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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/07/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2780 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. ), nella qualità di titolare e legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
“La Perla del Mare” (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parise;
P.IVA_1
- appellante -
contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavolini;
- società appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 823/2022, emessa dal Giudice di Pace di Trebisacce il
31.8.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 [...] per sentir dichiarare non dovuta la somma di € 2.659,76 di cui alla fattura n. CP_1
42007670052 del 09.2.2022 e relativa al cd. CMOR (contributo di morosità), all'uopo deducendo l'illegittimità di tale addebito giacché privo dei relativi presupposti giustificativi, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.6.2022 si costituiva in giudizio CP_1
la quale contestava in fatto ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte
[...]
opponente - di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 823/2022, depositata in cancelleria in data 31.8.2022, il Giudice di Pace di
Trebisacce rigettava la domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite. Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha assunto l'erroneità della sentenza appellata, lamentando l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e della deliberazione n.
593/2017/R/com; ha, altresì, rilevato che il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, così invocando l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata telematicamente il 22.5.2023 si è costituita nel presente grado di giudizio la quale - ribadita la correttezza della statuizione resa dal giudice di prime cure Controparte_1
e richiamate le difese già illustrate in primo grado - ha concluso per il rigetto dell'altrui impugnazione giacché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” dell'11.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va da subito registrato che il credito vantato dall'appellata afferisce al Corrispettivo Morosità (c.d. CMOR) disciplinato dalla delibera ARERA 593/2017/R/com (come integrata e modificata dalle deliberazioni 406/2018/R/com e 219/2020/R/com), con la quale è stato realizzato un Sistema indennitario (SIND) in favore dell'esercente la vendita “uscente” ed a carico del cliente finale moroso.
Quanto al funzionamento di tale sistema va osservato che allorché un utente moroso verso il proprio fornitore di energia elettrica o gas receda dal contratto di somministrazione in corso con quest'ultimo, stipulando un nuovo contratto con altro fornitore (cd. switching), è prevista la possibilità per il fornitore “uscente” di richiedere al Gestore del Sistema indennitario un indennizzo volto a compensarlo del mancato pagamento (indennizzo che viene corrisposto dalla per i Pt_2 servizi energetici e ambientali - ). Ricevuta la richiesta del fornitore “uscente”, il predetto CP_2
Gestore del SIND, mediante il Sistema Informativo Integrato, comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare nel valore indicato dal SII il corrispettivo CMOR al fornitore “entrante” e di versarlo alla . CP_2
L'esercente la vendita “entrante”, a sua volta, lo fattura al cliente finale moroso, potendo così usare nei confronti di quest'ultimo quegli strumenti sollecitatori, quali ad esempio la minaccia della sospensione della fornitura, che non sono più nella disponibilità dell'ex fornitore.
3. Operato tale preliminare inquadramento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso dell'accoglimento dell'appello proposto da - la circostanza che, a fronte delle contestazioni mosse dalla Parte_1 predetta appellante in ordine all'assenza dei presupposti per procedere all'addebito del CMOR,
l'odierna appellata non abbia allegato né tanto meno provato la sussistenza delle condizioni per poter validamente addebitare tale importo.
Invero, considerata l'introduzione in bolletta di importi non derivanti in via diretta dal rapporto contrattuale con l'attuale fornitore di energia, la delibera AEEG ha previsto determinate condizioni di legittimità a tutela “del cliente finale”, che devono essere rispettate nella richiesta e nell'applicazione di questa procedura.
In particolare, l'Allegato A della deliberazione 593/2017/R/com, all'art. 2 (rubricato “Oggetto del sistema indennitario”) prevede che: “2.1 Il sistema indennitario è volto a riconoscere un indennizzo all'utente uscente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni: a) il cliente finale si sia reso inadempiente nei confronti della controparte commerciale uscente con riferimento al credito di cui al comma 2.2; … 2.2 L'indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna.”; ed, ancora, all'art. 4 (rubricato “Condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo”) è disposto che: “
4.1 L'indennizzo può essere riconosciuto all'utente uscente che si trovi nella situazione di cui al comma 2.1, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale titolare: i. di un punto di prelievo di energia elettrica di cui al comma 2.5, lettera a), . . . b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 4 , e nella comunicazione di Pt_3 Pt_4 costituzione in mora il cliente finale sia stato informato dell'eventuale applicazione, in caso di inadempimento, di un corrispettivo corrispondente all'indennizzo di cui al presente provvedimento;
c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui: i. al comma 3.2, lettera b) del per il settore dell'energia elettrica, ii. al comma 4.1, lettera b) del TIMG, per Pt_3 il settore del gas naturale;
d) la controparte commerciale, abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale e in particolare aver emesso la fattura di chiusura, ai sensi del TIF, anche attraverso la fattura di cui al comma 11.4 del TIF medesimo, e aver riconosciuto gli eventuali indennizzi di cui all'Articolo 18 del medesimo provvedimento;
e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore elettrico o del gruppo di misura gas;
f) la controparte commerciale, abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare gli indennizzi automatici previsti dal TIQV, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla medesima deliberazione”.
Ebbene, parte appellata non ha evidentemente ottemperato all'onere di dedurre ed opportunamente provare la sussistenza di tutti i presupposti de quibus legittimanti l'addebito della somma per cui è causa;
ed infatti, non ha dedotto né fornito prova alcuna che l'appellante si sia resa morosa negli ultimi cinque mesi di vigenza del precedente contratto, né del fatto che il fornitore uscente abbia adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla chiusura del contratto, compresa l'emissione della fattura finale e che l'utente sia stato messo in mora con l'avvertimento della possibilità di applicazione del
CMOR in ipotesi di persistenza dell'inadempimento.
Pertanto, sulla scorta di tale ordine di ragioni l'appello proposto da deve essere accolto Parte_1
e, quindi - in riforma della sentenza n. 823/2022, emessa dal Giudice di Pace di Trebisacce - va dichiarata non dovuta la somma di € 2.659,76, alla medesima addebitata a titolo di CMOR con la fattura n. 42007670052 del 09.2.2022.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va considerato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale;
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 3.9.2021, n.
23877).
Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, per il primo grado: € 120,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 180,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 220,00 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di secondo grado: €
300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 260,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2780/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto - in riforma della gravata sentenza Parte_1
- dichiara non dovuta la somma di € 2.659,76 di cui alla fattura n. 42007670052 del 09.2.2022, per le ragioni illustrate in parte motiva.
2) Condanna parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellante - le spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 650,00 per compensi professionali ed € 125,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in € 1.360,00 per compensi professionali, oltre ad € 174,00 per esborsi, nonché accessori come per legge, per il giudizio di appello, con distrazione a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, in data 1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2780 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. ), nella qualità di titolare e legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
“La Perla del Mare” (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parise;
P.IVA_1
- appellante -
contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavolini;
- società appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 823/2022, emessa dal Giudice di Pace di Trebisacce il
31.8.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 [...] per sentir dichiarare non dovuta la somma di € 2.659,76 di cui alla fattura n. CP_1
42007670052 del 09.2.2022 e relativa al cd. CMOR (contributo di morosità), all'uopo deducendo l'illegittimità di tale addebito giacché privo dei relativi presupposti giustificativi, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.6.2022 si costituiva in giudizio CP_1
la quale contestava in fatto ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte
[...]
opponente - di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 823/2022, depositata in cancelleria in data 31.8.2022, il Giudice di Pace di
Trebisacce rigettava la domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite. Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha assunto l'erroneità della sentenza appellata, lamentando l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e della deliberazione n.
593/2017/R/com; ha, altresì, rilevato che il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, così invocando l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata telematicamente il 22.5.2023 si è costituita nel presente grado di giudizio la quale - ribadita la correttezza della statuizione resa dal giudice di prime cure Controparte_1
e richiamate le difese già illustrate in primo grado - ha concluso per il rigetto dell'altrui impugnazione giacché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” dell'11.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va da subito registrato che il credito vantato dall'appellata afferisce al Corrispettivo Morosità (c.d. CMOR) disciplinato dalla delibera ARERA 593/2017/R/com (come integrata e modificata dalle deliberazioni 406/2018/R/com e 219/2020/R/com), con la quale è stato realizzato un Sistema indennitario (SIND) in favore dell'esercente la vendita “uscente” ed a carico del cliente finale moroso.
Quanto al funzionamento di tale sistema va osservato che allorché un utente moroso verso il proprio fornitore di energia elettrica o gas receda dal contratto di somministrazione in corso con quest'ultimo, stipulando un nuovo contratto con altro fornitore (cd. switching), è prevista la possibilità per il fornitore “uscente” di richiedere al Gestore del Sistema indennitario un indennizzo volto a compensarlo del mancato pagamento (indennizzo che viene corrisposto dalla per i Pt_2 servizi energetici e ambientali - ). Ricevuta la richiesta del fornitore “uscente”, il predetto CP_2
Gestore del SIND, mediante il Sistema Informativo Integrato, comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare nel valore indicato dal SII il corrispettivo CMOR al fornitore “entrante” e di versarlo alla . CP_2
L'esercente la vendita “entrante”, a sua volta, lo fattura al cliente finale moroso, potendo così usare nei confronti di quest'ultimo quegli strumenti sollecitatori, quali ad esempio la minaccia della sospensione della fornitura, che non sono più nella disponibilità dell'ex fornitore.
3. Operato tale preliminare inquadramento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso dell'accoglimento dell'appello proposto da - la circostanza che, a fronte delle contestazioni mosse dalla Parte_1 predetta appellante in ordine all'assenza dei presupposti per procedere all'addebito del CMOR,
l'odierna appellata non abbia allegato né tanto meno provato la sussistenza delle condizioni per poter validamente addebitare tale importo.
Invero, considerata l'introduzione in bolletta di importi non derivanti in via diretta dal rapporto contrattuale con l'attuale fornitore di energia, la delibera AEEG ha previsto determinate condizioni di legittimità a tutela “del cliente finale”, che devono essere rispettate nella richiesta e nell'applicazione di questa procedura.
In particolare, l'Allegato A della deliberazione 593/2017/R/com, all'art. 2 (rubricato “Oggetto del sistema indennitario”) prevede che: “2.1 Il sistema indennitario è volto a riconoscere un indennizzo all'utente uscente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni: a) il cliente finale si sia reso inadempiente nei confronti della controparte commerciale uscente con riferimento al credito di cui al comma 2.2; … 2.2 L'indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna.”; ed, ancora, all'art. 4 (rubricato “Condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo”) è disposto che: “
4.1 L'indennizzo può essere riconosciuto all'utente uscente che si trovi nella situazione di cui al comma 2.1, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale titolare: i. di un punto di prelievo di energia elettrica di cui al comma 2.5, lettera a), . . . b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 4 , e nella comunicazione di Pt_3 Pt_4 costituzione in mora il cliente finale sia stato informato dell'eventuale applicazione, in caso di inadempimento, di un corrispettivo corrispondente all'indennizzo di cui al presente provvedimento;
c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui: i. al comma 3.2, lettera b) del per il settore dell'energia elettrica, ii. al comma 4.1, lettera b) del TIMG, per Pt_3 il settore del gas naturale;
d) la controparte commerciale, abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale e in particolare aver emesso la fattura di chiusura, ai sensi del TIF, anche attraverso la fattura di cui al comma 11.4 del TIF medesimo, e aver riconosciuto gli eventuali indennizzi di cui all'Articolo 18 del medesimo provvedimento;
e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore elettrico o del gruppo di misura gas;
f) la controparte commerciale, abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare gli indennizzi automatici previsti dal TIQV, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla medesima deliberazione”.
Ebbene, parte appellata non ha evidentemente ottemperato all'onere di dedurre ed opportunamente provare la sussistenza di tutti i presupposti de quibus legittimanti l'addebito della somma per cui è causa;
ed infatti, non ha dedotto né fornito prova alcuna che l'appellante si sia resa morosa negli ultimi cinque mesi di vigenza del precedente contratto, né del fatto che il fornitore uscente abbia adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla chiusura del contratto, compresa l'emissione della fattura finale e che l'utente sia stato messo in mora con l'avvertimento della possibilità di applicazione del
CMOR in ipotesi di persistenza dell'inadempimento.
Pertanto, sulla scorta di tale ordine di ragioni l'appello proposto da deve essere accolto Parte_1
e, quindi - in riforma della sentenza n. 823/2022, emessa dal Giudice di Pace di Trebisacce - va dichiarata non dovuta la somma di € 2.659,76, alla medesima addebitata a titolo di CMOR con la fattura n. 42007670052 del 09.2.2022.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va considerato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale;
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 3.9.2021, n.
23877).
Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, per il primo grado: € 120,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 180,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 220,00 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di secondo grado: €
300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 260,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2780/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto - in riforma della gravata sentenza Parte_1
- dichiara non dovuta la somma di € 2.659,76 di cui alla fattura n. 42007670052 del 09.2.2022, per le ragioni illustrate in parte motiva.
2) Condanna parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellante - le spese di lite relative ad ambo i gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 650,00 per compensi professionali ed € 125,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in € 1.360,00 per compensi professionali, oltre ad € 174,00 per esborsi, nonché accessori come per legge, per il giudizio di appello, con distrazione a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, in data 1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.