Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Maria Delle Donne consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3063 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 25.11.2024 e vertente TRA
, C.F. con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Riccardo Fiorentini ed Ernesto Pitorri PARTE APPELLANTE E
(cancellata) Controparte_1
PARTE APPELLATA contumace E
, C.F. Controparte_2
con l'avvocato Simona D'Alò P.IVA_1
PARTE INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 705 del 14.1.2015 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 4399 del 26 febbraio 2019. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione la Controparte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Roma
[...] Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito: accertare e
1
“Sinergie di Damiano RE;
per l'effetto condannare il Sig.
in proprio e/o nella qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “Sinergie di Damiano RE al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Controparte_3
che si quantificano in una somma
[...] complessivamente non inferiore a € 260.000,00 (duecentosessantamila), o nella diversa maggiore o minore somma che emergerà all'esito della esperenda istruttoria e/o che sarà ritenuta di giustizia e/o determinata anche in via equitativa;
sempre nel merito: ordinare, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30, la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per due giorni consecutivi, con caratteri doppi, su almeno due quotidiani a rilevanza nazionale ed almeno due riviste specializzate di settore, a cura di Controparte_3
e a spese del soccombente;
Con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari di giudizio.” Si costituiva il quale contestava quanto ex Parte_1 adverso dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, e per tutte le causali indicate in premessa, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge:1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale, per essere competente il tribunale civile di Roma, in funzione del giudice del lavoro, con l'adozione di ogni connesso e conseguente provvedimento di legge;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi suesposti l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.;3) in via principale: a) per tutti i motivi esposti nel paragrafo c) disporre lo stralcio di tutta la documentazione in lingua originale depositata da parte attrice, stante il contenuto e la provenienza incerti;
b) rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi suesposti.” Esperita l'attività istruttoria, mediante l'escussione di testi e produzione documentale, all'udienza del 28 maggio 2014 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in
2 decisione concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza parziale-non definitiva n. 705/2015 del 13.01.2015 il Tribunale di Roma così decideva: “accerta il comportamento sleale del convenuto ai danni della attrice, 2: Dispone con ordinanza separata quanto alla prosecuzione del giudizio”. Il Tribunale, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha coì motivato: Ricostruzione del fatto di parte attrice La società attrice fornisce servizi alle imprese tessili e di moda italiane che intendono procurarsi manifattura in Cina. CP_ In particolare, la tiene i contatti tra alcune società italiane e quelle cinesi nel senso di impartire a queste ultime le istruzioni necessarie per realizzare il prodotto seguendo dunque l'intero ciclo dalla commissione alla realizzazione. Non si tratta di attività di sola mediazione volta a mettere in contatto il committente italiano con il produttore cinese, quanto piuttosto di istruire quest'ultimo perché realizzi un prodotto finito che sia gradito al committente, insegnando al fornitore i criteri della moda italiana. CP_ La ha sviluppato all'uopo dei software utili proprio per istruire i cinesi nel confezionamento del capo finale.
In particolare, la SI aveva due clienti italiani, la IR GR, e la NY
ST, mentre i più importanti fornitori cinesi sono stati la ZF e la
RK. Il 20.9.2006 SI ha sottoscritto un contrato di collaborazione, meglio un contratto di lavoro a progetto, con il convenuto, con Parte_1 scadenza al 19.3.2008, prorogato però fino al 18.9.2009, finalizzato alla realizzazione di capi di moda cinese da esportare in Italia.
Il 9.3.2009, il ha dato però le dimissioni. _1
Poco dopo la società attrice ha avuto conoscenza del fatto che il ha agito per proprio conto, stipulando contratti con i fornitori cinesi _1 clienti della attrice, e sostituendosi a questa nei rapporti con i committenti italiani.
In sostanza secondo l'attrice il avrebbe sottratto la clientela _1 CP_ alla , tanto è vero che i committenti italiani hanno da lì a poco disdetto CP_ gli incarichi alla ed hanno invece preso a lavorare con il _1
Quest'ultimo, secondo la società attrice, ha peraltro fatto copia dai computer dell'ufficio di tutti i software utilizzati per le istruzioni da dare ai clienti cinesi, con i modelli che questi avrebbero dovuto realizzare, nonché dei files relativi ai rapporti con i clienti, in sostanza del know how creato con il lavoro degli anni precedenti, ed in particolare delle schede tecniche, delle indagini di mercato e dei modelli da realizzare.
La società attrice assume dunque una condotta di concorrenza sleale da parte dell'ex dipendente, consistente nell'avere copiato i file necessari a consentire ai cinesi di realizzare i prodotti secondo i desideri dei committenti italiani, e nell'avere poi sviato i fornitori cinesi, mettendosi a trattare con loro e concludendo per suo conto contratti con i committenti italiani fino ad allora clienti della società attrice.
3 Quest'ultima dunque denuncia una condotta di concorrenza sleale e chiede il risarcimento dei danni, consistenti nella perdita di fatturato e di guadagni conseguente alla sottrazione dei clienti.
Ricostruzione del fatto parte convenuta
Il si è costituito ed ha eccepito innanzitutto l'incompetenza per _1 materia, posto che la causa spetterebbe al giudice del lavoro, per via dell'assunta violazione degli obblighi inerenti a quel tipo di rapporto;
ha poi eccepito la irrilevanza dei documenti prodotti in quanto scritti in cinese;
ha sostenuto di non avere copiato alcun segreto commerciale, dal momento che l'accesso ai software era libero e consentito a tutti i dipendenti;
di non aver commesso alcun illecito di concorrenza sleale poiché le condotte che gli sono attribuite sarebbero state tutte compiute dopo la cessazione del rapporto di lavoro, mentre il divieto di concorrenza sleale presuppone la costanza del rapporto.
Fondatezza della domanda attrice quanto alla violazione ex art. 2598 c.c.
Il fatto è provato. Innanzitutto i documenti a sostegno della tesi attrice non sono soltanto quelli in cinese, ma alcuni altri in lingua italiana, e tra questi le stesse mail inviate dal ai committenti ed ad alcuni responsabili della _1 società attrice.
Per il vero il convenuto non contesta di avere intrapreso rapporti con i fornitori cinesi e con i committenti italiani, ossia di avere operato in quei rapporti commerciali che fino alle sue dimissioni erano gestiti dalla società per cui lavorava. Egli piuttosto nega che tale condotta possa essere ritenuta di concorrenza sleale, per i motivi che abbiamo visto e che sono però infondati.
In primo luogo egli assume che, se posti in essere dall'ex dipendente, quei comportamenti non possono considerarsi illeciti, poiché la norma (art. 2105
c.c.) prevede un divieto di concorrenza limitato alla durata del rapporto di lavoro.
Questa tesi è suggestiva, ma fuorviante. Infatti, la società attrice non contesta al convenuto la violazione dell'obbligo di fedeltà, che il lavoratore deve rispettare durante il rapporto di lavoro. Piuttosto la società attrice contesta ad un soggetto, non più lavoratore e dunque non più soggetto all'obbligo di fedeltà, di avere comunque adottato comportamenti di concorrenza sleale nei confronti dell'ex datore di lavoro.
Peraltro anche se si trattasse di un comportamento di slealtà differito, ossia posto in essere dopo la cessazione del rapporto, ma fidando nelle conoscenze acquisite prima, resterebbe la valutazione di illiceità. Infatti, non basta replicare che il convenuto non era più vincolato dall'obbligo di fedeltà, e che dunque era libero di avviare iniziative economiche concorrenti con l'ex datore di lavoro.
Infatti, innanzitutto, l'ex dipendente non può adottare, nella sua nuova attività, condotte parassitarie, ossia sfruttare le conoscenze del datore di lavoro per avviare l'attività propria. E tale divieto opera in generale: "In materia di concorrenza, nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi la professionalità acquisita alle dipendenze di altro imprenditore si rendono applicabili le regole della correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine può individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori
4 aziendali di imprese preesistenti, e in particolare quella di provenienza. Al riguardo non può tuttavia considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quei dipendente". (Cass. n. 14479 del 2002).
Nella fattispecie, è rimasto provato che il convenuto si è servito non di professionalità proprie, ma del know how che era stato realizzato nel tempo dall'azienda datrice di lavoro.
Dall'esame dei testi è emerso che egli ha copiato i files presenti nel database della società attrice riversandoli nel suo computer. I dipendenti della società addetti a tale servizio lo hanno confermato in modo chiaro e senza contraddizioni.
Dunque, anche se si trattasse di una concorrenza sleale contestata al convenuto in quanto ex dipendente, si dovrebbe concludere nel senso di una sleale attività posta in essere confidando nelle conoscenze acquisite durante il rapporto di lavoro.
Piuttosto però al convenuto si contesta una concorrenza parassitaria non solo nella sua qualità di ex dipendente, ma proprio di concorrente sleale tout court.
La condotta denunciata sarebbe illecita anche se posta in essere da chi non è mai stato ex dipendente della società lesa.
Si tratta infatti di utilizzare informazioni e conoscenze della attrice per sostituirsi a questa nei rapporti commerciali in essere.
Né pare convincente la tesi per cui i dati erano accessibili a tutti i dipendenti e dunque non segreti.
E' vero, infatti, in quanto non solo provato, ma tutto sommato neanche contestato adeguatamente dal convenuto, che egli li ha scaricati per sé, e dunque non si è limitato ad accedervi per le incombenze proprie del suo lavoro di dipendente, ed inoltre li ha usati per acquisire i clienti che erano già della sua ex datrice di lavoro. E' emerso infatti (v. ad esempio le mail depositate dalla società attrice e gli altri documenti) che il ha commissionato alle società cinesi già _1 CP_ fornitrici per conto di (Spagarment) la realizzazione della intera collezione richiesta dal cliente italiano IR GR.
Cosi che si può concludere che: a) a brevissimo tempo dalle dimissioni il si è inserito nei rapporti _1 CP_ commerciali di;
b) il fatto dimostrato che ha scaricato i files induce a ritenere che li abbia utilizzati per ottenere la fiducia ed il consenso dei fornitori e dei committenti,
e del resto proprio perché il rapporto tra committenti italiani e fornitori cinesi era basato su un certo know how, ossia sull'applicazione da parte dei cinesi di criteri di lavoro graditi agli italiani, si deve presumere che il convenuto non ha potuto inserirsi in quel rapporto se non utilizzando il know how già disponibile e creato dalla ex datrice di lavoro;
CP_ c) i clienti di hanno in contemporanea smesso di incaricare quest'ultima passando alla società impresa di _1
5 Dunque, non possono esservi dubbi circa l'effettivo sfruttamento delle conoscenze acquisite da come dipendente, e della utilizzazione che _1 ne ha fatto per sostituirsi alla società attrice nei rapporti commerciali che questa aveva con i suoi clienti, con sviamenti di questi ultimi a suo favore.
Quantificazione del danno La società attrice lamenta un danno di 260 mila €, basato sui peggioramenti di ricavi e fatturazioni dopo lo sviamento della clientela.
Questa cifra presuppone però una lettura e valutazione delle scritture contabili che richiede competenze tecniche.
E' dunque necessario far proseguire la causa per la valutazione del quantum, attraverso CT, rimandando all'esito anche la decisione sulla richiesta accessoria della pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale ha pertanto disposto la prosecuzione del giudizio ed ha nominato il CT per la quantificazione del danno, formulando il seguente quesito: “valuti il danno subito dalla CP_3 per l'attività di sviamento della clientela dell'agente, quantificandone l'ammontare comprensivo di interessi sulla base della documentazione in atti”.
Depositata la CT completa della risposta dell'ausiliare alle osservazioni critiche dei CTP, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «condanna il convenuto al pagamento Parte_1 della somma di € 153.589,51 già operata la rivalutazione monetaria e calcolati gli interessi alla data del dicembre 2018 in favore di;
Controparte_3 ordina, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30, la pubblicazione del dispositivo della sentenza parziale 705/2015e della presente sentenza, per due giorni consecutivi, con caratteri doppi, su almeno due quotidiani a rilevanza nazionale ed almeno due riviste specializzate di settore, a cura e a scelta di
[...]
, e a spese del soccombente Controparte_3
Parte_1 condanna il convenuto al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore Controparte_3
nella misura di € 10.000,00 oltre imposte, accessori
[...] rimborso forfetario spese generali come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Nesso causale e sussistenza del danno Deve immediatamente precisarsi che “nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., e di
6 prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato
- resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti
a sè in ordine sia alle questioni definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata). Pertanto ove il giudice, nonostante
l'esaurimento della "potestas decidendi" al riguardo, abbia risolto quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, il giudice dell'impugnazione, e quindi anche la Corte di cassazione, deve rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita” (Così Cass.n.10889 del 2006 e Cass.18898 del 2009). Siccome il collegio prima e il giudice istruttore poi (nella fase di prosecuzione) non hanno ritenuto di dover richiedere al CT di verificare la sussistenza o meno del danno né di valutare la sussistenza dello sviamento di clientela di SI o l'arricchimento prodotto in capo al ma unicamente _1 di valutare l'ammontare di un danno sulla cui esistenza si ritiene formatosi il giudicato interno, i tentativi del convenuto, per i quali sono state impiegate ben ventiquattro pagine della comparsa conclusionale su un totale di trentadue, di riportare la discussione sulle questioni già affrontate e decise dalla sentenza parziale devono considerarsi inammissibili. Vale la pena di aggiungere che ai sensi dell'art. 2600 c.c. se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa, l'autore è tenuto al risarcimento del danno e che (terzo comma) accertati gli atti di concorrenza la colpa si presume. Nel caso di specie è indubbio, stante l'accertamento compiuto nella sentenza parziale, che il convenuto abbia consapevolmente scaricato per sé i file aventi ad oggetto tanto i modelli e le istruzioni da inviare ai produttori cinesi, per il confezionamento di prodotti secondo standard graditi al mercato italiano, quanto i contatti con i partner cinesi e abbia successivamente iniziato con questi soggetti una collaborazione che condusse in breve tempo allo sviamento di clientela lamentato dall'attrice. Siccome nel corso del processo conclusosi con sentenza parziale non è stata fornita dal convenuto prova contraria in ordine all'elemento psicologico sotteso alla commissione degli atti, può dirsi affermato, secondo il meccanismo delineato dalla norma richiamata, il diritto dell'attrice al risarcimento del danno da sviamento di clientela.
Quantificazione del danno CT Quanto ai criteri utilizzati dal consulente per la quantificazione del danno da sviamento di clientela si ritiene di poter condividere la metodologia da costui utilizzata ritenendo il danno derivante dallo storno illecito di clientela commisurabile all'utile conseguito dal concorrente sleale per effetto delle vendite da esso conseguite in luogo del soggetto pregiudicato dall'illecito sviamento della clientela oppure, come in questo caso, in mancanza dei dati contabili del convenuto danneggiante, in base alla perdita di redditività subita dal danneggiato determinata dallo sviamento di clientela
7 operato a suo danno sottraendo dai mancati ricavi relativi ai clienti sviati i
(soli) costi variabili, salve le integrazioni cui di seguito si riferirà.
Mancanza documenti _1
Come osservato da parte attorea, la società italiana del _1 risultava da visura non avere bilanci depositati e pertanto l'ordine di esibizione eventualmente rivolto al Tribunale sarebbe stato inutile. Quanto all'azienda cinese aperta dal convenuto, l'attore SI non era riuscita a conoscere neppure il nome della stessa né tantomeno il fatturato. Il convenuto peraltro non aveva spontaneamente colmato tale deficit. In altri termini, SI
è stata impossibilitata, non per inerzia o altra ragione, a depositare tali documenti contabili attestabili l'arricchimento indebito del _1
Danno risarcibile criteri Quanto ai presupposti per la ricorrenza del danno risarcibile, si osserva, alla luce degli arresti della giurisprudenza di merito che “l'avere costituito una nuova società, avendo come terreno d'elezione per la formazione dell'avviamento la clientela della società per la quale si è lavorato, avvalendosi delle conoscenze acquisite proprio in considerazione di tali rapporti, costituisce una violazione dei principi di correttezza professionale, per il carattere sistematico e massiccio dello sviamento, idoneo a pregiudicare l'avviamento della società ricorrente e ad approfittare parassitariamente dei costi d'investimento della concorrente. L'illiceità della condotta concorrenziale, che certamente non va ricercata episodicamente, deve essere desunta avendo a riguardo l'insieme della manovra, di approfittamento sistematico dell'avviamento della società concorrente, agevolmente posta in essere da una società, acquisendo sistematicamente, per mezzo dei suoi soci/collaboratori, i clienti della società concorrente, con l'ausilio delle conoscenze riservate acquisite grazie ai pregressi rapporti contrattuali. L'eventuale mancanza di segretezza non fa venire meno l'illiceità della condotta, in presenza del carattere sistematico dello sviamento, tale da qualificare la condotta come parassitaria” (Trib. Milano 24 marzo 2016). Da ciò consegue che l'utilizzo dell'avviamento e delle conoscenze riservate (know how) si configurano, in generale e nel caso di specie, come antecedenti fattuali e logici rispetto alla fattispecie di sviamento di clientela. Di tale interferenza si può pertanto tenere conto in sede di determinazione dell'ammontare del danno, pur sapendo che appare spesso di pratica difficoltà pervenire ad una esatta quantificazione che tenga conto delle voci summenzionate in quanto aventi ad oggetto beni immateriali.
Appropriazione know how Considerato che la voce di danno afferente all'avviamento è già stata considerata dal CT (sul criterio di calcolo si rimanda alla consulenza depositata - p. 10), ai fini di una corretta quantificazione appare opportuno, anzitutto, partire dai criteri disposti dall'art. 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante) per poi computare oltre all'effettiva perdita reddituale derivante dallo sviamento e all'ammontare dell'avviamento sottratto (entrambe quantificate dal consulente), anche una somma forfettaria finalizzata al risarcimento precipuo dell'appropriazione e utilizzazione indebita delle conoscenze tecniche riservate (know how) tramite le quali è stata attuata la condotta di concorrenza sleale;
tale voce di danno può essere calcolata, in assenza di criteri predefiniti, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., computando un ulteriore 10% sul danno risarcibile già ottenuto.
8 Quantificazione del danno Alla luce di quanto detto, all'ammontare del danno risarcibile calcolato dal consulente tecnico, all'esito di un'analisi basata sugli elementi disponibili e adoperando una proiezione prudenziale degli effetti economici desumibili dai dati in suo possesso, pari a € 115.267,76 dovrà addizionarsi il
10% (pari a € 11.526,78); alla somma così ottenuta (€ 115.267,76 + €
11.526,78 = € 126.794,54) dovrà essere computata la rivalutazione monetaria
- con decorrenza da dicembre 2009 sino all'indice di dicembre 2018, ultimo disponibile alla data della presente decisione - (€ 13.440,22) e gli interessi legali (€ 13.354,75). La somma ottenuta è pari a € 153.589,51. Non si ritiene di doversi discostare dalle conclusioni rassegnate dal consulente, così come integrate da quanto ritenuto in sede di valutazione dell'apprensione del know how, atteso che le questioni sviluppate dalle parti in sede di conclusionale, incontestata la correttezza matematica delle operazioni svolte, si sono limitare a una riproposizione del contenuto delle osservazioni già inviate al consulente e alle quali quest'ultimo ha risposto puntualmente con modalità e argomentazioni che il Collegio condivide.
Pubblicazione della sentenza Stante l'accertata connotazione dolosa dei comportamenti posti in essere dal convenuto ai danni dell'attrice si ritiene opportuno accogliere la domanda di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza.
Spese Le spese seguono la soccombenza.
§ 2. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“in via preliminare, sospenderne l'efficacia, ed in via principale e nel merito:
1. accertare che le sentenze medesime sono inutiliter data per incapacità processuale della società cancellata dal registro delle imprese;
e sempre in via principale, per le causali indicate nell'atto di appello, riformare le sentenze
n. 705/20115 e n. 4399/2019 e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nel giudizio di primo grado;
in via subordinata si chiede che, in caso di mancato accoglimento delle domande spiegate in via principale, di volersi accertare il danno nella inferiore misura di €. 21.500,36; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. è rimasta contumace. Controparte_3
è intervenuta ex art. Controparte_2
111 c.p.c. ed ha resistito al gravame;
queste le rassegnate conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello ex adverso proposto per tutte le causali di cui in narrativa, con vittoria spese, competenze ed onorari di giudizio”.
9 Disattesa l'istanza di sospensiva, l'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 25.11.2024 e trattenuto in decisione, avendo le parti già depositato le note conclusionali nei termini anticipati di cui al decreto di trattazione scritta del 2.10.2024.
§ 3. — L'appello contiene i seguenti motivi: DEI VIZI DELLA SENTENZA PARZIALE N.
705/2015 a) vizio di motivazione della sentenza per errata interpretazione dei fatti di causa ed errore di diritto per violazione o falsa applicazione delle norme laddove ritiene sussistenti i presupposti previsti per la concorrenza sleale c/o per lo sviamento della clientela, con conseguente riforma della sentenza secondo le richieste rassegnate da parte appellante in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e reiterate con il presente atto;
b) vizio di motivazione della sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie ed errore di diritto - violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla violazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio laddove si ritiene (cfr. pagina 3 della sentenza) che "il fatto è provato", con conseguente richiesta di riforma della sentenza e relativo rigetto della domanda dell'attrice perché infondata e per carenza di prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità intercorrente tra il danno e la presunta condotta sleale realizzata dal convenuto;
c) vizio di motivazione della sentenza per errata interpretazione dei fatti di causa. per illogicità delle deduzioni ed errore di diritto per violazione delle norme codicistiche e in particolare dell'art. 2598 cod. civ. laddove il
Tribunale ritiene che "la tesi (dell'esponente) è suggestiva, ma fuorviante", laddove ritiene che "anche se si trattasse di una concorrenza sleale contestata al convenuto in quanto ex dipendente, si dovrebbe concludere nel senso di una sleale attività posta in essere confidando nelle conoscenze acquisite durante il rapporto di lavoro" e laddove ritiene che l'odierno appellante abbia adottato condotte parassitarie, con conseguente richiesta di riforma della sentenza secondo le domande rassegnate da parte appellante nel giudizio di primo grado e reiterate con il presente atto;
d) vizio omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ed errore di diritto per violazione delle norme in materia e in particolare dell'art. 2598 cod. civ. laddove il Tribunale ritiene che "piuttosto però al convenuto si contesta una concorrenza parassitaria non solo nella sua qualità di ex dipendente ma proprio di concorrente sleale tout court": con conseguente richiesta di riforma della sentenza secondo le domande rassegnate da parte appellante nel giudizio di primo grado e reiterate con il presente atto;
e) vizio della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché omessa motivazione, insufficiente o contraddittoria in ordine alla violazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla prova di tali condotte-errata interpretazione dell'art. 2598 cod. civ.
10 Sul punto l'appellante rileva che, per giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità della concorrenza parassitaria occorre la prova di "un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione ... di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, ... debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale" (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 658 del 12 gennaio 20181): tale prova difetta nel caso di specie, in cui non esistevano e non è stata fornita prova alcuna dell'esistenza di informazioni segrete o riservate né della sistematica attività di distrazione della clientela (Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa - Ordinanza 9.5.2013
Conforme Trib. Venezia Sez. Spec. Impresa -Ordinanza 18.6.2013).
La configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta infatti solo ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda.
Nel caso di specie non è stata provata la circostanza che la lista dei clienti avesse natura riservata e non fosse comunque nota all'esterno dell'azienda e sulla piazza commerciale nella quale l'impresa operava, mentre è certo che il Signor non era soggetto, in mancanza di una specifica _1 previsione contrattuale, all'obbligo di fedeltà stabilito dall'art. 2105 cod. civ. per il lavoratore subordinato, in particolare per quanto riguarda il divieto di far uso di notizie attinenti all'organizzazione dell'impresa. La testimonianza della Signora non era attendibile, essendo Tes_1 il legale rappresentante della società cessionaria. il Tribunale, applicando correttamente la giurisprudenza e la disciplina codicistica, avrebbe dovuto rigettare la domanda dell'attrice per carenza di prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità intercorrente tra tale danno e la presunta condotta sleale realizzata dal convenuto (Trib Napoli sentenza n. 14098/2014);
f) vizio di motivazione della sentenza per errata interpretazione dei fatti di causa e dei documenti di causa - errata valutazione delle risultanze istruttorie ed errore di diritto laddove il Tribunale ritiene che "nella fattispecie è rimasto provato che il convenuto si è servito non di professionalità proprie ma del che era stato realizzato nel tempo dall'azienda datrice di Pt_2 lavoro" con richiesta di conseguente riforma della sentenza secondo le domande rassegnate da parte appellante nel giudizio di primo grado e reiterate con il presente atto;
g) vizio di motivazione della sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento di fatto laddove si statuisce che
"dall'esame dei testi è emerso che egli ha copiato i files presenti nel database della società attrice riversandoli nel suo computer". Sul punto si rileva che la non ha mai fornito la prova della Controparte_1 circostanza che il Signor si sia appropriato del contenuto del server _1 della Società che non era protetto da alcuna password ed era a disposizione di tutto il personale della società medesima, compreso il Signor per _1 consentire lo svolgimento delle attività lavorative.
L'utilizzazione delle informazioni acquisite dal dipendente nell'ambito di una precedente esperienza lavorativa (nella specie, il nominativo dei clienti e la
11 loro conoscenza), non rappresenta, in ogni caso, un atto di concorrenza sleale, salvo che non si tratti di un segreto professionale in senso proprio (Tribunale
S. Maria Capua V., 20 giugno 2006) e non è questo il caso. Tale aspetto assume, dunque, particolare rilevanza e legittima la richiesta di riforma della sentenza. Infatti, se il Giudice avesse valutato correttamente i fatti e gli atti di causa, avrebbe dovuto accertare che il contenuto del server e le informazioni a disposizione del Personale, non erano altro che i dati necessari per lavorare
(lista fornitori, lista clienti, listino prezzi), quindi nulla che costituisse un segreto industriale o un Know How tecnico. Peraltro un attento esame delle deposizioni testimoniali avrebbe dovuto condurre ad una diversa valutazione posto che i testi , sentiti all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
2.05.20 12 riferiscono di non poter affermare nulla in ordine al trasferimento dei dati. h) vizio della sentenza per errore di diritto ed errata valutazione della giurisprudenza in materia laddove si statuisce che "anche se si trattasse di una concorrenza sleale contestata al convenuto in quanto ex dipendente, si dovrebbe concludere nel senso di una sleale attività posta in essere confidando nelle conoscenze acquisite durante il rapporto di lavoro" con conseguente richiesta di riforma della sentenza secondo le conclusioni rassegnate da parte appellante nel giudizio di primo grado e reiterate con il presente atto;
i) vizio di motivazione della sentenza per errore di diritto e errata valutazione della giurisprudenza in materia e violazione degli art. 2043. 2598, 2600. 2697. e 2729 cod. civ. laddove il Giudice basandosi su presupposizioni statuisce che: "si può concludere che a) a brevissimo tempo dalle dimissioni CP_ il si è inserito nei rapporti commerciali di , b) il fatto dimostrato _1 che ha scaricato i files induce a ritenere che li abbia utilizzati per ottenere la fiducia ed il consenso dei fornitori e dei committenti, e del resto proprio perché il rapporto tra committenti italiani e fornitori cinesi era basato su un certo Know How, ossia sull'applicazione da parte dei cinesi di criteri di lavoro graditi agli italiani, si deve presumere che il convenuto non ha potuto inserirsi in quel rapporto se non utilizzando il know how già disponibile e creato dalla ex datrice di lavoro.....dunque non possono esservi dubbi circa l'effettivo sfruttamento delle conoscenze acquisite da come _1 dipendente... ": si chiede una riforma della sentenza in ordine a tali punti secondo le conclusioni rassegnate da parte appellante nel giudizio di primo grado e reiterate con il presente atto atteso che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente contestata e risulta non provata.
La ricostruzione presuntiva elaborata dal Tribunale non rispetta nemmeno i requisiti prescritti dalla legge in materia di presunzioni semplici.
Mancano la precisione, la concordanza e la coerenza delle circostanze. Non è stato in alcun modo accertato il carattere di inaccessibilità, e quindi la riservatezza richiesta dalla legge per la tutela del know how. È stato impropriamente individuato il carattere illecito del preteso utilizzo dei dati relativi da parte dell'ex dipendente.
Tali errori emergeranno dall'esame tra le due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti
12 processuali atteso che la realtà desumibile dalla sentenza appare frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio;
l) errore di diritto nel
pqm
laddove il Tribunale "in accoglimento della domanda, accerta il comportamento sleale del convenuto ai danni dell'attrice" conseguente riforma della sentenza secondo le richieste rassegnate da parte appellante nel giudizio di primo grado e reiterate con il presente atto.
***
Deve innanzitutto rigettarsi la contestazione dell'appellante secondo la quale la sentenza sarebbe “inutiliter data” stante la cancellazione dal registro delle imprese della società originaria attrice Controparte_4
Invero, la nel costituirsi Controparte_5 ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio di appello, ha dimostrato la propria legittimazione comprovando i seguenti fatti:
-il giudizio R.G. n. 46775/2010 è stato introdotto dalla SI presso il Tribunale di Roma in data 29 luglio 2010;
-la SI è stata posta in liquidazione il successivo 17 settembre 2010, come risulta confermato dalla visura storica della società depositata in atti (doc. 2);
- con atto di cessione del credito datato 9.9.20 10 e che reca la apposizione del timbro postale del 24.9.2010, la SI ha ceduto al sig. (amministratore unico della SI) i Controparte_6 crediti che la stessa vantava nei confronti della società cinese ZH HO IN CO (nei confronti della quale era stato emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 13962/2010) e anche tutti i diritti, ivi compreso l'eventuale credito, relativi al diritto ed all'azione di cui al giudizio RG n. 46775/2010 avente ad oggetto l'azione di concorrenza sleale nei confronti del sig. con tutte le conseguenze di legge (doc. 3); Parte_1
-in data 25 marzo 2011 la SI veniva cancellata dal registro delle imprese di Roma (cfr. doc. 2);
-il sig. cedeva dietro il corrispettivo di Controparte_6 Contr euro 5.000 alla i diritti, anche processuali, ivi compreso l'eventuale credito di cui al giudizio RG n. 46775/2010; Contr
-l'atto di cessione tra il sig. e la veniva CP_6 sottoscritto il 5 gennaio 2016 come da timbro postale del 7 gennaio 2016, (doc. 4). Ne deriva che l'evento, non dichiarato nel corso del primo giudizio, della cancellazione dal registro delle imprese, è stato preceduto dalla cessione del credito vantato dalla società nei confronti di prima in favore di , Parte_1 Controparte_6
e, nel 2026, dal in favore della Real Estate and Charter srl CP_6
13 (REC), che pertanto è l'attuale titolare del credito in questione ed è pertanto legittimata a partecipare al presente giudizio. Quanto poi alla dedotta incapacità/inattendibilità della teste con riguardo alla prova testimoniale resa dalla Tes_1 medesima all'udienza del 2 maggio 2012 nella quale ha affermato di essere di essere "indifferente", risulta che:
è stata costituita in data 23 gennaio 2004 ed iscritta CP_7 al registro delle imprese di Roma il 5 gennaio 2005, da CP_6
, nella quale ha ricoperto il ruolo di amministratore unico,
[...] almeno sino alla data dell'11 febbraio 2015, come da visura depositata dall'intervenuta (doc. 5);
-con atto del 9 febbraio 2015 è divenuta Tes_1 proprietaria delle quote sociali della CP_5
Ne deriva che non era legale rappresentante Tes_1 Contr della alla data del 2 maggio 2012, ed è divenuta titolare delle quote sociali della predetta società in data successiva rispetto a quella della udienza di assunzione della prova testimoniale. Ne consegue l'infondatezza della contestazione di incapacità/inattendibilità della suddetta teste. L'appello avverso la sentenza parziale/non definitiva è infondato. Occorre partire dall'osservazione del Tribunale secondo la quale “il convenuto non contesta di avere intrapreso rapporti con i fornitori cinesi e con i committenti italiani, ossia di avere operato in quei rapporti commerciali che fino alle sue dimissioni erano gestititi dalla società per cui lavorava. Egli piuttosto nega che tale condotta possa essere ritenuta di concorrenza sleale”; anche nella presente impugnazione l'appellante ha replicato la contestazione secondo la quale l'obbligo di fedeltà del dipendente cessa al termine del rapporto di lavoro, non rilevando eventuali comportamenti successivi, ed ha nuovamente contestato che i files dell'attrice non erano né segreti né riservati, di talché, anche ad ammettere che il li abbia scaricati, non può ritenersi che in _1 tale condotta sia ravvisabile la concorrenza sleale contestata. In sostanza, l'appellante sostiene che la sentenza non definitiva sia fondata su un ragionamento presuntivo privo dei requisiti di legge, non essendo stata raggiunta la prova della condotta parassitaria, volta allo sviamento della clientela, contestata in citazione dall'attrice. Ritiene al contrario la Corte che la sentenza parziale/non definitiva sia da confermare sulla base delle seguenti osservazioni:
-l'attrice ha dedotto in citazione che i principali clienti della SI che commissionavano capi di abbigliamento da realizzarsi
14 in Cina erano la società IR GR e la società NY ST, mentre i più importanti fornitori cinesi erano la ZF in persona del manager , e la RK in persona della Per_1 sig.ra ; Per_2
- il ha lavorato presso la SI con un contratto di _1 lavoro a progetto dal 20.9.2006 al 9.3.2009 acquistando nel tempo una posizione di General Manager, che lo ha portato a gestire in pressoché totale autonomia i rapporti commerciali della SI come dedotto dallo stesso appellante a pag. 20 e 21 dell'atto di impugnazione;
-subito dopo le dimissioni volontarie l'appellante ha costituito l'impresa individuale “Sinergie di Damiano RE;
-nonostante la società abbia avvisato clienti e fornitori che il non era più dipendente della SI (doc. 6), la fornitrice _1
ZF e la cliente IR (doc. 6. 9, 11) hanno intrattenuto rapporti commerciali con il mentre hanno interrotto i rapporti _1 commerciali con SI, risultando altresì ammesso dal di _1 aver ricevuto lavoro commissionato da IR da eseguirsi ad opera degli stessi fornitori di SI (doc. 10); successivamente, anche il fornitore NT ha iniziato a collaborare con il _1
(doc. 13 e 14); il teste dipendente della IR fino Testimone_3 al 2011 ha affermato che: “alcune acquisizioni di merce dalla Cina sono state effettuate a mezzo del negli anni dopo la sua _1 uscita dalla SI 2009 e 2010”; il teste Testimone_4 procacciatore a provvigione della società attrice, sentito all'udienza 10 ottobre 2012, affermato di aver visto due anni prima presso la NY Industries capi di abbigliamento che, secondo quanto riferito al teste dal figlio del titolare, erano stati proposti dal che asseriva di averli prodotti per la società . _1 CP_8
La condotta contestata è chiarissima e non ha nulla a che fare con la violazione dell'obbligo di fedeltà del dipendente. Invero si contesta al quale ex dipendente della SI, di _1 essersi avvalso delle conoscenze ed Know How appreso in SI, per soppiantare quest'ultima nei rapporti tra i clienti occidentali e i fornitori cinesi, dopo essersi volontariamente dimesso alla società attrice.
Di nessun pregio è l'assunto che mancherebbe il carattere di sistematicità nella contestata condotta di sviamento della clientela. E' infatti evidente che, essendo due i Clienti occidentali che si rifornivano attraverso SI di capi di abbigliamento cinesi, l'aver sottratto uno di questi Clienti, l'aver commercializzato con NY in concorrenza con SI, e l'essersi accaparrato i due fornitori
15 cinesi della SI, costituisce in pieno la condotta illegittima contestata. In proposito, vale rilevare come, a fronte della documentazione prodotta dall'attrice a sostegno della narrazione dei fatti di causa, il si è limitato, anche con la presente _1 impugnazione, a contestare la mancata prova della contestata condotta di sviamento della clientela, senza tuttavia offrire alcun elemento documentale e contabile dal quale inferire l'assenza di contatti tra l'impresa da lui gestita ed i clienti e fornitori ex SI. Pertanto deve ritenersi che la documentazione offerta dall'attrice, unita alla non contestazione rilevata dal Tribunale, sia sufficiente a provare lo sviamento della clientela a parte dell'odierno appellante. Quanto alla sottrazione del Know How, l'attrice ha ampiamente dedotto sul fatto che la fornitura dei capi di abbigliamento dai fornitori cinesi ai due Clienti della SI ha richiesto un continuo lavoro di raccordo e di insegnamento riguardante non solo format contrattuali, ma pure stili, modelli, prototipi e campionature per le diverse stagioni, ecc.., senza i quali l'attività di intermediazione tra il cliente occidentale e i fornitori cinesi sviati dal non avrebbe potuto realizzarsi. _1
Ed allora, la circostanza che detti dati non costituissero beni protetti dalla normativa in tema di proprietà industriale, non fossero protetti da password e fossero accessibili ai dipendenti di SI, non esclude affatto la modalità parassitaria della condotta dell'appellante attraverso la quale è riuscito a soddisfare le esigenze del cliente IR, passato da SI al e del cliente _1
NY, facendo confezionare i capi di abbigliamento dagli stessi fornitori cinesi di cui si avvaleva la SI. E' infatti evidente che le informazioni riguardanti format contrattuali, stili, modelli, prototipi e campionature per le diverse stagioni, fossero stati creati da SI con riferimento alle richieste dei due committenti IR GR e la società NY ST, di talché il passaggio della prima dall'intermediazione SI all'intermediazione e le concomitanti vendite presso NY _1 non può che essere avvenuto grazie all'utilizzo da parte dell'appellante del materiale informatico al quale aveva accesso durante il periodo lavorativo presso SI. Sul punto la teste di cui si è già detto in Tes_1 relazione all'eccezione di incapacità/ inattendibilità sollevata dall'appellante, ha confermato che l'appellante, nei giorni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, scaricò dal server della SI al suo pc i files in questione.
16 La teste , pur affermando di non aver visto Tes_5 personalmente il trasferire i files, ha affermato di aver _1 visto in quei giorni il in ufficio con il suo pc. _1
Sulla base delle suddette testimonianze, allora, va esclusa la dedotta inconsistenza del ragionamento presuntivo del Tribunale, secondo il quale il si è servito del materiale informatico _1 della SI per proseguire nel rapporto tra IR ed i fornitori cinesi che era stato oggetto dell'intermediazione di SI, prima che il dimessosi dalla società attrice, si mettesse in proprio. _1
Deve pertanto confermarsi il carattere parassitario della condotta dell'appellante, che si è servito di quella che in via generale può definirsi la strumentazione creata ed adoperata per soddisfare i due specifici committenti di SI, per sottrarre a quest'ultima una delle due società committenti nel rapporto con i nominati fornitori cinesi. Va infine respinto l'assunto dell'appellante secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda attrice per la mancanza di prova sul nesso causale e sull'esistenza del danno.
Invero, lo sviamento del cliente IR e della NY, e del relativo rapporto con i fornitori cinesi costituisce di per sé un danno che infatti ha trovato riscontro nella diminuzione del fatturato e, di conseguenza, del profitto per la società, come dimostrato dai bilanci 2007, 2008 e 2009 depositati in allegato alla citazione da SI, che, si ricorda, è stata posta in liquidazione in data 17 settembre 2010, subito dopo l'introduzione del presente giudizio, il 29.7.2010.
Detta documentazione, pertanto, comprova sia il nesso causale tra lo sviamento della clientela perpetrato dal e la _1 perdita di fatturato, sia la sussistenza del danno, sulla cui quantificazione è stata disposta CT a seguito della rimessione dalla causa sul ruolo.
§ 4. — Nella seconda parte dell'impugnazione, l'appellante censura i VIZI DELLA SENTENZA N. 4399/2019 con questi motivi:
1) vizio di motivazione della sentenza per errore di diritto e vizio di motivazione laddove il Tribunale ritiene che "nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma c.p.c.. ... il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria". In proposito sostiene l'appellante che un attento esame sul punto avrebbe dovuto comportare un accertamento diverso e al rigetto della domanda attrice.
Infatti, la pronuncia di condanna generica al risarcimento comporta soltanto la verifica in merito alla potenzialità del danno, tuttavia, la concreta esistenza
17 dello stesso deve essere verificata nella successiva fase, quella dinnanzi al giudice della liquidazione, il quale pertanto può negare la sussistenza del danno, senza incorrere nella violazione del giudicato formatosi in merito all"an". (cfr. Cass. Civ., 16.03.2016, n. 5252).
2) vizio di motivazione della sentenza per errore di diritto laddove il Tribunale ritiene che sulla esistenza del danno si sia formato un giudicato interno e conseguente vizio della sentenza anche in considerazione della riserva d'appello espressamente formulata;
3) vizio della sentenza per mancata applicazione della giurisprudenza in materia e errore della sentenza laddove ritiene l'esistenza di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa grave- violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ.. nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, in ordine alla violazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio: il Tribunale omette di rilevare che, al fine di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela, occorre fornire la prova, fra l'altro, dell'avvenuto storno dei singoli e specifici clienti e che la giurisprudenza ritiene che "a tanto non sono sufficienti deposizioni testimoniali relative generici, benché massicci, travasi di clienti” (Corte d'Appello di Brescia, 5.05.2017, n. 658/2017;
4) vizio della sentenza per mancata valutazione dei fatti e dei documenti di causa - errata valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento di fatto - errore di diritto laddove il Tribunale ritiene provati
"stante l'accertamento compiuto nella sentenza parziale, che il convenuto abbia consapevolmente scaricato per se i file ..... e abbia successivamente iniziato con questi soggetti una collaborazione che condusse in breve tempo allo sviamento di clientela lamentato dall'attrice" con conseguente richiesta di riforma della sentenza secondo le domande rassegnate da parte appellante in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e reiterate in appello;
5) vizio della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sull'assolvimento dell'onere probatorio - violazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio ed errore di diritto laddove il Tribunale richiama l'art. 2600 cod. civ.: l'appellante chiede, conseguentemente, la riforma della sentenza e rigetti la domanda dell'attrice perché infondata e per carenza di prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità intercorrente tra il danno e la presunta condotta sleale realizzata dal convenuto;
6) vizio della sentenza per errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa laddove il Tribunale ritiene che "nel corso del processo conclusosi con sentenza parziale non è stata fornita prova contraria in ordine all'elemento psicologico sotteso alla commissione degli atti, può dirsi affermato, secondo il meccanismo delineato dalla norma richiamata, il diritto dell'attrice al danno da sviamento di clientela": si chiede una riforma della sentenza in ordine a tali punti nel senso richiesto in sede di conclusioni atteso che è la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente contestata e risulta non provata. Ribadisce l'appellante che il ha sempre contestato i fatti di causa e il requisito supposto dal _1
Giudice di voler di recare danno all'attore;
18 7) vizio di motivazione della sentenza per adesione del Giudicante alla viziata CT e violazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio con conseguente riforma della sentenza secondo le domande rassegnate da parte appellante nel giudizio di primo grado e reiterate con il presente atto;
8) vizio della sentenza per errata applicazione delle norme e della giurisprudenza laddove il Tribunale statuisce "che SI è stata impossibilitata, non per inerzia o altra razione, a depositare tali documenti contabili attestabili l'arricchimento indebito del : se il Giudice _1 avesse interpretato correttamente la giurisprudenza in materia e i principi che disciplinano tali contenziosi, infatti, avrebbe dovuto accertare che nel corso dell'istruttoria la società attrice non ha fornito alcuna prova in ordine ai clienti sviati e alla conseguente perdita di fatturato e alcuna prova in tal senso è emersa nella fase istruttoria e, pertanto, avrebbe dovuto rigettare la domanda;
tali prove avrebbero dovuto essere fornite da parte attrice non solo con la produzione delle scritture contabili (cfr. Corte d'Appello Brescia sentenza n.
658/2017) ma anche con la produzione dei relativi contratti da cui ricavare le condizioni di vendita ad essi praticate, delle fatture emesse nei confronti dei clienti, delle scritture contabili e dei bilanci da cui avrebbe potuto emergere l'assenta perdita di fatturato. Invero, non è stato prodotto alcun documento utile che consentisse in modo obiettivo la verifica della rispondenza circa il volume di affari riferibili ai clienti nonché circa la perdita dei clienti, riguardo alla quale va ribadita l'assenza di prova;
9) laddove il Tribunale statuisce che "l'utilizzo dell'avviamento e delle conoscenze riservate (know how) si configurano e nel caso di specie come antecedenti fattuali e logici rispetto alla fattispecie di sviamento di clientela": sul punto erra in fatto ed in diritto il Tribunale atteso che, in ogni caso, in materia di concorrenza sleale per violazione del know-how, l'onere della prova relativo sia all'effettiva esistenza di un know how tutelabile che alla violazione dello stesso da parte dei soggetti cui detta violazione risulta addebitata grava su colui che chiede la tutela del proprio know-how (Trib.
Milano, sent. 3999/2016 del 31.03.2016);
10) vizio di motivazione della sentenza in ordine alla valutazione, alla dimostrazione e alla determinazione del danno per palese incongruenza della
CT cd errore in fatto ed in diritto del Tribunale laddove ritiene "incontestata la correttezza matematica delle operazioni svolte": un'attenta lettura delle contestazioni sollevate dall'esponente avrebbe dovuto portare ad una diversa statuizione sul punto e anche in ordine a tale statuizione si chiede una espressa riforma della sentenza secondo le conclusioni rassegnate da parte appellante;
11) vizio della sentenza per errata valutazione in fatto ed in diritto della sussistenza e della natura dei danni, con conseguente riforma della sentenza sul punto e statuizione conforme alle conclusioni rassegnate dall'odierna appellante.
***
I primi quattro motivi vanno disattesi. Seppure nella sentenza parziale/non definitiva non vi sia uno specifico passaggio motivazionale dedicato al nesso causale tra la condotta illecita posta in essere dal ed il danno _1
19 riportato dalla SI, essendosi il Tribunale limitato ad osservare che: “La società attrice lamenta un danno di 260 mila €, basato sui peggioramenti di ricavi e fatturazioni dopo lo sviamento della clientela.
Questa cifra presuppone però una lettura e valutazione delle scritture contabili che richiede competenze tecniche. E' dunque necessario far proseguire la causa per la valutazione del quantum, attraverso CT, rimandando all'esito anche la decisione sulla richiesta accessoria della pubblicazione della sentenza”, tuttavia la carenza motivazionale contestata non si riverbera negativamente sulla sentenza definitiva. Infatti, come si è visto nel precedente paragrafo, il comprovato sviamento dalla clientela messo in opera dal _1 con riferimento al cliente IR e al relativo rapporto con i fornitori cinesi, nonché l'intermediazione intrapresa con la NY ha rappresentato un danno per la società attrice che ha trovato riscontro nella diminuzione del fatturato e, di conseguenza, del profitto per la società, come dimostrato dai bilanci 2007, 2008 e 2009 depositati in allegato alla citazione da SI posta in liquidazione in data 17 settembre 2010, subito dopo l'introduzione del presente giudizio, il 29.7.2010. Detta documentazione, si è osservato, comprova sia il nesso causale tra lo sviamento della clientela perpetrato dal e la perdita di fatturato, sia la _1 sussistenza del danno, costituito, appunto, dalla diminuzione del fatturato e del conseguente profitto, la cui quantificazione è stata demandata al CT nominato dopo la rimessione della causa sul ruolo. Pertanto, essendo gli elementi costitutivi della domanda - sviamento della clientela, conseguente perdita del fatturato risultante di bilanci depositati da SI- già compiutamente provati alla data della sentenza parziale/non definitiva, successivamente alla rimessione sul ruolo è stata disposta la CT per la sola quantificazione del danno e, conseguentemente, la sentenza definitiva ha riguardato esclusivamente tale aspetto della domanda. Peraltro, l'esito dell'accertamento peritale ha confermato la sussistenza del danno derivante dalla perdita del cliente IR, anche se in misura inferiore a quella dedotta dalla società attrice. I motivi sull'elemento soggettivo vanno disattesi. Nel precedente paragrafo riguardante le censure alla sentenza parziale/non definitiva si è confermata la pronuncia del
Tribunale laddove è stato ritenuto provato che il poco _1 prima della cessazione del rapporto di lavoro con SI, ha trasferito sul proprio pc i files necessari per la prosecuzione del rapporto con la società IR, sottratta a SI, e con i relativi
20 fornitori cinesi ed altresì ha intrapreso l'opera di intermediazione con la NY. Tale condotta implica necessariamente la coscienza e volontà di sottrarre il cliente (IR) e ordini (NY) alla società attrice, offrendo esattamente le stesse prestazioni che offriva SI, grazie all'utilizzo parassitario dell'archivio informatico di quest'ultima. Di qui, la sussistenza dell'elemento soggettivo contestato.
Sempre nel precedente paragrafo si è ritenuto non necessario, ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della condotta contestata, che il materiale scaricato dal server di SI,
-contenente la strumentazione necessaria allo svolgimento dell'attività di intermediazione nella produzione e commercio per conto dei nominati clienti- fosse meritevole della tutela accordata alla proprietà industriale. Ed infatti l'utilizzo parassitario di detta strumentazione ben può ritenersi realizzato anche nel caso in cui detta strumentazione sia fruibile dai dipendenti dell'impresa danneggiata senza necessità di password o non sia ricompresa nella tutela della proprietà industriale. Quanto, poi, alla dedotta mancanza di prova circa l'effettivo sviamento dei clienti e fornitori SI, si è già detto che la produzione documentale allegata in citazione è sufficiente a dimostrare la perdita del cliente IR e dei relativi fornitori cinesi da parte di SI in favore del nonché intermediazione con _1 la NY, dopo che quest'ultimo, dimessosi da SI ha intrapreso in proprio la medesima attività commerciale di quest'ultima, non essendo certo imputabile all'attrice la mancanza di bilanci depositati dal o di altra documentazione contabile atta a _1 comprovare o a smentire la suddetta produzione documentale dell'attrice. In proposito deve rilevarsi come l'appellante non abbia affatto smentito l'affermazione del Tribunale secondo la quale la documentazione contabile del fosse in sostanza _1 non rintracciabile, essendosi limitato a contestare la mancata prova da parte dell'attrice. In mancanza di documentazione circa l'attività commerciale svolta dal è da ritenersi del tutto legittima la _1 quantificazione del danno sulla base della perdita di fatturato registrata nell'anno 2009 dalla società attrice, derivante dalla perdita della clientela sviata in favore del trovando _1 applicazione la regola generale di cui all'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., secondo la quale il risarcimento del danno comprende la perdita subita e il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita.
21 Si è già visto come il cliente IR, dopo che il _1 dimessosi dalla SI, avviò la propria impresa, abbia interrotto il rapporto con l'attrice (doc. 9), ed anche che il abbia _1 ammesso di aver ricevuto lavoro commissionato da IR da eseguirsi ad opera degli stessi fornitori di SI (doc. 10). Parimenti, risulta provata l'interruzione del rapporto con i fornitori cinesi nelle forniture con IR. Va dunque disattesa la censura alla CT per aver ricompreso nel calcolo del fatturato detto cliente.
Quanto alla censura riguardante l'inopportuna collocazione dei costi di ricerca e sviluppo nell'ambito dei costi fissi e variabili, sul rilevo che l'incremento di tali oneri al crescere del fatturato nel triennio esaminato porterebbe ad escludere la loro natura di costi fissi attesa la variabilità degli stessi al modificarsi delle quantità prodotte e vendute, il CT ha condivisibilmente risposto che
“secondo la dottrina aziendalistica i costi di ricerca e sviluppo rappresentano oneri di carattere generale che le imprese indipendentemente dalle quantità di servi o beni prodotti e venduti sostengono per differenziarsi dalla concorrenza e competere proficuamente sul mercato ragion per la quale non possono assolutamente considerarsi come costi variabili Aggiungasi che l'asserito andamento crescente di tali costi all'aumentare delle prestazioni di servizi resi risulta smentito dai dati riepilogati nella tabella sottostante dalla quale emerge con chiarezza che non esiste alcuna correlazione tra l'andamento dei ricavi e quello dei costi in questione” (CT pag. 15). Orbene, la risposta del CT all'osservazione critica del
CTP di parte convenuta non è stata oggetto di censura da parte dell'appellante, di talché il motivo, quanto al profilo in questione, si rivela inidoneo ad incrinare la motivazione del primo giudice, che ha accolto pienamente i risultati dell'indagine peritale e la metodologia utilizzata dall'ausiliare, nonché la risposta di quest'ultimo ai rilievi critici dei CTP. La medesima assenza di censura alla risposta dell'ausiliare ai rilievi critici del CTP caratterizza il motivo di appello riguardante l'erroneità della CT quanto all'errato utilizzo del margine di contribuzione al lordo delle imposte (pagg. 15 e 16
CT) e quanto all'inadeguata assunzione del biennio quale periodo di riferimento per l'attualizzazione dell'avviamento (pag. 16 CT). Anche in relazione ai menzionati profili, l'appellante non si cimenta affatto con le puntuali risposte fornite dall'ausiliare, essendosi limitato a riproporre le osservazioni critiche del proprio
22 CTP, alle quali il CT ha puntualmente risposto, con argomentazioni, fatte proprie per relationem dal Tribunale. In conclusione, anche l'appello avverso la sentenza definitiva va respinto.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante in favore della cessionaria intervenuta. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e , cessionaria
[...] Controparte_2 intervenuta, contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della , delle spese Controparte_2 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 25.11.2024.
Il presidente estensore
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