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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice nella causa iscritta al R.G. n. 4369/2024, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Peppuccio Todaro, rappresentante e difensore;
ricorrente
e nata a [...] il [...] (c.f.: ), non Controparte_1 C.F._2
rappresentata né difesa;
resistente contumace sentita la parte ricorrente e letti gli atti;
scaduto il termine del 23/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 5/4/2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 2179/2023 del 5-9/5/2023, emessa dal Tribunale di Palermo in esito al procedimento n. 3165/2023 R.G., nella parte relativa all'assegnazione della casa coniugale, sita in Balestrate (PA), Contrada
Giudeo s.n.c., in favore di ed alla corresponsione a quest'ultima Controparte_1
dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1
A fondamento della richiesta di modifica, il ricorrente ha esposto: che il figlio Per_1 non coabita più con la madre, avendo instaurato una convivenza more uxorio ed avendo trasferito la propria residenza a Balestrate, in Piazza Rettore Evola n. 12; che il figlio ha
1 chiesto la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento di € 225,00; che la casa coniugale è in regime di comproprietà con la resistente;
che il figlio è stato assunto con contratto di tirocinio dalla ditta Infissi Chiarenza s.r.l.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
di disporre la corresponsione diretta al figlio dell'assegno Per_1
di mantenimento a proprio carico;
di disporre che ciascun genitore corrisponda direttamente al figlio le spese straordinarie. Per_1
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita Controparte_1 nel presente giudizio, rimanendo, dunque, contumace.
All'udienza del 9/10/2024, il ricorrente, a precisazione delle proprie domande, ha chiesto la revoca del contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Con ordinanza di pari data, emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice delegato ha disposto la revoca tanto dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, quanto dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere a quest'ultima il mantenimento per il figlio . Per_1
Scaduto il termine del 23/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
2. Come dianzi premesso, ha promosso il presente giudizio al fine di Parte_1 ottenere la revisione delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 2179/2023 del
5-9/5/2023, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3165/2023
R.G., nella parte relativa tanto all'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente quanto alla corresponsione a quest'ultima del contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio . Per_1
malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1
udienza, è rimasta contumace.
Ai fini decisori, va osservato che, com'è noto, i provvedimenti relativi alla prole sono sempre soggetti a revisione per sopravvenuti motivi, a prescindere dal procedimento nel quale sono stati resi. Al fine di ottenerne la modifica è necessaria la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali “…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza
2 che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n.
13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Occorre, dunque, verificare se, rispetto alla pronuncia di divorzio, siano effettivamente sopraggiunte circostanze modificative dell'assetto previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le relative statuizioni.
Anzitutto, come dianzi rilevato, ha chiesto la revoca dell'assegnazione Parte_1 della casa coniugale in favore di concordata tra le parti nell'ambito del Controparte_1
giudizio di divorzio congiunto, ponendo a fondamento della domanda, quale circostanza sopravvenuta, l'intervenuto trasferimento del figlio presso un altro immobile, ove Per_1 lo stesso ha instaurato una convivenza more uxorio.
Tale nuova circostanza ha trovato pieno riscontro in giudizio, avendo il ricorrente prodotto il certificato di residenza storico del figlio , dal quale risulta che lo stesso Per_1 dal 15/1/2024 è residente a [...] (v. all. 4 prodotto unitamente al ricorso introduttivo).
Considerato che l'assegnazione della casa familiare postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, posto che il figlio non coabita più con la madre nell'immobile adibito a casa coniugale Per_1
ed oggetto di assegnazione alla stessa in sede di divorzio: detto immobile, dunque, deve rimanere soggetto al regime ordinario sulla proprietà.
Parimenti, deve essere revocato, in considerazione del venir meno della coabitazione tra ed il figlio , l'obbligo a carico di di corrispondere Controparte_1 Per_1 Parte_1 alla resistente contumace il contributo per il mantenimento del predetto figlio.
3. Le spese di lite, stante la contumacia della resistente, devono restare a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
3 b) a modifica della sentenza n. 2179/2023 del 5-9/5/2023, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento di divorzio congiunto iscritto al n.
3165/2023 R.G., revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di e revoca, altresì, l'obbligo a carico di di Controparte_1 Parte_1
corrispondere alla resistente contumace l'assegno per il mantenimento del figlio
; Per_1
c) lascia le spese di lite a carico del ricorrente.
Così deciso in Palermo, camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice nella causa iscritta al R.G. n. 4369/2024, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Peppuccio Todaro, rappresentante e difensore;
ricorrente
e nata a [...] il [...] (c.f.: ), non Controparte_1 C.F._2
rappresentata né difesa;
resistente contumace sentita la parte ricorrente e letti gli atti;
scaduto il termine del 23/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 5/4/2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 2179/2023 del 5-9/5/2023, emessa dal Tribunale di Palermo in esito al procedimento n. 3165/2023 R.G., nella parte relativa all'assegnazione della casa coniugale, sita in Balestrate (PA), Contrada
Giudeo s.n.c., in favore di ed alla corresponsione a quest'ultima Controparte_1
dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1
A fondamento della richiesta di modifica, il ricorrente ha esposto: che il figlio Per_1 non coabita più con la madre, avendo instaurato una convivenza more uxorio ed avendo trasferito la propria residenza a Balestrate, in Piazza Rettore Evola n. 12; che il figlio ha
1 chiesto la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento di € 225,00; che la casa coniugale è in regime di comproprietà con la resistente;
che il figlio è stato assunto con contratto di tirocinio dalla ditta Infissi Chiarenza s.r.l.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
di disporre la corresponsione diretta al figlio dell'assegno Per_1
di mantenimento a proprio carico;
di disporre che ciascun genitore corrisponda direttamente al figlio le spese straordinarie. Per_1
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita Controparte_1 nel presente giudizio, rimanendo, dunque, contumace.
All'udienza del 9/10/2024, il ricorrente, a precisazione delle proprie domande, ha chiesto la revoca del contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Con ordinanza di pari data, emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice delegato ha disposto la revoca tanto dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, quanto dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere a quest'ultima il mantenimento per il figlio . Per_1
Scaduto il termine del 23/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
2. Come dianzi premesso, ha promosso il presente giudizio al fine di Parte_1 ottenere la revisione delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 2179/2023 del
5-9/5/2023, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3165/2023
R.G., nella parte relativa tanto all'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente quanto alla corresponsione a quest'ultima del contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio . Per_1
malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1
udienza, è rimasta contumace.
Ai fini decisori, va osservato che, com'è noto, i provvedimenti relativi alla prole sono sempre soggetti a revisione per sopravvenuti motivi, a prescindere dal procedimento nel quale sono stati resi. Al fine di ottenerne la modifica è necessaria la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali “…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza
2 che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n.
13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Occorre, dunque, verificare se, rispetto alla pronuncia di divorzio, siano effettivamente sopraggiunte circostanze modificative dell'assetto previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le relative statuizioni.
Anzitutto, come dianzi rilevato, ha chiesto la revoca dell'assegnazione Parte_1 della casa coniugale in favore di concordata tra le parti nell'ambito del Controparte_1
giudizio di divorzio congiunto, ponendo a fondamento della domanda, quale circostanza sopravvenuta, l'intervenuto trasferimento del figlio presso un altro immobile, ove Per_1 lo stesso ha instaurato una convivenza more uxorio.
Tale nuova circostanza ha trovato pieno riscontro in giudizio, avendo il ricorrente prodotto il certificato di residenza storico del figlio , dal quale risulta che lo stesso Per_1 dal 15/1/2024 è residente a [...] (v. all. 4 prodotto unitamente al ricorso introduttivo).
Considerato che l'assegnazione della casa familiare postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, posto che il figlio non coabita più con la madre nell'immobile adibito a casa coniugale Per_1
ed oggetto di assegnazione alla stessa in sede di divorzio: detto immobile, dunque, deve rimanere soggetto al regime ordinario sulla proprietà.
Parimenti, deve essere revocato, in considerazione del venir meno della coabitazione tra ed il figlio , l'obbligo a carico di di corrispondere Controparte_1 Per_1 Parte_1 alla resistente contumace il contributo per il mantenimento del predetto figlio.
3. Le spese di lite, stante la contumacia della resistente, devono restare a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
3 b) a modifica della sentenza n. 2179/2023 del 5-9/5/2023, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento di divorzio congiunto iscritto al n.
3165/2023 R.G., revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di e revoca, altresì, l'obbligo a carico di di Controparte_1 Parte_1
corrispondere alla resistente contumace l'assegno per il mantenimento del figlio
; Per_1
c) lascia le spese di lite a carico del ricorrente.
Così deciso in Palermo, camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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