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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1663/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 07/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MANCUSI SERGIO Parte_1
MASSIMO
Appellante
contro
, CP_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro,
n. 2154 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Tivoli ha respinto il ricorso proposto da volto ad ottenere la condanna dell' alla Parte_1 CP_1 pensione di vecchiaia ai sensi del D. Lgs. n. 503 del 1992 di cui alla domanda amministrativa presentata l'11.12.2017 (pensione di vecchiaia con riduzione dell'età pensionabile per invalidità non inferiore all'80%, ex art. 1, commi 6 e 8 del D. Lgs. n. 502/92 – v. doc. 1 allegato al ricorso).
1.1 Il Tribunale ha respinto la domanda sulla scorta degli esiti della CTU disposta ed espletata, che aveva accertato che non Parte_1 presentava una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore all'80%; quanto alle osservazioni formulate dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta, in cui la stessa aveva evidenziato che non era stata depositata la relazione peritale corretta – positiva –, redatta a fronte di rinnovazione della visita richiesta dalla parte ed effettuata dal CTU, ha osservato il primo giudice che il consulente ha chiesto l'autorizzazione alla rinnovazione della visita in data 14.8.2023, istanza autorizzata con decreto del 21.9.2023 contenente contestuale proroga dei termini per il deposito fino al 30.11.2023, che il CTU ha rinnovato la visita in data 5.10.2023 e depositato la propria relazione definitiva in data 9.10.2023, facendo appunto riferimento all'esito di tale ultima visita.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma, evidenziando che nel corso del giudizio di primo grado il nominato CTU dottor dopo aver trasmesso alle Persona_1 parti la prima bozza dell'elaborato peritale ed a seguito delle osservazioni svolte dalla parte ricorrente, con istanza depositata il 12.8.2023 aveva chiesto al Giudice di essere autorizzato ad effettuare una nuova visita peritale e che con provvedimento del 21.9.2023 – evidentemente sfuggito al CTU - il
Tribunale autorizzava quanto richiesto;
che in data 9.10.2023 il CTU dottor depositava, comunque, la perizia definitiva (che non riconosceva il Per_1 diritto alla pensione di vecchiaia anticipata), ribadendo però la richiesta di essere autorizzato a nuova visita;
che successivamente il CTU, su
2 sollecitazione della medesima ricorrente, aveva effettuato in data 16.11.2023 una nuova visita e che, all'esito, inviava in data 18.11.2023 la nuova bozza peritale, nelle cui conclusioni accertava la sussistenza dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, omettendo però di depositare l'integrazione peritale definitiva;
che, quindi, il Tribunale, non essendo a conoscenza della successiva integrazione peritale positiva, aveva respinto la domanda.
3. L' , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
4 All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
*****
6. Emerge, invero, dagli atti di causa relativi al giudizio di primo grado quanto segue:
-il CTU nominato dal Tribunale dottor dopo aver trasmesso alle Persona_1 parti la prima bozza dell'elaborato peritale ed a seguito delle osservazioni svolte dalla parte ricorrente, con istanza depositata il 12.8.2023 chiedeva al
Giudice di essere autorizzato ad effettuare una nuova visita peritale e che con provvedimento del 21.9.2023 il Tribunale autorizzava quanto richiesto;
-in data 9.10.2023 il CTU dottor depositava la perizia definitiva Persona_1
(che non accertava la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto dell'odierna appellante alla pensione di vecchiaia anticipata), dando però ivi atto di rimanere in attesa della decisione del
Tribunale quanto alla richiesta di effettuazione di una nuova visita peritale;
-successivamente il CTU, sollecitato dal difensore della ricorrente, effettuava in data 16.11.2023 nuova visita e, all'esito, inviava a questa in data 18.11.2023 la nuova bozza peritale, nelle cui conclusioni accertava, invece, la sussistenza
3 dei requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere quantomeno dal mese di ottobre del 2023;
-nelle note di trattazione scritta depositate il 13.12.2023 la ricorrente rappresentava la necessità di sollecitare il CTU al deposito della integrazione della consulenza, adempimento non osservato dal consulente.
7. Ciò posto rileva il Collegio che erroneamente il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha respinto il ricorso basandosi sugli esiti della perizia redatta dal dottor e depositata il 9.10.2023, alla luce del contenuto della successiva Per_1 consulenza redatta dal medesimo CTU all'esito della nuova visita peritale effettuata il 16.11.2023, in cui lo stesso ha accertato la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in capo alla signora a decorrere dal mese di ottobre Pt_1 del 2023 (v. relazione di consulenza tecnica di ufficio su nuova visita peritale del 16.11.2023 prodotta in atti dall'odierno appellante).
7.1 Erronea, altresì, è la statuizione del primo giudice che in ordine alle osservazioni formulate dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del
13.12.2023, ha ritenuto le stesse infondate in quanto il consulente ha rinnovato la visita in data 5.10.2023 e depositato la propria relazione definitiva in data 9.10.2023, facendo appunto riferimento all'esito di tale ultima visita, tenuto conto che la perizia depositata il 9.10.2023 è stata redatta dal dottor sulla base della sola prima visita effettuata il 5.10.2022 (e non in data Per_1
5.10.2023, - vedi contenuto della perizia in atti).
4 8. Da ciò consegue la fondatezza del proposto appello, in considerazione del contenuto della bozza di relazione redatta dal dottor a seguito della Per_1 nuova visita del 16.11.2023, che ha accertato che la signora Pt_1 presentava una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% con decorrenza quantomeno dall'ottobre 2023 (v. bozza di CTU in atti); in ordine al contenuto di tale documento non è stata formulata, peraltro, alcuna osservazione critica né dalla odierna appellante (se non quella contenuta nella note di trattazione scritta depositate in primo grado e relative alla mancanza di una data di decorrenza dello stato invalidante, invece indicata dal consulente) né da parte dell' , rimasto contumace nel presente grado di CP_1 giudizio.
8.1 Deve, quindi, incontestata la sussistenza del requisito di carattere contributivo per il godimento della invocata prestazione (v. comparsa di primo grado dell' ), accertarsi il diritto della odierna appellante alla pensione di CP_2 vecchiaia anticipata di cui al D. Lgs. n. 503/1992 a decorrere dal 1.10.2023, con condanna dell' alla erogazione della prestazione da tale data, oltre CP_1 interessi legali sui ratei arretrati come per legge.
9. Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione quanto a quelle del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al D. Lgs. n.
503/1992 a decorrere dal 1.10.2023 e condanna l' alla erogazione della CP_1 prestazione da tale data, oltre interessi legali sui ratei arretrati come per legge;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in CP_1
€ 2.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc quanto alle spese del giudizio di primo grado.
5 Roma, 07/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente
6
Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca