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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 29/2024 promossa da c.f. , elettivamente domiciliata in San Severo alla via Parte_1 P.IVA_1
Don Minzoni n. 86, presso lo studio dell'avv. Luigi Francesco Agricola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - Appellante contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
Appellata contumace avverso la sentenza n. 2908/2023 emessa dal Tribunale di Foggia
All'udienza del 03/06/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. Col gravame proposto l'appellante chiesto a questa Corte la riforma della sentenza in epigrafe indicata, ritenuta erronea per plurime ragioni con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e in via subordinata con compensazione delle stesse.
2. Non si è costituita l'appellata e di essa va dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 2 3. Nel corso della trattazione del gravame, sono state depositate le note di trattazione in occasione dell'udienza del 25/06/2024 e, nel seguito, anticipata l'originaria udienza di rinvio per la decisione, con decreto regolarmente comunicato all'appellante, si procedeva alla trattazione in data
13.05.2025 allorquando, atteso il mancato deposito di note scritte e la constatata diserzione dall'udienza, la causa era rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
4. Ciò detto, la Corte prende atto dell'inerzia delle parti evidenziando che la diserzione dalle udienze impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
5. Circa il regolamento delle spese processuali, esse restano definitivamente a carico dell'appellante che le ha anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 c.p.c.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, nel giudizio disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo nel giudizio in epigrafe, promosso da
[...] contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza nr. 2908/2023, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese del giudizio definitivamente a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 03 giugno 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 29/2024 promossa da c.f. , elettivamente domiciliata in San Severo alla via Parte_1 P.IVA_1
Don Minzoni n. 86, presso lo studio dell'avv. Luigi Francesco Agricola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - Appellante contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
Appellata contumace avverso la sentenza n. 2908/2023 emessa dal Tribunale di Foggia
All'udienza del 03/06/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. Col gravame proposto l'appellante chiesto a questa Corte la riforma della sentenza in epigrafe indicata, ritenuta erronea per plurime ragioni con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e in via subordinata con compensazione delle stesse.
2. Non si è costituita l'appellata e di essa va dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 2 3. Nel corso della trattazione del gravame, sono state depositate le note di trattazione in occasione dell'udienza del 25/06/2024 e, nel seguito, anticipata l'originaria udienza di rinvio per la decisione, con decreto regolarmente comunicato all'appellante, si procedeva alla trattazione in data
13.05.2025 allorquando, atteso il mancato deposito di note scritte e la constatata diserzione dall'udienza, la causa era rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
4. Ciò detto, la Corte prende atto dell'inerzia delle parti evidenziando che la diserzione dalle udienze impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
5. Circa il regolamento delle spese processuali, esse restano definitivamente a carico dell'appellante che le ha anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 c.p.c.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, nel giudizio disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo nel giudizio in epigrafe, promosso da
[...] contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza nr. 2908/2023, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese del giudizio definitivamente a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 03 giugno 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
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