Sentenza 15 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 15/11/2022, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2022
N. 01797/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Incoronata Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Lecce Prima Sezione Civile, pubblicata il 7/6/2018, munita di formula esecutiva il 16/09/2019 e notificata in forma esecutiva il 21/10/2019 al Ministero della Salute presso la sede legale in Roma.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti ricorrenti l’avv.to I. Villani;
I.E’ richiesta l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 7.6.2018, con la quale la Corte d’Appello di Lecce - Prima Sezione Civile, riconosciuta la patologia contratta dal sig. -OMISSIS- a seguito di una trasfusione subita presso una struttura ospedaliera, ha così provveduto: “ 1) accoglie, per quanto di ragione, l’appello e le domande proposte da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali eredi di -OMISSIS- e, per l’effetto, condanna il Ministero della Salute al risarcimento in favore delle appellanti, del danno non patrimoniale, liquidato complessivamente in € 13.648,60, da cui dovrà detrarsi l’indennizzo ex L. 210/1992 eventualmente già corrisposto al de cuius -OMISSIS-, oltre interessi legali da computarsi sulla somma devalutata alla data del 15.7.2005 e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sino alla pubblicazione della presente sentenza, e, per il periodo successivo e sino al saldo, sulla somma complessiva come innanzi determinata; 2) condanna il Ministero della Salute al risarcimento del danno subito dalla sig.ra -OMISSIS- in proprio, quantificato in € 1.346,00 oltre interessi legali, da computarsi sulla somma devalutata alla data del 15.7.2005 e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sino alla pubblicazione della presente sentenza, e, per il periodo successivo e sino al saldo, sulla somma complessiva come innanzi determinata; 3) condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 4.000,00, oltre al contributo unificato, 15% spese generali ed IVA e CAP come per legge e quanto al secondo grado, liquidate in complessivi €. 6.798,00 oltre c.u., 15% spese generali ed IVA e CAP come per legge; 4) pone definitivamente a carico del Ministero della Salute le spese della CTU espletata in grado di appello”.
I.I. Rilevano, le odierne ricorrenti in ottemperanza che “l’importo ricevuto dal sig. -OMISSIS- a titolo di indennizzo ex L. 210/1992 compensa in toto quanto liquidato dalla C.A. di Lecce a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dallo stesso a seguito di trasfusione, per cui, in virtù della sentenza n. -OMISSIS-, il Ministero della Salute è debitore della sig.ra -OMISSIS- dell’importo di € 1.346,00, oltre interessi legali computati come indicato in sentenza, a titolo di risarcimento del danno in proprio, e di tutte le ricorrenti delle spese legali sostenute per il doppio grado del giudizio, quantificate in € 14.564,41, e delle spese dell’espletata CTU pari ad € 1.002,39, come da decreto di liquidazione e fatture di pagamento allegate ”.
I.II. Il 27 luglio 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero intimato.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’8 novembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
II. Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto nei limiti e termini di seguito indicati.
II.I. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 7.6.2018, della Corte d’Appello di Lecce - Prima Sezione Civile di cui in epigrafe, passata in giudicato, non essendo stato proposto nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. ricorso per Cassazione né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., come risulta dall’attestazione (prodotta in giudizio) della Cancelleria della Corte di Appello di Lecce rilasciata il 15 settembre 2021.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 21 luglio 2022) poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso (avvenuto il 22 luglio 2022) ex art. 87, terzo comma, c.p.a.
Inoltre, dai documenti esibiti in giudizio, risulta che la predetta sentenza n.-OMISSIS- emessa dalla Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile (nella causa iscritta al n.-OMISSIS-), munita di formula esecutiva apposta in data 10 settembre 2019, è stata notificata in via telematica al Ministero della Salute, a mezzo del servizio postale presso la sede legale del Ministero, sita in Roma, al Viale Giorgio Ribotta n. 5 in data 21 ottobre 2019.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
III. - Tutto ciò premesso (e sottolineato che l’indennizzo ex L. n. 210/1992 già corrisposto al de cuius ha compensato il danno non patrimoniale indicato nella sentenza dell’A.G.O. de qua), il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’integrale ed esatto adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. -OMISSIS- di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore delle odierne ricorrenti delle somme di denaro indicate nel ricorso di ottemperanza e nella predetta sentenza della Corte d’Appello di Lecce - Prima Sezione Civile, e segnatamente, al pagamento in favore della sig.ra -OMISSIS- dell’importo di € 1.346,00, oltre interessi legali computati come indicato in sentenza A.G.O., a titolo di risarcimento del danno in proprio, e al pagamento in favore di tutte le ricorrenti delle spese legali sostenute per il doppio grado del giudizio, quantificate in € 14.564,41, e delle spese dell’espletata C.T.U. pari ad € 1.002,39, come da decreto di liquidazione e fatture di pagamento allegate.
III.I. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del legale-rappresentante pro tempore, di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. -OMISSIS- di cui in epigrafe, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario avv. Incoronata Villani.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO