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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3560/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3560 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] - elettivamente domiciliato in Caraffa di Catanzaro alla via Goldoni,
9 presso lo studio dell'avv. Maggiorino Bubba Bello (C.F. ) dal quale e C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avvocato Giuseppe Naimo dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale;
- resistente –
Oggetto: ricorso avverso ordinanza ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato l'uno luglio 2019, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 208278 del 31 maggio 2019, notificata il 10.6.2019, emessa dal Dirigente del
Controparte_2 Controparte_3
con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma
[...]
complessiva di € 5.210,61, per la violazione degli art. 49 e 50 del P.M. e P.F., per aver tagliato, senza alcuna autorizzazione, n. 98 piante di pino domestico nel bosco di sua proprietà in località del CP_3 , per come accertato dal verbale n. 9575 del 20.04.2015, redatto dal Controparte_4
Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di Tiriolo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente stigmatizzava la genericità della contestazione di cui all'indicato verbale, deducendo, in particolare, il mancato accertamento della reale proprietà del ricorrente - sulla quale sosteneva che non esistevano alberi di pino, ma soltanto alberi da frutto – e la mancata esatta indicazione dei luoghi ove sarebbero state individuate le 98 ceppaie.
Inoltre il ricorrente segnalava di aver proposto ricorso in sede amministrativa avverso il verbale in oggetto (prodotto in giudizio), nel quale aveva dichiarato di non aver provveduto al taglio degli alberi, ma di essersi limitato a pulire la sua proprietà, eliminando le parti legnose cadute a seguito di un imponente incendio, avvenuto il 18.08.2014, che aveva interessato il terreno di proprietà del Comune di Caraffa di Catanzaro, confinante con quello dell'odierno opponente.
Sosteneva, dunque, l'illegittimità delle violazioni contestate ex art. 49 e 50 comma 1, e art. 26 R.D.L.
n. 3267/23 P.M. e P.F.
Lamentava, inoltre: l'omesso criterio di calcolo della sanzione applicata;
l'erronea applicazione dell'art. 26 P.M. P.F. invece dell'art. 36, come previsto dall'art. 18 P.M.P.F.; la nullità dell'ingiunzione per mancata indicazione dell'autorità nei confronti della quale poteva proporsi l'opposizione.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva chiedendo:
“A) dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo e per l'effetto annullare il verbale di accertamento,
n. 9575 del 4/2015 redatto dal Corpo forestale dello Stato Comando Provinciale di Catanzaro, non risultando il ricorrente proprietario di alcun appezzamento di terreno adibito a pineta, conseguenzialmente dichiarare nulla l'ordinanza-ingiunzione n. 208278 del 31maggio 2019 emessa dalla Controparte_5
; B) – dichiarare nulla, annullabile e /o illegittima l'ordinanza
[...]
ingiunzione impugnata per i motivi tutti argomentati e dedotti, in particolare ai punti 1, 2 e 3 nell'atto di ricorso. Con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore antistatario”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
A sostegno della propria tesi, l'amministrazione convenuta faceva riferimento alle note del Corpo
Forestale dello Stato-Stazione di Tiriolo, del 18 agosto 2015, e del C.C., del 17.03.2019, dalle quali si ricaverebbero l'effettiva situazione catastale, il criterio di calcolo della sanzione comminata, gli accertamenti effettuati e la allocazione delle piante tagliate.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'audizione dei testi ammessi. All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, come da note in atti.
****
Così ricostruita la materia del contendere, va preliminarmente osservato che il giudizio in esame è rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta il ruolo formale di parte convenuta, conserva quello sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095).
In dettaglio, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dapprima dalla l. 689/1981 ed oggi dal d.lgs. n.
150/2011, è onere dell'Ente amministrativo, che eroga la sanzione, provare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito, nel quale, come detto, l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in
Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata (vedi art. 7 co. VII d.lgs. 150/2011, che riprende quanto già previsto dall'art. 23 co. II l. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento
(il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comportando l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa), nonché alla contestazione/notificazione della violazione.
In definitiva, con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, che irroga una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente: di conseguenza se l'amministrazione non adempie l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta (Cass., sez. I, 25.08.2022, n. 668).
Quindi, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A. incomba, ove vi sia specifica contestazione ad opera dell'opponente, l'assolvimento della prova, relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento, che irroga la sanzione amministrativa. Ciò in forza del principio, già sancito dall'art. 23 co. XII l. n. 689/1981 ed oggi ribadito dall'art. 6 co.
XI, d.lgs. n. 150/2011, in base al quale “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Ciò premesso, nel caso de quo, l'opposta ordinanza-ingiunzione, come sopra indicato, si fonda sul verbale di contestazione n. 9575, elevato dal Corpo Forestale dello Stato, in data 17 aprile 2015, il quale contiene la seguente contestazione: “a seguito di un servizio finalizzato alla repressione di reati in materia di tagli abusivi compiuto in località in agro del Comune di Caraffa di Catanzaro CP_3
(CZ) in data 17/04/2015 alle ore 17:30 circa, abbiamo accertato che all'interno del bosco di proprietà di era stato effettuato un taglio di piante di pino domestico senza alcuna Parte_1
autorizzazione. Da accertamenti in loco è stato accertato che il taglio è stato eseguito senza autorizzazione dallo stesso in economia. Sono state contate n. 98 piante di pino domestico di Pt_1 diametro variabile misurato alle ceppaie da cm 20 a 70”.
Ebbene, nelle sue difese il ricorrente nega di essere stato autore della condotta descritta, dichiarando di non essere proprietario di alcun bosco in cui si trovino alberi di pino.
A fronte di tali contestazioni, l'Amministrazione resistente non ha provato la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
Occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, il verbale di contestazione redatto da pubblici ufficiali è atto pubblico e, a norma dell'art. 2700 c.c., fa piena prova - fino a querela di falso
– solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento.
Nel caso di specie, premesso che l'attività contestata non avveniva dinanzi agli agenti accertatori, il testo del verbale contiene un generico riferimento a non specificati accertamenti effettuati dagli agenti: a fronte delle puntuali contestazioni del l'amministrazione avrebbe dovuto produrre Pt_1 documentazione relativa all'accertamento, da cui si possa dedurre che il sia effettivamente Pt_1
proprietario di un bosco, in cui sono state tagliate le n. 98 piante in oggetto, e che sia stato l'autore della violazione.
Al contrario, l'amministrazione ha prodotto la documentazione di seguito indicata, formatasi successivamente al verbale.
In primo luogo, il rapporto ex art. 17 l. 689/81, relativo al verbale di contestazione in esame, datato
18 agosto 2015, nel quale non sono indicati gli accertamenti eseguiti, né alcun dato utile per comprendere come gli agenti abbiano proceduto all'individuazione del proprietario del terreno, ove
è stato accertato il taglio delle n. 98 piante, ed abbiano compreso che autore del fatto illecito sia stato il Pt_1
Neppure risulta provato che il taglio dei pini sia avvenuto nella proprietà di – come contestato Pt_1 nel verbale – alla luce delle Controdeduzioni degli agenti del Corpo Regione Carabinieri Forestale
Calabria – Stazione di Grifalco, datate 17 marzo 2019, nelle quali gli agenti riferiscono: “La zona interessata dal taglio degli alberi di pino marittimo è ricadente all'interno della particella 118 del foglio di mappa 5 NCTU del comune di Caraffa di Catanzaro, che risulta di proprietà di tale nato a [...] il [...]. (….) Tale particella è posta su Parte_2 una scarpata sottostante l'abitazione di che insiste sulla particella 113 del fioglio 5 Parte_1
NCTU del Comune di Caraffa di Catanzaro, anch'essa di proprietà di tale Parte_2 nato a [...] il [...]”.
Da tali chiarimenti non risulta possibile dedurre che la zona in cui è avvenuto il taglio abusivo delle piante sia “all'interno del bosco di proprietà . Parte_1
Al contrario, dalle concordi deposizioni dei due testimoni escussi all'udienza del 2 marzo 2023 è emerso che il non sia proprietario di appezzamenti di terreno ove siano piantati pini. Pt_1
Dunque, non vi è chiarezza in ordine alla condotta contestata ed al luogo ove sarebbero ubicati i pini tagliati.
Inoltre, l'amministrazione non ha prodotto atti relativi all'accertamento, che offrano elementi sufficienti a individuare quale autore della violazione. Parte_1
A tal fine, l'unico documento prodotto è rappresentato delle Controdeduzioni degli agenti del Corpo
Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Grifalco, sopra indicate, redatte CP_1
successivamente al ricorso in sede amministrativa del nelle quali gli agenti scrivono: nel « Pt_1 momento dell'accertamento il era presente sul posto ed ha assistito alla misurazione delle Pt_1
».ceppaie delle piante dichiarando di averle tagliate poiché erano tutte bruciate
Questa nota non risulta sufficiente a provare la commissione dell'illecito in capo al riportando Pt_1
delle dichiarazioni non chiare, senza indicazione del contesto e delle circostanze in cui il dichiarante veniva sentito, né dei soggetti che ricevevano tali dichiarazioni.
Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri del D.M. 55/2012, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, secondo lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000, secondo i parametri minimi, atteso il valore della causa, appena sopra la soglia dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
a) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
opposta (n. 208278 del 31 maggio 2019); b) condanna la al pagamento, in favore di delle spese processuali del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge, con distrazione all'avv. Maggiorino Bubba Bello, che se ne dichiara antistatario.
Catanzaro, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3560 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] - elettivamente domiciliato in Caraffa di Catanzaro alla via Goldoni,
9 presso lo studio dell'avv. Maggiorino Bubba Bello (C.F. ) dal quale e C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avvocato Giuseppe Naimo dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale;
- resistente –
Oggetto: ricorso avverso ordinanza ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato l'uno luglio 2019, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 208278 del 31 maggio 2019, notificata il 10.6.2019, emessa dal Dirigente del
Controparte_2 Controparte_3
con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma
[...]
complessiva di € 5.210,61, per la violazione degli art. 49 e 50 del P.M. e P.F., per aver tagliato, senza alcuna autorizzazione, n. 98 piante di pino domestico nel bosco di sua proprietà in località del CP_3 , per come accertato dal verbale n. 9575 del 20.04.2015, redatto dal Controparte_4
Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di Tiriolo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente stigmatizzava la genericità della contestazione di cui all'indicato verbale, deducendo, in particolare, il mancato accertamento della reale proprietà del ricorrente - sulla quale sosteneva che non esistevano alberi di pino, ma soltanto alberi da frutto – e la mancata esatta indicazione dei luoghi ove sarebbero state individuate le 98 ceppaie.
Inoltre il ricorrente segnalava di aver proposto ricorso in sede amministrativa avverso il verbale in oggetto (prodotto in giudizio), nel quale aveva dichiarato di non aver provveduto al taglio degli alberi, ma di essersi limitato a pulire la sua proprietà, eliminando le parti legnose cadute a seguito di un imponente incendio, avvenuto il 18.08.2014, che aveva interessato il terreno di proprietà del Comune di Caraffa di Catanzaro, confinante con quello dell'odierno opponente.
Sosteneva, dunque, l'illegittimità delle violazioni contestate ex art. 49 e 50 comma 1, e art. 26 R.D.L.
n. 3267/23 P.M. e P.F.
Lamentava, inoltre: l'omesso criterio di calcolo della sanzione applicata;
l'erronea applicazione dell'art. 26 P.M. P.F. invece dell'art. 36, come previsto dall'art. 18 P.M.P.F.; la nullità dell'ingiunzione per mancata indicazione dell'autorità nei confronti della quale poteva proporsi l'opposizione.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva chiedendo:
“A) dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo e per l'effetto annullare il verbale di accertamento,
n. 9575 del 4/2015 redatto dal Corpo forestale dello Stato Comando Provinciale di Catanzaro, non risultando il ricorrente proprietario di alcun appezzamento di terreno adibito a pineta, conseguenzialmente dichiarare nulla l'ordinanza-ingiunzione n. 208278 del 31maggio 2019 emessa dalla Controparte_5
; B) – dichiarare nulla, annullabile e /o illegittima l'ordinanza
[...]
ingiunzione impugnata per i motivi tutti argomentati e dedotti, in particolare ai punti 1, 2 e 3 nell'atto di ricorso. Con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore antistatario”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
A sostegno della propria tesi, l'amministrazione convenuta faceva riferimento alle note del Corpo
Forestale dello Stato-Stazione di Tiriolo, del 18 agosto 2015, e del C.C., del 17.03.2019, dalle quali si ricaverebbero l'effettiva situazione catastale, il criterio di calcolo della sanzione comminata, gli accertamenti effettuati e la allocazione delle piante tagliate.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'audizione dei testi ammessi. All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, come da note in atti.
****
Così ricostruita la materia del contendere, va preliminarmente osservato che il giudizio in esame è rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta il ruolo formale di parte convenuta, conserva quello sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095).
In dettaglio, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dapprima dalla l. 689/1981 ed oggi dal d.lgs. n.
150/2011, è onere dell'Ente amministrativo, che eroga la sanzione, provare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito, nel quale, come detto, l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in
Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata (vedi art. 7 co. VII d.lgs. 150/2011, che riprende quanto già previsto dall'art. 23 co. II l. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento
(il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comportando l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa), nonché alla contestazione/notificazione della violazione.
In definitiva, con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, che irroga una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente: di conseguenza se l'amministrazione non adempie l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta (Cass., sez. I, 25.08.2022, n. 668).
Quindi, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A. incomba, ove vi sia specifica contestazione ad opera dell'opponente, l'assolvimento della prova, relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento, che irroga la sanzione amministrativa. Ciò in forza del principio, già sancito dall'art. 23 co. XII l. n. 689/1981 ed oggi ribadito dall'art. 6 co.
XI, d.lgs. n. 150/2011, in base al quale “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Ciò premesso, nel caso de quo, l'opposta ordinanza-ingiunzione, come sopra indicato, si fonda sul verbale di contestazione n. 9575, elevato dal Corpo Forestale dello Stato, in data 17 aprile 2015, il quale contiene la seguente contestazione: “a seguito di un servizio finalizzato alla repressione di reati in materia di tagli abusivi compiuto in località in agro del Comune di Caraffa di Catanzaro CP_3
(CZ) in data 17/04/2015 alle ore 17:30 circa, abbiamo accertato che all'interno del bosco di proprietà di era stato effettuato un taglio di piante di pino domestico senza alcuna Parte_1
autorizzazione. Da accertamenti in loco è stato accertato che il taglio è stato eseguito senza autorizzazione dallo stesso in economia. Sono state contate n. 98 piante di pino domestico di Pt_1 diametro variabile misurato alle ceppaie da cm 20 a 70”.
Ebbene, nelle sue difese il ricorrente nega di essere stato autore della condotta descritta, dichiarando di non essere proprietario di alcun bosco in cui si trovino alberi di pino.
A fronte di tali contestazioni, l'Amministrazione resistente non ha provato la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
Occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, il verbale di contestazione redatto da pubblici ufficiali è atto pubblico e, a norma dell'art. 2700 c.c., fa piena prova - fino a querela di falso
– solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento.
Nel caso di specie, premesso che l'attività contestata non avveniva dinanzi agli agenti accertatori, il testo del verbale contiene un generico riferimento a non specificati accertamenti effettuati dagli agenti: a fronte delle puntuali contestazioni del l'amministrazione avrebbe dovuto produrre Pt_1 documentazione relativa all'accertamento, da cui si possa dedurre che il sia effettivamente Pt_1
proprietario di un bosco, in cui sono state tagliate le n. 98 piante in oggetto, e che sia stato l'autore della violazione.
Al contrario, l'amministrazione ha prodotto la documentazione di seguito indicata, formatasi successivamente al verbale.
In primo luogo, il rapporto ex art. 17 l. 689/81, relativo al verbale di contestazione in esame, datato
18 agosto 2015, nel quale non sono indicati gli accertamenti eseguiti, né alcun dato utile per comprendere come gli agenti abbiano proceduto all'individuazione del proprietario del terreno, ove
è stato accertato il taglio delle n. 98 piante, ed abbiano compreso che autore del fatto illecito sia stato il Pt_1
Neppure risulta provato che il taglio dei pini sia avvenuto nella proprietà di – come contestato Pt_1 nel verbale – alla luce delle Controdeduzioni degli agenti del Corpo Regione Carabinieri Forestale
Calabria – Stazione di Grifalco, datate 17 marzo 2019, nelle quali gli agenti riferiscono: “La zona interessata dal taglio degli alberi di pino marittimo è ricadente all'interno della particella 118 del foglio di mappa 5 NCTU del comune di Caraffa di Catanzaro, che risulta di proprietà di tale nato a [...] il [...]. (….) Tale particella è posta su Parte_2 una scarpata sottostante l'abitazione di che insiste sulla particella 113 del fioglio 5 Parte_1
NCTU del Comune di Caraffa di Catanzaro, anch'essa di proprietà di tale Parte_2 nato a [...] il [...]”.
Da tali chiarimenti non risulta possibile dedurre che la zona in cui è avvenuto il taglio abusivo delle piante sia “all'interno del bosco di proprietà . Parte_1
Al contrario, dalle concordi deposizioni dei due testimoni escussi all'udienza del 2 marzo 2023 è emerso che il non sia proprietario di appezzamenti di terreno ove siano piantati pini. Pt_1
Dunque, non vi è chiarezza in ordine alla condotta contestata ed al luogo ove sarebbero ubicati i pini tagliati.
Inoltre, l'amministrazione non ha prodotto atti relativi all'accertamento, che offrano elementi sufficienti a individuare quale autore della violazione. Parte_1
A tal fine, l'unico documento prodotto è rappresentato delle Controdeduzioni degli agenti del Corpo
Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Grifalco, sopra indicate, redatte CP_1
successivamente al ricorso in sede amministrativa del nelle quali gli agenti scrivono: nel « Pt_1 momento dell'accertamento il era presente sul posto ed ha assistito alla misurazione delle Pt_1
».ceppaie delle piante dichiarando di averle tagliate poiché erano tutte bruciate
Questa nota non risulta sufficiente a provare la commissione dell'illecito in capo al riportando Pt_1
delle dichiarazioni non chiare, senza indicazione del contesto e delle circostanze in cui il dichiarante veniva sentito, né dei soggetti che ricevevano tali dichiarazioni.
Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri del D.M. 55/2012, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, secondo lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000, secondo i parametri minimi, atteso il valore della causa, appena sopra la soglia dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
a) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
opposta (n. 208278 del 31 maggio 2019); b) condanna la al pagamento, in favore di delle spese processuali del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge, con distrazione all'avv. Maggiorino Bubba Bello, che se ne dichiara antistatario.
Catanzaro, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Olimpia Abet