Decreto cautelare 15 luglio 2013
Ordinanza cautelare 16 settembre 2013
Decreto cautelare 27 giugno 2014
Ordinanza cautelare 16 luglio 2014
Sentenza 20 febbraio 2015
Decreto presidenziale 29 maggio 2015
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, decreto cautelare 27/06/2014, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00864/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01751/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Bu.Mega Cleaning Sas, Ati Tra Bu.Mega - Global Service Group S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Monica Meroni, con domicilio eletto in Milano, c/o Segreteria Tar
contro
Comune di Biassono in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Ponti, Roberta Bertolani, con domicilio eletto in Milano, corso Porta Vittoria, 47;
nei confronti di
Ati Atlas Srl e Osiride Servizi Cimiteriali Scarl, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Falsanisi, Roberto Invernizzi, con domicilio eletto in Milano, via Monti 41; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Mirella Mogavero, Carla Maria Omodei Zorini, domiciliata in Milano, piazza Missori, 8/12; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per ottenere
quanto al ricorso principale:
1 - l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento n.257 dell’11/06/2013 del Responsabile del Settore Gestione del Territorio pro tempore di aggiudicazione definitiva all' ATI Atlas srl- Osiride Servizi Cimiteriali scarl ivi compresa la Relazione del Responsabile del Procedimento in merito alla verifica supplementare dell'anomalia dell' offerta presentata dall'ATI aggiudicataria e i richiamati atti allegati, denominati quali allegato A; allegato B; allegato C e allegato D la cui adozione veniva comunicata con nota dell’11/06/2013 prot. 9305, trasmessa alla ricorrente a a mezzo fax;
b) del verbale di seggio di gara del 7/6/2013, comunicato alla ricorrente a mezzo della suindicata nota dell'11/06/2013;
c) del provvedimento del 2/ 4/2013 prot. 5247 del Responsabile pro tempore del Settore Gestione territorio;
d) dei successivi provvedimenti del 23/4/2013 prot. 6498 del Responsabile pro tempore del Settore Gestione e territorio, nonché del 9/5/2013 prot. 7438 del Responsabile del Settore Gestione Territorio e della comunicazione del 4/6/2013 prot.8905 del Responsabile pro tempore del Settore Gestione Territorio di convocazione del seggio di gara per la data del 7/6/2013;
e) del provvedimento del 30 giugno 2013 di diniego all'autotutela invocata dalla ricorrente ex art.243 bis del D. Lgs n.163/2006 s.m.i.;
f) del provvedimento del 25/3/2013 prot. 4926 del 25/3/2013 del Responsabile del Settore Gestione del Territorio allo scrivente procuratore e in parte qua del Capitolato Speciale Appalto Servizi, con particolare riferimento al modello 8;
2 – la declaratoria
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.
e quanto ai motivi aggiunti, l’annullamento previa sospensione:
della nota comunale 17.6.2014 n. 8396.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, con i detti motivi aggiunti ai sensi dell'art. 56 dalla parte ricorrente cod. proc. amm.;
Visto l’atto depositato dal legale dell’Amministrazione in cui si dichiara che quest’ultima, sino alla data della camera di consiglio in cui si tratterà della richiesta sospensiva, non intende porre in essere ulteriori atti conseguenti all’aggiudicazione della gara de qua a favore di Ati Atlas Srl;
Ritenuta pertanto, che allo stato non ricorrono i presupposti di pregiudizio gravissimo ed irreparabile, per l’accoglimento della formulato domanda cautelare inaudita altera parte;
P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda cautelare inaudita altera parte e fissa la Camera di Consiglio del 15 luglio 2014 per la trattazione collegiale della richiesta sospensiva.
Così deciso in Milano il giorno 26 giugno 2014.
| Il Presidente |
| Adriano Leo |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
IL SEGRETARIO