e componenti dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.”
Anche l'attrice, nel corso del processo (udienza del 5-3-2024) ha aderito all'eccezione preliminare della parte convenuta riconoscendo la competenza arbitrale in luogo di quella giudiziale in forza della previsione di cui all'art. 40 dello statuto della
. CP_1
Ciò premesso, dal chiaro disposto contenuto nella richiamata disposizione statutaria emerge in modo pacifico che sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono
Pag. 5 a 8 insorgere, tra l'altro, tra la società e i soci, conseguentemente, anche quelle aventi ad oggetto l'invalidità della deliberazione impugnata e l'zione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo.
Rientrano, infatti, nell'ampio spettro delineato dalla clausola compromissoria in esame anche le controversie concernenti la validità delle delibere assembleari, come peraltro consentito dagli artt. 35 comma 5 e 36 comma 1 D.lgs. 5/2003 (cfr. Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772.
Tale conclusione, del resto, trova conforto nell'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi delle parti che concernono la violazione di diritti indisponibili.
A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr., Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772), ipotesi che, nella specie, non ricorre.
L'arbitrato previsto dallo statuto della società convenuta, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato rituale, attesa l'inequivoca formulazione utilizzata nella clausola secondo la quale “l'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto”, in considerazione dell'espresso riferimento alla decisione secondo diritto, che, unitamente al richiamo al d.lgs. n. 5/03, presuppone l'applicazione delle norme di rito che disciplinano l'istituto, e la chiara manifestazione di volontà di prevedere una decisione arbitrale sostitutiva di quella giudiziale.
L'operare della esaminata clausola compromissoria per arbitrato rituale in riferimento a controversie come quelle di specie, determinando una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, comporta, in presenza della relativa
Pag. 6 a 8 eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri (nel senso che le questioni inerenti alla devoluzione della controversia al giudice ordinario piuttosto che al collegio arbitrale, sono qualificabili, anche tenuto conto del disposto dell'art. 819 ter c.p.c., come questioni di competenza del giudice in ordine alla domanda, cfr. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n.
19047).
Infatti, il contenuto dello statuto della CP_1 costituisce espressione della volontà delle parti, che vi hanno aderito, di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale.
In conclusione, rispetto alle domande della parte attrice, il
Tribunale deve dichiararsi incompetente a conoscere della domanda di parte attrice per essere devoluta la cognizione su tali controversie alla competenza degli arbitri ai sensi dell'art. 40 dello statuto della società convenuta.
Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare fondata sulla clausola compromissoria che prevede l'arbitrato, discende che nessuna pronuncia può essere emessa in ordine al merito della controversia insorta tra le parti, essendo tale eccezione assorbente rispetto alla disamina di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
Deve, infine, essere fissato in tre mesi dalla comunicazione il termine per la riassunzione del giudizio davanti all'arbitro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese per la . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando,
Pag. 7 a 8 relativamente alla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della e di così provvede: CP_1 Controparte_2 dichiara la propria incompetenza per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale e fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione del giudizio avanti all'arbitro; condanna parte attrice a rimborsare a le spese Controparte_2 sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 4.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Nulla per le spese per la . CP_1
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della XVI sezione civile in data 8-4-2025
il Presidente estensore dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8