Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/07/2025, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06273/2025REG.PROV.COLL.
N. 01793/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2025, proposto da
IA AZ EN, LA MI, AN NI, US CA, NA AL, AZ LA De AR, AN ER, LE OR, IM UT, IA SA Di LM, LA ZI, UI RO, TO Macrì, rappresentati e difesi dall'avvocato UI Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Arpal - Puglia, Epcpep - Ente Pugliese per la Cultura e L'Educazione Popolare, Ageform - Agenzia di Formazione per il Mezzogiorno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1212/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Alberto La gloria in delega dell'avv. UI Volpe e Isabella Fornelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti hanno impugnato innanzi al TAR Puglia il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, allegando che con delibera della Giunta n. 319/2023 la Regione Puglia si fosse impegnata a pubblicare un bando o avviso idoneo a dare soluzione al problema della loro stabilizzazione, a fronte del lavoro da loro prestato per oltre un decennio nei Centri per l’Impiego.
A fondamento del ricorso, essi hanno dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere mediante provvedimento espresso e la disparità di trattamento, poiché mentre per alcuni dei dipendenti era stato attivato il c.d. accompagnamento alla quiescenza, nulla era stato invece disposto per quelli ancora in età lavorativa.
Hanno chiesto pertanto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1212/2024 il TAR Puglia ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per assenza dell’obbligo di provvedere in capo alla Regione Puglia.
Avverso tale statuizione giudiziale gli appellanti hanno interposto gravame, affidato ai seguenti motivi, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 1, 2, 3 l. n. 241/90; violazione dei principi di
cui all’art. 1 l. n. 241/90 e all’art. 41 della Carta dei Diritti UE; errore; violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c; violazione degli artt. 97 Cost e 2-3 l. n. 241/90; eccesso di potere; violazione della legge delega n. 124/15, dei decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 25/05/2017, del decreto PNRR n. 2 del 2022 – PNRR n. 3, del d.l. n. 44 del 22/04/2023 conv. in L. 21/06/2023 n. 64; violazione del d.l. n. 115/22.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna della Regione Puglia a provvedere su quanto da essa stessa previsto con DGR n. 319/23. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 26.6.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è fondato.
Rileva altresì il Collegio che, nella fattispecie in esame, si versa nell’ambito di istanza volta all’ottenimento di provvedimento ampliativo – sub specie di adozione di un provvedimento espresso in relazione alle istanze degli appellanti, volte alla soluzione della questione della loro stabilizzazione all’interno della compagine regionale – rispetto alla quale deve ritenersi sussistente l’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/90. Invero, tale previsione normativa prevede che: “ … Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
In tal modo, il legislatore ha inteso generalizzare l’obbligo di provvedere con atto espresso, anche nelle ipotesi in cui vi siano, ictu oculi , impedimenti tali da impedire l’accoglimento dell’istanza. Ciò al fine di garantire la certezza dei tempi nell’esercizio dell’azione amministrativa, e prevenire danni correlati all’inerzia della p.a. Il tutto sul presupposto che l’esistenza di un termine per provvedere costituisce ora, per ricevute acquisizioni giurisprudenziali, autonomo bene della vita, sul quale il privato deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi e orientare la propria attività economica.
3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che con DGR n. 319/2023 la Regione ha disposto di dare avvio ad un percorso teso “ … all’individuazione di possibili misure idonee a valorizzare le competenze professionali maturate nell’ambito dei servizi di Formazione erogati a favore della Regione Puglia e delle sue articolazioni territoriali anche attraverso bandi ed avvisi … ” (punto n. 6 del dispositivo).
Pertanto, essa si è autovincolata non certamente ad un risultato (la stabilizzazione del personale degli enti di formazione), ma quantomeno all’attivazione di un procedimento (“ anche attraverso bandi e avvisi ”) volto a fornire una qualche soluzione al problema della stabilizzazione di tale personale, anche in termini negativi.
4. Per tali ragioni, non coglie nel segno l’assunto di parte appellata – di poi ripreso dal giudice di prime cure – secondo cui con la cennata DGR n. 319/23 la Regione non avrebbe assunto alcun vincolo nei riguardi degli appellanti, venendo invece in rilievo, nella fattispecie in esame, un vincolo, seppur valutabile in termini di mezzi, e non di risultato.
Per tali considerazioni, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, la Regione Puglia va condannata all’adozione – entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza – di un provvedimento espresso in ordine alle istanze degli appellanti, volte all’adozione delle misure stabilite nella DGR n. 319/23.
In difetto, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta .
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza condanna la Regione Puglia all’adozione – entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza – di un provvedimento espresso in ordine alle istanze degli appellanti, volte all’adozione delle misure stabilite nella DGR n. 319/23.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | AN Caringella |
IL SEGRETARIO