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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI IA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2046/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Parte_1
Terranova 74, presso lo studio degli avvocati Massimo Pizzarda e Giancarlo
De Persiis, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti.
RICORRENTE
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cassino, via San
Pasquale snc, presso la propria sede e rappresentata e difesa dall'avv.
FA IE, in virtù di delega in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO ha adito questo Tribunale, con ricorso ex art. 414 Parte_1
c.p.c., esponendo di:
- aver lavorato dall'anno 2002 presso l'UOC SPDC di Cassino-Sora, con mansioni di ausiliario, inquadrato nella categoria A del CCNL Sanità;
1 - di aver tuttavia disimpegnato, sin dall'assunzione, specifiche mansioni, descritte analiticamente nel ricorso, riconducibili al livello
BS del CCNL sanità, relative al profilo di Operatore Socio-Sanitario, ovvero, in subordine, riconducibili al livello B, relative al profilo di
Operatore tecnico addetto all'assistenza;
- di aver acquisito, nel corso del rapporto di lavoro, il titolo di “Operatore
Socio Sanitario” a seguito di partecipazione ad apposito corso abilitante organizzato dalla stessa resistente;
CP_1
- di essere stato inquadrato nel livello BS dal 01.09.2022, con conseguente adeguamento retributivo, pur continuando a svolgere le medesime mansioni.
Pertanto, evidenziando il proprio diritto a percepire il trattamento economico spettante per la superiore categoria, corrispondente alle mansioni effettivamente espletate dall'inizio del rapporto lavorativo sino al
01.09.2022, pur in assenza di un espresso o valido provvedimento del datore di lavoro pubblico di assegnazione a tali mansioni, e per quanto previsto dall'Art. 36 della Costituzione e dall'art. 2126 del c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il ricorrente nel periodo 2018-2022 e/o altra data ritenuta di giustizia, ha svolto prevalentemente attività di Operatore
Socio-Sanitario (Oss) Cat Bs, o in subordine secondo i parametri della Cat B per il medesimo periodo in luogo del profilo di Ausiliario, di inquadramento nel livello A. Per l'effetto condannare l'azienda resistente - in persona del
l.r.p.t. a pagare in favore del Sig. (per il periodo 2018- Parte_1
2022 e/o altro ritenuto di giustizia) le differenze retributive: • nel caso di riconoscimento delle mansioni ascrivibili alla categoria BS l'importo pari ad €
9.512,86, e/o altra somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e riconoscimento delle tredicesime mensilità per ciascun anno di mansioni superiori lavorate relativamente al periodo 2018-2022; • nel caso di riconoscimento di mansioni riconducibili alla Cat. B l'importo pari ad €
6.304,08 e/o altra somma ritenuta di giustizia, oltre alle tredicesime mensilità, limitatamente agli ultimi 5 anni (2018-2022 e/o altro periodo
2 ritenuto di giustizia), (C) Con vittoria di spese, onorari e cpa come per legge da distrarsi ai sottoscritti procuratori.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente
[...]
che ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale Parte_2 del credito ex adverso azionato, e nel merito ha sostenuto che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni tipiche del profilo di appartenenza, mancando qualsivoglia espressa autorizzazione da parte dell'azienda datrice di lavoro a svolgere mansioni superiori, evidenziando quindi che nello svolgimento dei compiti assegnati non ha mai agito autonomamente, ma sempre in collaborazione con il personale infermieristico, non ravvedendosi nell'esercizio dei compiti affidati i requisiti specifici caratterizzanti l'attività propria dell'operatore socio sanitario, ovvero l'assistenza diretta e di supporto al paziente, l'intervento igienico sanitario e il supporto gestionale, organizzativo e formativo. Ha, inoltre, affermato che nel caso di specie difettano i requisiti per il riconoscimento economico del superiore inquadramento rivendicato, ossia l'atto formale di assegnazione alle mansioni superiori da parte dell'organo deliberante, l'esistenza di un posto vacante nella pianta organica aziendale vigente, nonché comunque la prova dello svolgimento prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle mansioni superiori. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di testimoni, sentiti alle udienze del 17.10.2023, 07.05.2024 e del 13.11.2024.
La causa è stata dunque istruita in via documentale e all'udienza di , tenutasi con le forme della trattazione scritta, e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, occorre delineare il quadro normativo applicabile al caso in esame, ove viene in questione un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, per cui la norma che disciplina le conseguenze dell'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori alla propria categoria va individuata nell'art. 52 del d.lgs. 165/2001.
3 Ai sensi di tale disposizione, il lavoratore è adibito alle mansioni per cui
è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive, e per cui, al di fuori di ipotesi di vacanza di posto in organico e di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. La stessa norma al comma 5, nella versione vigente ratione temporis, dunque prevede che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Nel caso in esame, come pacifico tra le parti, non risulta alcun conferimento di incarico per lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore, sulla base di una delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, e occorre, quindi, esaminare la riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte dalla parte ricorrente a quelle di cui all'inquadramento superiore, al fine di verificare il diritto al relativo trattamento economico per il periodo dedotto.
Sul punto, al fine di determinare l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento rivendicato dalla parte ricorrente (Categoria BS, profilo di Operatore socio-sanitario OSS, ovvero in subordine Categoria B, profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza), occorre impostare l'indagine secondo un procedimento “trifasico” così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 22.11.2019 n. 30580 con principio analogo a quanto avviene nell'impiego privato), il quale si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.
4 Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni (art. 52 co. 3 D.lgs. n. 165 del 2001 che ripete la formulazione dell'art. 56 del D.lgs.
n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 80 del 1998) con la conseguenza che a tal fine il giudice deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 19.6.2020 n.
12039, nonché la giurisprudenza ivi citata).
Chiariti tali presupposti, proprio al fine di evidenziare i passaggi del predetto procedimento logico giuridico sopra descritto, deve precisarsi che per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025)
Ciò premesso, è in primo luogo opportuno richiamare le declaratorie contrattuali rilevanti.
Alla categoria A del CCNL di riferimento, nella quale è inquadrata la parte ricorrente con la qualifica di ausiliario specializzato, appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. Tra i profili professionali rientranti in tale categoria figura l'ausiliario specializzato, definito come il lavoratore che “svolge attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti
5 interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”.
In particolare, con maggiore attinenza al caso in esame può riportarsi la descrizione del profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio- assistenziali, definito come il lavoratore che “provvede all'accompagnamento
e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità interessate”.
Alla categoria B appartengono, invece, “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, e in tale categoria
è compresa la figura professionale dell'Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), che “svolge attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”.
Nel livello B super (Bs), pur rientrante nella generale categoria B, sono poi compresi “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. Nel livello BS, inoltre, è inserita la figura dell'Operatore socio Sanitario, profilo professionale recepito dalla statuizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U.R.I. n. 91 del 19.4.2001, che ha introdotto la nuova figura dell'operatore socio-sanitario, unica figura di supporto sanitario e sociale destinata a svolgere le sue funzioni in collaborazione con gli operatori professionali dell'assistenza sanitaria (es. infermieri) e sociale (es. assistenti sociali) e destinata altresì a sostituire la figura dell'operatore tecnico addetto all'assistente, definita quale figura ad esaurimento ai sensi del 2° comma, art. 4, del CCNL integrativo del 20.9.2001.
6 Pertanto, dal raffronto delle diverse figure professionali, emerge che la figura dell'Operatore Socio-Sanitario svolge “attività indirizzata a soddisfare
i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente. Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e socio-sanitario residenziali e semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Emerge che il profilo caratteristico di Operatore socio sanitario è connotato da un rapporto costante con la persona del paziente (si legge nella descrizione della figura professione che spetta all'OSS “svolgere attività finalizzate alla cura e all'igiene personale”), oltre che dal possesso di conoscenze specialistiche, diverse e più intense rispetto a quelle dell'Ausiliario, pur specializzato, che invece si appalesano più elementari e manuali, e non comportano alcuna professionalità volta a consentire un rapporto con il paziente nello svolgimento dei compiti di assistenza e cura dello stesso e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita.
Tali mansioni, che trovano la loro specificità nell'essere rivolte direttamente alla persona nel suo ambiente di vita, inoltre sono caratterizzate da maggiore spessore e ricchezza anche rispetto a quelle dell'OTA, pur inserito nella categoria B, le cui mansioni consistono essenzialmente nell'espletamento di attività materiali di natura alberghiera e di supporto e manutenzione ambientale (attività alberghiere relative alla degenza, assistenza ai degenti per la loro igiene personale, trasporto del materiale, pulizia e manutenzione di utensili e apparecchiature), senza tuttavia spingersi – nonostante i compiti inerenti all'assistenza in materia di igiene dei pazienti – sino allo svolgimento in autonomia, ancorché in
7 collaborazione con gli operatori professionali del settore, delle attività di accudimento della persona e di intervento nella sfera relazionale e di supporto psicologico dei pazienti con limitata autonomia, attività queste ultime peculiari dell' (cfr. in merito precedente dell'intestato Pt_3
Tribunale, Tribunale di Cassino, Sentenza n. 365 del 06.05.2023).
***
Così chiarito il quadro delle declaratorie che descrivono le diverse professionalità relative alla categoria di appartenenza e a quelle rivendicata,
l'istruttoria testimoniale ha confermato il quadro fattuale posto a fondamento della domanda, ovvero lo svolgimento in maniera prevalente a parte del ricorrente di mansioni riconducibili a quelle tipiche dell'operatore sociosanitario, con conseguente diritto alla relativa retribuzione del corrispondente livello BS, dal mese di gennaio 2018 sino al mese di settembre 2022.
In particolare, il quadro istruttorio, considerato nella sua unità, ha consente di ritenere provato che si è occupato di svolgere diverse Pt_1 attività direttamente a contatto con i pazienti tali da configurare un intervento nella sfera personale di questi ultimi, soprattutto riferite all'igiene personale, oltre alla collaborazione nella somministrazione dei pasti e delle terapie, sebbene affidate queste ultime in via principale agli infermieri professionali.
Va precisato che tali mansioni, considerata la particolarità del reparto di assegnazione (dove è frequente che i pazienti si trovino in stato di agitazione, ovvero sottoposti a sedazione) vanno oltre le attività di carattere prettamente manuale, tipiche dell'Ausiliario, e nemmeno possono essere ricondotte alla pura “attività alberghiera”, altresì svolta dall' OTA, richiedendo un contatto diretto con la persona, da intendersi quale supporto e intervento nella sfera relazionale, concretizzandosi in una forma di supporto psicologico del paziente, quale contributo assistenziale e migliorativo del periodo di degenza.
In particolare la testimone che ha lavorato Testimone_1 insieme al ricorrente nel medesimo reparto, in qualità di operatore
8 sanitario, ha confermato il quadro fattuale dedotto dal ricorrente riferendo che il ricorrente “chiudeva i R.O.T. cioè i rifiuti speciali, cambiava i pannoloni ai pazienti, faceva la barba e la doccia ai pazienti;
il somministrava i Pt_1 pasti ai pazienti nella sala dove venivano portati alcuni in carrozzella;
alcuni pazienti agitati venivano tenuti a letto ed il pasto veniva somministrato dal ricorrente a letto;
facevamo lo stesso lavoro. Noi controllavamo il carrello dei farmaci, ma la somministrazione dei farmaci avveniva tramite gli infermieri;
potevamo aiutare i pazienti a prendere le medicine con la somministrazione dell'acqua; il accompagnava i pazienti per gli esami ed RX;
… Il Pt_1 Pt_1 effettuava il giro letto in collaborazione con gli infermieri e tutte le attività venivano fatte in collaborazione con gli infermieri”.
Ha quindi confermato lo svolgimento di attività inerenti, a largo spettro, la cura della persona, intesa come accudimento della sfera personale durante la degenza, che si concretizzano sia con attività volte alla igiene del paziente, quanto mediante la somministrazione dei pasti a quanti, versando in particolari condizioni di immobilità al letto, poiché sottoposti a misure di contenimento o perchè sedati, necessitano di una assistenza diretta.
Di pari tenore appare la testimonianza di , di Testimone_2 professione infermiera, che ha lavorato insieme al ricorrente presso la Unità
UOC SPDC dal 2019, riferisce che “ il ricorrente si occupava della chiusura dei R.O.T. , che sono rifiuti speciali, poi collaborava con noi infermieri per il rifacimento dei letti;
si occupava dell'igiene dei pazienti che dovevano fare la doccia;
procedeva a fare la barba ai pazienti che necessitavano di tale pulizia;
non somministrava la terapia , che era somministrata da noi infermieri;
sorvegliava il carrello della terapia mentre noi infermieri facevamo la somministrazione;
accompagnava i pazienti per gli esami , faceva il giro letto insieme a noi infermieri;
distribuiva i vassoi con il vitto ai pazienti in un'apposita sala. Il ricorrente era una figura presente con cui dovevamo collaborare …Il i occupava dei pazienti sostenendoli in caso di andatura Pt_1 insicura, portava i vassoi già preparati ai degenti nell'apposita sala;
sorvegliava il carrello, ma la somministrazione delle terapie avveniva tramite gli infermieri…”.
9 Tali circostanze sono state confermate anche dal teste Tes_3
la cui testimonianza appare in linea con quanto riferito dagli
[...] altri testimoni, pur a fronte dell'esigua frequenza con cui si è recato presso il reparto, potendo capitare di accedervi, in qualità di rappresentante sindacale, solo per raccogliere delle segnalazioni, all'incirca due volte alla settimana ovvero due volte al mese.
Inoltre, risulta particolarmente chiarificatrice la testimonianza del teste di parte resistente che ha svolto il ruolo di direttore Testimone_4 del reparto di SPDC nell'ospedale di Cassino. In particolare, il teste, sebbene neghi che il ricorrente si sia occupato della somministrazione dei pasti ai pazienti sottoposti a misure di contenimento, perché di competenza degli infermieri professionali, fornisce elementi utili a decifrare, nel complesso, la peculiarità del reparto di psichiatria, favorendo una corretta ricognizione delle singole attività svolte per i pazienti, ovvero consentendo una corretta analisi sull'effettiva consistenza delle mansioni disimpegnate dal ricorrente.
Il teste ha infatti riferito: “Posso dire che collaborasse con gli Pt_1 infermieri, nei momenti in cui i pazienti si agitavano, o se erano sporchi e dovevano essere puliti, provvedeva ad intervenire direttamente e nell'immediato anche prima del personale di ditte esterne. Il reparto di psichiatria è diverso dagli altri reparti, e l'aspetto umano è molto rilevante;
dunque, ci possono essere dei rapporti umani con i pazienti e nessuno si sottraeva;
so che c'era una collaborazione per cui non ci si sottraeva nello svolgere diversi compiti a richiesta e secondo la necessità… I pazienti di norma consumavano personalmente i pasti, in delle sale dedicate, e provvedevano alla loro igiene personale, salvi alcuni casi in momenti particolari, per cui era necessario provvedere direttamente alla loro pulizia… per i pazienti contenuti la somministrazione dei pasti avveniva a letto, ed era svolta dal personale infermieristico.”
Viene quindi confermato un rapporto di collaborazione tra il ricorrente e gli infermieri, soprattutto nei momenti cruciali, laddove in caso di agitazione si rende necessario un intervento diretto sul paziente, presumibilmente mediante un approccio verbale, fisico sino ad arrivare alla sedazione, ovvero
10 provvedendo alla igiene e cura della persona laddove gli assistiti non ne fossero in grado. La testimonianza resa dal Direttore mette in luce le peculiarità del reparto in cui opera il ricorrente, così definendo l'entità dell'attività richiesta all'operatore, ovvero l'adozione di un approccio ponderato e diretto con il paziente, espressione di una adeguata preparazione e professionalità nell'affrontare situazioni particolari, riconducibile alla figura dell'operatore sociosanitario.
In simile contesto, l'attività di pulizia dei degenti, ogni qualvolta gli stessi non ne fossero in grado, versando in condizioni psico-fisiche limitate per la specifica patologia in corso, ovvero perché sottoposti a contenimento, perde il connotato di semplice attività materiale, investendo quella sfera di assistenza psicologica e assistenziale che è propria della figura dell'operatore sociosanitario. Ciò viene precisato dallo stesso Direttore, che puntualizza la rilevanza “dell'aspetto umano”, nonché la necessità di intervenire tempestivamente, superando anche l'intervento delle ditte esterne, ogni qualvolta se ne rappresentasse la necessità, il tutto al fine di garantire dignità e una rispettosa assistenza alle persone ricoverate.
Anche la testimonianza della teste (infermiera professionale Tes_5 presso il reparto SPDC) che riferisce che “il ricorrente si dedicava principalmente alle attività di gestione e intrattenimento del paziente (giocava
a carte o guardava la televisione con i pazienti) oltre che di occuparsi della manutenzione del giardino. A volte si occupava di trasportare dei documenti
o fascicoli in direzione su richiesta dei medici…non si è mai occupato quando era in turno con me, di somministrare pasti o della pulizia dei pazienti, ce ne occupavamo noi infermieri in quel periodo perché non c'erano OSS nel reparto”, può comunque confermare, seppure in senso meno netto rispetto a quanto dichiarato dagli altri testi, le mansioni descritte nel ricorso.
Va chiarito che tale testimone ha comunque affermato di aver lavorato poche volte in turno con il ricorrente, pur appartenendo allo stesso reparto,
e, pertanto, tale testimonianza non condurrebbe comunque, considerata in modo isolato, a confutare la ricostruzione fornita dagli altri testimoni in merito all'effettivo svolgimento dei compiti di pulizia e assistenza ai pazienti.
11 A ogni modo, quanto riferito dalla teste, sebbene secondo una visione parziale dovuta alla esigua contingenza dei turni, delinea comunque compiti compatibili con la figura dell'operatore sociosanitario, vale a dire l'intrattenimento del paziente, quale forma di “controllo” e affiancamento in possibili attività di svago, del tutto compatibili con l'intento assistenziale di carattere sociale ovvero di supporto gestionale e formativo tipici dell'OSS, presumibilmente inserito in uno specifico progetto di terapia occupazionale di tipo “ortoterapico” promosso dal direttore del reparto, come desumibile dal documento allegato dal ricorrente con le note sostitutive di udienza del
15.5.2025, ritenuto ammissibile in quanto necessario per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza di uno specifico fatto oggetto di giudizio. (cfr. Cass. n. 33393 del 17.12.2019).
Oltre a quanto dichiarato dai testi, può poi trarsi dalla composizione dei turni in servizio un ulteriore elemento presuntivo dello svolgimento di mansioni riconducibili al profilo di OSS. L'istruttoria ha evidenziato la carenza di personale in servizio con la qualifica di OSS, tanto che i turni erano formati da due o al massimo tre infermieri affiancati da un singolo ausiliario, che ha sempre operato in collaborazione con gli infermieri.
Si comprende allora che vista la presenza di un solo ausiliario a coadiuvare gli infermieri professionali, nel turno mattutino e pomeridiano, le mansioni svolte dal ricorrente non possono certamente ridursi a quelle dell'ausiliario specializzato ( ovvero solo limitate a semplici attività di tipo manuale, quale il rifacimento dei letti, l'accompagnamento dei pazienti per gli esami, ovvero il trasporto della documentazione/fascicoli), dovendo necessariamente investire, principalmente se non esclusivamente, la persona del degente nel suo ambiente di vita, esplicandosi in un ben più pregnante e incisivo intervento di supporto e assistenza nelle tre direzioni specificate dalla declaratoria contrattuale (assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
supporto gestionale, organizzativo e formativo).
12 Sulla base di quanto finora esposto, alla luce delle risultanze istruttorie,
e della piena riconducibilità di una pluralità di mansioni proprie e specifiche del profilo di OSS da parte della ricorrente, dell'effettiva assegnazione in via continuativa allo svolgimento di tali mansioni e del possesso di idonea qualificazione (cfr. doc. 3 fasc. ric., attestato di qualificazione come OSS rilasciato alla ricorrente sin dal 2008), va ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento in via prevalente di mansioni riconducibili alla superiore categoria, nel profilo BS – operatore socio sanitario da parte di Parte_1
per tutto il periodo oggetto della domanda, e deve dichiararsi il diritto
[...] della parte ricorrente a fruire del trattamento economico corrispondente al profilo di inquadramento BS per tale periodo.
***
In merito alla quantificazione della pretesa, in primo luogo va chiarito che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla azienda resistente è infondata;
infatti, considerando quale atto interruttivo del termine di prescrizione la richiesta formulata ed inviata a mezzo pec in data
07.10.2022 (all.to 5 fasc. ric.), cui è seguito la notifica dell'odierno ricorso, avvenuto in data 31.01.2023, potrebbero considerarsi prescritti soltanto i crediti maturati nel periodo antecedente al 7.10.2017.
Pertanto, poiché i conteggi depositati da parte ricorrente sono relativi alle differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2022, nessuno dei periodi considerati è coperto dalla eccepita prescrizione quinquennale.
In conclusione, per effetto dell'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, l'azienda resistete va condannata al pagamento di della maggiore retribuzione spettante al ricorrente in virtù di tali mansioni, da quantificarsi secondo quanto risultante dal conteggio effettuato dalla parte ricorrente, non specificamente contestato nella sua elaborazione, (sulla funzione autonoma della contestazione del quantum si veda Cass.
9.10.2018 n. 24850 e Cass. 06.12.2017 n. 29236), a far data dal gennaio
2018 al mese di agosto 2022 da determinarsi dunque nella somma complessiva di € 10.418,24, di cui € 9.512,86 a titolo di differenze
13 retributive come da conteggio analitico indicato nel ricorso introduttivo ed
€ 792,14 a titolo di differenze per i ratei di tredicesima mensilità dal 2018 al 2021.
Tale ultima voce, non oggetto di calcolo specifico da parte del ricorrente, può comunque agevolmente determinarsi considerando la differenza di retribuzione mensile tra le due categorie (€ 169,87) moltiplicandola per il tempo di 4 anni e 8 mesi.
Sul totale così determinato è poi dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato.
***
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico della parte resistente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, nel loro valore medio e in considerazione del valore della controversia, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che le mansioni effettivamente svolte da
[...] da gennaio 2018 a agosto 2022 sono riconducibili al Parte_1 profilo di operatore socio-sanitario, categoria B, livello economico
Bs del CCNL di comparto Sanità applicato al rapporto di lavoro e per l'effetto, condanna l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore della parte ricorrente della somma di €
10.418,24 oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
- Condanna la parte resistente l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente
14 che si liquidano in complessivi € 5.388,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Cassino il 20/06/2025
IL GIUDICE
GI IA
15